Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 11183/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 04/02/2025, alle ore 9:05, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice onorario dr. Aldo Aratro, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
E' presente l'avv. Paola Santoro per delega dell'avv. Marco Pesenti per
[...]
la quale si riporta integralmente a tutti i propri scritti difensivi e CP_1
documenti prodotti nonché alle note conclusive da ultimo depositate, insistendo per la decisione della causa con l'accoglimento delle conclusioni come ivi rassegnate. Contesta le eventuali note conclusive avversarie e dichiara, in ogni caso, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o istanze e/o eccezioni avversarie nuove.
E' presente per delega dell'avv. Raffaella Moio l'avv. Biagio Rosario Amendola per gli opponenti che si riporta integralmente al proprio atto Controparte_2
introduttivo chiedendone l'accoglimento con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto oltre che non provato. Si riporta alle eccezioni sollevate in tema di determinazione dell'an e del quantum richiesto con il provvedimento monitorio evidenziando che i rilievi del Giudice alla prima udienza (che ha ritenuto non concedere la provvisoria esecuzione del decreto
CP opposto) non sono stati risolti dall'opposta . Si chiede, pertanto, considerato
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CP_
) la decisione con condanna alle spese con attribuzione dell'opposta.
L'avv. Santoro impugna, eccependo la irrilevanza, infondatezza e tardività di quanto avverso dedotto e senza accettare il contraddittorio su eventuali domande, eccezioni e conclusioni nuove, insiste nelle proprie domande e conclusioni
Il giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti e alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il giudice avvisa le parti che all'esito della
Camera di Consiglio che si terrà al termine dell'odierna udienza darà lettura del provvedimento anche in assenza dei Difensori, che autorizza ad allontanarsi dall'aula.
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 11183/2021 r.g.a.c.
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rapp.ti e difesi in virtù di procura in calce all'atto di C.F._2 citazione dall'avv. Raffaella Moio presso il cui studio sono elettivamente domiciliati alla via Masullo n.1 in Quarto (NA);
Opponenti
E
, già (c.f.: ) e per essa Controparte_3 CP_1 P.IVA_1
la mandataria rapp.ta e difesa in virtù di procura Controparte_1
2
allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Marco Rossi con domicilio eletto in Napoli, Via P. Mascagni 64, presso lo studio dell'Avv. Paola
Santoro
Opposta
Conclusioni: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione tempestivamente notificato, e Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
2111/2021 (RG. 4788/2021) emesso dal Tribunale di Napoli in data 15.3.2021, con il quale, su istanza di , già , sono stati Controparte_3 CP_1 ingiunti di pagare a quest'ultima, quale cessionaria del credito traferitogli da a sua volta cessionaria di la Controparte_4 Controparte_5
somma di euro 5.555,34, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di saldo debitorio del conto corrente n. 992. Hanno chiesto pertanto la revoca del provvedimento monitorio, eccependo la mancata dimostrazione del credito ingiunti, nonché la sua insussistenza per appostazioni illegittime per tassi oltre soglia e interessi, spese e commissioni non pattuite. Hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare nullo o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in premessa e, per l'effetto, revocarlo;
-in via subordinata, accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della con CP_1
riferimento al conto corrente di corrispondenza di cui è causa;
-condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Costituitasi in giudizio, la società opposta ha impugnato in fatto e in diritto l'opposizione proposta e ne ha chiesto il rigetto;
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: − concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.; − concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata
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disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale: − respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: − nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque i sig.ri e Parte_1
in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_2 [...] dell'importo di euro 5.555,34, oltre interessi di mora da Controparte_3
calcolarsi al tasso legale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio”.
L'opposizione è fondata.
Preliminarmente, giova ricordare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisce azione di impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto (Cass. 6528/00;
26782/16).
Nella fattispecie, pertanto, assumendo la società opposta la veste di attore sostanziale, ed essendo come tale gravata dell'onere della prova, deve essa fornire la prova del credito azionato, sia in riferimento alla sua titolarità della posizione soggettiva attiva, sia in riferimento alla sussistenza del credito vantato.
Sotto tale ultimo aspetto, che appare assorbente, va rilevato che la parte opposta ha versato in atti, in sede monitoria, l'estratto conto ex art. 50 TUB del conto corrente n. 993 posto a fondamento della pretesa creditoria, ma, nel presente giudizio di opposizione, ha omesso di produrre gli estratti conto in serie continua
(nemmeno parziali) del rapporto.
Sennonché, è principio pacifico che la banca che intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento mediante la produzione, oltre che del contratto di conto corrente, altresì degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (Cass. 23974/2010; 18541/2013), in quanto solo la documentazione
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integrale e continuativa delle singole movimentazioni che hanno concorso alla determinazione del saldo di conto corrente, azionato dalla banca in via monitoria, integra prova di tutti i fatti costitutivi di quel saldo e, quindi, del credito oggetto di ingiunzione. La produzione degli estratti conto deve coprire l'intero periodo, sin dall'inizio del rapporto e senza cesure di continuità (Cass. 23313/2018;
21092/2016; 4102/2018), atteso che diversamente, laddove il primo estratto conto prodotto, in ipotesi, rechi un saldo iniziale a debito del cliente, esso non può essere preso in considerazione in mancanza di idonei elementi documentali che ne giustificano l'addebito.
