Decreto cautelare 26 febbraio 2026
Decreto cautelare 19 marzo 2026
Sentenza breve 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 17/04/2026, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00285/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00098/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 98 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SA OS AS IA, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariagrazia Rua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Fortunato Creaco e Valeria Battista, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento previa misura cautelare anche monocratica
I) per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:
• della Delibera n. 193 del 19.2.2026 dell'A.S.P. di Reggio Calabria, avente ad oggetto l'assegnazione di ore di attività specialistica per mobilità intraziendale e pubblicazione di bando per completamento orario;
• della Delibera n. 163/2026 del 13.02.2026, recante "Indizione avviso di mobilità intraziendale - ACN della Specialistica Ambulatoriale Interna del 04.04.2024";
• del verbale della riunione del Comitato Zonale che ha dato esecuzione alla Delibera n. 193/2026, procedendo all'assegnazione delle ore disponibili;
• di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura di mobilità intraziendale e di completamento orario nella parte in cui possano ledere gli interessi della ricorrente.
Con risarcimento dei danni prioritariamente con reintegrazione in forma specifica, quale l'eventuale assegnazione delle ore di attività specialistica oggetto della procedura di mobilità intraziendale, con retrodatazione degli effetti ed eventualmente per equivalente.
II) per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati il 14\3\2026:
• della Delibera n. 255 del 02.03.2026 dell'ASP di Reggio Calabria, avente ad oggetto "Indizione avviso pubblicazione turni specialistica ambulatoriale interna I° trimestre 2026, ai sensi dell'art. 21 del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali";
• nonché, per quanto occorra possa di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, lesivo dell'interesse della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. CO GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con ricorso notificato il 26.2.2026 e depositato in pari data IA SA OS AS ha esposto:
-) la ricorrente è specialista ambulatoriale interna convenzionata con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria (A.S.P.), titolare di incarico a tempo indeterminato nella branca di Endocrinologia per come stabilito dall’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi) (A.C.N.) sottoscritto in data 7.2.2024 ed entrato in vigore il 4.4.2024, con anzianità di servizio superiore ai 18 mesi presso la sede di provenienza;
-) in data 30.1.2026 la stessa presentava all’ufficio Gestione Risorse Umane (G.R.U.) della predetta A.S.P. istanza di mobilità intraziendale ai sensi dell’art. 20, comma 1, del predetto A.C.N., indicando la sede di auspicato trasferimento;
-) pur tuttavia, con delibera n. 163/2026 del 13.2.2026 l’A.S.P. ha indetto un nuovo avviso di mobilità intraziendale, fissando un termine di presentazione delle domande alle ore 9:00 del 17.2.2026;
-) il 16.2.2026 la ricorrente ha compulsato l’A.S.P. contestando detta delibera e rappresentando la tempestività e regolarità della propria istanza del 30.1.2026, l’illegittimità della riapertura dei termini disposta dal predetto avviso in violazione dell’art. 20, comma 1 dell’A.C.N. e l’abusiva introduzione di requisiti non dovuti, chiedendo che la procedura di mobilità tenga conto esclusivamente delle domande presentate entro il 31.1.2026 come imposto dall’A.C.N.;
-) ciononostante, in data 19.2.2026 l’A.S.P. ha adottato la delibera n. 193/2026 con la quale ha assegnato ore di attività specialistica per mobilità intraziendale a soggetti diversi dalla ricorrente e ha pubblicato bando per il completamento orario delle ore residue, omettendo qualsiasi riscontro rispetto alla predetta contestazione;
-) con ulteriore pec del 20.2.2026 la stessa ricorrente ha nuovamente contestato la delibera n. 193/2026, ribadendo la violazione dell’art. 20 dell’A.C.N. e l’irregolarità della procedura seguita e anche detta contestazione è rimasta priva di riscontro;
-) allo stato, il Comitato Zonale è stato convocato per il giorno 26.2.2026 con ordine del giorno recante, tra l’altro, l’assegnazione dei turni per il completamento orario di cui alla Deliberazione n. 193/2026.
1.1- Tanto premesso, avverso i provvedimenti di cui in epigrafe viene spiegato ricorso per i seguenti motivi:
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 20 DELL’ACN DEL 04.04.2024; DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E BUONA FEDE PROCEDIMENTALE (ART. 97 COST. E ART. 1 L. 241/1990)
L’A.S.P. avrebbe violato l’art. 20 dell’A.C.N. che impone, prima di dare attuazione a quanto disposto al comma 2 (ossia al completamento orario), di dar seguito alla procedura di mobilità intraziendale, accogliendo le domande presentate dall’1 al 31 gennaio di ciascun anno dagli specialisti ambulatoriali che abbiano maturato, entro tale termine, un’anzianità di incarico di almeno 18 mesi nella sede di provenienza con espressa indicazione della sede ambita, soggiungendo di aver ritualmente presentato la propria istanza in data 30.1.2026 e di possedere l’anzianità prevista dall’A.C.N.
Ancora, l’assenza di un qualsivoglia atto istruttorio (elenco cronologico o graduato delle domande pervenute nei termini) le ha reso impossibile verificare se la propria posizione fosse stata correttamente valutata secondo i criteri dell’A.C.N.
Infine, l’Azienda avrebbe eluso il contraddittorio procedimentale, non avendo riscontrato le contestazioni rivoltele in ordine all’illegittimità delle delibere impugnate nel presente giudizio.
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20, COMMI 2, 3 E 4, E DELL'ART. 21, COMMA 4, DELL'ACN DEL 04.04.2024 - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO - ILLEGITTIMA INTRODUZIONE DI REQUISITI NON PREVISTI PER LA MOBILITÀ INTRAZIENDALE
I provvedimenti impugnati risulterebbero viziati anche sotto i profili della violazione dei criteri di priorità stabiliti dall’art. 20 commi 2,3 e 4 dall'A.C.N. per il completamento orario e dell’introduzione di requisiti non previsti per la mobilità intraziendale.
III) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DELLA CERTEZZA DEI RAPPORTI GIURIDICI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ MANIFESTA
Viene dedotta la violazione del principio del legittimo affidamento e della certezza dei rapporti giuridici, avendo la ricorrente maturato un affidamento sulla corretta applicazione dell’art. 20 dell’A.C.N. per aver presentato istanza di mobilità intraziendale nei termini perentori del 31.1.2026, ossia con pec protocollata dall’Azienda il 30.1.2026, e disponendo dei requisiti richiesti.
Ancora, la condotta dell’A.S.P. contraddittoria e manifestamente illogica, avendo da un lato essa ignorato il termine perentorio fissato dall’A.C.N. (1–31 gennaio di ciascun anno) e dall’altro disatteso tale termine senza fornire giustificazione riaprendo i termini con un arco temporale estremamente ristretto (13–17 febbraio), senza peraltro spiegare sul punto giustificazioni di sorta e senza altresì considerare le domande già validamente presentate entro il termine vincolante di cui all’art. 20, comma 1, dell’A.C.N.
IV) VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, 8, 9 E 10-BIS DELLA L. 241/1990 - VIOLAZIONE DELL'ART. 41 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE
I provvedimenti quivi gravati lederebbero il diritto di difesa e del contraddittorio procedimentale, non avendo l’A.S.P. riscontrato alcunché in merito alle contestazioni del 16.2.2026, nelle quali la ricorrente evidenziava tra l’altro la tempestività e regolarità dell’istanza del 30.1.2026.
V) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO
Viene dedotta la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. non avendo agito l’A.S.P. secondo criteri oggettivi, predeterminati e conoscibili, nel senso di assicurare parità di trattamento tra situazioni identiche.
2- Con decreto monocratico n. 43/2026 del 26.2.2026 veniva rigettata l’istanza di misure cautelari ex art. 56 c.p.a.
3- Con atto notificato il 14.3.2026 e depositato in pari data la ricorrente ha presentato motivi aggiunti avverso la successiva delibera dell’A.S.P. n. 255 del 2.3.2026, avente ad oggetto " Indizione avviso pubblicazione turni specialistica ambulatoriale interna I° trimestre 2026, ai sensi dell'art. 21 del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ", unitamente agli atti già gravati in via principale e al verbale della riunione del Comitato Zonale che ha dato esecuzione alla Delibera n. 193/2026, procedendo all'assegnazione delle ore disponibili.
3.1- La ricorrente affida le proprie doglianze ai seguenti motivi:
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21, COMMA 3, DELL'ACN DEL 04.04.2024 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IRREVOCABILITÀ DELLA PUBBLICAZIONE DEI TURNI – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E CONTRADDITTORIETÀ – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DELLA CERTEZZA DEI RAPPORTI GIURIDICI
Viene contestata la violazione, nell’ambito della delibera n. 255/2026, della sequenza procedimentale obbligatoria stabilita dall'A.C.N. come già dedotto nel primo motivo del ricorso principale, nonché la violazione del D.C.A. n. 227 del 20.5.2025 per illegittima riduzione delle ore di Endocrinologia da 38 settimanali (con riferimento alla Delibera dell’A.S.P. n. 163/2026) a 14 settimanali (con riferimento alla Delibera dell’A.S.P. n. 255/2026)
II) VIOLAZIONE DEL DCA N. 227 DEL 20.05.2025 – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ
Sempre quanto alla Delibera n. 255/2026 viene dedotta violazione del D.C.A. n. 227 del 20.5.2025 e contraddittorietà con la delibera n. 163/2026 del 13.02.2026.
III) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DELLA CERTEZZA DEI RAPPORTI GIURIDICI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ MANIFESTA
La ricorrente deduce, quanto alla Delibera n. 255/2026, violazione del principio del legittimo affidamento e della certezza dei rapporti giuridici analogamente a quanto già contestato con il terzo motivo del ricorso principale, soggiungendo che la delibera n. 255/2026 avrebbe invece pubblicato turni di specialistica ambulatoriale senza aver previamente dato seguito alla procedura di mobilità intraziendale, ignorando la precitata istanza della ricorrente e così alterando le regole procedimentali dopo l’esercizio, da parte della ricorrente, del diritto di richiedere la mobilità a norma della disciplina vigente.
IV) VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, 8, 9 E 10-BIS DELLA L. 241/1990 – VIOLAZIONE DELL'ART. 41 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE
Viene dedotta, quanto alla Delibera n. 255/2026, violazione del diritto di difesa e del contraddittorio procedimentale, analogamente a quanto già dedotto nel quarto motivo del ricorso principale.
4- Con decreto monocratico n. 60/2026 del 19.3.2026 veniva rigettata l’istanza di misure cautelari ex art. 56 c.p.a.
5- In data 20.3.2026 si è costituita l’A.S.P. di Reggio Calabria eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, per genericità ed illegittimità delle richieste e per carenza di interesse a ricorrere e, nel merito, l’infondatezza delle doglianze.
6- In data 23.3.2026 la ricorrente ha depositato memoria, rilevando la tardività della costituzione dell’A.S.P. resistente di cui ha chiesto lo stralcio e prendendo posizione sull’eccezione di difetto di giurisdizione.
7- Alla camera di consiglio del 25.3.2026 il Collegio ha rilevato d’ufficio ex art. 73 comma 3 c.p.a., dubbi di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, parte ricorrente ha insistito sull'istanza di rimessione in termini depositata il 23.3.2026, mentre l’A.S.P. resistente ha eccepito la tardività della suddetta memoria chiedendone lo stralcio.
Il Collegio ha quindi disposto il rinvio per la trattazione della controversia alla camera di consiglio del 15.4.2026, anche per la trattazione della domanda cautelare presente nei motivi aggiunti depositati il 14.3.2026.
8- In data 10.4.2024 l’A.S.P. resistente ha depositato memoria ribadendo, quanto ai motivi aggiunti, le eccezioni di inammissibilità per difetto di giurisdizione, carenza di interesse ad agire, genericità e l’infondatezza delle doglianze e ribadendo le ulteriori eccezioni formulate alla camera di consiglio del 25.3.2026.
9- In data 11.4.2024 la ricorrente ha depositato memoria replicando alle eccezioni formulate ex adverso e ribadendo le proprie doglianze e le proprie tesi difensive.
10- Alla camera di consiglio del 15.4.2026 il ricorso è stato spedito in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti come da verbale d’udienza.
11- Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
12- Occorre anzitutto osservare che “ I rapporti tra i medici convenzionati esterni e le unità sanitarie locali, disciplinati dall'art. 48 l. 23 dicembre 1978 n. 833 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del S.s.n., dirette a tutelare la salute pubblica, corrispondono a rapporti libero - professionali "parasubordinati" che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, nè potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo. Ne deriva che, costituito il detto rapporto di lavoro, le controversie che hanno ad oggetto i diritti dei quali il medico lamenti la lesione da parte della Asl, appartengono alla giurisdizione del g.o., la quale non trova deroga a favore del g.a. per il fatto che la domanda del professionista denunci, quale mezzo al fine della tutela dei diritti scaturenti dal detto rapporto, l'illegittimità di atti regolamentari o provvedimenti emessi dalla p.a., spettando al g.o. la loro eventuale disapplicazione” ( ex plurimis, Cassazione civile, Sez. Un., 21.10.2005, n. 20344).
Come è stato osservato di recente in controversie mutatis mutandis sovrapponibili (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 11.9.2019, n. 1194; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 13.1.2021, n. 15, quest’ultima resa peraltro in un giudizio contenzioso nel quale era stato impugnato l’avviso interno per il completamento orario degli specialisti ambulatoriali già in servizio a tempo indeterminato presso l’A.S.P. deducendo tra l’altro la violazione dell’art. 20 comma 1 dell'A.C.N. per omesso previo espletamento della mobilità intraziendale) la giurisprudenza del giudice del riparto è nel senso che " la procedura per il conferimento degli incarichi di specialista ambulatoriale interno in convenzione con le aziende del servizio sanitario nazionale non ha natura concorsuale, ma costituisce espressione del potere negoziale della p.a. in veste di datore di lavoro, atteso che l'art. 21 dell'Accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità sanitarie prevede che la selezione dei candidati avvenga sulla base di parametri specifici e vincolanti, stabiliti dalla contrattazione collettiva, senza alcun bando e valutazione discrezionale dei titoli o atto di approvazione finale. Ne consegue che le controversie relative a tale procedura appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario " (Cassazione civile, Sez. Un., 4.9.2018, n. 21599).
In tale ottica, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che esulano dalla sua giurisdizione le controversie concernenti i rapporti c.d. "convenzionali", instaurati tra i medici specialisti ambulatoriali e gli enti preposti all'assistenza sanitaria, ex art. 48 l. n. 833 del 1978, avendo essi natura di rapporti di prestazione d'opera professionale, svolta con carattere di parasubordinazione. Pertanto le controversie con le quali il medico lamenti la lesione, da parte dell'ente, delle proprie posizioni di diritto soggettivo appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che tale giurisdizione trovi deroga per il fatto che possa venire in discussione la legittimità di atti o provvedimenti amministrativi dell'ente, riguardo ai quali spetta all'autorità giudiziaria ordinaria il potere di sindacarne la legittimità ed eventualmente disapplicarli (in termini T.A.R. Toscana, Sez. II, 28.3.2007, n. 536; cfr. altresì Consiglio di Stato, Sez. III, 8.6.2017, n. 2778);
13- Alla luce di quanto ora esposto, gli atti impugnati incidono su una posizione di diritto soggettivo della ricorrente, in atto legata all’Azienda resistente da rapporto libero-professionale “para-subordinato”, che si assume leso e ragion per cui non sussiste spazio per la giurisdizione del giudice amministrativo.
14- In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendone munito il giudice ordinario davanti al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi e con gli effetti dell'art. 11 cod. proc. amm..
15- La natura di rito della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER IS, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
CO GA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO GA | ER IS |
IL SEGRETARIO