TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 17/04/2026, n. 285
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Sentenza breve 17 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 dell’ACN del 04.04.2024

    La giurisprudenza, inclusa quella del Consiglio di Stato e delle Sezioni Unite della Cassazione, stabilisce che le controversie relative ai rapporti tra medici specialisti ambulatoriali e le Aziende Sanitarie Locali, disciplinate dagli Accordi Collettivi Nazionali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto si configurano come rapporti libero-professionali o parasubordinati, non implicanti l'esercizio di poteri autoritativi da parte dell'ente pubblico. Anche la contestazione dell'illegittimità di atti amministrativi da parte del professionista non sposta la competenza al giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 dell’ACN del 04.04.2024

    La giurisprudenza, inclusa quella del Consiglio di Stato e delle Sezioni Unite della Cassazione, stabilisce che le controversie relative ai rapporti tra medici specialisti ambulatoriali e le Aziende Sanitarie Locali, disciplinate dagli Accordi Collettivi Nazionali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto si configurano come rapporti libero-professionali o parasubordinati, non implicanti l'esercizio di poteri autoritativi da parte dell'ente pubblico. Anche la contestazione dell'illegittimità di atti amministrativi da parte del professionista non sposta la competenza al giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 dell’ACN del 04.04.2024

    La giurisprudenza, inclusa quella del Consiglio di Stato e delle Sezioni Unite della Cassazione, stabilisce che le controversie relative ai rapporti tra medici specialisti ambulatoriali e le Aziende Sanitarie Locali, disciplinate dagli Accordi Collettivi Nazionali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto si configurano come rapporti libero-professionali o parasubordinati, non implicanti l'esercizio di poteri autoritativi da parte dell'ente pubblico. Anche la contestazione dell'illegittimità di atti amministrativi da parte del professionista non sposta la competenza al giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 21, comma 3, dell’ACN del 04.04.2024

    La giurisprudenza, inclusa quella del Consiglio di Stato e delle Sezioni Unite della Cassazione, stabilisce che le controversie relative ai rapporti tra medici specialisti ambulatoriali e le Aziende Sanitarie Locali, disciplinate dagli Accordi Collettivi Nazionali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto si configurano come rapporti libero-professionali o parasubordinati, non implicanti l'esercizio di poteri autoritativi da parte dell'ente pubblico. Anche la contestazione dell'illegittimità di atti amministrativi da parte del professionista non sposta la competenza al giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Richiesta di risarcimento danni

    La giurisprudenza, inclusa quella del Consiglio di Stato e delle Sezioni Unite della Cassazione, stabilisce che le controversie relative ai rapporti tra medici specialisti ambulatoriali e le Aziende Sanitarie Locali, disciplinate dagli Accordi Collettivi Nazionali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto si configurano come rapporti libero-professionali o parasubordinati, non implicanti l'esercizio di poteri autoritativi da parte dell'ente pubblico. Anche la contestazione dell'illegittimità di atti amministrativi da parte del professionista non sposta la competenza al giudice amministrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 17/04/2026, n. 285
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 285
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo