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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 2816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2816 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2816/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRANCAVILLA MICHELANGELO, Presidente e Relatore
LEONE AR MARIA, Giudice
VISONA' STEFANO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17633/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401427067 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1583/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti. Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28/11/24 la Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401427067 del 03/10/24 emesso da Roma Capitale, per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (TA.RI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela e protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), notificato il 17/10/2024 relativamente al locale ivi indicato per complessivi euro
54.123,25, comprensivi degli interessi, oltre sanzioni e spese per complessivi euro 80.441,00.
Roma Capitale, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 28/01/25, ha concluso per la reiezione del gravame.
Con ordinanza n. 409/25 del 07/02/25 la Corte ha respinto la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente.
Alla pubblica udienza del 06/02/26 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere come concordemente richiesto dalle parti alla pubblica udienza del 06/02/26 in quanto, a seguito della proposizione del ricorso, con provvedimento del 26/11/24 Roma Capitale ha annullato in autotutela l'imposta relativa al periodo 2018 – 28/02/23 e, per i
65 mq. locati da tale ultima data, dal 01/03/23 al 31/12/23.
Per effetto del provvedimento in esame Roma Capitale dovrà emettere, come ivi specificato, un nuovo atto di accertamento.
Per questi motivi
deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1) dichiara l'estinzione del giudizio per l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) compensa le spese di lite.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRANCAVILLA MICHELANGELO, Presidente e Relatore
LEONE AR MARIA, Giudice
VISONA' STEFANO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17633/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401427067 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1583/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti. Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28/11/24 la Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401427067 del 03/10/24 emesso da Roma Capitale, per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (TA.RI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela e protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), notificato il 17/10/2024 relativamente al locale ivi indicato per complessivi euro
54.123,25, comprensivi degli interessi, oltre sanzioni e spese per complessivi euro 80.441,00.
Roma Capitale, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 28/01/25, ha concluso per la reiezione del gravame.
Con ordinanza n. 409/25 del 07/02/25 la Corte ha respinto la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente.
Alla pubblica udienza del 06/02/26 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere come concordemente richiesto dalle parti alla pubblica udienza del 06/02/26 in quanto, a seguito della proposizione del ricorso, con provvedimento del 26/11/24 Roma Capitale ha annullato in autotutela l'imposta relativa al periodo 2018 – 28/02/23 e, per i
65 mq. locati da tale ultima data, dal 01/03/23 al 31/12/23.
Per effetto del provvedimento in esame Roma Capitale dovrà emettere, come ivi specificato, un nuovo atto di accertamento.
Per questi motivi
deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1) dichiara l'estinzione del giudizio per l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) compensa le spese di lite.