TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/11/2025, n. 2825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2825 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6923/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Vittorio Serra giudice relatore dott.ssa Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6923/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 RUFFINI NINO GIORDANO e dell'avv. ATTI CARLA ( ) VIA MASSIMO C.F._1
D'AZEGLIO 5 40123 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in ) VIA MASSIMO D'AZEGLIO 5 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. ATTI CARLA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRIGATO CP_2 C.F._2 ROBERTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE DELL'INDUSTRIA 23 35129 PADOVA presso il difensore avv. BRIGATO ROBERTA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione ritualmente notificato (in seguito, anche solo “il Controparte_1
”) conveniva in giudizio . CP_1 CP_2
Esponeva in fatto che:
- con sentenza del 28.12.2020 il Tribunale di Parma dichiarava il fallimento della Controparte_1
con sede in Noceto (PR);
- la società veniva costituita in data 2.3.2007; in data 9.12.2015 l'assemblea straordinaria dei soci ne deliberava la trasformazione da s.a.s. a s.r.l., nominando amministratore unico a tempo indeterminato
; CP_2
- la compagine sociale di era composta da , titolare del 70% del Controparte_1 CP_2
capitale sociale, e da titolare del restante 30% del capitale sociale;
Persona_1
- sin dalla sua costituzione la società veniva amministrata unicamente da , senza CP_2
intromissioni da parte del socio (come accertato dal curatore fallimentare nella sua Persona_1
relazione ex art. 33 l.f.);
- l'ultimo bilancio depositato dalla società era quello relativo all'esercizio 2017, mentre risultavano omessi i depositi per le annualità successive;
al curatore venivano consegnati solamente i registri IVA relativi agli anni 2019/2020, il libro giornale 2019, la situazione patrimoniale ed economica al
31.12.2019, documentazione bancaria, nonché una situazione contabile al 31.5.2020 (che si rivelava tuttavia inattendibile);
- la società operava irregolarmente anche con riferimento all'adempimento delle dichiarazioni fiscali, omettendo l'invio del Modello Redditi e del Modello IRAP anno 2020 redditi 2019;
- la non regolare tenuta della contabilità e l'inosservanza degli adempimenti fiscali dipendevano dall'interruzione dei servizi contabili (tra cui, l'invio telematico degli adempimenti in scadenza) forniti pagina 2 di 12 dalla società Fiskonsult in seguito all'omesso pagamento di fatture Controparte_3
da parte della fallita negli anni 2019/2020;
- l'irregolare tenuta della contabilità impediva al curatore di individuare con esattezza la data di manifestazione dello stato di difficoltà economico-finanziaria e di conseguente insolvenza della società; tuttavia, secondo il curatore, l'interruzione delle linee di credito verificatesi tra la fine del 2018
e l'inizio del 2019 da parte degli istituti bancari, con la conseguente richiesta di rientro forzoso dalle posizioni debitorie, poteva indurre a ritenere che lo stato di insolvenza non era antecedente al 2019, pur a fronte di tensioni finanziarie già presenti negli anni 2017/2018;
- dall'analisi della documentazione bancaria relativa ai conti correnti societari il curatore poteva accertare che le difficoltà di incasso di alcuni crediti, unitamente ai prelevamenti effettuati dai conti correnti societari senza apparente giustificato motivo, causavano la totale mancanza di liquidità della società e ne determinavano l'irreversibile stato di crisi;
- nel corso del 2019 e del 2020 l'ex amministratrice unica poneva in essere atti distrattivi e di mala gestio;
- dall'analisi degli estratti conto della società emergeva che tra il 28.1.2019 e il 30.7.2020 venivano effettuate movimentazioni in uscita con causale “pagamento compenso amministratore” o
“disposizione in favore di ” per un ammontare di € 55.953,75; CP_2
- tali prelievi erano illegittimi in quanto non deliberati dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale (al curatore non veniva consegnato il libro delle decisioni dei soci contenente le trascrizioni dei verbali delle assemblee);
- in data 6.3.2019 veniva effettuata una movimentazione in uscita con causale “disposizione in favore di ” per un ammontare di € 7.300,00; Persona_1
- tale prelievo in favore del socio era ingiustificato non avendo il un rapporto di lavoro in essere Per_1
con la società (e, comunque, in assenza di altra causa giustificativa);
- la curatela accertava, inoltre, l'esecuzione di prelievi ingiustificati dai conti correnti della società compiuti nel corso del 2019/2020 per complessivi € 331.577,12; in particolare, dall'esame degli estratti pagina 3 di 12 conto bancari della società presso e relativi agli Controparte_4 Controparte_5
anni 2019/2020 risultava che a ogni bonifico in entrata corrispondevano prelevamenti in contanti dagli sportelli, oppure spese a mezzo pos slegate dalla gestione aziendale.
Esponeva in diritto quanto segue.
1) Sussisteva la competenza della sezione specializzata in materia di impresa a decidere dell'azione esercitata dal curatore ex art. 146 l.f., ai sensi dell'art. 3 comma 2 d.lgs. 168/2003.
2) Sussisteva la responsabilità della ex amministratrice unica ex art. 2476 c.c. per essersi auto-attribuita somme di denaro in assenza di delibera assembleare, per aver prelevato somme in favore del socio e per aver effettuato illegittimi prelievi dalle casse sociali, causando in tal modo un Persona_1
aggravamento del dissesto societario.
3) La condotta illecita posta in essere dalla ex amministratrice unica causava un danno alla società e ai creditori sociali in misura pari alla somma delle singole distrazioni, ossia: € 55.953,75 per le somme auto-attribuitesi dalla a titolo di compensi, € 7.300,00 a titolo di prelevamento in favore di CP_2
ed € 331.577,12 per prelievi in contanti e pagamenti tramite pos mediante denaro Persona_1
della società.
Ciò premesso, l'attore formulava l'attore formulava le seguenti conclusioni.
“Voglia il Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
nel merito
- in accoglimento dell'azione di responsabilità promossa dal in Controparte_1
persona dle Curatore, dr. ex art. 146, comma 2, L.F. e, comunque ai sensi dell'art. CP_6
2476, comma 1 e 6, c.c. e dell'art. 2043 c.c., accertare e dichiarare la responsabilità di CP_2
(c.f. ) per gli illeciti individuati e specificati in narrativa dalla stessa
[...] C.F._2
compiuti, nel corso degli anni 2019 e 2020, nella qualità di Amministratore Unico della predetta società, e per i danni arrecati a quest'ultima nonché ai creditori sociali;
pagina 4 di 12 - conseguentemente, condannare la signora (c.f. ) al pagamento CP_2 C.F._2
in favore del in persona del Curatore, per tutti i motivi sopra esposti, Controparte_1
delle somme di seguito specificate, tutte oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dal 28.12.2020 - data della sentenza dichiarativa di fallimento - al saldo effettivo:
euro 55.953,75, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che risulterà provata in corso di causa anche in via equitativa, corrispondente alla sommatoria dell'auto attribuzioni di importi a titolo di “compenso amministratore” compiute nel periodo di amministrazione della società come meglio specificato in atti;
euro 7.300,00, ovvero nella diversa somma che risulterà provata in corso di causa anche in via equitativa, per distrazione di importo in favore del socio in violazione di legge, come Persona_1
meglio precisato in narrativa al punto I.B;
euro 331.577,12, ovvero nella diversa somma che risulterà provata in corso di causa anche in via equitativa, per distrazioni di disponibilità liquide, ammanchi di cassa e/o mala gestio compiuti durante il periodo di amministrazione e analiticamente indicate al punto I.C. in via istruttoria con riserva di ulteriormente dedurre, articolare mezzi di prova - ivi compresa la consulenza tecnica d'ufficio - e produrre nuovi documenti nei termini che verranno assegnati.
In ogni caso con vittoria di onorari, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
II
Si costituiva . CP_2
Esponeva in fatto e in diritto che:
- aveva il diritto di vedersi riconosciuto un compenso per l'attività svolta quale CP_2
amministratrice unica della società, posto che il mandato dell'amministratore di s.r.l. era da presumersi oneroso;
pagina 5 di 12 - in tema di s.r.l., il compenso spettante all'amministratore non era espressamente previsto dal codice civile;
tuttavia, tale diritto era pacificamente riconosciuto in giurisprudenza attraverso l'applicazione analogica dell'art. 2389 c.c. in tema di s.p.a.;
- il versamento in favore di era giustificato dal fatto che il medesimo aveva prestato Persona_1
opera all'interno della Controparte_1
- gli ammanchi per prelievi relativi alle annualità 2018/2019/2020 erano giustificati dal pagamento di fatture in contanti.
Ciò premesso, la convenuta formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, ecce zione e deduzione,
Nel merito
accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto e diritto delle pretese del Controparte_1
per tutti i motivi esposti, rigettare la domanda attorea o, riquantificare le somme richieste nella misura che verrà ritenuta di Giustizia alla luce dell'espletanda istruttoria.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”.
III
In corso di causa veniva richiesto e autorizzato sequestro conservativo sui beni della convenuta;
successivamente, omessa ogni attività istruttoria, la causa era posta in decisione all'udienza del
29.5.2025.
Il procuratore di parte attrice non compariva all'udienza del 29.5.2025 di precisazione delle conclusioni, né depositava foglio di p.c.; il procuratore della convenuta precisava come da comparsa di costituzione e risposta.
Successivamente la convenuta non depositava le memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere accolta. pagina 6 di 12 I. SUI COMPENSI DELL'AMMINISTRATRICE UNICA
1. Secondo il Fallimento, tra il 28.1.2019 e il 30.7.2020 si auto-liquidava a titolo di CP_2
compensi per l'attività svolta quale amministratrice unica della la somma di € Controparte_1
55.953,75.
La circostanza emerge dall'esame degli estratti conto della società, sui quali si registravano movimentazioni in uscita con causali “pagamento compenso amministratore” e “disposizioni in favore di ”. CP_2
Tali prelievi sono ingiustificati in quanto non deliberati dall'assemblea dei soci, in violazione dello statuto sociale (art. 27).
2. Secondo l'ex amministratrice unica i compensi erano leciti, dal momento che l'attività dell'amministratore unico di s.r.l. si presume onerosa.
3. Le somme auto-liquidatesi dall'amministratrice unica a titolo di compensi sono ingiustificate e pertanto vanno restituite.
È pacifico in giurisprudenza che l'incarico di amministratore di società di capitali si presume oneroso
(tra le tante, Cassazione civile sez. lav., 26/01/2021, n.1673); nondimeno, il compenso dell'amministratore, per poter essere erogato, deve essere determinato dallo statuto della società o dall'assemblea dei soci in conformità dello statuto.
Laddove manchi tale determinazione, statutaria o assembleare, il compenso illiquido non può essere prelevato dall'amministratore nella misura autonomamente fissata dall'amministratore stesso.
Nel caso di specie, è pacifico e documentalmente dimostrato che si sia liquidata, tra il CP_2
2019 e il 2020, la somma di € 55.953,75 a titolo di compensi da amministratrice (cfr. docc. 7/8/9 attorei, ossia estratti dei conti correnti della società presso , MPS e ). CP_4 Controparte_5
Tali compensi non sono mai stati autorizzati da alcuna delibera assembleare (il curatore fallimentare non ha neppure rinvenuto il libro delle assemblee), in violazione dello statuto (art. 27) e della legge
(art. 2389 c.c.).
pagina 7 di 12 deve quindi restituire l'intera somma di € 55.953,75 auto-liquidatasi a titolo di CP_2
compensi.
II. SUI PAGAMENTI IN FAVORE DEL SOCIO Persona_1
1. Deduce il Fallimento che in data 6.3.2019 dal conto corrente della società acceso presso
[...]
veniva effettuata una movimentazione in uscita con causale “disposizione in favore di CP_4
per € 7.300,00. Persona_1
Tale prelievo di denaro eseguito dalla amministratrice unica, secondo il , è privo di qualsiasi CP_1
giustificativo (non vi è traccia, nella documentazione consegnata al curatore, di spese anticipate dal socio in favore della società, né risultava in essere con quest'ultimo alcun rapporto di lavoro). Per_1
2. Sostiene, invece, la convenuta che i pagamenti fossero giustificati dalla prestazione d'opera del socio in favore della società. Per_1
3. La difesa della convenuta è infondata.
Le allegazioni dalla convenuta sul presunto rapporto di lavoro in essere tra la e Controparte_1
sono estremamente vaghe e generiche e, a ogni modo, non sono supportate da alcuna Persona_1
documentazione (nessun contratto di lavoro stipulato tra la società e il socio o altra documentazione idonea a dimostrare l'effettiva esistenza di un rapporto di lavoro).
Peraltro, eventuali intromissioni nella gestione della società da parte del socio sono state escluse Per_1
anche dal curatore fallimentare nella sua relazione ex art. 33 l.f. (cfr. doc. 5 attore, pag. 3).
Deve concludersi che la distrazione di € 7.300,00 in favore del socio sia avvenuta in Persona_1
assenza di giustificazione, non risultando in essere alcun rapporto di lavoro tra il socio e la società; pertanto, la somma va restituita dalla convenuta al . CP_1
III. SUI PRELIEVI DAI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETÀ
1. Da ultimo, il contesta alla ex amministratrice unica prelevamenti ingiustificati dai conti CP_1
correnti della società e dalla cassa negli anni 2019/2020 per totali € 331.577,12.
pagina 8 di 12 In particolare, secondo la ricostruzione della curatela dagli accertamenti documentali del curatore emerge che ogni qualvolta perveniva un bonifico per l'incasso di una fattura sui conti correnti della società, lo stesso importo veniva o prelevato in contanti allo sportello, oppure utilizzato per pagare spese a mezzo pos.
2. Sul punto, la difesa della convenuta produce delle fatture, in tesi saldate in contanti, che giustificherebbero parzialmente gli esborsi (€ 17.248,50 nel 2018, € 31.383,67 nel 2019 e € 21.960,40 nel 2020).
3. I prelievi non sono adeguatamente giustificati e pertanto vanno restituiti.
4. L'attore ha specificamente individuato e documentato i singoli prelievi negli anni 2019 e 2020 attraverso lo schema riepilogativo allegato alla memoria depositata in data 28.7.2023 e attraverso la produzione degli estratti conti bancari relativi ai conti correnti societari presso (doc. 7), CP_4
Monte dei Paschi di Siena (doc. 8) e (docc. 9 a/b/c). Controparte_5
5. Al contrario, la difesa della convenuta non ha fornito adeguata prova liberatoria.
5.1 Sul punto, le allegazioni della convenuta risultano essere estremamente vaghe e generiche, non avendo la stabilito alcuna correlazione tra le fatture prodotte (che peraltro giustificherebbero CP_2
solo parzialmente gli esborsi registrati sui conti della società) e i prelievi contestati dal . CP_1
Tali generiche allegazioni non consentono al collegio di individuare una esatta corrispondenza tra gli esborsi analiticamente individuati dal e le fatture prodotte dalla convenuta. CP_1
5.2 Peraltro, rileva il collegio che non tutte le fatture prodotte dalla presentano una vera e CP_2
propria quietanza: talune presentano una semplice annotazione a mano che recita “pagata contanti”, oppure non presentano alcuna annotazione (cfr. fatture relative all'anno 2019 da pag. 1 a pag. 30).
5.3 A ogni modo, anche laddove compare nella fattura la dicitura “pagato” con una sottoscrizione, deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza, la quietanza nei confronti dei terzi ha un valore meramente indiziario, in grado di contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (cfr. Corte appello sez. lav. - Palermo, 12/04/2021, n. 370, in Redazione
pagina 9 di 12 Giuffrè 2021; Cass. sez. VI, 09/10/2018, n. 24867: “la quietanza costituisce una prova atipica, di valore probatorio meramente indiziario”).
Nel caso di specie, le frammentarie quietanze prodotte sono insufficienti a provare il pagamento delle relative fatture, dal momento che non vi è esatta corrispondenza tra gli importi prelevati e le fatture medesime e che, comunque, rimangono inspiegate le ragioni per le quali un tal numero di operazioni venisse essere regolato per contanti, quando la società il contante doveva prelevarlo dai conti correnti.
6. In conclusione, la convenuta deve restituire la somma di € 331.577,12 in quanto prelevata dalla società senza giustificazione.
IV. IL DANNO
Il danno subito dalla società deve essere quantificato in misura pari alle effettive distrazioni accertate.
Per quanto sin qui esposto, sussiste la responsabilità di , quale ex amministratrice unica CP_2
della società, per aver distratto in proprio favore:
- € 55.953,75 a titolo di compensi auto-liquidatesi tra il 28.1.2019 e il 30.7.2020;
- € 7.300,00 a titolo di distrazioni in favore del socio Persona_1
- € 331.577,12 a titolo di prelevamenti in contanti e pagamento di spese a mezzo pos privi di giustificazione.
In definitiva, va condannata a risarcire il per il danno causato nella misura CP_2 CP_1
di € 394.830,87, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della sentenza di fallimento
(28.12.2020), come richiesto, al saldo.
V. LE SPESE
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano:
- per il giudizio cautelare, in € 6.521,00 per compensi professionali (€ 3.686,00 per la fase di studio, €
1.559,00 per la fase introduttiva, € 1.276,00 per la fase decisionale) oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge;
pagina 10 di 12 - per il giudizio di merito, in complessivi € 14.625,00, di cui € 455,00 per anticipazioni ed € 14.170,00 per compensi professionali (€ 3544,00 per la fase di studio, € 2338,00 per la fase introduttiva, €
5.206,00 per la fase istruttoria, € 3.082,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del
15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Controparte_1
contro
CP_2
così provvede:
a) dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di CP_2 Controparte_1
della somma di € 394.830,87, oltre rivalutazione monetaria dal 28.12.2020 alla data della presente sentenza, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate per lo stesso periodo, oltre interessi legali sulla somma complessiva così determinata dalla data della sentenza al saldo;
b) dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di CP_2 Controparte_1
delle spese processuali, che liquida:
- per il giudizio cautelare, in € 6.521,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- per il giudizio di merito, in complessivi € 14.625,00, di cui € 455,00 per anticipazioni ed € 14.170,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
pagina 11 di 12 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 22.10.2025.
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Vittorio Serra giudice relatore dott.ssa Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6923/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 RUFFINI NINO GIORDANO e dell'avv. ATTI CARLA ( ) VIA MASSIMO C.F._1
D'AZEGLIO 5 40123 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in ) VIA MASSIMO D'AZEGLIO 5 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. ATTI CARLA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRIGATO CP_2 C.F._2 ROBERTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE DELL'INDUSTRIA 23 35129 PADOVA presso il difensore avv. BRIGATO ROBERTA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione ritualmente notificato (in seguito, anche solo “il Controparte_1
”) conveniva in giudizio . CP_1 CP_2
Esponeva in fatto che:
- con sentenza del 28.12.2020 il Tribunale di Parma dichiarava il fallimento della Controparte_1
con sede in Noceto (PR);
- la società veniva costituita in data 2.3.2007; in data 9.12.2015 l'assemblea straordinaria dei soci ne deliberava la trasformazione da s.a.s. a s.r.l., nominando amministratore unico a tempo indeterminato
; CP_2
- la compagine sociale di era composta da , titolare del 70% del Controparte_1 CP_2
capitale sociale, e da titolare del restante 30% del capitale sociale;
Persona_1
- sin dalla sua costituzione la società veniva amministrata unicamente da , senza CP_2
intromissioni da parte del socio (come accertato dal curatore fallimentare nella sua Persona_1
relazione ex art. 33 l.f.);
- l'ultimo bilancio depositato dalla società era quello relativo all'esercizio 2017, mentre risultavano omessi i depositi per le annualità successive;
al curatore venivano consegnati solamente i registri IVA relativi agli anni 2019/2020, il libro giornale 2019, la situazione patrimoniale ed economica al
31.12.2019, documentazione bancaria, nonché una situazione contabile al 31.5.2020 (che si rivelava tuttavia inattendibile);
- la società operava irregolarmente anche con riferimento all'adempimento delle dichiarazioni fiscali, omettendo l'invio del Modello Redditi e del Modello IRAP anno 2020 redditi 2019;
- la non regolare tenuta della contabilità e l'inosservanza degli adempimenti fiscali dipendevano dall'interruzione dei servizi contabili (tra cui, l'invio telematico degli adempimenti in scadenza) forniti pagina 2 di 12 dalla società Fiskonsult in seguito all'omesso pagamento di fatture Controparte_3
da parte della fallita negli anni 2019/2020;
- l'irregolare tenuta della contabilità impediva al curatore di individuare con esattezza la data di manifestazione dello stato di difficoltà economico-finanziaria e di conseguente insolvenza della società; tuttavia, secondo il curatore, l'interruzione delle linee di credito verificatesi tra la fine del 2018
e l'inizio del 2019 da parte degli istituti bancari, con la conseguente richiesta di rientro forzoso dalle posizioni debitorie, poteva indurre a ritenere che lo stato di insolvenza non era antecedente al 2019, pur a fronte di tensioni finanziarie già presenti negli anni 2017/2018;
- dall'analisi della documentazione bancaria relativa ai conti correnti societari il curatore poteva accertare che le difficoltà di incasso di alcuni crediti, unitamente ai prelevamenti effettuati dai conti correnti societari senza apparente giustificato motivo, causavano la totale mancanza di liquidità della società e ne determinavano l'irreversibile stato di crisi;
- nel corso del 2019 e del 2020 l'ex amministratrice unica poneva in essere atti distrattivi e di mala gestio;
- dall'analisi degli estratti conto della società emergeva che tra il 28.1.2019 e il 30.7.2020 venivano effettuate movimentazioni in uscita con causale “pagamento compenso amministratore” o
“disposizione in favore di ” per un ammontare di € 55.953,75; CP_2
- tali prelievi erano illegittimi in quanto non deliberati dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale (al curatore non veniva consegnato il libro delle decisioni dei soci contenente le trascrizioni dei verbali delle assemblee);
- in data 6.3.2019 veniva effettuata una movimentazione in uscita con causale “disposizione in favore di ” per un ammontare di € 7.300,00; Persona_1
- tale prelievo in favore del socio era ingiustificato non avendo il un rapporto di lavoro in essere Per_1
con la società (e, comunque, in assenza di altra causa giustificativa);
- la curatela accertava, inoltre, l'esecuzione di prelievi ingiustificati dai conti correnti della società compiuti nel corso del 2019/2020 per complessivi € 331.577,12; in particolare, dall'esame degli estratti pagina 3 di 12 conto bancari della società presso e relativi agli Controparte_4 Controparte_5
anni 2019/2020 risultava che a ogni bonifico in entrata corrispondevano prelevamenti in contanti dagli sportelli, oppure spese a mezzo pos slegate dalla gestione aziendale.
Esponeva in diritto quanto segue.
1) Sussisteva la competenza della sezione specializzata in materia di impresa a decidere dell'azione esercitata dal curatore ex art. 146 l.f., ai sensi dell'art. 3 comma 2 d.lgs. 168/2003.
2) Sussisteva la responsabilità della ex amministratrice unica ex art. 2476 c.c. per essersi auto-attribuita somme di denaro in assenza di delibera assembleare, per aver prelevato somme in favore del socio e per aver effettuato illegittimi prelievi dalle casse sociali, causando in tal modo un Persona_1
aggravamento del dissesto societario.
3) La condotta illecita posta in essere dalla ex amministratrice unica causava un danno alla società e ai creditori sociali in misura pari alla somma delle singole distrazioni, ossia: € 55.953,75 per le somme auto-attribuitesi dalla a titolo di compensi, € 7.300,00 a titolo di prelevamento in favore di CP_2
ed € 331.577,12 per prelievi in contanti e pagamenti tramite pos mediante denaro Persona_1
della società.
Ciò premesso, l'attore formulava l'attore formulava le seguenti conclusioni.
“Voglia il Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
nel merito
- in accoglimento dell'azione di responsabilità promossa dal in Controparte_1
persona dle Curatore, dr. ex art. 146, comma 2, L.F. e, comunque ai sensi dell'art. CP_6
2476, comma 1 e 6, c.c. e dell'art. 2043 c.c., accertare e dichiarare la responsabilità di CP_2
(c.f. ) per gli illeciti individuati e specificati in narrativa dalla stessa
[...] C.F._2
compiuti, nel corso degli anni 2019 e 2020, nella qualità di Amministratore Unico della predetta società, e per i danni arrecati a quest'ultima nonché ai creditori sociali;
pagina 4 di 12 - conseguentemente, condannare la signora (c.f. ) al pagamento CP_2 C.F._2
in favore del in persona del Curatore, per tutti i motivi sopra esposti, Controparte_1
delle somme di seguito specificate, tutte oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dal 28.12.2020 - data della sentenza dichiarativa di fallimento - al saldo effettivo:
euro 55.953,75, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che risulterà provata in corso di causa anche in via equitativa, corrispondente alla sommatoria dell'auto attribuzioni di importi a titolo di “compenso amministratore” compiute nel periodo di amministrazione della società come meglio specificato in atti;
euro 7.300,00, ovvero nella diversa somma che risulterà provata in corso di causa anche in via equitativa, per distrazione di importo in favore del socio in violazione di legge, come Persona_1
meglio precisato in narrativa al punto I.B;
euro 331.577,12, ovvero nella diversa somma che risulterà provata in corso di causa anche in via equitativa, per distrazioni di disponibilità liquide, ammanchi di cassa e/o mala gestio compiuti durante il periodo di amministrazione e analiticamente indicate al punto I.C. in via istruttoria con riserva di ulteriormente dedurre, articolare mezzi di prova - ivi compresa la consulenza tecnica d'ufficio - e produrre nuovi documenti nei termini che verranno assegnati.
In ogni caso con vittoria di onorari, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
II
Si costituiva . CP_2
Esponeva in fatto e in diritto che:
- aveva il diritto di vedersi riconosciuto un compenso per l'attività svolta quale CP_2
amministratrice unica della società, posto che il mandato dell'amministratore di s.r.l. era da presumersi oneroso;
pagina 5 di 12 - in tema di s.r.l., il compenso spettante all'amministratore non era espressamente previsto dal codice civile;
tuttavia, tale diritto era pacificamente riconosciuto in giurisprudenza attraverso l'applicazione analogica dell'art. 2389 c.c. in tema di s.p.a.;
- il versamento in favore di era giustificato dal fatto che il medesimo aveva prestato Persona_1
opera all'interno della Controparte_1
- gli ammanchi per prelievi relativi alle annualità 2018/2019/2020 erano giustificati dal pagamento di fatture in contanti.
Ciò premesso, la convenuta formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, ecce zione e deduzione,
Nel merito
accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto e diritto delle pretese del Controparte_1
per tutti i motivi esposti, rigettare la domanda attorea o, riquantificare le somme richieste nella misura che verrà ritenuta di Giustizia alla luce dell'espletanda istruttoria.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”.
III
In corso di causa veniva richiesto e autorizzato sequestro conservativo sui beni della convenuta;
successivamente, omessa ogni attività istruttoria, la causa era posta in decisione all'udienza del
29.5.2025.
Il procuratore di parte attrice non compariva all'udienza del 29.5.2025 di precisazione delle conclusioni, né depositava foglio di p.c.; il procuratore della convenuta precisava come da comparsa di costituzione e risposta.
Successivamente la convenuta non depositava le memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere accolta. pagina 6 di 12 I. SUI COMPENSI DELL'AMMINISTRATRICE UNICA
1. Secondo il Fallimento, tra il 28.1.2019 e il 30.7.2020 si auto-liquidava a titolo di CP_2
compensi per l'attività svolta quale amministratrice unica della la somma di € Controparte_1
55.953,75.
La circostanza emerge dall'esame degli estratti conto della società, sui quali si registravano movimentazioni in uscita con causali “pagamento compenso amministratore” e “disposizioni in favore di ”. CP_2
Tali prelievi sono ingiustificati in quanto non deliberati dall'assemblea dei soci, in violazione dello statuto sociale (art. 27).
2. Secondo l'ex amministratrice unica i compensi erano leciti, dal momento che l'attività dell'amministratore unico di s.r.l. si presume onerosa.
3. Le somme auto-liquidatesi dall'amministratrice unica a titolo di compensi sono ingiustificate e pertanto vanno restituite.
È pacifico in giurisprudenza che l'incarico di amministratore di società di capitali si presume oneroso
(tra le tante, Cassazione civile sez. lav., 26/01/2021, n.1673); nondimeno, il compenso dell'amministratore, per poter essere erogato, deve essere determinato dallo statuto della società o dall'assemblea dei soci in conformità dello statuto.
Laddove manchi tale determinazione, statutaria o assembleare, il compenso illiquido non può essere prelevato dall'amministratore nella misura autonomamente fissata dall'amministratore stesso.
Nel caso di specie, è pacifico e documentalmente dimostrato che si sia liquidata, tra il CP_2
2019 e il 2020, la somma di € 55.953,75 a titolo di compensi da amministratrice (cfr. docc. 7/8/9 attorei, ossia estratti dei conti correnti della società presso , MPS e ). CP_4 Controparte_5
Tali compensi non sono mai stati autorizzati da alcuna delibera assembleare (il curatore fallimentare non ha neppure rinvenuto il libro delle assemblee), in violazione dello statuto (art. 27) e della legge
(art. 2389 c.c.).
pagina 7 di 12 deve quindi restituire l'intera somma di € 55.953,75 auto-liquidatasi a titolo di CP_2
compensi.
II. SUI PAGAMENTI IN FAVORE DEL SOCIO Persona_1
1. Deduce il Fallimento che in data 6.3.2019 dal conto corrente della società acceso presso
[...]
veniva effettuata una movimentazione in uscita con causale “disposizione in favore di CP_4
per € 7.300,00. Persona_1
Tale prelievo di denaro eseguito dalla amministratrice unica, secondo il , è privo di qualsiasi CP_1
giustificativo (non vi è traccia, nella documentazione consegnata al curatore, di spese anticipate dal socio in favore della società, né risultava in essere con quest'ultimo alcun rapporto di lavoro). Per_1
2. Sostiene, invece, la convenuta che i pagamenti fossero giustificati dalla prestazione d'opera del socio in favore della società. Per_1
3. La difesa della convenuta è infondata.
Le allegazioni dalla convenuta sul presunto rapporto di lavoro in essere tra la e Controparte_1
sono estremamente vaghe e generiche e, a ogni modo, non sono supportate da alcuna Persona_1
documentazione (nessun contratto di lavoro stipulato tra la società e il socio o altra documentazione idonea a dimostrare l'effettiva esistenza di un rapporto di lavoro).
Peraltro, eventuali intromissioni nella gestione della società da parte del socio sono state escluse Per_1
anche dal curatore fallimentare nella sua relazione ex art. 33 l.f. (cfr. doc. 5 attore, pag. 3).
Deve concludersi che la distrazione di € 7.300,00 in favore del socio sia avvenuta in Persona_1
assenza di giustificazione, non risultando in essere alcun rapporto di lavoro tra il socio e la società; pertanto, la somma va restituita dalla convenuta al . CP_1
III. SUI PRELIEVI DAI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETÀ
1. Da ultimo, il contesta alla ex amministratrice unica prelevamenti ingiustificati dai conti CP_1
correnti della società e dalla cassa negli anni 2019/2020 per totali € 331.577,12.
pagina 8 di 12 In particolare, secondo la ricostruzione della curatela dagli accertamenti documentali del curatore emerge che ogni qualvolta perveniva un bonifico per l'incasso di una fattura sui conti correnti della società, lo stesso importo veniva o prelevato in contanti allo sportello, oppure utilizzato per pagare spese a mezzo pos.
