CA
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 6/2024 R.G.L., vertente TRA
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Sanguineti, CF , pec C.F._1
, dell'Avvocatura dell' , giusta procura Email_1 Pt_1 generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio di Roma repertorio Persona_1 37590 raccolta 7131 del 23 gennaio 2023, elettivamente domiciliato in Reggio di Calabria, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' , viale Calabria n. 82 Pt_1 appellante CONTRO
, nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Bianco (RC) alla Via Magna Grecia n. 2 presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Strangio, C.F. , che la rappresenta e difende, fax C.F._3
0964/236205, pec Email_3 appellata CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri, esponeva che, Controparte_1 a mezzo estratto contributivo , aveva appreso l'avvenuta cancellazione delle giornate Pt_1 lavorative relative agli anni 2017-2018, mentre in tali anni aveva lavorato quale bracciante agricola, con rapporto di lavoro a tempo determinato, alle dipendenze della ditta IA SA, per n. 51 giornate lavorative all'anno, con orario lavorativo dalle ore 7,00 circa alle ore 16,00 circa, con pausa pranzo, seguendo le direttive impartite dal datore di lavoro o da un suo delegato. Disconosceva le ragioni per le quali si era addivenuti alla cancellazione del rapporto di lavoro, non avendone mai ricevuto comunicazione. Chiedeva accertare e dichiarare, previo riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro, il diritto all'iscrizione/reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di competenza per gli anni 2017 e 2018 per n. 51 giornate annue;
conseguentemente condannare l alla reiscrizione e/o iscrizione dell'istante nei suddetti Pt_1 elenchi per gli anni 2017 e 2018 per n. 51 giornate all'anno, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario. 2
Costituitosi, l chiedeva il rigetto del ricorso, affermando che la ricorrente era Pt_1 stata cancellata dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del comune di residenza (Platì) per gli anni 2017 e 2018 con il Terzo Elenco Trimestrale di Variazione per l'anno 2019 pubblicato e, quindi, notificato, sul sito internet dell'Istituto dal 17.12.2019 al 31.12.2019, in esito alle risultanze dell'accertamento ispettivo condotto nei confronti dell'azienda agricola IA SA, definito con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019004216/DDL/TO1/FP del 31.05.2019, che aveva accertato la fittizietà, salvo che per n. 07 lavoratori e per gli anni specificatamente indicati nella tabella 3 a pag. 13 del verbale – di tutti i restanti rapporti di lavoro denunciati dalla IA nel periodo dal 01.07.2015 al 31.12.2018, annullando così le giornate attribuite a tali lavoratori, tra cui quelle relative alla per gli anni 2017 e 2018. CP_1 Il giudizio veniva istruito mediante assunzione di prova testimoniale.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 687/2023, pubblicata il 13.07.2023, il Tribunale di Locri, così statuiva:
“1) Accoglie il ricorso per le argomentazioni espresse in parte motiva;
2) Accerta il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi agricoli del comune di competenza per gli anni 2017 e 2018, per un numero annuo di giornate pari a 51 e condanna l alla conseguente Pt_1 reinscrizione della stessa;
4) Condanna l' , al pagamento delle spese e competenze di Pt_1 lite che liquida in € 1200,00, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”. Questa la motivazione della sentenza: “Il ricorso va accolto. Dalla documentazione versata in atti nonché dalla prova testimoniale espletata nel contraddittorio tra le parti, è emerso che la sig.ra , in qualità di bracciante Controparte_1 agricolo alle dipendenze dell'Azienda Agricola di IA SA, con contratto di lavoro a tempo determinato, ha lavorato per gli anni 2017 e 2018, per un numero di giornate annue pari a 51; Pertanto, la domanda della ricorrente è meritevole d'accoglimento. Rigetta ogni altra domanda”.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' , che ne chiedeva la Pt_1 riforma, affermando essere la sentenza erronea, supportata da motivazione lacunosa e soprattutto non conforme alle evidenze processuali ed al diritto, per violazione dell'art. 2094 c.c., degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c. e degli artt. 115, 116 c.p.c., ove aveva appunto statuito unicamente sulla scorta delle deposizioni rese dai testimoni portati dalla ricorrente e senza alcun raffronto, anche al fine di vagliare l'attendibilità di tali testi, con le circostanze emerse nel corso dell'accertamento ispettivo definito con verbale del 31.05.2019. Il Tribunale neppure si era premurato di confrontare le deposizioni dei testi IA SA e con quanto riportato in verbale, per vagliare anzitutto la veridicità Testimone_1 di quanto dichiarato e/o almeno la loro attendibilità, considerata certamente l'inattendibilità, se non l'incapacità a testimoniare, della sig.ra IA SA asserito datore di lavoro. I ricavi conseguiti dall'azienda non avrebbero potuto in alcun modo sostenere la spesa per il pagamento delle retribuzioni a tutti i braccianti denunciati, in relazione alle quali neppure è stata fornita la prova dell'effettiva corresponsione. Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza. Costituitasi, resisteva all'appello, eccependone, preliminarmente, Controparte_1 l'inammissibilità per difetto di specificità Nel merito, l'appello era infondato, avuto riguardo alla prova rigorosa offerta in punto di sussistenza e svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Azienda IA. 3
In particolare, , soggetto a cui il rapporto di lavoro era stato Testimone_1 riconosciuto dagli stessi ispettori, aveva riferito che la aveva lavorato negli anni CP_1 2017 e 2018 presso l'azienda oggetto dell'accertamento ispettivo, confermando l'effettiva prestazione di lavoro subordinata. Né poteva costituire elemento utile ad inficiare la validità della deposizione di tale teste il fatto che lo stesso aveva dichiarato di non aver mai visto dazioni di pagamento, non essendo egli il soggetto tenuto ad adempiere all'obbligazione di pagamento. L'obiettivo dell'appellante era quello di far rivivere un verbale ispettivo le cui conclusioni erano state sconfessate dal rigoroso accertamento giudiziale, attribuendo al verbale una fede privilegiata anche alle valutazioni e considerazioni degli Ispettori, che, invece, erano sottoposte a vaglio critico. Chiedeva, dunque, dichiarare inammissibile l'appello o rigettarlo, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore costituito.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. È infondata l'eccezione, proposta dall'appellata, di inammissibilità dell'appello, posto che il gravame espone in maniera sufficientemente specifica le critiche, in fatto e diritto, mosse alla sentenza impugnata, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma. La Suprema Corte, SS.UU. 16.11.2017 n. 27199, ha affermato: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Ha chiarito che quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il contenuto della censura proposta. È necessario, perché l'appello sia ammissibile, che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. Sicché nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n. 21336/2017). Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai 4
quali emerge l'individuazione del “quantum appellatum” e, dunque, l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale e decisorio adottato dal primo giudice.
5. Nel prosieguo, va richiamato, con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio, che esso è a carico della parte ricorrente e ciò in precipua applicazione del principio di diritto secondo cui “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l , a seguito di un controllo, Pt_1 disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere” (cfr. ex multis Cass. civ. sez. lav., 01/02/2024, n. 3003; Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1133 del 2000). E' stato ulteriormente precisato che “Tale iscrizione o certificato, come le altre analoghe attestazioni provenienti dalla P.A. (superata l'ormai datata teoria della presunzione di legittimità dell'atto amministrativo, a suo tempo elaborata per spiegare la immediata esecutorietà del provvedimento amministrativo autoritativo) non integrano, peraltro, secondo le sezioni unite, una prova legale dei fatti rappresentati (se non nei ristretti limiti indicati dall'art. 2700 c.c., provenienza dell'atto da colui che ivi è indicato come l'autore, della esistenza delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti) e sono pertanto liberamente . valutati dal Giudice (cfr., altresì, Cass. sez. lav. 20 marzo 2001 n. 3975). Tali elementi possono essere contrastati dall'ente previdenziale, che contesta l'esistenza dell'attività lavorativa certificata, col fornire con ogni mezzo la prova contraria, che può consistere anche nel contenuto di accertamenti ispettivi di organi pubblici, il cui valore probatorio, provenendo anch'essi da pubblici ufficiali, è identico a quello dell'iscrizione negli elenchi nominativi;
per cui la loro acquisizione in giudizio rende necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (Sez. L., Sent. 26816 del 07/11/2008). E' utile poi richiamare che i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti, senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese e “il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (ex multis, Cass. 11934/2019; 3762/2022; Cass., 10427/2014, secondo cui, ove le dichiarazioni rese agli ispettori siano univoche, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se non vengono allegate e dimostrate eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità). Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, secondo giurisprudenza ormai consolidata, il giudice può liberamente valutare ed apprezzare il materiale probatorio racchiuso nel verbale ispettivo ed anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il contenuto probatorio, per la sua specificità, renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (Cass., n.15073/2008).
6. Dalle verifiche effettuate dagli Ispettori del lavoro sono emersi plurimi e convergenti indizi che rendono incompatibili le conoscenze riferite dai testimoni. Le deposizioni testimoniali assunte non hanno vinto né offerto elementi di resistenza rispetto alle risultanze ispettive, rimaste incontestate, secondo cui il numero di lavoratori e 5
di giornate denunciate dall'azienda erano abnormi ed incongruenti rispetto alla consistenza aziendale, avuto riguardo ai fondi coltivati ed alle colture praticate. I fondi nella disponibilità dell'azienda non erano idonei alle coltivazioni orticole ed ai seminativi e solo 1.500 metri quadri erano destinati alla conduzione di un orto, ad esclusivo uso familiare, considerato, peraltro, il mancato possesso di mezzi agricoli;
la coltivazione dell'uliveto –circa 70 alberi – era condotta sempre per esclusivo uso familiare e, comunque, comportava l'impiego di poche giornate lavorative nel corso dell'anno tenuto conto delle modalità di raccolta riferite dalla titolare. L'attività principale dell'azienda era la coltivazione del lampone in serra e le serre inizialmente erano presenti su circa 3.000 metri quadri e poi estese, a partire dall'anno 2017, a circa 6.000 metri quadri con la realizzazione di una struttura adiacente di analoga estensione. Da quanto sopra si rivela congruente la conclusione cui sono addivenuti gli Ispettori, secondo cui trattavasi di impresa a conduzione familiare, nella quale le prestazioni lavorative rese dai figli della titolare, e , e da altri familiari, tra i Persona_2 Testimone_1 quali il genero e la RA , erano adeguate e Persona_3 Persona_4 sufficienti ad assicurare la conduzione dell'azienda ed il fabbisogno di manodopera. Gli Ispettori, sulla scorta degli elementi raccolti e di quanto direttamente visionato e tenuto conto delle vigenti Tabelle ed utilizzando i medesimi criteri di calcolo utilizzati dal c.t.p., dott. agr. del 14.07.2015, avevano quantificato il fabbisogno di Persona_5 manodopera in relazione ai vari anni oggetto di accertamento, nella misura riportata alle pagg. 11 e 12 del verbale ispettivo e rimaste incontestate. Hanno quantificato per gli anni 2017 e 2018 un numero di giornate annue pari ad 422, a fronte delle n. 1989 e n. 2284 denunciate dall'azienda, rispettivamente, per quegli anni. A fronte di tali dati, oggettivi, coerente è la conclusione ispettiva secondo cui il numero di lavoratori e il numero di giornate denunciate dall'azienda erano esorbitanti ed ingiustificate rispetto alla consistenza dell'azienda, sì da farne ritenere, ad eccezione di quelli riportati alla pag. 13, la natura fittizia. Peraltro, l'esubero della manodopera e delle giornate dichiarate riceveva ulteriore riscontro anche in raffronto al volume d'affari, posto, che confrontati questi con i costi per manodopera, l'attività aziendale risultava antieconomica e non era stata in alcun modo documentata la corresponsione delle retribuzioni. Il verbale ispettivo riporta, infine, talune delle dichiarazioni rese dai lavoratori convocati che si erano presentati, evidenziandone le contraddittorietà, cfr. pagg. 13 – 14, lasciando desumere che, sebbene gli stessi avessero riferito della coltivazione di lamponi nelle serre, in realtà avevano dimostrato di non avere alcuna cognizione della relativa attività, avendo riferito di aver piantato i lamponi direttamente in terra, mentre erano piantati in vaso;
di tempi inverosimili di messa a dimora delle piantine e raccolta dei frutti;
di conformazione delle serre, del numero di tunnel e loro separazione rispetto a quello adiacente, mentre l'interno delle strutture era completamente aperto.
7. Posto quanto sopra, vanno ora esaminate le risultanze della prova testimoniale. La deposizione resa dalla teste IA SA è estremamente generica, limitata ad un mero enunciato, privo di contenuti descrittivi che possano offrire elementi concretamente verificabili: “Conosco la signora in quanto nell'anno 2017 e 2018 Controparte_1 ha lavorato alle mie dipendenze in quanto io sono titolare di una azienda agricola sita in Platì Contrada Boschetto snc;
A.D.R. posso confermare che la ha lavorato presso l'azienda Controparte_1 agricola e si dedicava alla raccolta dei lamponi e di tutto quello “che aveva bisogno “non mi ricordo niente altro, e non ho altro da dire”. A tale deposizione, limitata alla sola affermazione sopra riportata, non può conferirsi valore probatorio, idoneo a far revocare in dubbio le risultanze delle verbale ispettivo, stante 6
la genericità della dichiarazione resa, priva di contenuto descrittivo, idoneo a coonestare l'assunto della ricorrente. Quanto alla deposizione del teste , figlio di AM SA, fondati Testimone_1 sono i rilievi di inattendibilità segnalati dall'appellante. Il teste, infatti, ha riferito che aveva lavorato “…nel 2017 da aprile Controparte_1 a novembre, nel 2018 mi pare che abbia lavorato ad agosto e non ricordo se ha finito a novembre o a dicembre…”, lavorando “… tutti i giorni e qualche volta, a seconda del bisogno, anche il sabato…”. La circostanza non risulta conforme alle risultanze documentali, posto che la CP_1 era stata denunciata, per gli anni 2017 e 2018, per n. 51 giornate, uniche rivendicate con il ricorso e non per il ben più ampio periodo indicato dal teste: nel 2017 da aprile a novembre, nel 2018 da agosto a novembre/dicembre. La generosa narrazione del teste si scontra, dunque, con le risultanze documentali e persino con le stesse richieste di parte ricorrente. Il aveva poi riferito che la si era occupata esclusivamente “… della Tes_1 CP_1 raccolta dei lamponi…”, raccolta che avveniva solo due volte l'anno, “…una prima volta in primavera, da aprile a giugno o anche a luglio e una seconda raccolta che invece si effettua da settembre in poi…”, come dichiarato in corso di ispezione da IA SA (cfr. pag. 9 del verbale ispettivo). Anche per questo profilo la deposizione del teste risulta contraddittoria e non Tes_1 offre idonei elementi di prova. Appare di tutta evidenza che la prova testimoniale avrebbe dovuto offrire elementi che superassero le circostanze riferite dagli ispettori o, quantomeno, offrissero al giudice elementi utili per discostarsi ragionevolmente da esse. Invece, le risultanze della prova si sono rivelate lacunose e contraddittorie, prive di concreto contenuto dimostrativo in raffronto a quanto riscontrato in sede ispettiva, le cui risultanze hanno, invece, offerto plurimi elementi, precisi e concordanti, che impediscono di ritenere provato il rapporto di lavoro. Senza attribuire valore legale precostituito alle risultanze ispettive, dovendosi valutare il materiale in quella sede raccolto e raffrontandolo con le risultanze della prova testimoniale, deve addivenirsi alla conclusione che le risultanze di quest'ultima, proprio in comparazione con gli elementi conoscitivi apportati dal verbale ispettivo non siano adeguate e sufficienti a provare il rapporto di lavoro. Per i motivi esposti, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta da deve essere rigettata. Controparte_1 La soccombenza della ricorrente /appellata ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell' , delle spese dei due gradi di giudizio Pt_1 Quanto alle spese di lite del giudizio di primo grado, alla cui regolamentazione la Corte deve procedere in ragione dell'avvenuta riforma della sentenza appellata – va richiamato il principio di diritto secondo cui: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.- espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli). (Cassazione civile sez. lav., 04/08/2020, n. 16676). Poiché la domanda proposta dalla ricorrente non aveva ad oggetto il conseguimento di prestazioni assistenziali/previdenziali, in applicazione del principio di diritto di cui sopra la ricorrente, soccombente, va condannata alla rifusione, in favore dell' delle spese del Pt_1 7
giudizio di primo grado, liquidate – valore indeterminabile, complessità bassa, applicando i valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite - in complessivi
€ 4.638,00 oltre accessori come per legge, e delle spese del giudizio di appello, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di avverso la Controparte_1 sentenza n. 687/2023 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata il 13.07.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da . Controparte_1
2. Condanna alla rifusione, in favore dell' delle spese del Controparte_1 Pt_1 giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 4.638,00 oltre accessori come per legge, e delle spese di questo giudizio di appello, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 6/2024 R.G.L., vertente TRA
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Sanguineti, CF , pec C.F._1
, dell'Avvocatura dell' , giusta procura Email_1 Pt_1 generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio di Roma repertorio Persona_1 37590 raccolta 7131 del 23 gennaio 2023, elettivamente domiciliato in Reggio di Calabria, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' , viale Calabria n. 82 Pt_1 appellante CONTRO
, nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Bianco (RC) alla Via Magna Grecia n. 2 presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Strangio, C.F. , che la rappresenta e difende, fax C.F._3
0964/236205, pec Email_3 appellata CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri, esponeva che, Controparte_1 a mezzo estratto contributivo , aveva appreso l'avvenuta cancellazione delle giornate Pt_1 lavorative relative agli anni 2017-2018, mentre in tali anni aveva lavorato quale bracciante agricola, con rapporto di lavoro a tempo determinato, alle dipendenze della ditta IA SA, per n. 51 giornate lavorative all'anno, con orario lavorativo dalle ore 7,00 circa alle ore 16,00 circa, con pausa pranzo, seguendo le direttive impartite dal datore di lavoro o da un suo delegato. Disconosceva le ragioni per le quali si era addivenuti alla cancellazione del rapporto di lavoro, non avendone mai ricevuto comunicazione. Chiedeva accertare e dichiarare, previo riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro, il diritto all'iscrizione/reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di competenza per gli anni 2017 e 2018 per n. 51 giornate annue;
conseguentemente condannare l alla reiscrizione e/o iscrizione dell'istante nei suddetti Pt_1 elenchi per gli anni 2017 e 2018 per n. 51 giornate all'anno, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario. 2
Costituitosi, l chiedeva il rigetto del ricorso, affermando che la ricorrente era Pt_1 stata cancellata dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del comune di residenza (Platì) per gli anni 2017 e 2018 con il Terzo Elenco Trimestrale di Variazione per l'anno 2019 pubblicato e, quindi, notificato, sul sito internet dell'Istituto dal 17.12.2019 al 31.12.2019, in esito alle risultanze dell'accertamento ispettivo condotto nei confronti dell'azienda agricola IA SA, definito con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019004216/DDL/TO1/FP del 31.05.2019, che aveva accertato la fittizietà, salvo che per n. 07 lavoratori e per gli anni specificatamente indicati nella tabella 3 a pag. 13 del verbale – di tutti i restanti rapporti di lavoro denunciati dalla IA nel periodo dal 01.07.2015 al 31.12.2018, annullando così le giornate attribuite a tali lavoratori, tra cui quelle relative alla per gli anni 2017 e 2018. CP_1 Il giudizio veniva istruito mediante assunzione di prova testimoniale.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 687/2023, pubblicata il 13.07.2023, il Tribunale di Locri, così statuiva:
“1) Accoglie il ricorso per le argomentazioni espresse in parte motiva;
2) Accerta il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi agricoli del comune di competenza per gli anni 2017 e 2018, per un numero annuo di giornate pari a 51 e condanna l alla conseguente Pt_1 reinscrizione della stessa;
4) Condanna l' , al pagamento delle spese e competenze di Pt_1 lite che liquida in € 1200,00, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”. Questa la motivazione della sentenza: “Il ricorso va accolto. Dalla documentazione versata in atti nonché dalla prova testimoniale espletata nel contraddittorio tra le parti, è emerso che la sig.ra , in qualità di bracciante Controparte_1 agricolo alle dipendenze dell'Azienda Agricola di IA SA, con contratto di lavoro a tempo determinato, ha lavorato per gli anni 2017 e 2018, per un numero di giornate annue pari a 51; Pertanto, la domanda della ricorrente è meritevole d'accoglimento. Rigetta ogni altra domanda”.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' , che ne chiedeva la Pt_1 riforma, affermando essere la sentenza erronea, supportata da motivazione lacunosa e soprattutto non conforme alle evidenze processuali ed al diritto, per violazione dell'art. 2094 c.c., degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c. e degli artt. 115, 116 c.p.c., ove aveva appunto statuito unicamente sulla scorta delle deposizioni rese dai testimoni portati dalla ricorrente e senza alcun raffronto, anche al fine di vagliare l'attendibilità di tali testi, con le circostanze emerse nel corso dell'accertamento ispettivo definito con verbale del 31.05.2019. Il Tribunale neppure si era premurato di confrontare le deposizioni dei testi IA SA e con quanto riportato in verbale, per vagliare anzitutto la veridicità Testimone_1 di quanto dichiarato e/o almeno la loro attendibilità, considerata certamente l'inattendibilità, se non l'incapacità a testimoniare, della sig.ra IA SA asserito datore di lavoro. I ricavi conseguiti dall'azienda non avrebbero potuto in alcun modo sostenere la spesa per il pagamento delle retribuzioni a tutti i braccianti denunciati, in relazione alle quali neppure è stata fornita la prova dell'effettiva corresponsione. Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza. Costituitasi, resisteva all'appello, eccependone, preliminarmente, Controparte_1 l'inammissibilità per difetto di specificità Nel merito, l'appello era infondato, avuto riguardo alla prova rigorosa offerta in punto di sussistenza e svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Azienda IA. 3
In particolare, , soggetto a cui il rapporto di lavoro era stato Testimone_1 riconosciuto dagli stessi ispettori, aveva riferito che la aveva lavorato negli anni CP_1 2017 e 2018 presso l'azienda oggetto dell'accertamento ispettivo, confermando l'effettiva prestazione di lavoro subordinata. Né poteva costituire elemento utile ad inficiare la validità della deposizione di tale teste il fatto che lo stesso aveva dichiarato di non aver mai visto dazioni di pagamento, non essendo egli il soggetto tenuto ad adempiere all'obbligazione di pagamento. L'obiettivo dell'appellante era quello di far rivivere un verbale ispettivo le cui conclusioni erano state sconfessate dal rigoroso accertamento giudiziale, attribuendo al verbale una fede privilegiata anche alle valutazioni e considerazioni degli Ispettori, che, invece, erano sottoposte a vaglio critico. Chiedeva, dunque, dichiarare inammissibile l'appello o rigettarlo, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore costituito.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. È infondata l'eccezione, proposta dall'appellata, di inammissibilità dell'appello, posto che il gravame espone in maniera sufficientemente specifica le critiche, in fatto e diritto, mosse alla sentenza impugnata, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma. La Suprema Corte, SS.UU. 16.11.2017 n. 27199, ha affermato: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Ha chiarito che quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il contenuto della censura proposta. È necessario, perché l'appello sia ammissibile, che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. Sicché nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n. 21336/2017). Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai 4
quali emerge l'individuazione del “quantum appellatum” e, dunque, l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale e decisorio adottato dal primo giudice.
5. Nel prosieguo, va richiamato, con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio, che esso è a carico della parte ricorrente e ciò in precipua applicazione del principio di diritto secondo cui “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l , a seguito di un controllo, Pt_1 disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere” (cfr. ex multis Cass. civ. sez. lav., 01/02/2024, n. 3003; Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1133 del 2000). E' stato ulteriormente precisato che “Tale iscrizione o certificato, come le altre analoghe attestazioni provenienti dalla P.A. (superata l'ormai datata teoria della presunzione di legittimità dell'atto amministrativo, a suo tempo elaborata per spiegare la immediata esecutorietà del provvedimento amministrativo autoritativo) non integrano, peraltro, secondo le sezioni unite, una prova legale dei fatti rappresentati (se non nei ristretti limiti indicati dall'art. 2700 c.c., provenienza dell'atto da colui che ivi è indicato come l'autore, della esistenza delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti) e sono pertanto liberamente . valutati dal Giudice (cfr., altresì, Cass. sez. lav. 20 marzo 2001 n. 3975). Tali elementi possono essere contrastati dall'ente previdenziale, che contesta l'esistenza dell'attività lavorativa certificata, col fornire con ogni mezzo la prova contraria, che può consistere anche nel contenuto di accertamenti ispettivi di organi pubblici, il cui valore probatorio, provenendo anch'essi da pubblici ufficiali, è identico a quello dell'iscrizione negli elenchi nominativi;
per cui la loro acquisizione in giudizio rende necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (Sez. L., Sent. 26816 del 07/11/2008). E' utile poi richiamare che i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti, senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese e “il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (ex multis, Cass. 11934/2019; 3762/2022; Cass., 10427/2014, secondo cui, ove le dichiarazioni rese agli ispettori siano univoche, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se non vengono allegate e dimostrate eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità). Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, secondo giurisprudenza ormai consolidata, il giudice può liberamente valutare ed apprezzare il materiale probatorio racchiuso nel verbale ispettivo ed anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il contenuto probatorio, per la sua specificità, renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (Cass., n.15073/2008).
6. Dalle verifiche effettuate dagli Ispettori del lavoro sono emersi plurimi e convergenti indizi che rendono incompatibili le conoscenze riferite dai testimoni. Le deposizioni testimoniali assunte non hanno vinto né offerto elementi di resistenza rispetto alle risultanze ispettive, rimaste incontestate, secondo cui il numero di lavoratori e 5
di giornate denunciate dall'azienda erano abnormi ed incongruenti rispetto alla consistenza aziendale, avuto riguardo ai fondi coltivati ed alle colture praticate. I fondi nella disponibilità dell'azienda non erano idonei alle coltivazioni orticole ed ai seminativi e solo 1.500 metri quadri erano destinati alla conduzione di un orto, ad esclusivo uso familiare, considerato, peraltro, il mancato possesso di mezzi agricoli;
la coltivazione dell'uliveto –circa 70 alberi – era condotta sempre per esclusivo uso familiare e, comunque, comportava l'impiego di poche giornate lavorative nel corso dell'anno tenuto conto delle modalità di raccolta riferite dalla titolare. L'attività principale dell'azienda era la coltivazione del lampone in serra e le serre inizialmente erano presenti su circa 3.000 metri quadri e poi estese, a partire dall'anno 2017, a circa 6.000 metri quadri con la realizzazione di una struttura adiacente di analoga estensione. Da quanto sopra si rivela congruente la conclusione cui sono addivenuti gli Ispettori, secondo cui trattavasi di impresa a conduzione familiare, nella quale le prestazioni lavorative rese dai figli della titolare, e , e da altri familiari, tra i Persona_2 Testimone_1 quali il genero e la RA , erano adeguate e Persona_3 Persona_4 sufficienti ad assicurare la conduzione dell'azienda ed il fabbisogno di manodopera. Gli Ispettori, sulla scorta degli elementi raccolti e di quanto direttamente visionato e tenuto conto delle vigenti Tabelle ed utilizzando i medesimi criteri di calcolo utilizzati dal c.t.p., dott. agr. del 14.07.2015, avevano quantificato il fabbisogno di Persona_5 manodopera in relazione ai vari anni oggetto di accertamento, nella misura riportata alle pagg. 11 e 12 del verbale ispettivo e rimaste incontestate. Hanno quantificato per gli anni 2017 e 2018 un numero di giornate annue pari ad 422, a fronte delle n. 1989 e n. 2284 denunciate dall'azienda, rispettivamente, per quegli anni. A fronte di tali dati, oggettivi, coerente è la conclusione ispettiva secondo cui il numero di lavoratori e il numero di giornate denunciate dall'azienda erano esorbitanti ed ingiustificate rispetto alla consistenza dell'azienda, sì da farne ritenere, ad eccezione di quelli riportati alla pag. 13, la natura fittizia. Peraltro, l'esubero della manodopera e delle giornate dichiarate riceveva ulteriore riscontro anche in raffronto al volume d'affari, posto, che confrontati questi con i costi per manodopera, l'attività aziendale risultava antieconomica e non era stata in alcun modo documentata la corresponsione delle retribuzioni. Il verbale ispettivo riporta, infine, talune delle dichiarazioni rese dai lavoratori convocati che si erano presentati, evidenziandone le contraddittorietà, cfr. pagg. 13 – 14, lasciando desumere che, sebbene gli stessi avessero riferito della coltivazione di lamponi nelle serre, in realtà avevano dimostrato di non avere alcuna cognizione della relativa attività, avendo riferito di aver piantato i lamponi direttamente in terra, mentre erano piantati in vaso;
di tempi inverosimili di messa a dimora delle piantine e raccolta dei frutti;
di conformazione delle serre, del numero di tunnel e loro separazione rispetto a quello adiacente, mentre l'interno delle strutture era completamente aperto.
7. Posto quanto sopra, vanno ora esaminate le risultanze della prova testimoniale. La deposizione resa dalla teste IA SA è estremamente generica, limitata ad un mero enunciato, privo di contenuti descrittivi che possano offrire elementi concretamente verificabili: “Conosco la signora in quanto nell'anno 2017 e 2018 Controparte_1 ha lavorato alle mie dipendenze in quanto io sono titolare di una azienda agricola sita in Platì Contrada Boschetto snc;
A.D.R. posso confermare che la ha lavorato presso l'azienda Controparte_1 agricola e si dedicava alla raccolta dei lamponi e di tutto quello “che aveva bisogno “non mi ricordo niente altro, e non ho altro da dire”. A tale deposizione, limitata alla sola affermazione sopra riportata, non può conferirsi valore probatorio, idoneo a far revocare in dubbio le risultanze delle verbale ispettivo, stante 6
la genericità della dichiarazione resa, priva di contenuto descrittivo, idoneo a coonestare l'assunto della ricorrente. Quanto alla deposizione del teste , figlio di AM SA, fondati Testimone_1 sono i rilievi di inattendibilità segnalati dall'appellante. Il teste, infatti, ha riferito che aveva lavorato “…nel 2017 da aprile Controparte_1 a novembre, nel 2018 mi pare che abbia lavorato ad agosto e non ricordo se ha finito a novembre o a dicembre…”, lavorando “… tutti i giorni e qualche volta, a seconda del bisogno, anche il sabato…”. La circostanza non risulta conforme alle risultanze documentali, posto che la CP_1 era stata denunciata, per gli anni 2017 e 2018, per n. 51 giornate, uniche rivendicate con il ricorso e non per il ben più ampio periodo indicato dal teste: nel 2017 da aprile a novembre, nel 2018 da agosto a novembre/dicembre. La generosa narrazione del teste si scontra, dunque, con le risultanze documentali e persino con le stesse richieste di parte ricorrente. Il aveva poi riferito che la si era occupata esclusivamente “… della Tes_1 CP_1 raccolta dei lamponi…”, raccolta che avveniva solo due volte l'anno, “…una prima volta in primavera, da aprile a giugno o anche a luglio e una seconda raccolta che invece si effettua da settembre in poi…”, come dichiarato in corso di ispezione da IA SA (cfr. pag. 9 del verbale ispettivo). Anche per questo profilo la deposizione del teste risulta contraddittoria e non Tes_1 offre idonei elementi di prova. Appare di tutta evidenza che la prova testimoniale avrebbe dovuto offrire elementi che superassero le circostanze riferite dagli ispettori o, quantomeno, offrissero al giudice elementi utili per discostarsi ragionevolmente da esse. Invece, le risultanze della prova si sono rivelate lacunose e contraddittorie, prive di concreto contenuto dimostrativo in raffronto a quanto riscontrato in sede ispettiva, le cui risultanze hanno, invece, offerto plurimi elementi, precisi e concordanti, che impediscono di ritenere provato il rapporto di lavoro. Senza attribuire valore legale precostituito alle risultanze ispettive, dovendosi valutare il materiale in quella sede raccolto e raffrontandolo con le risultanze della prova testimoniale, deve addivenirsi alla conclusione che le risultanze di quest'ultima, proprio in comparazione con gli elementi conoscitivi apportati dal verbale ispettivo non siano adeguate e sufficienti a provare il rapporto di lavoro. Per i motivi esposti, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta da deve essere rigettata. Controparte_1 La soccombenza della ricorrente /appellata ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell' , delle spese dei due gradi di giudizio Pt_1 Quanto alle spese di lite del giudizio di primo grado, alla cui regolamentazione la Corte deve procedere in ragione dell'avvenuta riforma della sentenza appellata – va richiamato il principio di diritto secondo cui: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.- espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli). (Cassazione civile sez. lav., 04/08/2020, n. 16676). Poiché la domanda proposta dalla ricorrente non aveva ad oggetto il conseguimento di prestazioni assistenziali/previdenziali, in applicazione del principio di diritto di cui sopra la ricorrente, soccombente, va condannata alla rifusione, in favore dell' delle spese del Pt_1 7
giudizio di primo grado, liquidate – valore indeterminabile, complessità bassa, applicando i valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite - in complessivi
€ 4.638,00 oltre accessori come per legge, e delle spese del giudizio di appello, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di avverso la Controparte_1 sentenza n. 687/2023 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata il 13.07.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da . Controparte_1
2. Condanna alla rifusione, in favore dell' delle spese del Controparte_1 Pt_1 giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 4.638,00 oltre accessori come per legge, e delle spese di questo giudizio di appello, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti