Articolo 32 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56
Articolo 31Articolo 33
Versione
11 marzo 1989
Art. 32. (Iscrizione all'albo in sede di prima
applicazione della legge) 1. L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, e' consentita su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 31:
a) ai professori ordinari, straordinari, associati e fuori ruolo e in quiescienza che insegnino o abbiano insegnato discipline psicologiche nelle universita' italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale nonche' ai ricercatori e assistenti universitari di ruolo in discipline psicologiche e ai laureati che ricoprano o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso una istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso sia attualmente richiesto il diploma di laurea in psicologia; b) a coloro che ricoprano ao abbiano ricoperto un posto du ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attivita' di servizio attinente alla psicologia, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico concorso, ovvero che abbiano fruito delle disposizioni in materia di sanatoria;
c) ai laureati che da almeno sette anni svolgano effettivamente in maniera continuativa attivita' di collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia con enti o istituzioni pubbliche o private;
d) a coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenedo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale.
Entrata in vigore il 11 marzo 1989
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