Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/03/2023, n. 7768
CASS
Sentenza 17 marzo 2023

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In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la Sezione disciplinare del C.S.M., ai sensi dell'art. 521, comma 1 c.p.p., può, con la sentenza di condanna, qualificare diversamente in diritto i fatti contestati nel capo d'incolpazione, purché essi non siano radicalmente immutati nei loro elementi essenziali rispetto all'accusa originaria, mercé l'introduzione di elementi eterogenei rispetto ai quali non sia stata data all'incolpato la possibilità di difendersi adeguatamente in giudizio. (Enunciando il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza disciplinare che aveva riqualificato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 109 del 2006, la condotta contestata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del medesimo d.lgs., introducendo di fatto un elemento oggettivo, quello di "agevolazione di eccezionale favore", inesistente nella originaria contestazione contenuta nel capo d'incolpazione.)

Il termine decennale di perenzione dell'azione disciplinare a carico di magistrati, stabilito dall'art. 15, comma 1-bis, del d.lgs. n. 109 del 2006, si applica anche nel caso in cui, in sentenza, la condotta originariamente contestata sia stata riqualificata in un illecito diverso rispetto a quello ritenuto nel capo d'incolpazione. (Nella specie, la S.C. ha statuito che la Sezione disciplinare del C.S.M., all'esito dell'istruttoria, previa riqualificazione di una delle condotte originariamente contestate all'incolpato, aveva correttamente escluso la perenzione dell'azione disciplinare, dal momento che quest'ultima era stata esercitata entro il periodo di tempo di dieci anni dall'ultimo episodio corruttivo a carico del magistrato.)

Il procedimento disciplinare a carico di magistrati ha natura giurisdizionale, con la conseguenza che nel provvedimento decisorio che lo definisce deve trovare spazio un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, funzionale a conferire alla decisione una solida forza persuasiva in quanto fondata su una motivazione dialogica e non meramente assertiva, che si faccia carico di esplicitare compiutamente le ragioni per le quali ritiene di disattendere le argomentazioni e le istanze istruttorie di una parte e di aderire alle richieste dell'altra. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto provati episodi di corruzione a carico di un magistrato senza confrontarsi, nella motivazione, con le deduzioni difensive dell'incolpato, che in sede penale era stato assolto dalle imputazioni relative, in parte, agli stessi fatti contestati in sede disciplinare.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/03/2023, n. 7768
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7768
    Data del deposito : 17 marzo 2023

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