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11 marzo 1989
11 marzo 1989
Art. 32. (Iscrizione all'albo in sede di prima
applicazione della legge) 1. L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, e' consentita su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 31:
a) ai professori ordinari, straordinari, associati e fuori ruolo e in quiescienza che insegnino o abbiano insegnato discipline psicologiche nelle universita' italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale nonche' ai ricercatori e assistenti universitari di ruolo in discipline psicologiche e ai laureati che ricoprano o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso una istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso sia attualmente richiesto il diploma di laurea in psicologia; b) a coloro che ricoprano ao abbiano ricoperto un posto du ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attivita' di servizio attinente alla psicologia, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico concorso, ovvero che abbiano fruito delle disposizioni in materia di sanatoria;
c) ai laureati che da almeno sette anni svolgano effettivamente in maniera continuativa attivita' di collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia con enti o istituzioni pubbliche o private;
d) a coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenedo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale.
applicazione della legge) 1. L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, e' consentita su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 31:
a) ai professori ordinari, straordinari, associati e fuori ruolo e in quiescienza che insegnino o abbiano insegnato discipline psicologiche nelle universita' italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale nonche' ai ricercatori e assistenti universitari di ruolo in discipline psicologiche e ai laureati che ricoprano o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso una istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso sia attualmente richiesto il diploma di laurea in psicologia; b) a coloro che ricoprano ao abbiano ricoperto un posto du ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attivita' di servizio attinente alla psicologia, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico concorso, ovvero che abbiano fruito delle disposizioni in materia di sanatoria;
c) ai laureati che da almeno sette anni svolgano effettivamente in maniera continuativa attivita' di collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia con enti o istituzioni pubbliche o private;
d) a coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenedo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 23843 del 15https://www.laleggepertutti.it/ · 4.309992
[…] Non a caso la I sezione civile di questa Corte regolatrice, in tema di iscrizione all'albo degli psicologi, ha stabilito che la disposizione dell'art. 32 della legge n. 56 del 1989 – che, in sede di prima istituzione dell'albo, consentiva allora, anche in mancanza dei titoli, l'iscrizione all'albo stesso a chi avesse prestato attività di servizio “attinente” alla psicologia, ha ritenuto che in tale attività non potesse intendersi compreso il servizio di ruolo prestato da un soggetto quale “sociologo collaboratore presso una U.S.L.”, riguardando tale disciplina un'attività ben diversa dalla psicologia (cfr.: cass. civ. sez. 1, Sentenza n. 10551/1996 Rv. 500842 Min. […]
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Giurisprudenza • 18
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/1999, n. 9509Provvedimento: […] dando rilevanza ad una serie di attestazioni concernenti prevalentemente l'attività d'insegnamento. che, al sensi dell'art.32 lettera a) della legge n. 56 del 1989, aveva valore soltanto se di livello universitario; […] 3 Con l'unico mezzo di cassazione il Ministero ricorrente denunzia violazione dell'art. 32 della legge n. 56 del 1989, nonché insufficiente motivazione, […] L'art. 32 (della legge n. 56 del 1989), nel fissare requisiti tassativamente richiesti per l'iscrizione nell'albo degli psicologi nella fase di prima applicazione della legge stessa, […] Con questo percorso argomentativo la corte distrettuale ha dato una interpretazione inesatta dell'art. 32 lettera d) della legge n. 56 del 1989, […]Leggi di più...
- eccezione·
- portata·
- provvedimenti relativi all'albo degli psicologi·
- ministero di grazia e giustizia·
- fondamento·
- domanda di iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 32 lett. d) legge n. 56 1989·
- legittimazione ad impugnare i provvedimenti relativi alla tenuta degli albi professionali·
- requisito dei riconoscimenti ottenuti dall'interessato a livello nazionale e internazionale·
- sussistenza·
- esclusione·
- psicologi·
- albo professionale·
- professionisti·
- iscrizione