TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/12/2025, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 2935 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di C.F._1
Ferrara, Via Arginone 327, 44100 Ferrara, elettivamente domiciliato in
Firenze, Via Villani n. 42, presso e nello Studio dell'Avv. Francesca Pucci
C.F. (fax:055/4644005; email: C.F._2
pec: , Email_1 Email_2
dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
PARTE
RICORRENTE
E nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
e nato in [...] il C.F._3 Controparte_2
08/03/1956 (C.F. ), ivi residenti in [...]
369, pal. C, int. 4, elettivamente domiciliati in Messina, via Pippo Romeo
n. 6 presso lo studio dell'avv. Carmela Currò detta Carmen (C.F.
1 ; che li rappresenta C.F._5 Email_3
e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis c.p.c. e 473 bis .12 c.p.c. depositato il
31.07.2025, , premesso di essere il padre delle minori Parte_1
, nata a [...] l'[...] e di Persona_1 [...]
nata a [...] l'[...], le quali, con decreto Persona_2
emesso in data 09.05.2023 dal Tribunale per i minorenni di Firenze, a seguito del decesso della madre, con la quale le stesse vivevano, avvenuto in data 24.04.2022, erano state affidate ai nonni materni CP_1
e con collocazione presso la loro abitazione in
[...] Controparte_2
SA IM (GR) per un periodo di 24 mesi;
che, con lo stesso decreto, il Tribunale per i minorenni di Firenze aveva dato mandato al
Servizio Sociale di Follonica di organizzare videochiamate protette delle minori con il padre, detenuto presso la casa circondariale di Ferrara, per favorire un riavvicinamento tra gli stessi;
che, nonostante il tempo trascorso, le videochiamate non erano state attivate e non vi era stata una ripresa dei contatti tra le minori ed il padre;
che, con nota del 03.06.2024, i nonni materni avevano comunicato al Tribunale per i minorenni di Firenze la propria intenzione di trasferire la residenza propria e delle minori a
Messina e con provvedimento dell'11.02.2025 il Tribunale per i minorenni di Firenze aveva comunicato il proprio nulla osta al trasferimento;
che, con ricorso del 29.04.2025, il Pubblico Ministero minorile aveva chiesto al
2 Tribunale per i minorenni di Messina la proroga dell'affido delle minori ai nonni materni;
che, con decreto n. 2065/2025, il Tribunale per i minorenni di Messina aveva prorogato di ulteriori mesi 24 l'affidamento delle minori ai nonni materni, rigettando le domande da lui spiegate, finalizzate alla ripresa dei contatti con le figlie minori;
che la ripresa dei rapporti con il padre appariva indispensabile per la serena crescita delle minori ed il proprio stato di detenzione non determinava l'impossibilità di esercitare la responsabilità genitoriale;
che occorreva, pertanto, riavvicinare le minori al padre, avendo, peraltro, egli acquisito maggiore consapevolezza in tutte le sfere della propria vita, avendo svolto dei progetti formativi e intrapreso un percorso di sostegno psicologico;
che con ordinanza n. 4507/2024 il
Tribunale di Sorveglianza di Bologna lo aveva ammesso alla misura della detenzione domiciliare a Bologna, tenendo conto del comportamento adeguato da lui tenuto all'interno dell'istituto; tutto ciò premesso, chiedeva che fosse disposta la ripresa e la regolamentazione dei rapporti tra lui e le figlie minori tramite videochiamate o con altre modalità.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 17/23.09.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa tempestivamente depositata il 17.11.2025 si costituivano e Controparte_1
i quali contestavano le domande avversarie, rilevando Controparte_2
che i contatti tra le minori ed il padre non erano ripresi per motivazioni non imputabili ai deducenti e che essi avevano sempre avuto a cuore il benessere e la tutela delle nipoti, anche attivandosi per individuare un professionista psicoterapeuta che potesse seguire le minori, che avevano manifestato delle difficoltà, soprattutto la quale aveva Controparte_3
un disturbo del linguaggio insorto a seguito delle violenze, cui aveva assistito, poste in essere dal padre ai danni della madre. Evidenziavano che
3 il padre non aveva mai svolto un ruolo genitoriale e che il suo comportamento aveva avuto una incidenza negativa sulla vita delle minori, circostanze che assumevano un precipuo rilievo, poiché, quando un genitore abbia tenuto condotte violente nei confronti dell'altro genitore, bisogna adottare misure tese a proteggere le vittime dalla reiterazione dei comportamenti lesivi e limitare i contatti con il genitore inadeguato, dovendosi attribuire priorità alla sicurezza dei minori. Riferivano, inoltre, che le minori vivevano serenamente presso i nonni deducenti, in un cointesto adeguato alle loro esigenze, mentre la ripresa di contatti telefonici tra il padre e le figlie avrebbe potuto cagionare danni e turbamenti.
Osservavano, infine, che il ricorrente aveva sottoposto le medesime argomentazioni all'attenzione del Tribunale per i minorenni di Messina che aveva definito il giudizio con provvedimento del 15.07.2025, che aveva disatteso le richieste del e che non era stato appellato. Pt_1
Chiedevano, pertanto, il rigetto di tutte le domande avversarie.
All'udienza del 18.12.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e, ritenuto, quindi, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il ricorrente ha chiesto una modifica dei provvedimenti emessi dal
Tribunale per i minorenni di Firenze e poi dal Tribunale per i minorenni di
Messina, con i quali, in limitazione della responsabilità genitoriale del padre, ai sensi degli artt. 333 c.c. nonché 4 e 5 legge n. 184/1983, era stato disposto l'affidamento delle minori , nata a Persona_1
Bologna l'08.03.2017 e di nata a [...] Persona_2
4 l'11.07.2018, ai nonni materni, odierni resistenti. Come è noto, la misura adottata dal Tribunale per i minorenni di Firenze e poi da quello di Messina rientra tra i provvedimenti convenienti per l'interesse del minore, di cui all'articolo 333 cod. civ., in quanto volta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex articolo 330 cod. civ. e ben può declinarsi nelle forme dell'affidamento interfamiliare, ovverosia ai membri della cosiddetta "famiglia allargata" - come accaduto nel caso in esame, con la collocazione presso la famiglia dei nonni materni
- nell'esigenza, prioritaria, di evitare alle minori, insieme al trauma conseguente allontanamento dai genitori, quello di vedersi deprivato del contesto familiare in cui sono cresciute (Cass. n. 28257 del 04/11/2019).
Sennonché, l'art. 38 disp. att. c.c. stabilisce che i procedimenti previsti dall'art. 333 c.c. sono di competenza del Tribunale per i minorenni e ciò significa che spettano al Tribunale per i minorenni sia le controversie all'esito delle quali viene pronunciato un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, sia le controversie nelle quali, come nel caso in esame, viene chiesta la revoca o la modifica di un precedente provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale. Invero, il menzionato art. 38 disp. att. c.c. stabilisce che i menzionati procedimenti ex art. 333 c.c. vengono attratti alla competenza del Tribunale ordinario solo quando è già pendente o è instaurato successivamente tra le stesse parti un giudizio di “separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250 quarto comma, 268,
277 secondo comma e 316 del codice civile, procedimento per la modifica delle condizioni delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore”. Ciò significa che il Tribunale ordinario può emettere provvedimenti incidenti sulla responsabilità genitoriale, anche di natura
5 ablativa o limitativa, ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., quando sia investito di una domanda concernente l'affidamento della prole. Infatti, nella interpretazione di tale articolata disciplina (cfr. Cass. n. 15971 del
29/07/2015; v. anche Cass. n. 2833 del 12/02/2015; Cass. n. 1349 del
26/01/2015; Cass. n. 20202 del 31/07/2018), la Suprema Corte ha identificato la ratio della vis attractiva dalla stessa prevista in favore del
Tribunale ordinario, nelle interrelazioni ed interferenze frequentemente riscontrabili tra i procedimenti di separazione e divorzio e quelli relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale, rispetto a quelli previsti dagli artt. 330 e 333 cod. civ., osservando che spesso risulta assai difficile distinguere, in concreto, una domanda di affidamento pura e semplice da una fondata su comportamenti pregiudizievoli o gravi abusi del genitore.
Va, pertanto, esclusa la vis attractiva quando, come nel caso in esame, manchi e non sia neppure configurabile in astratto una domanda concernente l'affidamento o, più in generale, l'esercizio della responsabilità genitoriale. Più in particolare, va osservato che le domande concernenti l'affidamento della prole attengono in senso lato all'esercizio della responsabilità genitoriale, entro i limiti in cui entrambi i genitori risultano titolari di detta responsabilità, e si distinguono dalle domande ex art. 330 e 333 c.c. poiché queste ultime riguardano, invece, la stessa titolarità della responsabilità genitoriale. E' evidente, pertanto, che quando uno dei due genitori sia deceduto non si pone più una questione di affidamento della prole o di disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale, poiché manca il presupposto fondamentale della esistenza di due soggetti titolari, in uguale o diversa misura, della responsabilità genitoriale, con la conseguente necessità di una disciplina volta a regolare le facoltà ed i doveri concorrenti sul medesimo minore. Invero, quando vi siam in vita solo un genitore viene in considerazione esclusivamente la
6 eventuale titolarità della responsabilità genitoriale spettante all'unico genitore in vita, che può essere limitata dal Tribunale per i minorenni, esclusivamente competente per l'esame delle relative controversie.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte ricorrente. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, acquisito il parere del
Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2935/2025 R.G., dichiara la propria incompetenza, competente essendo il Tribunale per i minorenni, e condanna il ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui €
851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 19/12/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 2935 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di C.F._1
Ferrara, Via Arginone 327, 44100 Ferrara, elettivamente domiciliato in
Firenze, Via Villani n. 42, presso e nello Studio dell'Avv. Francesca Pucci
C.F. (fax:055/4644005; email: C.F._2
pec: , Email_1 Email_2
dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
PARTE
RICORRENTE
E nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
e nato in [...] il C.F._3 Controparte_2
08/03/1956 (C.F. ), ivi residenti in [...]
369, pal. C, int. 4, elettivamente domiciliati in Messina, via Pippo Romeo
n. 6 presso lo studio dell'avv. Carmela Currò detta Carmen (C.F.
1 ; che li rappresenta C.F._5 Email_3
e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis c.p.c. e 473 bis .12 c.p.c. depositato il
31.07.2025, , premesso di essere il padre delle minori Parte_1
, nata a [...] l'[...] e di Persona_1 [...]
nata a [...] l'[...], le quali, con decreto Persona_2
emesso in data 09.05.2023 dal Tribunale per i minorenni di Firenze, a seguito del decesso della madre, con la quale le stesse vivevano, avvenuto in data 24.04.2022, erano state affidate ai nonni materni CP_1
e con collocazione presso la loro abitazione in
[...] Controparte_2
SA IM (GR) per un periodo di 24 mesi;
che, con lo stesso decreto, il Tribunale per i minorenni di Firenze aveva dato mandato al
Servizio Sociale di Follonica di organizzare videochiamate protette delle minori con il padre, detenuto presso la casa circondariale di Ferrara, per favorire un riavvicinamento tra gli stessi;
che, nonostante il tempo trascorso, le videochiamate non erano state attivate e non vi era stata una ripresa dei contatti tra le minori ed il padre;
che, con nota del 03.06.2024, i nonni materni avevano comunicato al Tribunale per i minorenni di Firenze la propria intenzione di trasferire la residenza propria e delle minori a
Messina e con provvedimento dell'11.02.2025 il Tribunale per i minorenni di Firenze aveva comunicato il proprio nulla osta al trasferimento;
che, con ricorso del 29.04.2025, il Pubblico Ministero minorile aveva chiesto al
2 Tribunale per i minorenni di Messina la proroga dell'affido delle minori ai nonni materni;
che, con decreto n. 2065/2025, il Tribunale per i minorenni di Messina aveva prorogato di ulteriori mesi 24 l'affidamento delle minori ai nonni materni, rigettando le domande da lui spiegate, finalizzate alla ripresa dei contatti con le figlie minori;
che la ripresa dei rapporti con il padre appariva indispensabile per la serena crescita delle minori ed il proprio stato di detenzione non determinava l'impossibilità di esercitare la responsabilità genitoriale;
che occorreva, pertanto, riavvicinare le minori al padre, avendo, peraltro, egli acquisito maggiore consapevolezza in tutte le sfere della propria vita, avendo svolto dei progetti formativi e intrapreso un percorso di sostegno psicologico;
che con ordinanza n. 4507/2024 il
Tribunale di Sorveglianza di Bologna lo aveva ammesso alla misura della detenzione domiciliare a Bologna, tenendo conto del comportamento adeguato da lui tenuto all'interno dell'istituto; tutto ciò premesso, chiedeva che fosse disposta la ripresa e la regolamentazione dei rapporti tra lui e le figlie minori tramite videochiamate o con altre modalità.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 17/23.09.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa tempestivamente depositata il 17.11.2025 si costituivano e Controparte_1
i quali contestavano le domande avversarie, rilevando Controparte_2
che i contatti tra le minori ed il padre non erano ripresi per motivazioni non imputabili ai deducenti e che essi avevano sempre avuto a cuore il benessere e la tutela delle nipoti, anche attivandosi per individuare un professionista psicoterapeuta che potesse seguire le minori, che avevano manifestato delle difficoltà, soprattutto la quale aveva Controparte_3
un disturbo del linguaggio insorto a seguito delle violenze, cui aveva assistito, poste in essere dal padre ai danni della madre. Evidenziavano che
3 il padre non aveva mai svolto un ruolo genitoriale e che il suo comportamento aveva avuto una incidenza negativa sulla vita delle minori, circostanze che assumevano un precipuo rilievo, poiché, quando un genitore abbia tenuto condotte violente nei confronti dell'altro genitore, bisogna adottare misure tese a proteggere le vittime dalla reiterazione dei comportamenti lesivi e limitare i contatti con il genitore inadeguato, dovendosi attribuire priorità alla sicurezza dei minori. Riferivano, inoltre, che le minori vivevano serenamente presso i nonni deducenti, in un cointesto adeguato alle loro esigenze, mentre la ripresa di contatti telefonici tra il padre e le figlie avrebbe potuto cagionare danni e turbamenti.
Osservavano, infine, che il ricorrente aveva sottoposto le medesime argomentazioni all'attenzione del Tribunale per i minorenni di Messina che aveva definito il giudizio con provvedimento del 15.07.2025, che aveva disatteso le richieste del e che non era stato appellato. Pt_1
Chiedevano, pertanto, il rigetto di tutte le domande avversarie.
All'udienza del 18.12.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e, ritenuto, quindi, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il ricorrente ha chiesto una modifica dei provvedimenti emessi dal
Tribunale per i minorenni di Firenze e poi dal Tribunale per i minorenni di
Messina, con i quali, in limitazione della responsabilità genitoriale del padre, ai sensi degli artt. 333 c.c. nonché 4 e 5 legge n. 184/1983, era stato disposto l'affidamento delle minori , nata a Persona_1
Bologna l'08.03.2017 e di nata a [...] Persona_2
4 l'11.07.2018, ai nonni materni, odierni resistenti. Come è noto, la misura adottata dal Tribunale per i minorenni di Firenze e poi da quello di Messina rientra tra i provvedimenti convenienti per l'interesse del minore, di cui all'articolo 333 cod. civ., in quanto volta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex articolo 330 cod. civ. e ben può declinarsi nelle forme dell'affidamento interfamiliare, ovverosia ai membri della cosiddetta "famiglia allargata" - come accaduto nel caso in esame, con la collocazione presso la famiglia dei nonni materni
- nell'esigenza, prioritaria, di evitare alle minori, insieme al trauma conseguente allontanamento dai genitori, quello di vedersi deprivato del contesto familiare in cui sono cresciute (Cass. n. 28257 del 04/11/2019).
Sennonché, l'art. 38 disp. att. c.c. stabilisce che i procedimenti previsti dall'art. 333 c.c. sono di competenza del Tribunale per i minorenni e ciò significa che spettano al Tribunale per i minorenni sia le controversie all'esito delle quali viene pronunciato un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, sia le controversie nelle quali, come nel caso in esame, viene chiesta la revoca o la modifica di un precedente provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale. Invero, il menzionato art. 38 disp. att. c.c. stabilisce che i menzionati procedimenti ex art. 333 c.c. vengono attratti alla competenza del Tribunale ordinario solo quando è già pendente o è instaurato successivamente tra le stesse parti un giudizio di “separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250 quarto comma, 268,
277 secondo comma e 316 del codice civile, procedimento per la modifica delle condizioni delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore”. Ciò significa che il Tribunale ordinario può emettere provvedimenti incidenti sulla responsabilità genitoriale, anche di natura
5 ablativa o limitativa, ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., quando sia investito di una domanda concernente l'affidamento della prole. Infatti, nella interpretazione di tale articolata disciplina (cfr. Cass. n. 15971 del
29/07/2015; v. anche Cass. n. 2833 del 12/02/2015; Cass. n. 1349 del
26/01/2015; Cass. n. 20202 del 31/07/2018), la Suprema Corte ha identificato la ratio della vis attractiva dalla stessa prevista in favore del
Tribunale ordinario, nelle interrelazioni ed interferenze frequentemente riscontrabili tra i procedimenti di separazione e divorzio e quelli relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale, rispetto a quelli previsti dagli artt. 330 e 333 cod. civ., osservando che spesso risulta assai difficile distinguere, in concreto, una domanda di affidamento pura e semplice da una fondata su comportamenti pregiudizievoli o gravi abusi del genitore.
Va, pertanto, esclusa la vis attractiva quando, come nel caso in esame, manchi e non sia neppure configurabile in astratto una domanda concernente l'affidamento o, più in generale, l'esercizio della responsabilità genitoriale. Più in particolare, va osservato che le domande concernenti l'affidamento della prole attengono in senso lato all'esercizio della responsabilità genitoriale, entro i limiti in cui entrambi i genitori risultano titolari di detta responsabilità, e si distinguono dalle domande ex art. 330 e 333 c.c. poiché queste ultime riguardano, invece, la stessa titolarità della responsabilità genitoriale. E' evidente, pertanto, che quando uno dei due genitori sia deceduto non si pone più una questione di affidamento della prole o di disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale, poiché manca il presupposto fondamentale della esistenza di due soggetti titolari, in uguale o diversa misura, della responsabilità genitoriale, con la conseguente necessità di una disciplina volta a regolare le facoltà ed i doveri concorrenti sul medesimo minore. Invero, quando vi siam in vita solo un genitore viene in considerazione esclusivamente la
6 eventuale titolarità della responsabilità genitoriale spettante all'unico genitore in vita, che può essere limitata dal Tribunale per i minorenni, esclusivamente competente per l'esame delle relative controversie.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte ricorrente. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, acquisito il parere del
Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2935/2025 R.G., dichiara la propria incompetenza, competente essendo il Tribunale per i minorenni, e condanna il ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui €
851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 19/12/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
7