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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VA EP, Giudice monocratico in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5147/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00379844 05 000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00379844 05 000 TARI 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00379844 05 000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5307/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 295 2024 00379844 05 000, notificata il 17 giugno 2024, del complessivo importo di € 2.403,88, emessa su iscrizione a ruolo di ATO ME1 S.p.A. in liquidazione, per omesso versamento TARI anni 2010, 2011 e 2012, avente dichiaratamente a fondamento le intimazioni di pagamento n. 266776 e n. 277015, indicata come notificate il 5 ottobre 2019, e assume la nullità della cartella e l'illegittimità della pretesa impositiva sostenendo l'omessa notifica degli atti prodromici;
il difetto di motivazione;
la decadenza dal potere impositivo e la maturazione del temine di prescrizione quinquennale.
Conclude, in accoglimento del ricorso, per l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese di causa.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che, in via preliminare, assume la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle censure attinenti ad adempimenti di competenza dell'ente impositore;
nel merito assume la legittimità della procedura di notifica dell'atto impugnato.
Si costituisce, altresì, ARO ME1 S.p.A. in liquidazione, ente impositore, che segnala la notifica delle intimazioni di pagamento n. 277015 e n. 266776 e, precedentemente, dell'intimazione di pagamento n.
015472.16, nonché delle fatture relative alle annualità per le quale è stato richiesto il tributo.
Il ricorrente deposta memoria illustrativa ove ribadisce l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria portata dalla cartella di pagamento impugnata.
All'udienza di trattazione del ricorso, la causa, come da separato verbale, è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 si presta a essere accolto solo parzialmente, come di seguito specificato.
Con la cartella impugnata, è stato richiesto il pagamento della TARI per gli anni 2010, 2011 e 2012, con richiamo alle intimazioni di pagamento n. 266776 e n. 277015, la cui notifica, come da documentazione prodotta da ATO, ha avuto luogo in data 5 ottobre 2019, le quali riportano le seguenti fatture: A) Intimazione di pagamento n. 266776, riferita al Comune di Capo d'Orlando:
a) Fattura n. 2011103986 anno 2011;
b) Fattura n. 2012036148 1° semestre 2012;
c) Fattura n. 2012104896 2° semestre 2012;
d) Fattura n. 2013016050 saldo 2010;
e) Fattura n. 2013 062484 anno 2011;
f) Fattura n. 2017023014 saldo 2012.
B) Intimazione di pagamento n. 277015, riferita al Comune di Castell'Umberto:
1) Fattura n. 2011032650 anno 2010 ;
2) Fattura n. 2912006853 anno 2011;
3) Fattura n. 2012064457 1° semestre 2012;
4) Fattura n. 2012120600 2° semestre 2012;
5) Fattura n. 2013025052 saldo 2010;
6) Fattura n. 2013067612 saldo 2011;
7) Fattura n. 2017035053 saldo 2012.
Ebbene, l'ente impositore ha fornito la dimostrazione, mediante allegazione della relativa documentazione, della notifica delle seguenti fatture:
· Riferibili al Comune di Capo d'Orlando:
A) fattura n. 2012104896 (2° semestre 2012) in data 2 dicembre 2012;
B) Fattura n. 2011103986 (anno 2011) in data 27 dicembre 2011;
C) Fattura n. 20122036148 (1° semestre 2012) in data 7 agosto 2012;
D) Fattura n. 2017023014 (saldo 2012) in data 15 dicembre 2012);
· Riferibili al Comune di Castell'Umberto:
a) Fattura n. 2017035052 (anno 2012) in data 8 gennaio 2019;
b) Fattura n. 2012006853 (anno 2011) in data 12 marzo 2012; c) Fattura n. 2012120600 /2ç semestre 2012) in data 3 dicembre 2012;
d) Fattura n. 2012064457 (1° semestre 2012) in data 7 agosto 2012.
