CASS
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2025, n. 33544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33544 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RG PE, nato il 01/017/19$32 a Locri avverso la sentenza in data 15/07/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio come da memoria in atti;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha disposto il riconoscimento ai fini di cui al d.lgs. n. 161 del 2010 della sentenza della Corte di appello di Anversa rea nei confronti di PE RG, condannato a pena detentiva per associazione a delinquere e traffico di sostanze stupefacenti. 2. Propone ricorso la difesa di PE RG e lamenta violazione di legge riferita agli artt. 12 del d.lgs. N. 161 del 2010 e 731, 734 e 735 del codice di rito. La decisione gravata sarebbe viziata perché mancherebbe della puntuale indicazione degli effetti che conseguono al riconoscimento. Penale Sent. Sez. 6 Num. 33544 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 09/10/2025 Inoltre, ad avviso della difesa, la decisione gravata sarebbe stata assunta senza la previa acquisizione della traduzione integrale della sentenza straniera, aspetto che renderebbe solo apparente la verifica dei presupposti fondanti il chiesto riconoscimento, primo tra tutti quello della puntuale individuazione delle ipotesi di reato messe in luce in forza della condanna da riconoscere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita l'accoglimento perché riposa su censure infondate. 2. Giova premettere che nel caso il riconoscimento è stato effettuato ai sensi del d.lgs n. 161 del 2010, aspetto che influisce sulla fondatezza dei rilievi prospettati dal ricorso, perché ne determina l'infondatezza, seppur per ragioni diverse. 3. In prima battuta, è manifestamente inconsistente la rilevata incertezza in ordine alla individuazione degli effetti conseguenziali al riconoscimento, decretato con la sentenza impugnata con l'obiettivo di consentire l'esecuzione della sentenza resa in Belgio ai danni del RG ai sensi dell'art. 10 del citato d.lgs., puntualmente evocato dalla Corte del merito. 4. Quanto all'obbligo di integrale traduzione della sentenza da riconoscere, vale rimarcare che l'assunto difensivo muove dal presupposto che debbano applicarsi al caso di specie le norme dettate dal codice di procedura penale e primariamente gli articoli 730 o 731 cod. proc. pen. Tale considerazione critica, alla stessa stregua del precedente rilievo, non tiene conto della ragione normativa fondante il riconoscimento contestato, come detto disposto agli effetti del d.lgs. n. 161 del 2010, che ha dato attuazione alla decisione quadro n. 909/2008/GAI. Orbene, ai sensi dell'art. 23 della citata decisione quadro, è prevista la traduzione del solo certificato e non anche della sentenza, salva la dichiarazione depositata dallo Stato membro presso il segretariato generale del Consiglio in qualità di Stato di esecuzione, riferita alla possibilità che nel caso in cui il certificato risulti insufficiente per decidere sull'esecuzione, possa richiedersi che la sentenza o talune sue parti siano corredate da traduzione nella lingua ufficiale dello Stato di esecuzione. Tale meccanismo ha trovato piena attuazione nel citato d.lgs. n. 161 del 2010, il cui art. 12, al primo comma, in effetti prevede la traduzione del solo certificato e al comma 3 stabilisce che in caso di incompletezza del certificato, di sua I manifesta difformità rispetto alla sentenza di condanna o comunque quando il suo contenuto sia insufficiente per decidere sull'esecuzione della pena, la Corte di appello, anche tramite il Ministero della Giustizia, possa formulare richiesta di trasmissione di un nuovo certificato o della sentenza tradotta in lingua italiana. Va peraltro aggiunto che nella diversa prospettiva dell'assicurazione delle garanzie previste dalla direttiva n. 2010/64/UE, riguardante il solo Stato della condanna, l'art. 164 del codice di procedura penale belga prevede l'obbligo della traduzione in favore dell'imputato alloglotta, adempimento di cui non è stata allegata l'omissione. Sta di fatto che la disciplina applicabile in questa sede assume natura di normativa speciale, prevalente su quella dettata dal codice di procedura penale, peraltro richiamata dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 161 cit., solo in via residuale. Ciò, detto per inciso, vale in generale in presenza di disposizioni che assumano carattere di specialità e che comunque siano destinate a prevalere, come deve rilevarsi con riguardo a quanto previsto dalla legge n. 257 del 1989, emessa - in relazione agli Stati del Consiglio d'Europa - per l'esecuzione della Convenzione del 1983 sul trasferimento delle persone condannate, il cui art. 1, comma, 1 prevede l'obbligo della traduzione della sentenza straniera. Del tutto correttamente, dunque, la Corte di appello ha rigettato la relativa richiesta difensiva facendo leva sulla sola obbligatorietà della traduzione del certificato e non anche della sentenza e non emergendo profili di effettivia- incertezza derivanti dal tenore del primo puntualmente prospettati nella sede di merito (si veda il verbale di udienza del 15 luglio 2025, il quale da conto unicamente della richiesta di traduzione della sentenza non altrimenti precisata). 5. Da qui l'infondatezza dei motivi e la conseguente reiezione dell'impugnazione cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 9 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio come da memoria in atti;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha disposto il riconoscimento ai fini di cui al d.lgs. n. 161 del 2010 della sentenza della Corte di appello di Anversa rea nei confronti di PE RG, condannato a pena detentiva per associazione a delinquere e traffico di sostanze stupefacenti. 2. Propone ricorso la difesa di PE RG e lamenta violazione di legge riferita agli artt. 12 del d.lgs. N. 161 del 2010 e 731, 734 e 735 del codice di rito. La decisione gravata sarebbe viziata perché mancherebbe della puntuale indicazione degli effetti che conseguono al riconoscimento. Penale Sent. Sez. 6 Num. 33544 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 09/10/2025 Inoltre, ad avviso della difesa, la decisione gravata sarebbe stata assunta senza la previa acquisizione della traduzione integrale della sentenza straniera, aspetto che renderebbe solo apparente la verifica dei presupposti fondanti il chiesto riconoscimento, primo tra tutti quello della puntuale individuazione delle ipotesi di reato messe in luce in forza della condanna da riconoscere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita l'accoglimento perché riposa su censure infondate. 2. Giova premettere che nel caso il riconoscimento è stato effettuato ai sensi del d.lgs n. 161 del 2010, aspetto che influisce sulla fondatezza dei rilievi prospettati dal ricorso, perché ne determina l'infondatezza, seppur per ragioni diverse. 3. In prima battuta, è manifestamente inconsistente la rilevata incertezza in ordine alla individuazione degli effetti conseguenziali al riconoscimento, decretato con la sentenza impugnata con l'obiettivo di consentire l'esecuzione della sentenza resa in Belgio ai danni del RG ai sensi dell'art. 10 del citato d.lgs., puntualmente evocato dalla Corte del merito. 4. Quanto all'obbligo di integrale traduzione della sentenza da riconoscere, vale rimarcare che l'assunto difensivo muove dal presupposto che debbano applicarsi al caso di specie le norme dettate dal codice di procedura penale e primariamente gli articoli 730 o 731 cod. proc. pen. Tale considerazione critica, alla stessa stregua del precedente rilievo, non tiene conto della ragione normativa fondante il riconoscimento contestato, come detto disposto agli effetti del d.lgs. n. 161 del 2010, che ha dato attuazione alla decisione quadro n. 909/2008/GAI. Orbene, ai sensi dell'art. 23 della citata decisione quadro, è prevista la traduzione del solo certificato e non anche della sentenza, salva la dichiarazione depositata dallo Stato membro presso il segretariato generale del Consiglio in qualità di Stato di esecuzione, riferita alla possibilità che nel caso in cui il certificato risulti insufficiente per decidere sull'esecuzione, possa richiedersi che la sentenza o talune sue parti siano corredate da traduzione nella lingua ufficiale dello Stato di esecuzione. Tale meccanismo ha trovato piena attuazione nel citato d.lgs. n. 161 del 2010, il cui art. 12, al primo comma, in effetti prevede la traduzione del solo certificato e al comma 3 stabilisce che in caso di incompletezza del certificato, di sua I manifesta difformità rispetto alla sentenza di condanna o comunque quando il suo contenuto sia insufficiente per decidere sull'esecuzione della pena, la Corte di appello, anche tramite il Ministero della Giustizia, possa formulare richiesta di trasmissione di un nuovo certificato o della sentenza tradotta in lingua italiana. Va peraltro aggiunto che nella diversa prospettiva dell'assicurazione delle garanzie previste dalla direttiva n. 2010/64/UE, riguardante il solo Stato della condanna, l'art. 164 del codice di procedura penale belga prevede l'obbligo della traduzione in favore dell'imputato alloglotta, adempimento di cui non è stata allegata l'omissione. Sta di fatto che la disciplina applicabile in questa sede assume natura di normativa speciale, prevalente su quella dettata dal codice di procedura penale, peraltro richiamata dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 161 cit., solo in via residuale. Ciò, detto per inciso, vale in generale in presenza di disposizioni che assumano carattere di specialità e che comunque siano destinate a prevalere, come deve rilevarsi con riguardo a quanto previsto dalla legge n. 257 del 1989, emessa - in relazione agli Stati del Consiglio d'Europa - per l'esecuzione della Convenzione del 1983 sul trasferimento delle persone condannate, il cui art. 1, comma, 1 prevede l'obbligo della traduzione della sentenza straniera. Del tutto correttamente, dunque, la Corte di appello ha rigettato la relativa richiesta difensiva facendo leva sulla sola obbligatorietà della traduzione del certificato e non anche della sentenza e non emergendo profili di effettivia- incertezza derivanti dal tenore del primo puntualmente prospettati nella sede di merito (si veda il verbale di udienza del 15 luglio 2025, il quale da conto unicamente della richiesta di traduzione della sentenza non altrimenti precisata). 5. Da qui l'infondatezza dei motivi e la conseguente reiezione dell'impugnazione cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 9 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente