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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/04/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 9332/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto - Presidente rel.
Dott.ssa Paola Belvedere - Giudice
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 9332/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
nato a [...] in data [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Manuela Boatto del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso lo stesso difensore;
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte il 6 marzo 2025, hanno chiesto pronunciarsi in conformità degli accordi riportati nel ricorso introduttivo congiunto. Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16 dicembre 2024 e hanno premesso di Parte_1 Parte_2 avere un tempo instaurato una relazione di convivenza more uxorio e che dalla loro unione è nata (il 16 novembre 2018) la figlia . Per_1
Dando conto della sopravvenuta cessazione del loro rapporto, anche di convivenza, hanno quindi chiesto provvedersi in conformità dei loro accordi aventi ad oggetto il regime di affidamento (condiviso) della figlia minore, la sua collocazione privilegiata (presso la madre), i tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), il suo mantenimento e questioni a queste accessorie.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso. pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità dell'accordo perfezionato tra i medesimi interessati, in quanto privo di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondente all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto, oltre che Per_1 per ragioni d'età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Anche tenuto conto della documentazione prodotta, d'altra parte, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo d'interesse.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c.: prende atto e provvede in conformità degli accordi intervenuti tra le parti, testualmente riportati nel ricorso datato 20 novembre 2024 e depositato in data 16 dicembre 2024.
Così deciso in Parma il 24 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto - Presidente rel.
Dott.ssa Paola Belvedere - Giudice
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 9332/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
nato a [...] in data [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Manuela Boatto del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso lo stesso difensore;
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte il 6 marzo 2025, hanno chiesto pronunciarsi in conformità degli accordi riportati nel ricorso introduttivo congiunto. Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16 dicembre 2024 e hanno premesso di Parte_1 Parte_2 avere un tempo instaurato una relazione di convivenza more uxorio e che dalla loro unione è nata (il 16 novembre 2018) la figlia . Per_1
Dando conto della sopravvenuta cessazione del loro rapporto, anche di convivenza, hanno quindi chiesto provvedersi in conformità dei loro accordi aventi ad oggetto il regime di affidamento (condiviso) della figlia minore, la sua collocazione privilegiata (presso la madre), i tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), il suo mantenimento e questioni a queste accessorie.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso. pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità dell'accordo perfezionato tra i medesimi interessati, in quanto privo di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondente all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto, oltre che Per_1 per ragioni d'età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Anche tenuto conto della documentazione prodotta, d'altra parte, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo d'interesse.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c.: prende atto e provvede in conformità degli accordi intervenuti tra le parti, testualmente riportati nel ricorso datato 20 novembre 2024 e depositato in data 16 dicembre 2024.
Così deciso in Parma il 24 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2