Nella fattispecie, del resto, non si pone alcuna questione di applicabilità o meno del saldo zero ai fini della ricostruzione dell'andamento del rapporto di dare/avere, atteso che la banca ha completamente omesso di produrre gli estratti del conto corrente.
Né, a differenza della contraria tesi della banca opposta, è idonea alla dimostrazione della pretesa creditoria azionata la certificazione ex art. 50 t.u.b. prodotta in sede monitoria, posto che tale documento non altro contiene che la mera indicazione di un saldo passivo di euro 35.181,14 alla data del 28.12.2018.
Il giudice di legittimità ha ribadito che, ove la banca si avvalga, nel ricorso per decreto ingiuntivo, dell'estratto conto previsto dall'art. 50 t.u.b. che non contenga un completo resoconto delle varie partite in dare e avere, tale da palesare la sussistenza del credito azionato in monitorio, una volta effettuata la contestazione dell'opponente circa la pretesa creditoria così avanzata, si applicherà il noto principio secondo cui l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'articolo 50 citato, in caso di contestazione non costituisce di per sé prova del credito vantato dalla banca nei confronti del correntista (Cass. 3 maggio 2011, n. 9695).
E' stato altresì evidenziata dal giudice di legittimità l'inidoneità dell'estratto conto ex art 50 t.u.b. all'ottenimento dello stesso decreto ingiuntivo, laddove, nel limitarsi ad una mera indicazione del saldo debitore del conto (senza riportare l'evoluzione delle operazioni attive e passive che l'hanno determinato) non si sostanzi invece in un vero e proprio estratto conto con la registrazione delle varie partite in dare e avere. Si legge in motivazione di Cass. n. 29577/2020,:
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“...Allo stato, dunque, è un punto fermo che «l'estratto di saldaconto, di mera natura riassuntiva del debito finale, idoneo nel vigore del previgente art. 102 della legge bancaria del 1938, non è più sufficiente ai sensi dell'art. 50 del T.u.b., che richiede finanche in monitorio un vero e proprio estratto conto con la registrazione delle varie partite in dare e avere» (Cass. 30 maggio 2017, n.
13542; ed inoltre Cass. 23 maggio 2017, n. 12935; Cass. 23 maggio 2017, n.
12936). ... sembra preferibile ritenere che la facoltà delle banche di chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile
«anche in base all'estratto conto», ossia ad «una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto», richieda la produzione di quegli estratti conto dai quali sia possibile ricostruire, nello sviluppo temporale del rapporto, la sussistenza del credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione”.
D'altronde, posta la contestazione del credito vantato dalla banca formulata dalla parte opponente e posto che la mancata produzione degli estratti conto per tutto il periodo del rapporto non ha consentito all'opponente medesimo di effettuare alcun controllo sulla regolarità degli addebiti e conseguentemente di svolgere specifiche contestazioni, non assume valenza l'argomento secondo cui la mancata contestazione degli estratti conto da parte del correntista, ex art. 1832
c.c., renderebbe vincolanti gli estratti conto medesimi, atteso il principio pacifico secondo cui la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano.
Invero, la decadenza semestrale, prevista dal II co. dell'art. 1832 cod. civ. per le contestazioni del conto da parte del cliente, riguarda, infatti, unicamente le impugnazioni per i motivi indicati nel comma stesso (errori di scritturazione o di calcolo), tal che, a maggior ragione, deve ritenersi inaccettabile la tesi della decadenza dalla possibilità di contestare tutte le altre poste del conto per la mancata loro impugnazione nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell'estratto conto;
e ciò perché la maggiore brevità del termine impedirebbe al correntista il diritto di promuovere anche quelle altre azioni che, per la loro più elevata complessità, richiedono un maggior tempo di ponderazione (cfr. Cass.
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21092/2016).
Da quanto sopra, in definitiva, consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, poiché, in relazione alla pretesa creditoria in discorso, non è stata fornita dalla banca la prova dei fatti costitutivi del credito di cui al contratto di conto corrente.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ex d.m. 55/14 e succ. mm. ii., tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate, dell'attività svolta (forma semplificata in rito della decisione), con attribuzione all'avv. Raffaella Moio, dichiaratasi anticipataria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2111/2021
(RG. 4788/2021) emesso dal Tribunale di Napoli in data 15.3.2021;
- condanna la società opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
147,00 per esborsi ed euro 1.200,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, udienza 4.2.2025.
E' verbale, ore 15:00
Il Giudice Onorario dott. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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