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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 20/02/2026, n. 2684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2684 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2684/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PONTECORVO LORENZO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10822/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio - P.zza Cesare Battisti 25 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso protocollo.comuneanzio@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 365520 IMU 2020
- DINIEGO RIMBORSO n. 0055424 2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1802/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha opposto l'avviso di accertamento n. 0045396 del 05/05/2025 con cui il Comune di Anzio ha preteso il pagamento dell'importo totale di euro 1.429,00 oltre sanzioni ed interessi non avendo la contribuente versato l'Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2020 con riferimento agli immobili ubicati in Anzio, Daticat_1 (imposta netta 849,39) - Daticat_2 (imposta netta 172,64).
La ricorrente ha ritenuto dovuti i soli importi riferibili al Daticat_2 da lei versati in data 29.5.2025. A sostegno di tale tesi ha riferito che l'altro immobile, alienato in data 27/11/2020, era stato assegnato a suo tempo all'ex coniuge Nominativo_1 in sede di divorzio con sentenza del Tribunale di Velletri (RG 1135/2010).
Il Comune di Anzio, nel costituirsi, ha ritenuto di aver correttamente imputato l'imposta per l'anno 2020 al
50% di possesso tra le parti. A sostegno di tale tesi ha osservato che la sentenza di separazione non ha assegnato all' ex coniuge Nominativo_1 l'immobile identificato al catasto con coordinate Daticat_1
sito in Indirizzo_1.
Ha al riguardo evidenziato che detta sentenza, come disposto al punto 6, ha ordinato la vendita del bene con divisione del ricavato al 50% tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, dovendo a riguardo essere considerato che il Comune di Anzio ha chiesto alla parte ricorrente il 50% dell'IMU per l'immobile pacificamente in comproprietà tra i coniugi divorziati. E' del resto da considerare che la sentenza di divorzio risalente all'anno 2010 nulla statuisce in merito ad una assegnazione dell'immobile all'ex coniuge Nominativo_1 - avendo invece ordinato la sua vendita con divisione del ricavato tra i due coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Alla luce di tali elementi di valutazione è del tutto escluso che la ricorrente abbia provato che nell'anno oggetto di imposizione (2020) l'unico soggetto tenuto al pagamento dell'imposta fosse l'ex coniuge dovendo al riguardo essere anche considerato che ogni eventuale precedente disposizione di assegnazione della causa coniugale ad uno dei coniugi sarebbe comunque superata dalla sentenza di divorzio che, oltre a nulla statuire al riguarda, aveva disposto fin dall'anno 2000 la vendita dell'immobile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 450,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Il Giudice
(LO TE)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PONTECORVO LORENZO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10822/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio - P.zza Cesare Battisti 25 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso protocollo.comuneanzio@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 365520 IMU 2020
- DINIEGO RIMBORSO n. 0055424 2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1802/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha opposto l'avviso di accertamento n. 0045396 del 05/05/2025 con cui il Comune di Anzio ha preteso il pagamento dell'importo totale di euro 1.429,00 oltre sanzioni ed interessi non avendo la contribuente versato l'Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2020 con riferimento agli immobili ubicati in Anzio, Daticat_1 (imposta netta 849,39) - Daticat_2 (imposta netta 172,64).
La ricorrente ha ritenuto dovuti i soli importi riferibili al Daticat_2 da lei versati in data 29.5.2025. A sostegno di tale tesi ha riferito che l'altro immobile, alienato in data 27/11/2020, era stato assegnato a suo tempo all'ex coniuge Nominativo_1 in sede di divorzio con sentenza del Tribunale di Velletri (RG 1135/2010).
Il Comune di Anzio, nel costituirsi, ha ritenuto di aver correttamente imputato l'imposta per l'anno 2020 al
50% di possesso tra le parti. A sostegno di tale tesi ha osservato che la sentenza di separazione non ha assegnato all' ex coniuge Nominativo_1 l'immobile identificato al catasto con coordinate Daticat_1
sito in Indirizzo_1.
Ha al riguardo evidenziato che detta sentenza, come disposto al punto 6, ha ordinato la vendita del bene con divisione del ricavato al 50% tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, dovendo a riguardo essere considerato che il Comune di Anzio ha chiesto alla parte ricorrente il 50% dell'IMU per l'immobile pacificamente in comproprietà tra i coniugi divorziati. E' del resto da considerare che la sentenza di divorzio risalente all'anno 2010 nulla statuisce in merito ad una assegnazione dell'immobile all'ex coniuge Nominativo_1 - avendo invece ordinato la sua vendita con divisione del ricavato tra i due coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Alla luce di tali elementi di valutazione è del tutto escluso che la ricorrente abbia provato che nell'anno oggetto di imposizione (2020) l'unico soggetto tenuto al pagamento dell'imposta fosse l'ex coniuge dovendo al riguardo essere anche considerato che ogni eventuale precedente disposizione di assegnazione della causa coniugale ad uno dei coniugi sarebbe comunque superata dalla sentenza di divorzio che, oltre a nulla statuire al riguarda, aveva disposto fin dall'anno 2000 la vendita dell'immobile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 450,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Il Giudice
(LO TE)