CASS
Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2024, n. 42862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42862 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AL RU IN nato a [...] il [...] FA GE RM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/05/2024 del GIP TRIBUNALE di PATTI udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Il G.I.P. del Tribunale di Patti, con ordinanza in data 13 maggio 2024, dopo avere chiuso la discussione dell'udienza preliminare alle ore 9.50 nel procedimento
contro
EF IC CA e AL LA IN, alle successive ore 12.27 disponeva la riapertura del verbale e consentiva, previa rimessione in termini, la richiesta di costituzione di parte civile del LI EC e del danneggiato dal reato. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di EF IC CA e AL LA IN, avv.to Luca Cianferoni, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge processuale penale ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. per abnormità del provvedimento di riapertura del verbale, non potendo il G.U.P. al termine della discussione dell'udienza preliminare disporre, senza la presenza 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 42862 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 17/10/2024 dei difensori delle parti, la rimessione in termini per la costituzione di parte civile, trattandosi di provvedimento affetto da abnormità strutturale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è proposto avverso ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che non ne comportano l'abnormità e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero deve essere ricordato come, in tema di atto abnorme, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite imp. ON non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590 - 01). Nella nozione delle Sezioni Unite, quindi, la categoria dell'abnormità è ricondotta alle sole ipotesi di provvedimenti avulsi dal sistema o che determinino l'irrimediabile stasi del procedimento. L'approfondimento sul tema della natura e delle caratteristiche dell'atto abnorme è stata portata avanti dalle Sezioni Unite con la successiva pronuncia imp. Scarlini secondo la quale è' abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di un atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale "contra legem" e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento. (Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Rv. 283552 - 01). In motivazione tale ultima sentenza specifica in particolare che:" si è rimarcata la necessità di un inquadramento rigoroso di un istituto che ha caratteri di eccezionalità, e si è escluso che la nozione possa essere riferita a situazioni di mera illegittimità, considerate altrimenti non inquadrabili e non rimediabili..... Va al riguardo osservato come la sentenza ON specificamente valorizzi l'analisi e le conclusioni della richiamata sentenza Manca, riferita ad un caso di regressione fuori sistema, in tal modo intendendo ridimensionare la portata della regressione indebita, che alla luce di tale condivisibile analisi può dare luogo ad un profilo di abnormità rilevante sul piano strutturale, secondo l'unificante definizione che la stessa sentenza ON fornisce, ovvero sul piano funzionale, in quanto si determini una situazione di stasi, che peraltro nel rapporto tra giudice e pubblico ministero è ravvisabile alla sola condizione che ad essa si accompagni l'imposizione di un adempimento che dia luogo ad una nullità rilevabile". 2 Così ricostruita la nozione di atto abnorme deve essere escluso che ogni provvedimento che determini una regressione del procedimento ad una scansione procedimentale precedente quella raggiunta ma riconducibile alla stessa fase sia affetto da abnormità funzionale;
invero nella nozione elaborata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite l'indebita regressione è rilevante nei soli casi di ritorno ad una fase precedente già esaurita ma non anche nei casi in cui il provvedimento che si assume essere viziato sia stato adottato nella stessa sequenza procedimentale, altrimenti illegittimamente ampliandosi il novero degli atti abnormi. In tali casi il provvedimento del giudice che procede, nel caso di specie il G.U.P. in sede di trattazione dell'udienza preliminare, potrà essere affetto da vizi comportanti anche un'eventuale nullità ma non può definirsi abnorme e perciò direttamente impugnabile in cassazione. 1.1 L'applicazione dei predetti principi comporta proprio dichiarare l'inammissibilità del ricorso poiché il provvedimento di riapertura della discussione già conclusa per permettere la costituzione di parte civile oltre il termine perentorio previsto dall'art. 79 cod.proc.pen., come riformulato dalla legge c.d. Cartabia, pur comportando la riapertura di una fase precedente risulta adottato sempre nell'ambito della medesima sequenza procedimentale ed, ancor di più, risulta censurabile con gli ordinari strumenti previsti dal codice di rito da parte della difesa degli imputati. Ed invero, va segnalato come i difensori potranno dedurre tale nullità sia alla ripresa della discussione nuovamente fissata dal G.U.P. sia nei termini previsti dall'art. 491 cod.proc.pen. che continua a prevedere nella fase degli atti preliminari al dibattimento la trattazione delle questioni attinenti la costituzione di parte civile e, quindi, ad ammettere che in questa sede ne possa essere richiesta l'esclusione per tardività della costituzione e nullità del provvedimento del G.U.P.. 1.2 Peraltro, va altresì segnalato come, nel caso in esame, la riapertura del verbale e la costituzione di parte civile sia avvenuta a seguito di restituzione in termine;
e poiché si è affermato che la persona offesa, pur non essendo "parte" del processo in senso tecnico, può chiedere e ottenere, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., di essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile (Sez. 3, n. 18844 del 05/02/2019, Rv. 275742 - 02) il provvedimento adottato è, anche per tale ragione, estraneo a profili di abnormità. Quanto, poi, agli eventuali vizi di tale ordinanza di rimessione in termini ed ammissione della costituzione di parte civile, adottata in assenza dei difensori degli imputati, gli stessi potranno essere fatti valere nei termini già indicati e cioè o dinanzi lo stesso giudice dell'udienza preliminare ovvero in sede di questioni preliminari dinanzi al giudice dell'eventuale dibattimento. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Ra ma, 17 otto e 2024 I CONSIGLIERE ST. li, ,; 411 LA PRESIDENTE GI ER
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Il G.I.P. del Tribunale di Patti, con ordinanza in data 13 maggio 2024, dopo avere chiuso la discussione dell'udienza preliminare alle ore 9.50 nel procedimento
contro
EF IC CA e AL LA IN, alle successive ore 12.27 disponeva la riapertura del verbale e consentiva, previa rimessione in termini, la richiesta di costituzione di parte civile del LI EC e del danneggiato dal reato. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di EF IC CA e AL LA IN, avv.to Luca Cianferoni, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge processuale penale ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. per abnormità del provvedimento di riapertura del verbale, non potendo il G.U.P. al termine della discussione dell'udienza preliminare disporre, senza la presenza 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 42862 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 17/10/2024 dei difensori delle parti, la rimessione in termini per la costituzione di parte civile, trattandosi di provvedimento affetto da abnormità strutturale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è proposto avverso ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che non ne comportano l'abnormità e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero deve essere ricordato come, in tema di atto abnorme, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite imp. ON non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590 - 01). Nella nozione delle Sezioni Unite, quindi, la categoria dell'abnormità è ricondotta alle sole ipotesi di provvedimenti avulsi dal sistema o che determinino l'irrimediabile stasi del procedimento. L'approfondimento sul tema della natura e delle caratteristiche dell'atto abnorme è stata portata avanti dalle Sezioni Unite con la successiva pronuncia imp. Scarlini secondo la quale è' abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di un atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale "contra legem" e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento. (Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Rv. 283552 - 01). In motivazione tale ultima sentenza specifica in particolare che:" si è rimarcata la necessità di un inquadramento rigoroso di un istituto che ha caratteri di eccezionalità, e si è escluso che la nozione possa essere riferita a situazioni di mera illegittimità, considerate altrimenti non inquadrabili e non rimediabili..... Va al riguardo osservato come la sentenza ON specificamente valorizzi l'analisi e le conclusioni della richiamata sentenza Manca, riferita ad un caso di regressione fuori sistema, in tal modo intendendo ridimensionare la portata della regressione indebita, che alla luce di tale condivisibile analisi può dare luogo ad un profilo di abnormità rilevante sul piano strutturale, secondo l'unificante definizione che la stessa sentenza ON fornisce, ovvero sul piano funzionale, in quanto si determini una situazione di stasi, che peraltro nel rapporto tra giudice e pubblico ministero è ravvisabile alla sola condizione che ad essa si accompagni l'imposizione di un adempimento che dia luogo ad una nullità rilevabile". 2 Così ricostruita la nozione di atto abnorme deve essere escluso che ogni provvedimento che determini una regressione del procedimento ad una scansione procedimentale precedente quella raggiunta ma riconducibile alla stessa fase sia affetto da abnormità funzionale;
invero nella nozione elaborata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite l'indebita regressione è rilevante nei soli casi di ritorno ad una fase precedente già esaurita ma non anche nei casi in cui il provvedimento che si assume essere viziato sia stato adottato nella stessa sequenza procedimentale, altrimenti illegittimamente ampliandosi il novero degli atti abnormi. In tali casi il provvedimento del giudice che procede, nel caso di specie il G.U.P. in sede di trattazione dell'udienza preliminare, potrà essere affetto da vizi comportanti anche un'eventuale nullità ma non può definirsi abnorme e perciò direttamente impugnabile in cassazione. 1.1 L'applicazione dei predetti principi comporta proprio dichiarare l'inammissibilità del ricorso poiché il provvedimento di riapertura della discussione già conclusa per permettere la costituzione di parte civile oltre il termine perentorio previsto dall'art. 79 cod.proc.pen., come riformulato dalla legge c.d. Cartabia, pur comportando la riapertura di una fase precedente risulta adottato sempre nell'ambito della medesima sequenza procedimentale ed, ancor di più, risulta censurabile con gli ordinari strumenti previsti dal codice di rito da parte della difesa degli imputati. Ed invero, va segnalato come i difensori potranno dedurre tale nullità sia alla ripresa della discussione nuovamente fissata dal G.U.P. sia nei termini previsti dall'art. 491 cod.proc.pen. che continua a prevedere nella fase degli atti preliminari al dibattimento la trattazione delle questioni attinenti la costituzione di parte civile e, quindi, ad ammettere che in questa sede ne possa essere richiesta l'esclusione per tardività della costituzione e nullità del provvedimento del G.U.P.. 1.2 Peraltro, va altresì segnalato come, nel caso in esame, la riapertura del verbale e la costituzione di parte civile sia avvenuta a seguito di restituzione in termine;
e poiché si è affermato che la persona offesa, pur non essendo "parte" del processo in senso tecnico, può chiedere e ottenere, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., di essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile (Sez. 3, n. 18844 del 05/02/2019, Rv. 275742 - 02) il provvedimento adottato è, anche per tale ragione, estraneo a profili di abnormità. Quanto, poi, agli eventuali vizi di tale ordinanza di rimessione in termini ed ammissione della costituzione di parte civile, adottata in assenza dei difensori degli imputati, gli stessi potranno essere fatti valere nei termini già indicati e cioè o dinanzi lo stesso giudice dell'udienza preliminare ovvero in sede di questioni preliminari dinanzi al giudice dell'eventuale dibattimento. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Ra ma, 17 otto e 2024 I CONSIGLIERE ST. li, ,; 411 LA PRESIDENTE GI ER