TRIB
Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott.ssa Cristina Giusti ha pronunziato all'udienza a trattazione scritta del 20/12/2024 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1773/2024 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'avv. Giugliano Felice presso lo Parte_1 studio della quale elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. p.t., rappr. e dif. dall' avv.to G. Ronconi, elettivamente domiciliata in Controparte_1 Napoli, al Corso A. Lucci 156, giusta procura allegata in documentazione,
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento anzianità a fini economici del periodo di apprendistato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 22/03/2024, a seguito di ordinanza di incompetenza territoriale emessa dal giudice del Tribunale di Napoli, il ricorrente conveniva in giudizio per il riconoscimento dell'aumento Controparte_1 degli scatti stipendiali per anzianità di servizio da contratto di apprendistato e delle differenze retributive maturate. Esponeva di essere dipendente di dal 10/07/2006, assunto con Contratto di Apprendistato CP_1 Professionalizzante della durata di 46 mesi (ex art. 4 d.lgs. n. 167/) con inquadramento nel livello G1 e dal 19esimo mese nel livello F parametro F2 figura professionale operatore specializzato, poi convertito in contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conferma della figura professionale di operatore specializzato manutenzione, del numero di matricola originariamente assegnato e attribuzione attuale del livello D e posizione retributiva livello D1; il contratto prevedeva tuttavia “a decorrere dal 10/07/2006 la decorrenza degli effetti giuridici, ma solo dal 10/05/2012 la decorrenza degli effetti economici e quindi della maturazione degli aumenti periodici di anzianità (Anzianità Professionale Aziendale)”. Lamentato il mancato computo di tutto il periodo prestato in apprendistato relativamente agli aumenti periodici di anzianità ai fini economici, indicati gli elementi di diritto a supporto della sua prospettazione, ha formulato le seguenti conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare l'illegittimità ed invalidità della clausola di cui al contratto di apprendistato stipulato tra ricorrente e il 10.07.2006 che limita la decorrenza degli importi a titolo di scatti stipendiali;
b) accertare Controparte_1 e dichiarare che la complessiva anzianità di servizio correlata al periodo di apprendistato deve essere considerata valida ed utile sia agli effetti giuridici, che degli aumenti periodici di anzianità che per il ricorrente decorre dall'inizio del rapporto del 10.07.2006; c) accertare e dichiarare che al ricorrente spetta l'adeguamento degli aumenti periodici di anzianità A.P.A. [Anzianità Professionale Aziendale] ed è dovuta la somma indicata negli allegati conteggi per il periodo dal 01.08.2008 28.02.2022, della complessiva somma di €. 2. 770,68 dovuta quanto ad €. 1.395,03 per sorta, €. 499,55 per rivalutazione ed €. 876,10 per interessi oltre ulteriori accessori dal 01.05.2023 e per l'effetto condannare in persona del legale rapp.te pro tempore, alla ricostruzione del trattamento economico ed al Controparte_1
1 pagamento in favore del ricorrente di €. 2.770,68 dovuta, di cui €. 1.395,03 per sorta, €. 499,55 per rivalutazione ed €. 876,10 per interessi e/o la differente somma di Giustizia oltre gli ulteriori accessori dal 01.05.2023 al saldo;
e) condannare la società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore.”. Si è costituita eccependo l'improcedibilità/inammissibilità della domanda, sostenendo che era Controparte_1 intervenuta cessazione della materia del contendere, eccependo la prescrizione di gran parte della pretesa del ricorrente e contestando nel merito le asserzioni attoree. Ha formulato le seguenti conclusioni: “dichiarare l'integrale prescrizione dei crediti maturati antecedentemente al 06/02/2013 e conseguentemente, dichiarare l'integrale cessazione della materia del contendere in virtù della regolarizzazione operata dalla Società convenuta con il ruolo paga di aprile 2023 con compensazione integrale delle spese di giudizio;
nel merito in via ulteriormente subordinata, rigettare il ricorso nel merito in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni riportate nella memoria di costituzione.”.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue. Nel merito la domanda del lavoratore è fondata.
In tal senso vi sono numerose sentenze di merito, depositate dal ricorrente, che si richiamano ex art 118 disp. att. cpc, e la sentenza della Cass n. 36380/2022 (ed altre conformi-Cass. nn. 38900, 38901, 38902, 38903 del 2021 con riferimento alla società Rete Ferroviaria Italiana;
Cass. nn. 40410, 40411, 40412, 40413 del 2021 con riguardo a;
Cass. n. CP_1 30935 del 2022 con riguardo a Trenord,), a cui si aderisce condividendone il contenuto. La sentenza in questione ha dichiarato la nullità dell'art. 18 (contratto di apprendistato), comma 7 (retribuzione base dell'apprendista) del CCNL 16 aprile 2003 e dell'art. 7, u.c. dell'accordo 1° marzo 2006 ("L'anzianità di servizio nel primo periodo della tabella al precedente punto 3 non è valida ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità"), siccome in violazione della L. n. 25 del 1955, art. 19. Ha rilevato la Suprema Corte che “l'equiparazione posta dalla legge (periodo di formazione e lavoro = periodo di lavoro ordinario), in quanto formulata in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione collettiva, sicché i contratti collettivi ove prevedano l'istituto degli scatti di anzianità (istituto rimesso interamente alla sua regolamentazione) non possono escludere dal computo dell'anzianità di servizio il pregresso periodo di formazione e lavoro (Cass. S.U. n. 20074 del 2010). Una diversa interpretazione integrerebbe una discriminazione vietata (come può desumersi dalle pronunce della Corte di giustizia del 18 giugno 2009, n. C-88/08, del 28 gennaio 2015, n. C-417/13, del
14 marzo 2018, C482/16);
6. Il principio in discussione deve ormai ritenersi di sistema, compreso il comparto del lavoro pubblico, posto che la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio
2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento (Cass. 16 luglio 2020, n. 15231; Cass. 19 agosto 2020, n. 17314).” Ne consegue il diritto del ricorrente al computo ai fini dell'anzianità dell'intero periodo di apprendistato (principio, peraltro, cui la stessa convenuta si era adeguata con il pagamento parziale, sia pure nei limiti della presunta prescrizione). La resistente evidenziava, invero, di avere proceduto al pagamento delle differenze retributive con ruolo paga CP_1 di aprile 2023 – in aggiunta alle normali competenze per il mese in questione –maturate a tale titolo (codici voce 0B20 e 0B21), oltre accessori di legge (rivalutazione monetaria e interessi legali, codici voce 0B18 e 0B19): la somma complessiva riconosciuta da è stata pari ad € 3.348,33, calcolata tenuto conto della intervenuta prescrizione CP_1 quinquennale (come termine prescrizionale è stata considerata la data del 06/02/2013 in virtù dell' unico atto interruttivo validamente notificato da parte ricorrente, ovvero quello giunto a con raccomandata A/R del Controparte_1 05/02/2018). Eccepiva quindi la resistente l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Il ricorrente allegava che con il ruolo paga di aprile 2023 riceveva per i titoli esplicitati la parziale somma di €. 3.158,11 (rectius, 3.348,33) dovuta quanto ad €. 2.945,48 per sorta, € 348,96 per rivalutazione ed €. 53,89 per interessi (la cui somma dà invero € 3.348,33) (cfr. ruolo paga in atti, che invero è per € 3.348,33). Pertanto riteneva che gli fosse ancora dovuta la complessiva somma di €. 2.770,68 8 (€. 1.395,03 per sorta capitale, €. 499,55 per rivalutazione ed €. 876,10 per interessi, quale differenza con l'originaria somma dovuta di € 6119.01 (4.340,51 per sorta capitale, 848,51 per rivalutazione e 929,99 per interessi).
In relazione alla richiesta di cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento va detto che la stessa non è fondata, essendo stata pagata da la complessiva somma di € 3.348,33 (che è stata versata per il titolo oggetto CP_1 di causa) prima del ricorso, ovvero ad aprile 2023 (nel caso che occupa il ricorso è stato notificato il 20/9/2023 e il ricorso in riassunzione il 02/04/2024). Essendo stata pagata prima non vi è cessazione della materia del contendere in corso di causa, come richiesto dalla giurisprudenza.
Tuttavia la somma come calcolata dalla resistente non è corretta da un punto di vista del quantum, atteso il computo della prescrizione a far data dal 06/02/2013 ovvero, a dire della resistente, dai cinque anni antecedenti l'ultimo atto interruttivo del 05/02/2018. Invero, riguardo all'eccezione di prescrizione, va considerato che è applicabile al rapporto di lavoro in questione la sospensione della prescrizione a decorrere dall'entrata in vigore della L. 92/2012. Essa decorre dalla cessazione del
2 rapporto di lavoro e durante la decorrenza di esso è sospesa. Vanno dichiarati prescritti i soli crediti antecedenti il quinquennio dall'entrata in vigore della l. 92/12 (18/7/2012-18/07/2007) La Cassazione (nn. 6903/2024, 6880/2024, 1067/2024 e numerose altre), in fattispecie identiche, dando continuità a quanto affermato da Cass. n. 26246/2022, ha precisato quanto segue: “è stato chiarito che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D. Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Quindi, a differenza di quanto sostenuto dalla resistente, la sospensione della prescrizione a decorrere dall'entrata in vigore della L. 92/2012 opera anche nel rapporto di lavoro quale quello del ricorrente con la stessa società convenuta, atteso che la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive per il titolo azionato riguarda il periodo decorrente nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della legge 92 del 2012. (dal 01/08/2008-
31/12/2022). Quindi, l'istanza del ricorrente è pienamente conforme ai dettami in materia di prescrizione di cui alla pronuncia della Cassazione n. 26246/2022, e la somma come calcolata dal ricorrente è corretta. In ogni caso, il ricorrente ha riconosciuto di aver ricevuto dalla resistente parte della somma per il titolo in questione ed ha già sottratto in ricorso gli importi erogati dal quantum richiesto, chiedendo il pagamento della somma di €. 2.770,68 dovuta quanto ad €. 1.395,03 per sorta, €. 499,55 per rivalutazione ed €. 876,10 per interessi oltre ulteriori accessori dal
01.05.2023. Pertanto, sono infondate sia l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente sia la richiesta di cessazione della materia del contendere. Infatti il ricorrente non chiede il pagamento dell'intera somma ma solo la restante parte non pagata da perché ritenuta coperta da prescrizione, quindi non si vi è da dichiarare la cessazione della materia del CP_1 contendere, né integrale nè parziale. La resistente va quindi condannata al pagamento della restante parte della somma dovuta, così come calcolata in ricorso. La convenuta va, pertanto, condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di €. 2.770,68 dovuta quanto ad €. 1.395,03 per sorta, €. 499,55 per rivalutazione ed €. 876,10 per interessi oltre ulteriori accessori dalla maturazione al soddisfo. La spese di lite seguono la soccombenza.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
P. Q. M.
Il giudice, ogni altra domanda o eccezione disattesa,
a) dichiara il diritto del ricorrente al computo del periodo di apprendistato, sia agli effetti giuridici che a quelli economici, ivi compresi gli aumenti periodici di anzianità, a decorrere dal 10.07.2006;
b) condanna in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 2.770,68, oltre accessori come per legge e oltre ulteriori accessori dal 01.05.2023 al soddisfo. c) condanna in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore della controparte delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in € 1.800,00, oltre 15% per spese forfetarie IVA e CPA, con attribuzione.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
3