Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 10/03/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
G.26284 Sent. N. 39/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna
composta dai seguenti magistrati:
DO BR Presidente GA TT Consigliere relatore Elena Brandolini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio, iscritto al n.26284 del registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale per la Sardegna contro la Signora CA EL (c.f.: [...]), nata a [...] il [...], residente in [...], non costituita in giudizio.
Visto l’atto di citazione depositato dalla Procura Regionale in data 15.12.2024.
Letti gli atti e i documenti di causa.
Uditi, all’udienza dibattimentale del 16.10.2025, celebrata con l’assistenza del Segretario, Dott.ssa Annalisa Lombardini, il Magistrato relatore Cons. GA TT e il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale, dott.ssa Elisabetta Usai.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato il 5.12.2024, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio la Sig.ra CA EL, titolare dell’omonima ditta individuale, per sentirla condannare – con imputazione a titolo di dolo - al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in complessivi euro 108.057,21, asseritamente cagionato all’EA (Agenzia Regionale per la Gestione e l’Erogazione degli aiuti in Agricoltura) in conseguenza dell’indebita percezione di contributi nel settore della Politica Agricola Comune a valere sui fondi del Programma di Sviluppo Rurale Sardegna (PSRS) 2007/2013, Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole – 3° bando pubblico all’agricoltura.
L’organo requirente riferiva di aver appreso la notizia di danno ex art. 129, comma 3, disp. att. c.p.p. da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, la quale, con informativa in data 12 marzo 2020, segnalava di aver esercitato l’azione penale nei confronti di una pluralità di soggetti, tra i quali CA EL, per i delitti di cui agli artt. 110 e 640 bis c.p. in relazione all’indebita percezione di finanziamenti pubblici e procedeva alla ricostruzione della fattispecie di asserita responsabilità amministrativa sulla base delle risultanze dell’attività investigativa espletata dalla Guardia di Finanza di Sassari.
La Procura Regionale premetteva che le singole fattispecie vagliate in sede investigativa avrebbero riguardato un complesso sistema illecito per l’indebita percezione di finanziamenti pubblici a sostegno della valorizzazione delle aziende agricole, connotato dalla circostanza per cui la quasi totalità dei lavori oggetto dei finanziamenti pubblici veniva formalmente eseguita da aziende agricole a loro volta beneficiarie dei medesimi finanziamenti, con l’artificiosa creazione di un sistema circolare di fatturazione e di pagamento fittizio, privo di una sottostante correlata effettiva sopportazione dei costi per la realizzazione delle opere oggetto di sostegno pubblico, effettuate largamente, invece, “in economia”.
Con specifico riguardo alla posizione dell’azienda di CA EL, veniva esposto quanto segue.
1) La convenuta presentava all’EA la domanda di contributo n. STGL/PSR/121/2012/45 del 10 agosto 2012, accolta con determinazione EA n. 2564 dell’11 giugno 2013 e liquidata per euro 57.384,13 con determinazione n. 4253 del 23 settembre 2013 e per euro 50.673,08 con determinazione EA n. 9013 del 9 novembre 2015 (finanziamento complessivo pari ad euro 108.057,21).
2) Tra le fatture presentate dalla Sig.ra CA EL per la realizzazione delle opere oggetto di finanziamento emergevano le fatture n. 1 del 14 gennaio 2014 e n. 2 del 21 gennaio 2014, aventi per oggetto la fornitura e la messa in opera dei materiali per la realizzazione di una recinzione metallica, emesse dalla ditta individuale AN DA, fatture pagate sul conto corrente n. 00070244125, cointestato a AN EP e al fratello AN DA, per euro 35.681,25 in data 15 gennaio 2014 e per euro 10.466,50 in data 22 gennaio 2014, con la causale “fornitura e messa in opera recinzione metallica PSR” (per un totale di euro 46.147,75).
3) A sua volta, la Sig.ra CA emetteva nei confronti di AN EP le fatture n. 1 del 7 gennaio 2014 e n. 2 del 13 gennaio 2014, rispettivamente, per euro 29.130,75 ed euro 19.972,26 (per un totale di euro 49.103,21), aventi parimenti come oggetto la fornitura e la messa in opera dei materiali per la realizzazione di una recinzione metallica, fatture pagate rispettivamente nelle date del 10 e del 16 gennaio.
4) La Sig.ra Carta EL, in occasione delle sommarie informazioni testimoniali rese in data 11 novembre 2015, non avrebbe fornito valide spiegazioni in merito ai rapporti intrattenuti con AN EP, dichiarando solo di conoscere il fratello di quest’ultimo, AN DA, e di aver effettuato le recinzioni dei terreni a favore di AN EP.
5) Premesso che CA EL non risultava avere posizioni contributive INPS né come datore di lavoro né come lavoratore, sarebbe emerso in sede investigativa che le fatture di acquisto dei materiali che sarebbero stati utilizzati dalla Sig.ra CA per le lavorazioni a favore di AN EP (fatture emesse dalla ditta Edilfer S.r.l.), ammontavano ad euro 1.522,27 e ad euro 516,39, importi inverosimilmente bassi rispetto ai lavori fatturati alla ditta di AN EP (euro 29.130,75 ed euro 19.972,26), e recavano date di emissione (29 luglio e 23 ottobre 2013) lontane nel tempo rispetto a quelle della presunta esecuzione dei lavori (7 gennaio 2014 e 13 gennaio 2014); tale evidenza renderebbe inverosimile che vi sia stato un collegamento tra tali acquisti e le ipotetiche attività a favore di AN EP; il luogo di consegna delle merci fornite dalla Edilfer S.r.l. sarebbe infine intervenuta presso la sede dell’azienda di CA EL e non già presso il luogo della presunta esecuzione dei lavori.
Sulla base delle riferite evidenze fattuali, la Procura Regionale contestava alla Sig.ra CA EL di aver percepito indebitamente il finanziamento pubblico in conseguenza della presentazione di documentazione non veritiera in ordine agli interventi effettuati nella propria azienda.
Dopo aver puntualmente richiamato le norme del bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti del “Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Misura121 – Ammodernamento delle aziende agricole”, in particolare l’art.11 - a mente del quale le spese ammissibili a contributo sono esclusivamente quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale sulla base di comprovati pagamenti, l’organo requirente evidenziava che dalle acquisizioni documentali e dagli altri accertamenti compiuti, i finanziamenti pubblici sarebbero stati ottenuti sia dall’odierna convenuta CA EL, sia dal Sig. AN EP tramite la creazione di rapporti fittizi che si sarebbero sostanzialmente annullati a vicenda, sia dal punto di vista economico (medesime lavorazioni) che finanziariamente (medesimi importi), nel giro di pochi giorni, consentendo a entrambi di ottenere una documentazione da esibire ad EA per l’erogazione di risorse pubbliche.
La Procura Regionale evidenziava che l’indebita parallela percezione dei contributi da parte di AN EP sarebbe già stata oggetto di accertamento di illiceità da parte di questa Sez. Giurisdizionale (sentenza n. 3/2023) e dopo aver riferito di aver formalizzato, nei confronti della convenuta, l’invito a fornire deduzioni – al quale non seguiva il deposito di deduzioni difensiva - concludeva domandandone la condanna, con imputazione a titolo di dolo, al pagamento a favore di EA, della somma di euro 108.057,21, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.
Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data 5.12.2024, il giudizio veniva chiamato per l’odierna udienza di discussione.
La convenuta non si costituiva in giudizio.
All’odierna udienza dibattimentale la Procura Regionale ha richiamato le conclusioni rassegnate nell’atto di citazione e ha insistito per l’accoglimento della domanda risarcitoria.
Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare deve darsi conto della regolare costituzione del contraddittorio processuale, atteso che la parte convenuta non risulta costituita in giudizio.
Dall’analisi delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale, segnatamente la relata di notificazione dell’atto di citazione - intervenuta in data 27.12.2024 ex art.140 c.p.c. a seguito della ricezione della raccomandata d’avviso – deve ritenersi che il contraddittorio processuale sia stato validamente incardinato.
Deve conseguentemente dichiararsi la contumacia della Sig.ra CA EL ex art. 93 c.g.c..
2. In assenza di altre questioni preliminari, può essere affrontato il merito della controversia.
La domanda formulata dalla Procura Regionale è fondata.
2.1. Sulla base delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale è da ritenere dimostrato che la Sig.ra CA EL, nella sua qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, ha percepito finanziamenti a valere sui fondi del Programma di Sviluppo Rurale Sardegna (PSRS) 2007/2013 – 2° bando pubblico sulla base di una domanda di finanziamento del 10.8.2012 per il miglioramento dell’azienda di allevamento di ovini e suini sita in Arzachena (SS), alla quale seguiva l’accoglimento da parte di EA (provvedimento dell’11.6.2013) con uno stanziamento di euro 114.768,26 e la successiva liquidazione sia dell’anticipazione di euro 57.384,13 (determinazione del 23.9.2013), sia del saldo per euro 50.673,08 (determinazione del 9.11.2015).
Sulla base delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un procedimento penale – risultante attualmente pendente – attivato dalla Procura della Repubblica di Nuoro per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640 bis c.p.), è emerso chiaramente che la rendicontazione di una parte delle lavorazioni previste – segnatamente la realizzazione di una rete metallica – è intervenuta sulla base della presentazione di fatture (intestate alla ditta AN DA) non corrispondenti ad un effettivo intervento. Tale accertamento deriva dall’analisi dei rapporti intercorsi tra la convenuta CA EL e i fratelli AN DA e AN EP, connotato da un anomalo scambio di fatture tra di loro per la vicendevole realizzazione del medesimo intervento, ovvero la realizzazione di una recinzione metallica.
Sulla base di una serie di elementi indiziari, segnatamente l’evidente anomalia dello scambio di fatture per l’esecuzione di un intervento, quantomeno da parte della ditta individuale della convenuta, esorbitante l’ordinaria attività di allevamento di ovini e suini, la mancata plausibile giustificazione dell’operazione in sede di audizione in sede di indagini penali e la circostanza, da ritenere particolarmente significativa, che sono emerse fatture per l’acquisto della rete metallica da parte della Sig.ra CA EL (per importi nettamente più contenuti rispetto a quelli esposti nelle fatture oggetto di scambio) in data distante almeno 6 mesi rispetto a quella dell’asserita realizzazione dell’opera, la Sezione ritiene – sulla base di una presunzione basata su elementi gravi, univoci e concordanti - che l’intervenuta alterazione delle regole per ottenere il contributo pubblico sia concretamente intervenuta.
Sulla base delle norme del bando (segnatamente gli artt. 13 e 16), il contributo può essere revocato in caso di false dichiarazioni, da ritenere essere state effettivamente commesse dalla Sig.ra CA EL.
La vicenda oggetto della presente controversia risulta già vagliata dalla Sezione in relazione alla parallela contestazione di responsabilità nei confronti della ditta AN EP (sentenza n.3/2023). Il pronunciamento ha in particolare evidenziato che proprio l’indebito scambio di fatture avrebbe consentito la rappresentazione di spese non sostenute, con conseguente venir meno del diritto alla contribuzione.
In conclusione, deve ritenersi pienamente dimostrata la sussistenza dei presupposti per l’imputare alla Sig.ra CA EL - a titolo di dolo derivante dalla consapevole presentazione di documentazione rendicontativa non veritiera - il pregiudizio subito dall’EA a seguito dell’intervenuta liquidazione dell’anticipazione e del saldo del contributo originariamente concesso, pari ad euro 57.384,13 + euro 50.673,08 = euro 108.057,21.
3. In conclusione si ravvisano in capo alla Sig.ra CA EL pienamente sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale arrecato al patrimonio dell’EA, definitivamente quantificato in complessivi euro 108.057,21:
1) il rapporto di servizio sostanziale in ragione del quale si è verificato il comportamento pregiudizievole;
2) il nesso di causalità tra l’evento lesivo e la condotta posta in essere;
3) l’elemento soggettivo del dolo.
La complessiva somma risarcitoria sarà rivalutata con decorrenza dalle date dei singoli pagamenti disposti in favore della convenuta e sarà gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando,
Dichiara
La contumacia della convenuta CA EL ex art.93 c.g.c..
AN
CA EL, per l’addebito di responsabilità amministrativa di cui all’atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in favore Agenzia Regionale per la Gestione e l’Erogazione degli aiuti in Agricoltura (EA), della somma di euro 108.057,21.
La predetta somma, rivalutata secondo quanto statuito in parte motiva, sarà gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo.
Le spese di giudizio, computate dalla Segreteria in euro 226,23, devono essere poste a carico della convenuta CA EL e liquidate a favore dello Stato.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 16.10.2025.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
GA TT DO BR
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il 10/03/2026 Il Dirigente Dott. Paolo Carrus
(firma apposta digitalmente)