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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/06/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 918 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Rel.
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 918 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato in [...] il [...] ( ) con Parte_1 CodiceFiscale_1 il patrocinio dell'Avv. BIONDI LAURA ( ) e dell'Avv. ARDUINI CodiceFiscale_2
ALESSANDRA (C.F. ) CodiceFiscale_3
e nata in [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._4 dell'Avv. BIONDI LAURA (C.F. ) e dell'Avv. ARDUINI ALESSANDRA C.F._5
(C.F. ) CodiceFiscale_3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 03/06/2024 con il quale e Parte_1 Pt_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente,
[...]
per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 31.01.2019 a Cattolica (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di scioglimento del matrimonio depositate in data 3.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Nulla disporsi sulla casa coniugale poichè concessa a loro in locazione e peraltro la sig.ra Pt_2
si è già trasferita presso la residenza della madre sita in Cattolica unitamente al piccolo Per_1
3) Nell'ottica di non mutare l'attuale stile di vita del minore, considerato che il sig. Parte_1
lavora principalmente all'estero rientrando in Italia due o tre volte all'anno, il figlio minore
[...]
verrà collocato presso la residenza della madre sita in Cattolica(RN) con affidamento esclusivo a favore di quest'ultima;
4) Per quanto riguarda il diritto di visita e frequentazione del padre non collocatario, occorre dare atto non solo di come le parti siano concordi, ma anche di come non siano emersi elementi che possano far ritenere che il figlio nutra remore a vedere il genitore. Pertanto, visto il lavoro del padre, ed il buon rapporto tra padre e figlio, considerata la lontananza dipesa da esigenze lavorative dello , si Pt_1
reputa opportuno lasciare che il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, possa di volta in volta che si trova in Italia stabilire le modalità preferite di frequentazione e visita, previo congruo preavviso alla sig.ra e questo vale, anche per tutte le festività. Pt_2
5) In ordine alle condizioni economiche:
- il sig. si obbliga a versare un assegno mensile di 400,00 euro quale contributo Parte_3
al mantenimento per il figlio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a Per_1
cedere la sua quota di assegno unico famigliare (e/o assegni famigliari) a favore della sig.ra Pt_2
[...]
Il suddetto pagamento dovrà avvenire entro il giorno 15 di ogni mese mediante versamento su conto corrente che verrà indicato dalla sig.ra Pt_2
6) Le spese straordinarie dovranno considerarsi al 50% per ciascun coniuge secondo il protocollo del
Tribunale di Rimini.
7) I coniugi hanno già definito tra loro ogni rapporto di natura economica e nulla hanno reciprocamente a pretendere, in ordine alle condizioni di separazione consensuale. 8) I coniugi esprimono il reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
I coniugi dichiarano di aver così definito tra loro ogni rapporto di natura economica e nulla hanno reciprocamente a pretendere, in ordine alle condizioni di divorzio.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
Parte_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cattolica (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 2 Parte I Anno 2019 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.06.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Rel.
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 918 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato in [...] il [...] ( ) con Parte_1 CodiceFiscale_1 il patrocinio dell'Avv. BIONDI LAURA ( ) e dell'Avv. ARDUINI CodiceFiscale_2
ALESSANDRA (C.F. ) CodiceFiscale_3
e nata in [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._4 dell'Avv. BIONDI LAURA (C.F. ) e dell'Avv. ARDUINI ALESSANDRA C.F._5
(C.F. ) CodiceFiscale_3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 03/06/2024 con il quale e Parte_1 Pt_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente,
[...]
per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 31.01.2019 a Cattolica (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di scioglimento del matrimonio depositate in data 3.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Nulla disporsi sulla casa coniugale poichè concessa a loro in locazione e peraltro la sig.ra Pt_2
si è già trasferita presso la residenza della madre sita in Cattolica unitamente al piccolo Per_1
3) Nell'ottica di non mutare l'attuale stile di vita del minore, considerato che il sig. Parte_1
lavora principalmente all'estero rientrando in Italia due o tre volte all'anno, il figlio minore
[...]
verrà collocato presso la residenza della madre sita in Cattolica(RN) con affidamento esclusivo a favore di quest'ultima;
4) Per quanto riguarda il diritto di visita e frequentazione del padre non collocatario, occorre dare atto non solo di come le parti siano concordi, ma anche di come non siano emersi elementi che possano far ritenere che il figlio nutra remore a vedere il genitore. Pertanto, visto il lavoro del padre, ed il buon rapporto tra padre e figlio, considerata la lontananza dipesa da esigenze lavorative dello , si Pt_1
reputa opportuno lasciare che il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, possa di volta in volta che si trova in Italia stabilire le modalità preferite di frequentazione e visita, previo congruo preavviso alla sig.ra e questo vale, anche per tutte le festività. Pt_2
5) In ordine alle condizioni economiche:
- il sig. si obbliga a versare un assegno mensile di 400,00 euro quale contributo Parte_3
al mantenimento per il figlio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a Per_1
cedere la sua quota di assegno unico famigliare (e/o assegni famigliari) a favore della sig.ra Pt_2
[...]
Il suddetto pagamento dovrà avvenire entro il giorno 15 di ogni mese mediante versamento su conto corrente che verrà indicato dalla sig.ra Pt_2
6) Le spese straordinarie dovranno considerarsi al 50% per ciascun coniuge secondo il protocollo del
Tribunale di Rimini.
7) I coniugi hanno già definito tra loro ogni rapporto di natura economica e nulla hanno reciprocamente a pretendere, in ordine alle condizioni di separazione consensuale. 8) I coniugi esprimono il reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
I coniugi dichiarano di aver così definito tra loro ogni rapporto di natura economica e nulla hanno reciprocamente a pretendere, in ordine alle condizioni di divorzio.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
Parte_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cattolica (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 2 Parte I Anno 2019 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.06.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi