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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/05/2025, n. 2410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2410 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/3143
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 3143/2024 promossa da:
, Argentina, nata il [...]; , Argentina, nato il 10 Parte_1 Parte_2
gennaio 2001; , Argentina, nata il [...]; Parte_3 Parte_4
Argentina, nato il [...] tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Campesi (C.F.
) del foro di Cosenza, presso il cui studio sito in Rende (CS) alla via Mosca, n. C.F._1
9 scala A elegge domicilio posta elettronica certificata - Email_1
come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “- accertare che al ricorrente, per le causali di cui in premessa, è stata trasmessa la cittadinanza italiana jure sanguinis;
- per l'effetto, dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani per nascita;
- conseguentemente, ordinare alle PP.AA. competenti di procedere alle annotazioni, alle registrazioni, alle iscrizioni ed alle comunicazioni presso le autorità ministeriali, gli uffici consolari ed i Comuni. Con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 6 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, per sé e per i propri figli, chiedendo di accertare e dichiarare lo status di Controparte_1
cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano
[...]
, nato a [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. 1), coniugato con Per_1 Parte_5
in data 2.02.1888 (cfr. doc. in atti n. 2), emigrato in argentina dove si è stabilito
[...]
definitivamente ed è poi deceduto in data 17.01.1943 (cfr. doc. in atti n. 3) senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della
Nazione - Registro Nazionale degli Elettori prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Si attesta che dall'Anagrafe
Elettorale, in cui si sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati a partire dai diciotto anni, non risulta alla data di cui sotto , Parte_1
o nato il [...] a [...], Cumiana, Torino, ITALIA. Deceduto” ( cfr. doc. Persona_2 Per_1
in atti n. 4).
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero in data 12.03.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Venivano disposti due rinvii di udienza per consentire il perfezionamento della notifica nei termini di legge.
All'udienza del 15.5.2025 la causa veniva trattenuta a decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
pagina 2 di 6 Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dall'unione dei coniugi e nasceva in data 12.04.1903 Persona_1 Parte_5
(doc. in atti n. 5), il quale si è unito in matrimonio con in data Persona_3 Persona_4
19.07.1930 (doc. in atti n. 6) ed è poi deceduto il 13.05.1987 (doc. in atti n. 7);
- dalla predetta unione nasceva, in data 14.09.1931, (doc. in atti n. 8), il Persona_5
quale sposava in data 23.02.1962, (doc. in atti n. 9) e, successivamente, moriva Persona_6
in data 19.03.2005 (doc. in atti n. 10);
- dall'unione tra e nascevano le ricorrenti: Persona_5 Persona_6
1. , in data 17.03.1965 (cfr. doc. in atti n. 11), la quale si sposava in data Parte_3
9.02.1990 con (doc. in atti n. 12) e dalla cui unione nasceva, in data 18 agosto Controparte_2
1999, il ricorrente doc. in atti n. 13); Parte_4
2. , in data 22.03.1967 (doc. in atti n. 14) la quale si coniugava, in data Pt_1 Parte_1
22.11.1996, con (doc. in atti n. 15) e dalla loro unione nasceva, in data Persona_7
10.01.2001, il ricorrente doc. in atti n. 16). Persona_8
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussiste, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta, in primo luogo, al e la relativa Controparte_1 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di pagina 3 di 6 presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma alla applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, ebbene precisare che i ricorrenti, diretti discendenti dell'avo italiano, documentavano di aver tentato numerose volte, di presentare la domanda al Consolato Generale d'Italia territorialmente competente, a mezzo dell'unico canale possibile per la prenotazione del relativo appuntamento – piattaforma internet “prenot@mi” detenuta dal Ministero degli affari esteri - per il riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis quale discendente - in linea diretta di cittadino italiano, senza averne avuto l'oggettiva possibilità e/o ricevuto alcuna convocazione comunicando ulteriormente al Consolato Generale d'Italia, a mezzo di raccomandata a.r., l'impossibilità ad accedere alla piattaforma internet “prenot@mi” (cfr. doc. in atti n. 17).
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e, quantomeno parte intervenuta avrebbe dovuto chiedere il rilascio del relativo Controparte_1 certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto essendo pacifico e di dominio comune che presso il in Argentina, le Parte_6
pagina 4 di 6 liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo , nato a [...] il [...] (cfr. Persona_1
doc. in atti n. 1) fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861, i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina.
Il figlio nasceva, infatti, in Argentina, in data 12.04.1903 (cfr. doc. in atti n. 5). Persona_3
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero
e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel
Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a , Argentina, nata il 22 marzo Parte_1
1967; , Argentina, nato il [...]; , Argentina, Parte_2 Parte_3
nata il [...]; Argentina, nato il [...] il diritto alla cittadinanza Parte_4
italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 16.5.2025.
Il giudice unico
Roberta Dotta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 3143/2024 promossa da:
, Argentina, nata il [...]; , Argentina, nato il 10 Parte_1 Parte_2
gennaio 2001; , Argentina, nata il [...]; Parte_3 Parte_4
Argentina, nato il [...] tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Campesi (C.F.
) del foro di Cosenza, presso il cui studio sito in Rende (CS) alla via Mosca, n. C.F._1
9 scala A elegge domicilio posta elettronica certificata - Email_1
come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “- accertare che al ricorrente, per le causali di cui in premessa, è stata trasmessa la cittadinanza italiana jure sanguinis;
- per l'effetto, dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani per nascita;
- conseguentemente, ordinare alle PP.AA. competenti di procedere alle annotazioni, alle registrazioni, alle iscrizioni ed alle comunicazioni presso le autorità ministeriali, gli uffici consolari ed i Comuni. Con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 6 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, per sé e per i propri figli, chiedendo di accertare e dichiarare lo status di Controparte_1
cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano
[...]
, nato a [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. 1), coniugato con Per_1 Parte_5
in data 2.02.1888 (cfr. doc. in atti n. 2), emigrato in argentina dove si è stabilito
[...]
definitivamente ed è poi deceduto in data 17.01.1943 (cfr. doc. in atti n. 3) senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della
Nazione - Registro Nazionale degli Elettori prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Si attesta che dall'Anagrafe
Elettorale, in cui si sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati a partire dai diciotto anni, non risulta alla data di cui sotto , Parte_1
o nato il [...] a [...], Cumiana, Torino, ITALIA. Deceduto” ( cfr. doc. Persona_2 Per_1
in atti n. 4).
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero in data 12.03.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Venivano disposti due rinvii di udienza per consentire il perfezionamento della notifica nei termini di legge.
All'udienza del 15.5.2025 la causa veniva trattenuta a decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
pagina 2 di 6 Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dall'unione dei coniugi e nasceva in data 12.04.1903 Persona_1 Parte_5
(doc. in atti n. 5), il quale si è unito in matrimonio con in data Persona_3 Persona_4
19.07.1930 (doc. in atti n. 6) ed è poi deceduto il 13.05.1987 (doc. in atti n. 7);
- dalla predetta unione nasceva, in data 14.09.1931, (doc. in atti n. 8), il Persona_5
quale sposava in data 23.02.1962, (doc. in atti n. 9) e, successivamente, moriva Persona_6
in data 19.03.2005 (doc. in atti n. 10);
- dall'unione tra e nascevano le ricorrenti: Persona_5 Persona_6
1. , in data 17.03.1965 (cfr. doc. in atti n. 11), la quale si sposava in data Parte_3
9.02.1990 con (doc. in atti n. 12) e dalla cui unione nasceva, in data 18 agosto Controparte_2
1999, il ricorrente doc. in atti n. 13); Parte_4
2. , in data 22.03.1967 (doc. in atti n. 14) la quale si coniugava, in data Pt_1 Parte_1
22.11.1996, con (doc. in atti n. 15) e dalla loro unione nasceva, in data Persona_7
10.01.2001, il ricorrente doc. in atti n. 16). Persona_8
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussiste, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta, in primo luogo, al e la relativa Controparte_1 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di pagina 3 di 6 presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma alla applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, ebbene precisare che i ricorrenti, diretti discendenti dell'avo italiano, documentavano di aver tentato numerose volte, di presentare la domanda al Consolato Generale d'Italia territorialmente competente, a mezzo dell'unico canale possibile per la prenotazione del relativo appuntamento – piattaforma internet “prenot@mi” detenuta dal Ministero degli affari esteri - per il riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis quale discendente - in linea diretta di cittadino italiano, senza averne avuto l'oggettiva possibilità e/o ricevuto alcuna convocazione comunicando ulteriormente al Consolato Generale d'Italia, a mezzo di raccomandata a.r., l'impossibilità ad accedere alla piattaforma internet “prenot@mi” (cfr. doc. in atti n. 17).
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e, quantomeno parte intervenuta avrebbe dovuto chiedere il rilascio del relativo Controparte_1 certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto essendo pacifico e di dominio comune che presso il in Argentina, le Parte_6
pagina 4 di 6 liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo , nato a [...] il [...] (cfr. Persona_1
doc. in atti n. 1) fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861, i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina.
Il figlio nasceva, infatti, in Argentina, in data 12.04.1903 (cfr. doc. in atti n. 5). Persona_3
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero
e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel
Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a , Argentina, nata il 22 marzo Parte_1
1967; , Argentina, nato il [...]; , Argentina, Parte_2 Parte_3
nata il [...]; Argentina, nato il [...] il diritto alla cittadinanza Parte_4
italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 16.5.2025.
Il giudice unico
Roberta Dotta
pagina 6 di 6