L'ente impositore, con l'intimazione di pagamento n. 05471/2016, notificata in data 21 dicembre 2016, ha richiesto il pagamento della complessiva somma di € 1.665,00 , riferibile alle seguente fatture:
Comune di Capo d'Orlando: aa) fattura n. 2011103986 anno 2011; ab) fattura n. 2012036148 1° semestre
2012; ac) fattura n. 2012104896 2° semestre 2012; ad) fattura n. 2013016050 saldo 2010; ae) fattura n.
2013062484 saldo anno 2012;
Comune di Castell'Umberto: bb) fattura n. 2011032650 anno 2010; bc) fattura n. 2012006853 anno 2011; bd) fattura n. 2012064457 1° semestre 2012; be) fattura n. 2012120600 2° semestre 2012; bf) fattura n.
2013020552 saldo 2010; bg) fattura n. 2013067612 saldo 2011.
Ebbene, alla luce della documentazione prodotta dall'ente impositore e sopra riportata, si apprezza positivamente l'eccezione di prescrizione solo relativamente al tributo, con i relativi accessori, per l'annualità
2010 con riferimento ad entranbi i Comuni di Capo d'Orlando e di Castell'Umberto.
Vale osservare, infatti, che, per l'anno 2010, l'ente impositore, per un verso, non ha fornito la dimostrazione della notifica delle relative e, per altro verso, la prima richiesta di pagamento del tributo ha avuto luogo con l'intimazione di pagamento n. 05471/2016, la cui notifica, in data 21 dicembre 2016, è avvenuta successivamente alla maturazione della prescrizione alla data del 31 dicembre 2015.
A tale riguardo deve esser segnalato che l'intimazione di pagamento non risulta tra gli atti ricompresi nella elencazione di cui all'articolo 19 d.lgs. n. 546/1992, con la conseguenza che, pur essendo autonomamente impugnabile, la sua mancata impugnazione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, nè preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dal D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19. In buona sostanza, l'intimazione di pagamento notificata da ATO ha il solo effetto, attesa la sua natura di sollecito di pagamento, di mero atto interruttivo della prescrizione;
discende che la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento non preclude al contribuente la possibilità di eccepire la prescrizione maturata prima della sua notifica.
In relazione all'annualità 2010, il ricorso deve essere accolto con il parziale annullamento della cartella impugnata.
Per le restanti annualità, il ricorso non merita di essere accolto.
Occorre, infatti, considerare che alla notifica delle fatture commerciali che, in quanto attinenti non già al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma a un'entrata pubblicistica, assumono veste di atti impositivi, è seguita la notifica di atti interruttivi del termine di prescrizione, costituiti dalla intimazione di pagamento n. 05471/2016 in data 21 dicembre 2016 e delle intimazioni di pagamento n. 266776 e n. 277015 in data 5 ottobre 2019, a cui ha fatto seguito, sempre entro il rispetto del termine quinquennale di prescrizione, la notifica della cartella di pagamento n. . 295 2024 00379844 05 000, oggetto di impugnazione.
La dimostrazione, da parte dell'ente impositore, della notifica delle fatture per le annualità 2011 e 2012 comporta, altresì, il rigetto delle ulteriori eccezione, quali difetto di motivazione della cartella e decadenza dal potere impositivo, state l'omessa impugnazione delle fatture TIA che, in considerazione del loro contenuto, rispondono ai requisiti sostanziali degli atti impositivi e, come tali, impugnabili pur non essendo espressamente ricomprese tra l'elenco degli atti opponibili (cfr. Cass. Sez. T, sentenza n. 17339 del 19 agosto 2020; Sez. T, ordinanza n. 4886 del 16 febbraio 2023; Sez. T, sentenza n. 2029 del 19 gennaio 2024).
In relazione alle annualità 2011 e 2012 il ricorso va, quindi, rigettato. In considerazione dell'esito del giudizio, di parziale accoglimento, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in composizione monocratica, decidendo sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 295 2024 00379844 05 000, così provvede:
annulla la cartella impugnata limitatamente alle somme richieste, per tributo e accessori, per l'anno 2010 con le sottostanti intimazioni di pagamento n. 266776 e n. 277015;
rigetta, per il resto, il ricorso;
compensa le spese di giudizio.
Messina, 25 settembre 2025.
il giudice
IU VA
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VA EP, Giudice monocratico in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5147/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00379844 05 000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00379844 05 000 TARI 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00379844 05 000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5307/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 295 2024 00379844 05 000, notificata il 17 giugno 2024, del complessivo importo di € 2.403,88, emessa su iscrizione a ruolo di ATO ME1 S.p.A. in liquidazione, per omesso versamento TARI anni 2010, 2011 e 2012, avente dichiaratamente a fondamento le intimazioni di pagamento n. 266776 e n. 277015, indicata come notificate il 5 ottobre 2019, e assume la nullità della cartella e l'illegittimità della pretesa impositiva sostenendo l'omessa notifica degli atti prodromici;
il difetto di motivazione;
la decadenza dal potere impositivo e la maturazione del temine di prescrizione quinquennale.
Conclude, in accoglimento del ricorso, per l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese di causa.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che, in via preliminare, assume la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle censure attinenti ad adempimenti di competenza dell'ente impositore;
nel merito assume la legittimità della procedura di notifica dell'atto impugnato.
Si costituisce, altresì, ARO ME1 S.p.A. in liquidazione, ente impositore, che segnala la notifica delle intimazioni di pagamento n. 277015 e n. 266776 e, precedentemente, dell'intimazione di pagamento n.
015472.16, nonché delle fatture relative alle annualità per le quale è stato richiesto il tributo.
Il ricorrente deposta memoria illustrativa ove ribadisce l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria portata dalla cartella di pagamento impugnata.
All'udienza di trattazione del ricorso, la causa, come da separato verbale, è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 si presta a essere accolto solo parzialmente, come di seguito specificato.
Con la cartella impugnata, è stato richiesto il pagamento della TARI per gli anni 2010, 2011 e 2012, con richiamo alle intimazioni di pagamento n. 266776 e n. 277015, la cui notifica, come da documentazione prodotta da ATO, ha avuto luogo in data 5 ottobre 2019, le quali riportano le seguenti fatture: A) Intimazione di pagamento n. 266776, riferita al Comune di Capo d'Orlando:
a) Fattura n. 2011103986 anno 2011;
b) Fattura n. 2012036148 1° semestre 2012;
c) Fattura n. 2012104896 2° semestre 2012;
d) Fattura n. 2013016050 saldo 2010;
e) Fattura n. 2013 062484 anno 2011;
f) Fattura n. 2017023014 saldo 2012.
B) Intimazione di pagamento n. 277015, riferita al Comune di Castell'Umberto:
1) Fattura n. 2011032650 anno 2010 ;
2) Fattura n. 2912006853 anno 2011;
3) Fattura n. 2012064457 1° semestre 2012;
4) Fattura n. 2012120600 2° semestre 2012;
5) Fattura n. 2013025052 saldo 2010;
6) Fattura n. 2013067612 saldo 2011;
7) Fattura n. 2017035053 saldo 2012.
Ebbene, l'ente impositore ha fornito la dimostrazione, mediante allegazione della relativa documentazione, della notifica delle seguenti fatture:
· Riferibili al Comune di Capo d'Orlando:
A) fattura n. 2012104896 (2° semestre 2012) in data 2 dicembre 2012;
B) Fattura n. 2011103986 (anno 2011) in data 27 dicembre 2011;
C) Fattura n. 20122036148 (1° semestre 2012) in data 7 agosto 2012;
D) Fattura n. 2017023014 (saldo 2012) in data 15 dicembre 2012);
· Riferibili al Comune di Castell'Umberto:
a) Fattura n. 2017035052 (anno 2012) in data 8 gennaio 2019;
b) Fattura n. 2012006853 (anno 2011) in data 12 marzo 2012; c) Fattura n. 2012120600 /2ç semestre 2012) in data 3 dicembre 2012;
d) Fattura n. 2012064457 (1° semestre 2012) in data 7 agosto 2012.
L'ente impositore, con l'intimazione di pagamento n. 05471/2016, notificata in data 21 dicembre 2016, ha richiesto il pagamento della complessiva somma di € 1.665,00 , riferibile alle seguente fatture:
Comune di Capo d'Orlando: aa) fattura n. 2011103986 anno 2011; ab) fattura n. 2012036148 1° semestre
2012; ac) fattura n. 2012104896 2° semestre 2012; ad) fattura n. 2013016050 saldo 2010; ae) fattura n.
2013062484 saldo anno 2012;
Comune di Castell'Umberto: bb) fattura n. 2011032650 anno 2010; bc) fattura n. 2012006853 anno 2011; bd) fattura n. 2012064457 1° semestre 2012; be) fattura n. 2012120600 2° semestre 2012; bf) fattura n.
2013020552 saldo 2010; bg) fattura n. 2013067612 saldo 2011.
Ebbene, alla luce della documentazione prodotta dall'ente impositore e sopra riportata, si apprezza positivamente l'eccezione di prescrizione solo relativamente al tributo, con i relativi accessori, per l'annualità
2010 con riferimento ad entranbi i Comuni di Capo d'Orlando e di Castell'Umberto.
Vale osservare, infatti, che, per l'anno 2010, l'ente impositore, per un verso, non ha fornito la dimostrazione della notifica delle relative e, per altro verso, la prima richiesta di pagamento del tributo ha avuto luogo con l'intimazione di pagamento n. 05471/2016, la cui notifica, in data 21 dicembre 2016, è avvenuta successivamente alla maturazione della prescrizione alla data del 31 dicembre 2015.
A tale riguardo deve esser segnalato che l'intimazione di pagamento non risulta tra gli atti ricompresi nella elencazione di cui all'articolo 19 d.lgs. n. 546/1992, con la conseguenza che, pur essendo autonomamente impugnabile, la sua mancata impugnazione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, nè preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dal D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19. In buona sostanza, l'intimazione di pagamento notificata da ATO ha il solo effetto, attesa la sua natura di sollecito di pagamento, di mero atto interruttivo della prescrizione;
discende che la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento non preclude al contribuente la possibilità di eccepire la prescrizione maturata prima della sua notifica.
In relazione all'annualità 2010, il ricorso deve essere accolto con il parziale annullamento della cartella impugnata.
Per le restanti annualità, il ricorso non merita di essere accolto.
Occorre, infatti, considerare che alla notifica delle fatture commerciali che, in quanto attinenti non già al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma a un'entrata pubblicistica, assumono veste di atti impositivi, è seguita la notifica di atti interruttivi del termine di prescrizione, costituiti dalla intimazione di pagamento n. 05471/2016 in data 21 dicembre 2016 e delle intimazioni di pagamento n. 266776 e n. 277015 in data 5 ottobre 2019, a cui ha fatto seguito, sempre entro il rispetto del termine quinquennale di prescrizione, la notifica della cartella di pagamento n. . 295 2024 00379844 05 000, oggetto di impugnazione.
La dimostrazione, da parte dell'ente impositore, della notifica delle fatture per le annualità 2011 e 2012 comporta, altresì, il rigetto delle ulteriori eccezione, quali difetto di motivazione della cartella e decadenza dal potere impositivo, state l'omessa impugnazione delle fatture TIA che, in considerazione del loro contenuto, rispondono ai requisiti sostanziali degli atti impositivi e, come tali, impugnabili pur non essendo espressamente ricomprese tra l'elenco degli atti opponibili (cfr. Cass. Sez. T, sentenza n. 17339 del 19 agosto 2020; Sez. T, ordinanza n. 4886 del 16 febbraio 2023; Sez. T, sentenza n. 2029 del 19 gennaio 2024).
In relazione alle annualità 2011 e 2012 il ricorso va, quindi, rigettato. In considerazione dell'esito del giudizio, di parziale accoglimento, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in composizione monocratica, decidendo sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 295 2024 00379844 05 000, così provvede:
annulla la cartella impugnata limitatamente alle somme richieste, per tributo e accessori, per l'anno 2010 con le sottostanti intimazioni di pagamento n. 266776 e n. 277015;
rigetta, per il resto, il ricorso;
compensa le spese di giudizio.
Messina, 25 settembre 2025.
il giudice
IU VA