2. Sul punto, la difesa della convenuta produce delle fatture, in tesi saldate in contanti, che giustificherebbero parzialmente gli esborsi (€ 17.248,50 nel 2018, € 31.383,67 nel 2019 e € 21.960,40 nel 2020).
3. I prelievi non sono adeguatamente giustificati e pertanto vanno restituiti.
4. L'attore ha specificamente individuato e documentato i singoli prelievi negli anni 2019 e 2020 attraverso lo schema riepilogativo allegato alla memoria depositata in data 28.7.2023 e attraverso la produzione degli estratti conti bancari relativi ai conti correnti societari presso (doc. 7), CP_4
Monte dei Paschi di Siena (doc. 8) e (docc. 9 a/b/c). Controparte_5
5. Al contrario, la difesa della convenuta non ha fornito adeguata prova liberatoria.
5.1 Sul punto, le allegazioni della convenuta risultano essere estremamente vaghe e generiche, non avendo la stabilito alcuna correlazione tra le fatture prodotte (che peraltro giustificherebbero CP_2
solo parzialmente gli esborsi registrati sui conti della società) e i prelievi contestati dal . CP_1
Tali generiche allegazioni non consentono al collegio di individuare una esatta corrispondenza tra gli esborsi analiticamente individuati dal e le fatture prodotte dalla convenuta. CP_1
5.2 Peraltro, rileva il collegio che non tutte le fatture prodotte dalla presentano una vera e CP_2
propria quietanza: talune presentano una semplice annotazione a mano che recita “pagata contanti”, oppure non presentano alcuna annotazione (cfr. fatture relative all'anno 2019 da pag. 1 a pag. 30).
5.3 A ogni modo, anche laddove compare nella fattura la dicitura “pagato” con una sottoscrizione, deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza, la quietanza nei confronti dei terzi ha un valore meramente indiziario, in grado di contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (cfr. Corte appello sez. lav. - Palermo, 12/04/2021, n. 370, in Redazione
pagina 9 di 12 Giuffrè 2021; Cass. sez. VI, 09/10/2018, n. 24867: “la quietanza costituisce una prova atipica, di valore probatorio meramente indiziario”).
Nel caso di specie, le frammentarie quietanze prodotte sono insufficienti a provare il pagamento delle relative fatture, dal momento che non vi è esatta corrispondenza tra gli importi prelevati e le fatture medesime e che, comunque, rimangono inspiegate le ragioni per le quali un tal numero di operazioni venisse essere regolato per contanti, quando la società il contante doveva prelevarlo dai conti correnti.
6. In conclusione, la convenuta deve restituire la somma di € 331.577,12 in quanto prelevata dalla società senza giustificazione.
IV. IL DANNO
Il danno subito dalla società deve essere quantificato in misura pari alle effettive distrazioni accertate.
Per quanto sin qui esposto, sussiste la responsabilità di , quale ex amministratrice unica CP_2
della società, per aver distratto in proprio favore:
- € 55.953,75 a titolo di compensi auto-liquidatesi tra il 28.1.2019 e il 30.7.2020;
- € 7.300,00 a titolo di distrazioni in favore del socio Persona_1
- € 331.577,12 a titolo di prelevamenti in contanti e pagamento di spese a mezzo pos privi di giustificazione.
In definitiva, va condannata a risarcire il per il danno causato nella misura CP_2 CP_1
di € 394.830,87, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della sentenza di fallimento
(28.12.2020), come richiesto, al saldo.
V. LE SPESE
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano:
- per il giudizio cautelare, in € 6.521,00 per compensi professionali (€ 3.686,00 per la fase di studio, €
1.559,00 per la fase introduttiva, € 1.276,00 per la fase decisionale) oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge;
pagina 10 di 12 - per il giudizio di merito, in complessivi € 14.625,00, di cui € 455,00 per anticipazioni ed € 14.170,00 per compensi professionali (€ 3544,00 per la fase di studio, € 2338,00 per la fase introduttiva, €
5.206,00 per la fase istruttoria, € 3.082,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del
15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Controparte_1
contro
CP_2
così provvede:
a) dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di CP_2 Controparte_1
della somma di € 394.830,87, oltre rivalutazione monetaria dal 28.12.2020 alla data della presente sentenza, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate per lo stesso periodo, oltre interessi legali sulla somma complessiva così determinata dalla data della sentenza al saldo;
b) dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di CP_2 Controparte_1
delle spese processuali, che liquida:
- per il giudizio cautelare, in € 6.521,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- per il giudizio di merito, in complessivi € 14.625,00, di cui € 455,00 per anticipazioni ed € 14.170,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
pagina 11 di 12 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 22.10.2025.
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
pagina 12 di 12