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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/10/2025, n. 3735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3735 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 13600/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13600/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. SORICE STEFANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 04.02.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuto a seguito di domanda del 21.12.2022.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza dei requisiti sanitari della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 02.11.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
Richiesti chiarimenti al c.t.u. già nominato nella fase ATP, all'odierna udienza la causa veniva decisa, previa lettura delle note.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le doglianze della ricorrente sono incentrate in gran parte sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui la stessa sarebbe affetta.
Nello specifico, parte ricorrente assumeva che il consulente non avrebbe tenuto in nessun modo conto delle difficoltà incidenti sulle proprie condizioni di salute.
Inoltre, parte ricorrente assumeva un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come si evince dalla documentazione medica successiva depositata in atti. I già menzionati certificati venivano valutati dal perito, applicandosi l'art. 149 disp. atti al caso di specie.
A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Nonostante ciò, viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, all'udienza del
17/04/2025 venivano richiesti chiarimenti al già nominato c.t.u.
Osserva il Tribunale che i chiarimenti resi dal ctu appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione.
In particolare, il consulente precisava: “La valutazione da lui fatta circa il riverbero unzionale delle problematiche relative all'apparato locomotore sono sconcertanti specie se si tiene in debita considerazione che egli era presente all'accertamento peritale e quanto da me visto è stato anche da lui verificato (ispettivamente).
Giova sottolineare che il passo era valido, l'andatura armonica ragion per cui non è possibile prospettare un ipotetico rischio di caduta ed instabilità della marcia.
Quanto apprezzato per quel che riguarda l'apparato locomotore esclude tassativamente la possibilità di attribuire la prestazione di cui alla legge 18/80.
L'avvocato Sorice ipotizza che la signora sia impossibilitata ad espletare in Pt_1
autonomia gli atti elementari dell'esistenza, si tratta di una congettura priva di riscontro clinico e documentale.
Non si riesce, in tutta onestà, a comprendere per quale motivo la non sia in Pt_1
grado di “ … confermato purtroppo anche dai parenti che sono costretti a starle sempre quotidianamente (mattina e sera) vicina non lasciandola mai da sola (ad es. darle le medicine, aiutare a farle il bagno, non può utilizzare mezzi di trasporto, fare acquisti, cucinare, fare la spesa per poter nutrirsi, portare e/o alzare buste, lavarsi gli indumenti e/o vestiti ecc. lavarsi;
vestirsi; prepararsi da mangiare, andare fare la spesa, comprare e ricordarsi di assumere medicinali ecc.. riepilogando si può senza dubbio rispondere che la Sig.ra non può assolutamente e svolgere Parte_1
da sola gli atti quotidiani della vita in maniera assoluta e vivere da sola con una cd. deambulazione cauta, a piccoli passi, con marcata artrosi polidistrettuale, con rischi cadute limitazione funzionale e depressione del tono dell'umore, ipertensione arteriosa, sindrome depressiva ecc”.
Tale concetto, espresso quasi a guisa di litania, va inteso come una congettura o tutt'al più come un'opinione espressa dai familiari (il cui valore probatorio è quanto meno relativo).
Quindi il contenuto del ricorso in opposizione di certo non ribalta le conclusioni già espresse nell'accertamento tecnico preventivo depositato in atti.
E' doveroso altresì verificare, data lo scarso valore scientifico delle considerazioni esposte nel ricorso sopra analizzato, se la documentazione aggiuntiva versata in atti mi permetta di ribaltare il giudizio di cui alla consulenza già depositata.
Orbene il dato documentale aggiuntivo consta di due visite oncologiche che ribadiscono: la presenza della patologia neoplastica, che fortunatamente resta stabile, il trattamento ormonale di mantenimento (giova ricordare che il trattamento ormonale di mantenimento ha effetti collaterali assai più sfumati della chemioterapia sistemica iniettata mediante picc che spesso prevede l'utilizzo di farmaci assai citotossici tra cui
i derivati del platino) ed il coinvolgimento linfonodale che rende ragione della stadiazione N1 (secondo il sistema di classificazione internazionale TNM).
Quindi anche il dato documentale aggiuntivo non consente di ribaltare le precedenti conclusioni, trattandosi di soggetto che ha una neoplasia stabile e che esegue un'ormonoterapia (terapia che non giustifica il riconoscimento della prestazione di cui alla legge 18/80).”
Le predette conclusioni inducono a ritenere non sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza di ATP e, quindi, del presente giudizio di opposizione.
Deve invero ritenersi che dall'intera documentazione in atti non emergono dati clinici e tecnici tali da contraddire quanto diagnosticato dal ctu della fase di ATP nella relazione tecnica depositata.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato la ricorrente è affetta da artrosi polidistrettuale a lieve-moderato impegno funzionale in soggetto con protrusioni discali multiple del rachide;
carcinoide polmonare tipico pT2aN1 già trattato chirurgicamente (lobectomia superiore sinistra) e con radioterapia, in attuale ormonoterapia con Ripstil;
cardiopatia ipertensiva, inquadrabile in I classe NYHA;
cistocele complicato da IVU ricorrenti delle vie urinarie
Tali patologie conducono ad un coefficiente di invalidità non indennizzabile nei termini previsti dalla legge.
Ne consegue che già all'epoca della ctu nel procedimento per ATP non sussisteva il requisito sanitario, dovendosi evidentemente ritenere, anche alla luce dei chiarimenti resi, non sussistenti le condizioni sanitarie richieste in sede amministrativa.
Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di Ctu vanno poste a carico delle parti in solido e sono liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione;
b. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si liquidano in 2697,00 euro, oltre accessori, se dovuti;
CP_1
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 07/10/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13600/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. SORICE STEFANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 04.02.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuto a seguito di domanda del 21.12.2022.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza dei requisiti sanitari della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 02.11.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
Richiesti chiarimenti al c.t.u. già nominato nella fase ATP, all'odierna udienza la causa veniva decisa, previa lettura delle note.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le doglianze della ricorrente sono incentrate in gran parte sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui la stessa sarebbe affetta.
Nello specifico, parte ricorrente assumeva che il consulente non avrebbe tenuto in nessun modo conto delle difficoltà incidenti sulle proprie condizioni di salute.
Inoltre, parte ricorrente assumeva un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come si evince dalla documentazione medica successiva depositata in atti. I già menzionati certificati venivano valutati dal perito, applicandosi l'art. 149 disp. atti al caso di specie.
A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Nonostante ciò, viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, all'udienza del
17/04/2025 venivano richiesti chiarimenti al già nominato c.t.u.
Osserva il Tribunale che i chiarimenti resi dal ctu appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione.
In particolare, il consulente precisava: “La valutazione da lui fatta circa il riverbero unzionale delle problematiche relative all'apparato locomotore sono sconcertanti specie se si tiene in debita considerazione che egli era presente all'accertamento peritale e quanto da me visto è stato anche da lui verificato (ispettivamente).
Giova sottolineare che il passo era valido, l'andatura armonica ragion per cui non è possibile prospettare un ipotetico rischio di caduta ed instabilità della marcia.
Quanto apprezzato per quel che riguarda l'apparato locomotore esclude tassativamente la possibilità di attribuire la prestazione di cui alla legge 18/80.
L'avvocato Sorice ipotizza che la signora sia impossibilitata ad espletare in Pt_1
autonomia gli atti elementari dell'esistenza, si tratta di una congettura priva di riscontro clinico e documentale.
Non si riesce, in tutta onestà, a comprendere per quale motivo la non sia in Pt_1
grado di “ … confermato purtroppo anche dai parenti che sono costretti a starle sempre quotidianamente (mattina e sera) vicina non lasciandola mai da sola (ad es. darle le medicine, aiutare a farle il bagno, non può utilizzare mezzi di trasporto, fare acquisti, cucinare, fare la spesa per poter nutrirsi, portare e/o alzare buste, lavarsi gli indumenti e/o vestiti ecc. lavarsi;
vestirsi; prepararsi da mangiare, andare fare la spesa, comprare e ricordarsi di assumere medicinali ecc.. riepilogando si può senza dubbio rispondere che la Sig.ra non può assolutamente e svolgere Parte_1
da sola gli atti quotidiani della vita in maniera assoluta e vivere da sola con una cd. deambulazione cauta, a piccoli passi, con marcata artrosi polidistrettuale, con rischi cadute limitazione funzionale e depressione del tono dell'umore, ipertensione arteriosa, sindrome depressiva ecc”.
Tale concetto, espresso quasi a guisa di litania, va inteso come una congettura o tutt'al più come un'opinione espressa dai familiari (il cui valore probatorio è quanto meno relativo).
Quindi il contenuto del ricorso in opposizione di certo non ribalta le conclusioni già espresse nell'accertamento tecnico preventivo depositato in atti.
E' doveroso altresì verificare, data lo scarso valore scientifico delle considerazioni esposte nel ricorso sopra analizzato, se la documentazione aggiuntiva versata in atti mi permetta di ribaltare il giudizio di cui alla consulenza già depositata.
Orbene il dato documentale aggiuntivo consta di due visite oncologiche che ribadiscono: la presenza della patologia neoplastica, che fortunatamente resta stabile, il trattamento ormonale di mantenimento (giova ricordare che il trattamento ormonale di mantenimento ha effetti collaterali assai più sfumati della chemioterapia sistemica iniettata mediante picc che spesso prevede l'utilizzo di farmaci assai citotossici tra cui
i derivati del platino) ed il coinvolgimento linfonodale che rende ragione della stadiazione N1 (secondo il sistema di classificazione internazionale TNM).
Quindi anche il dato documentale aggiuntivo non consente di ribaltare le precedenti conclusioni, trattandosi di soggetto che ha una neoplasia stabile e che esegue un'ormonoterapia (terapia che non giustifica il riconoscimento della prestazione di cui alla legge 18/80).”
Le predette conclusioni inducono a ritenere non sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza di ATP e, quindi, del presente giudizio di opposizione.
Deve invero ritenersi che dall'intera documentazione in atti non emergono dati clinici e tecnici tali da contraddire quanto diagnosticato dal ctu della fase di ATP nella relazione tecnica depositata.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato la ricorrente è affetta da artrosi polidistrettuale a lieve-moderato impegno funzionale in soggetto con protrusioni discali multiple del rachide;
carcinoide polmonare tipico pT2aN1 già trattato chirurgicamente (lobectomia superiore sinistra) e con radioterapia, in attuale ormonoterapia con Ripstil;
cardiopatia ipertensiva, inquadrabile in I classe NYHA;
cistocele complicato da IVU ricorrenti delle vie urinarie
Tali patologie conducono ad un coefficiente di invalidità non indennizzabile nei termini previsti dalla legge.
Ne consegue che già all'epoca della ctu nel procedimento per ATP non sussisteva il requisito sanitario, dovendosi evidentemente ritenere, anche alla luce dei chiarimenti resi, non sussistenti le condizioni sanitarie richieste in sede amministrativa.
Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di Ctu vanno poste a carico delle parti in solido e sono liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione;
b. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si liquidano in 2697,00 euro, oltre accessori, se dovuti;
CP_1
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 07/10/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna