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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 15/12/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1294/2025 L.P.
- Parte_1 Parte_2 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione del;
Controparte_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. REHO STEFANIA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto del MINISTERO visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 15/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1294 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA (C.F. = ) Parte_1 C.F._1
(C.F. = ) Parte_2 C.F._2 untame li avv.ti Massimo Pistilli (codice fiscale;
fax 0761/322595, indirizzo di posta certificata C.F._3
e FA Reho (codice fiscale Email_1 ; fax 06/88937383, indirizzo di posta certificata C.F._4 Email_2 ticate in calce al ricorso introduttivo su fogli domiciliate presso lo studio del primo in Viterbo, via Belluno n. 69 RICORRENTE E
(C.F. = ) Controparte_1 P.IVA_1
, Controparte_2 ott. GE X, sito in Viterbo, Controparte_2 re direttamente la trattazione della causa, alla quale procederà questa Amministrazione RESISTENTE OGGETTO: Retribuzione Professionale Docenti (RPD). CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 1.9.2025, le parti ricorrenti in epigrafe indicata hanno adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di accertare il loro diritto a percepire la voce retributiva denominata RPD (Retribuzione Professionale Docenti), così come percepita dai colleghi a tempo determinato incaricati per l'intero anno scolastico o dagli incaricati a tempo indeterminato. A sostegno del proprio ricorso hanno esposto
- di aver lavorato come docente in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato non aventi durata annuale, cd. supplenza breve, presso diversi istituti della Provincia di Viterbo negli anni scolastici per ciascuno indicati in ricorso;
- che il mancato pagamento della RPD nelle supplenze brevi viola la clausola 4 dell'accordo quadro alla direttiva 1990/70/CE circa la parità di trattamento dei dipendenti pubblici. Hanno quindi concluso chiedendo "accertare il servizio prestato a seguito di contratti a tempo determinato, da ciascun ricorrente alle dipendenze del resistente;
dichiarare il diritto di parte ricorrente alla CP_1
Retribuzione professionale docenti per il ser ti condannare il a Controparte_1 corrispondere la Retribuzione professionale docenti maturata, oltre interessi legali, dalla maturazione al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara, sin da ora, antistataria”. Il si è costituito resistendo alle domande e chiedendone il Controparte_1 ri ribunale riunisca i procedimenti aventi lo stesso oggetto (RPD) e trattati dagli stessi Legale e Magistrato, al fine di sgravare le Amministrazioni Scolastica e Giudiziaria e per ridurre le spese di lite;
si chiede altresì che accerti l'insussistenza di un'illegittima discriminazione nei riguardi dei Docenti Ricorrenti, cui non è stata riconosciuta la Retribuzione Professionale Docenti, respingendo il ricorso, infondato in fatto e in diritto per i motivi illustrati. Con vittoria delle spese, la cui liquidazione - nell'ipotesi in cui il Tribunale attribuisca la vittoria sul punto alla Controparte - si domanda che tenga conto della natura seriale del contenzioso in materia e del conseguente lavoro minimo e routinario, da parte degli Avvocati e delle loro segreterie, nel predisporre il ricorso per numerosi clienti”. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita di trovare accoglimento. Preliminarmente, giova osservare come, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, sia necessario riconoscere, anche nel pubblico impiego, la parità di trattamento economico a fronte della eguaglianza della prestazione lavorativa resa dal dipendente, alla luce della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/3/1999, la quale, regolando il
“principio di non discriminazione” ed enunciando, difatti, che “1. per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. (…)”, prevede espressamente il divieto di discriminare i lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto che svolgano la prestazione lavorativa sulla base di un contratto a termine, salvo che la disparità di trattamento sia giustificata da ragioni oggettive. La Corte di Giustizia ha ritenuto che la clausola citata “dev'essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato” (Corte di Giustizia, 13.9.2007, ). Persona_1
La giurisprudenza di legittimità, nella recente ordinanza n. 3473/2019, ha sottolineato come la Corte di Giustizia abbia ulteriormente affermato che: “a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, 8.9.2011, causa C- Persona_1 177/10 AD NT); b) il principio di non discriminazione non p to in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( EL CE NS, cit., punto 42)”. Per quanto riguarda la nozione di ragione oggettiva di cui al punto 1 della suddetta clausola, la Corte di Giustizia ha ritenuto che non sia giustificata una diversità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a termine per il solo fatto che tale differenza sia contemplata da una legge o da un contratto collettivo, vale a dire da una norma interna generale ed astratta, poiché è necessario che “la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti questi ultimi, o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (sentenza EL CE cit.; Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C177/14, Per_2
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013
[...]
C393/11, . Per_3 Nello ste si è recentemente pronunciata la Suprema Corte, mediante l'ordinanza n. 19270/2019, nella cui motivazione viene ribadito che “I lavoratori a tempo determinato devono avere pari trattamento economico di quelli a tempo indeterminato, salvo che le mansioni non siano equiparabili. Si conferma la scelta giurisprudenziale di dare rilevanza differenziale solo a quelle condizioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento, cioè le caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate. Sono inidonee a legittimare la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato le questioni, anche settoriali, di trattamento normativo dei rapporti”. Per concludere, nell'ottica della giurisprudenza comunitaria, il giudice nazionale può individuare le “ragioni oggettive”, tali da giustificare deroghe alla citata clausola, purché in rapporto a specifiche circostanze – ragioni che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni, per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (causa Adeneler, punti 69 e 70; causa EL CE NS cit., punto 55). Sul piano dell'ordinamento interno, l'art. 6 del D.Lgs. 368/2001 – che ha recepito la Direttiva 1999/70/CE del 28/6/1999 relativa all'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/3/1999 – prevede che al lavoratore a tempo determinato spetti ogni trattamento previsto per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato comparabili, purché ciò “non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”. Peraltro, l'art. 7 del CCNL del comparto scuola del 15.3.2001 enuncia che “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”. Ai sensi del richiamato art. 25 del CCNL 31.8.1999, “1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto: a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
2. Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello A.T.A. con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999. (…) 4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art. 49 del C.C.N.L.. 7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto.
9. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT). (…)”. Secondo la tesi sostenuta dall'Amministrazione resistente, la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) spetterebbe esclusivamente ai docenti con incarico a tempo indeterminato, ai supplenti annuali e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, con esclusione del personale assunto per incarichi di durata inferiore a quella annuale. Tuttavia, tale assunto è stato recentemente smentito dalla Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza 20015/2018, secondo la quale “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL CE 8.9.2011, Per_1 causa C-177/10 AD NT); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( EL CE NS, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468); (…) 7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di CP_1 durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»; 10. (…) « l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»”. Alla luce delle suesposte considerazioni, in accoglimento dell'odierno ricorso, deve in questa sede dichiararsi il diritto della Sig.ra al riconoscimento della Retribuzione Professionale Parte_3
Docenti (RPD), con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento di quanto di spettanza a tale titolo, relativamente ai periodi in cui la ricorrente ha svolto le cd. supplenze brevi, oltre ad interessi legali dalla maturazione fino al saldo. In ordine al quantum va rammentato che il CCNL comparto scuola 2006/2009 aveva previsto, per gli appartenenti alla I fascia di anzianità (da 0 a 14 anni di servizio) la corresponsione di una somma mensile, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, aggiornata al 1.1.2016, di € 164,00- mensili (quota giornaliera quindi, pari ad € 5,46-, id est 1/30 della quota mensile, da considerare per periodi inferiori al mese); che il CCNL comparto scuola 2016/2018, a far data dal 1.3.2018, ne aveva previsto un incremento fino ad € 174,50- mensili (corrispondente alla quota giornaliera di € 5,81 pari ad 1/30 della quota mensile, da considerare per periodi inferiori al mese). Nella specie le parti ricorrenti hanno chiesto emettersi sentenza di condanna generica che esonera questo giudicante dalla determinazione del quantum. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: - Accogliendo il ricorso proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti del , ella Controparte_1 ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) per i periodi in cui ha prestato servizio come docente in supplenze cd. brevi;
- per l'effetto, condanna il resistente, in persona del al pagamento CP_1 Controparte_3 in favore dei ricorrenti del r i servizi prestati oltre int turazione fino al saldo;
- condanna il resistente, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore del CP_1 procuratore antistatario Avv. Daniele Marongiu, delle spese processuali, liquidate in € 1365,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente. Viterbo lì, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1294/2025 L.P.
- Parte_1 Parte_2 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione del;
Controparte_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. REHO STEFANIA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto del MINISTERO visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 15/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1294 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA (C.F. = ) Parte_1 C.F._1
(C.F. = ) Parte_2 C.F._2 untame li avv.ti Massimo Pistilli (codice fiscale;
fax 0761/322595, indirizzo di posta certificata C.F._3
e FA Reho (codice fiscale Email_1 ; fax 06/88937383, indirizzo di posta certificata C.F._4 Email_2 ticate in calce al ricorso introduttivo su fogli domiciliate presso lo studio del primo in Viterbo, via Belluno n. 69 RICORRENTE E
(C.F. = ) Controparte_1 P.IVA_1
, Controparte_2 ott. GE X, sito in Viterbo, Controparte_2 re direttamente la trattazione della causa, alla quale procederà questa Amministrazione RESISTENTE OGGETTO: Retribuzione Professionale Docenti (RPD). CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 1.9.2025, le parti ricorrenti in epigrafe indicata hanno adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di accertare il loro diritto a percepire la voce retributiva denominata RPD (Retribuzione Professionale Docenti), così come percepita dai colleghi a tempo determinato incaricati per l'intero anno scolastico o dagli incaricati a tempo indeterminato. A sostegno del proprio ricorso hanno esposto
- di aver lavorato come docente in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato non aventi durata annuale, cd. supplenza breve, presso diversi istituti della Provincia di Viterbo negli anni scolastici per ciascuno indicati in ricorso;
- che il mancato pagamento della RPD nelle supplenze brevi viola la clausola 4 dell'accordo quadro alla direttiva 1990/70/CE circa la parità di trattamento dei dipendenti pubblici. Hanno quindi concluso chiedendo "accertare il servizio prestato a seguito di contratti a tempo determinato, da ciascun ricorrente alle dipendenze del resistente;
dichiarare il diritto di parte ricorrente alla CP_1
Retribuzione professionale docenti per il ser ti condannare il a Controparte_1 corrispondere la Retribuzione professionale docenti maturata, oltre interessi legali, dalla maturazione al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara, sin da ora, antistataria”. Il si è costituito resistendo alle domande e chiedendone il Controparte_1 ri ribunale riunisca i procedimenti aventi lo stesso oggetto (RPD) e trattati dagli stessi Legale e Magistrato, al fine di sgravare le Amministrazioni Scolastica e Giudiziaria e per ridurre le spese di lite;
si chiede altresì che accerti l'insussistenza di un'illegittima discriminazione nei riguardi dei Docenti Ricorrenti, cui non è stata riconosciuta la Retribuzione Professionale Docenti, respingendo il ricorso, infondato in fatto e in diritto per i motivi illustrati. Con vittoria delle spese, la cui liquidazione - nell'ipotesi in cui il Tribunale attribuisca la vittoria sul punto alla Controparte - si domanda che tenga conto della natura seriale del contenzioso in materia e del conseguente lavoro minimo e routinario, da parte degli Avvocati e delle loro segreterie, nel predisporre il ricorso per numerosi clienti”. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita di trovare accoglimento. Preliminarmente, giova osservare come, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, sia necessario riconoscere, anche nel pubblico impiego, la parità di trattamento economico a fronte della eguaglianza della prestazione lavorativa resa dal dipendente, alla luce della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/3/1999, la quale, regolando il
“principio di non discriminazione” ed enunciando, difatti, che “1. per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. (…)”, prevede espressamente il divieto di discriminare i lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto che svolgano la prestazione lavorativa sulla base di un contratto a termine, salvo che la disparità di trattamento sia giustificata da ragioni oggettive. La Corte di Giustizia ha ritenuto che la clausola citata “dev'essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato” (Corte di Giustizia, 13.9.2007, ). Persona_1
La giurisprudenza di legittimità, nella recente ordinanza n. 3473/2019, ha sottolineato come la Corte di Giustizia abbia ulteriormente affermato che: “a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, 8.9.2011, causa C- Persona_1 177/10 AD NT); b) il principio di non discriminazione non p to in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( EL CE NS, cit., punto 42)”. Per quanto riguarda la nozione di ragione oggettiva di cui al punto 1 della suddetta clausola, la Corte di Giustizia ha ritenuto che non sia giustificata una diversità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a termine per il solo fatto che tale differenza sia contemplata da una legge o da un contratto collettivo, vale a dire da una norma interna generale ed astratta, poiché è necessario che “la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti questi ultimi, o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (sentenza EL CE cit.; Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C177/14, Per_2
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013
[...]
C393/11, . Per_3 Nello ste si è recentemente pronunciata la Suprema Corte, mediante l'ordinanza n. 19270/2019, nella cui motivazione viene ribadito che “I lavoratori a tempo determinato devono avere pari trattamento economico di quelli a tempo indeterminato, salvo che le mansioni non siano equiparabili. Si conferma la scelta giurisprudenziale di dare rilevanza differenziale solo a quelle condizioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento, cioè le caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate. Sono inidonee a legittimare la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato le questioni, anche settoriali, di trattamento normativo dei rapporti”. Per concludere, nell'ottica della giurisprudenza comunitaria, il giudice nazionale può individuare le “ragioni oggettive”, tali da giustificare deroghe alla citata clausola, purché in rapporto a specifiche circostanze – ragioni che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni, per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (causa Adeneler, punti 69 e 70; causa EL CE NS cit., punto 55). Sul piano dell'ordinamento interno, l'art. 6 del D.Lgs. 368/2001 – che ha recepito la Direttiva 1999/70/CE del 28/6/1999 relativa all'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/3/1999 – prevede che al lavoratore a tempo determinato spetti ogni trattamento previsto per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato comparabili, purché ciò “non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”. Peraltro, l'art. 7 del CCNL del comparto scuola del 15.3.2001 enuncia che “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”. Ai sensi del richiamato art. 25 del CCNL 31.8.1999, “1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto: a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
2. Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello A.T.A. con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999. (…) 4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art. 49 del C.C.N.L.. 7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto.
9. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT). (…)”. Secondo la tesi sostenuta dall'Amministrazione resistente, la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) spetterebbe esclusivamente ai docenti con incarico a tempo indeterminato, ai supplenti annuali e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, con esclusione del personale assunto per incarichi di durata inferiore a quella annuale. Tuttavia, tale assunto è stato recentemente smentito dalla Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza 20015/2018, secondo la quale “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL CE 8.9.2011, Per_1 causa C-177/10 AD NT); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( EL CE NS, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468); (…) 7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di CP_1 durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»; 10. (…) « l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»”. Alla luce delle suesposte considerazioni, in accoglimento dell'odierno ricorso, deve in questa sede dichiararsi il diritto della Sig.ra al riconoscimento della Retribuzione Professionale Parte_3
Docenti (RPD), con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento di quanto di spettanza a tale titolo, relativamente ai periodi in cui la ricorrente ha svolto le cd. supplenze brevi, oltre ad interessi legali dalla maturazione fino al saldo. In ordine al quantum va rammentato che il CCNL comparto scuola 2006/2009 aveva previsto, per gli appartenenti alla I fascia di anzianità (da 0 a 14 anni di servizio) la corresponsione di una somma mensile, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, aggiornata al 1.1.2016, di € 164,00- mensili (quota giornaliera quindi, pari ad € 5,46-, id est 1/30 della quota mensile, da considerare per periodi inferiori al mese); che il CCNL comparto scuola 2016/2018, a far data dal 1.3.2018, ne aveva previsto un incremento fino ad € 174,50- mensili (corrispondente alla quota giornaliera di € 5,81 pari ad 1/30 della quota mensile, da considerare per periodi inferiori al mese). Nella specie le parti ricorrenti hanno chiesto emettersi sentenza di condanna generica che esonera questo giudicante dalla determinazione del quantum. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: - Accogliendo il ricorso proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti del , ella Controparte_1 ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) per i periodi in cui ha prestato servizio come docente in supplenze cd. brevi;
- per l'effetto, condanna il resistente, in persona del al pagamento CP_1 Controparte_3 in favore dei ricorrenti del r i servizi prestati oltre int turazione fino al saldo;
- condanna il resistente, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore del CP_1 procuratore antistatario Avv. Daniele Marongiu, delle spese processuali, liquidate in € 1365,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente. Viterbo lì, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO