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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/07/2025, n. 4280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4280 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1740 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno
04/07/2025 e vertente
TRA
(P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del titolare sig. (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv.to Arcangela C.F._1
Campilongo in virtù di procura allegata all'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio di detto difensore in Roma, via Sabotino n. 12;
APPELLANTE
E
1 (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona dell'amministratore, rappresentato e difeso dall'avv.to Daniele
Marconi, in virtù di delega su foglio separato, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via Nostra Signora di Lourdes
n. 25
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
2482/2021 emessa nel giudizio rubricato al n. 6770/2019 R.G., pubblicata in data 11/02/2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << Il Controparte_1
” proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 23921/2018
[...]
(R.G. 16881/2018) con cui il Tribunale civile di Roma gli ordinava di pagare alla Ditta individuale la somma di Euro 13.992,00 oltre Parte_1
interessi e spese di procedura. Eccepiva preliminarmente l'opponente l'incompetenza territoriale del Tribunale civile di Roma in favore del
Tribunale di Tivoli avendo la propria sede in NA (RM) rientrante nel circondario di quest'ultimo Tribunale ed avendo lo stesso creditore sede in
ME (RM), che ricompresa nel circondario del medesimo Tribunale. Nel merito deduceva che i lavori appaltati al convenuto aventi ad oggetto il rifacimento della rampa di accesso al garage presentavano gravi vizi tempestivamente denunciati all'appaltatore che si era anche dichiarato disponibile ad eliminarli. In particolare, la nuova rampa aveva una pendenza errata che provocava l'allagamento dei box. Tanto premesso chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Spiegava domanda riconvenzionale di risarcimento danni. Si costituiva in giudizio il convenuto deducendo l'infondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto con conferma del
2 decreto ingiuntivo opposto e refusione delle spese di lite. Parte_1
e amministratore in carica del
[...] CP_2 Parte_2
, rendevano i deferiti interrogatori formali. Veniva disposta una
[...]
Consulenza con nomina, quale CTU, dell'Architetto Persona_1
Precisate le conclusioni all'udienza del 04.11.2020, tenutasi con modalità scritta ex art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18/2020, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'articolo 190
c.p.c. >>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 2482/2021 così statuiva: <<
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
23921/2018 (R.G. 16881/2018) emesso dal Tribunale di Roma;
2. rigetta le domande riconvenzionali dell'opponente;
3. condanna l'opposto a rifondere all' opponente le spese di lite che si liquidano in complessivi euro € 5.560,25, di cui euro 2.738,00 per compensi, € 410,70 per spese generali (15% sul compenso totale) oltre ad € 237,00 di spese oltre ad iva e cpa come per legge;
4. pone definitivamente le spese della Consulenza - liquidate come da separato decreto - a carico dell'opposto.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<<
1. Il “
[...]
” proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n.23921/2018 (R.G. 16881/2018) con cui il Tribunale civile di
Roma gli ordinava di pagare alla la Parte_1 Parte_1
somma di Euro 13.992,00 oltre interessi e spese di procedura.
2.L'opponente ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Roma in favore del Tribunale di Tivoli. L'eccezione è infondata. Invero
l'articolo 12 del contratto di appalto del 21.10.13 prevede la competenza territoriale del Tribunale di Roma.
3.Occorre preliminarmente ricostruire i fatti di causa.
3.1. In data 21/10/2013 veniva sottoscritto un contratto di Co appalto, con il quale il Condominio di , affidava il Controparte_1
rifacimento della strada interna al comprensorio di villette a schiera alla ditta
3 3.2. Veniva pattuito che il avrebbe Parte_1 CP_1
versato il 40% in acconto sul prezzo stabilito pari ad € 21.200 + IVA, il restante in n.12 rate mensili;
3.3. Il condominio versava € 9.328,00 (IVA compresa).
3.4.I lavori si concludevano in data 21/12/2013. 4.Il CP_1
sollevava eccezione d'inadempimento che costituisce esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 c.c. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto a causa dell'inadempimento o dell'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali (Cass. 4/11/2009, n. 23345).
In particolare, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod. civ., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere
- allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 936 del
20/01/2010).
5.Nessuna prova in tal senso ha fornito l'opposto (attore in senso sostanziale).
6.Anzi il CTU poteva accertare la presenza di vizi lamentati dal . Si legge in proposito nella Consulenza che: “In CP_1
conclusione, è stato in base all'osservazione diretta, alle segnalazioni di alcuni condomini che hanno mostrato i danni collaterali intervenuti nelle proprie abitazioni, alle prove di drenaggio dell'acqua sversata sul piazzale, che si è potuto ricostruire un quadro d'insieme ed accertare la presenza di
4 errori di esecuzione. Essi sono: 1). La mancata verifica generale delle pendenze in sede di posa della nuova pavimentazione, per il corretto drenaggio delle acque meteoriche verso i canali di scolo e poi al recapito finale, (sicuramente un imbocco in fogna), ha generato in alcuni punti pozze di ristagno o, al contrario, di sversamento eccessivo nelle canalizzazioni.
Posto che a detta dei condomini il drenaggio funzionava in modo efficiente prima dei lavori, dove l'acqua veniva veicolata correttamente verso la fogna, dalle prove effettuate in sede di accesso si è potuto accertare che l'acqua prodotta artificialmente, di portata sicuramente inferiore a quella piovana, costeggia impropriamente i giardini di alcune abitazioni e garage, infilandosi nei cancelli e nei box a ridosso del passo carrabile (vedi foto). In una sezione stradale come quella oggetto dei lavori, dove esisteva già una pendenza in senso trasversale a sfavore delle case, era di particolare importanza controllare le pendenze per poter indirizzare l'acqua in modo efficiente. Le canalizzazioni realizzate dopo i primi danni arrecati alle abitazioni, non sembrano di sezione sufficiente per forti piogge e presentano ammaloramenti diffusi in corrispondenza dei punti di aderenza con il cemento. Anche i chiusini, nei punti di coesione con il manto presentano piccole crepe nel cemento. 2). Il regime delle quote dei plinti, su cui saranno fissati in futuro i pali della tettoia di copertura delle auto, sono a quote differenti, lasciando intendere che le differenze dovranno essere colmate in sede di posa dei pilastri. 3). Non è possibile stabilire la resistenza a compressione del cemento senza una prova tecnica allo schiacciamento, pur richiesta al punto 6 del contratto, e pertanto non è possibile accertare la resistenza del materiale posato e la sua durata nel tempo.
7.L'eccezione d'inadempimento appare pertanto fondata.
8.L'opposizione deve pertanto essere accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
9.Deve invece essere respinta la domanda riconvenzionale non avendo il CP_1
provato di aver subito dei danni comunque coperti dal mancato pagamento
5 del saldo lavori. 10.Parimenti dev'essere respinta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni ex articolo 96 c.p.c. non essendovi prova che l'opposto abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave. 11.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 in relazione al valore della causa (da
€ 5.201 a € 26.000) e precisamente : € 875,00 per la fase di studio della controversia, € 740,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.600,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 1.620,00 per la fase decisionale per un compenso tabellare finale ex art. 4, comma 5, di € 4.835,00 cui debbono aggiungersi € 725,25 per spese generali ( 15% sul compenso totale ) oltre ad
€ 145,50 di spese per un importo finale di € 5.705,75 oltre ad iva e cpa come per legge. 12.Le spese della Consulenza - liquidate come da separato decreto
- vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.>>
§ 4. – In data 10 dicembre 2021 il Tribunale di Roma pubblicava correzione materiale della sentenza che così statuiva: << dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel punto 3 dispositivo della sentenza n.
2482/2021 sostituendo l'espressione errata "in complessivi euro € 5.560,25, di cui euro 2.738,00 per compensi, € 410,70 per spese generali (15% sul compenso totale) oltre ad € 237,00 di spese oltre ad iva e cpa come per legge" con quella esatta "in complessivi euro € 5.705,75, di cui euro 4.835,00 per compensi, € 725,25 per spese generali (15% sul compenso totale ) oltre ad €
145,50 di spese oltre ad iva e cpa come per legge">>
§ 5. – Ha proposto appello la Parte_1
formulando due motivi di gravame, di seguito illustrati;
e rassegnava le seguenti conclusioni:<< rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 23921/2018 oltre ad interessi legali
(ovvero) interessi di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto;
condannare il Controparte_3
, in persona dell'Amm.re pro tempore, alla condanna per lite
[...]
6 temeraria ex art 96 c.p.c. avendo opposto il decreto ingiuntivo con solo fine dilatorio;
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.>>
§ 5.1– Si costituiva il per chiedere il Controparte_1
rigetto del gravame per infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni:
<< confermare la sentenza del Tribunale di Roma n.ro 2482.2021 -
R.G.6770/2019, con rigetto integrale dei motivi di appello avanzati dalla ditta e con condanna al pagamento anche del presente grado di Pt_1
giudizio. >>
§ 5.2– All'udienza di prima comparizione del 22 ottobre 2021, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita da ultimo all'udienza del 4 luglio 2025.
§ 5.3– Con decreto presidenziale del 20 maggio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti.
§ 5.4– All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale. La causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs.n . 149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art.7 comma 3 d.lgs. n.164/2024).
§ 6. – i motivi di gravame
L'appello contiene due motivi.
§ 6.1 – Con il primo motivo titolato: << Erroneità e/o contraddittorietà della sentenza limitatamente alla parte in cui si ritiene fondata l'eccezione di inadempimento promossa da parte opponente – erronea attribuzione dell'onere probatorio a carico di parte opposta – violazione dell'articolo 2697
c.c. >> l'appellante censurava la sentenza di primo grado per avere il
7 Tribunale ritenuto fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, in particolare nella parte in cui aveva ritenuto che la prova liberatoria di aver correttamente adempiuto fosse a carico dell'appaltatore nonostante il committente avesse accettato le opere realizzate. Sosteneva che, al contrario, in ipotesi di accettazione dell'opera, spettava al committente dimostrare l'esistenza dei vizi, la riferibilità di essi al lavoro svolto dal committente e la dimostrazione che l'appaltatore non avesse eseguito il contratto conformemente alle regole dell'arte. Evidenziava che il primo Giudice non aveva verificato la circostanza, puntualmente dedotta, che il aveva accettato l'opera e sollevato l'eccezione ex art. CP_1
1460 cod. civ. unicamente in via giudiziale una volta ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo per il saldo del prezzo. Rappresentava che l'art. 10 del contratto di appalto prevedeva che il collaudo fosse effettuato entro il termine di 30 giorni dalla conclusione dei lavori, ovvero entro il termine massimo di 45 giorni e che, in caso contrario, le opere si intendevano accettate. Lamentava che il tribunale non avesse considerato che tale collaudo non era mai stato posto in essere dal committente, come rilevato anche dal CTU. Rilevava, inoltre, che il consulente, in risposta al secondo quesito, non aveva riconosciuto alcuna difformità tra i lavori eseguiti e quelli contrattualmente previsti e che il primo Giudice nulla aveva motivato sul punto.
§ 6.2 – Con il secondo motivo titolato: << Erroneità e/o contraddittorietà della sentenza limitatamente alla parte in cui si ritiene giudizialmente dimostrata l'esistenza di vizi e errori nella realizzazione dei lavori commissionati >> censurava la sentenza di primo grado per avere il
Tribunale ritenuto che i vizi rinvenuti dal CTU fossero imputabili ad errori della ditta appaltatrice anziché essere originari errori del complesso immobiliare. In particolare, rappresentava che non era stato dimostrato che la pendenza sbagliata della rampa fosse imputabile ad un difetto originario
8 di progettazione da parte del costruttore, ovvero fosse ascrivibile ad un errore di esecuzione da parte di essa nel rifacimento della pavimentazione Pt_3
della stessa. Evidenziava che il CTU, sul punto, si era limitato a riportare che
<< in precedenza >> non si erano mai verificati allegamenti sulla base di quanto gli era stato oralmente riferito da alcuni condomini;
sosteneva che tale indicazione non era sufficiente a far ritenere provata la circostanza.
Rappresentava che il CTU, al contrario, aveva affermato che non era compito della verificare e/o correggere le pendenze, circostanza sulla quale il Pt_1
tribunale nulla aveva argomentato. Da ultimo, sottolineava che il contratto sottoscritto non prevedeva la correzione della pendenza avendo esse parti pattuito la mera sostituzione di quanto già esistente.
§ 7 – L'analisi dei motivi
§ 7.1 – Il primo motivo non è fondato.
Il tribunale non è incorso nella violazione dei criteri che presiedono alla ripartizione dell'onere della prova enunciati dalla Suprema Corte a sezioni unite con la pronuncia n. 11748/2019 secondo la quale : < dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate (…) >> avendovi, anzi, dato perfetta attuazione dal momento che l'opera non risultava accettata.
9 Osserva la Corte che l'appellante valorizza il dato, non contestato, che l'opera risulta conclusa in data 21 dicembre 2013; tuttavia deve considerarsi che in tema di appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non va confusa con l'accettazione della stessa e non implica di per sé la rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera.
Nel caso in esame, la circostanza che l'esecuzione dell'opera avesse comportato l'inatteso fenomeno dell'allagamento dei locali garage - in quanto, in presenza di forti piogge, l'acqua veniva drenata verso alcune abitazioni, allagandone i garage – era stata resa nota all'impresa già in corso d'opera. Invero, è accaduto che l'impresa avesse provveduto ad installare davanti ai box delle griglie per far meglio confluire le acque nei pozzetti ed evitare che tracimasse nei box. Emerge altresì che, non essendosi rivelato tale intervento risolutivo, le parti avevano effettuato, in contraddittorio, un sopralluogo in data 22 febbraio 2014 alla presenza del geometra con CP_4
la finalità di:< condominiale e, più precisamente, il rifacimento del percorso carrabile del comprensorio con smaltimento delle acque meteoriche.>>
Il tecnico ha concluso che la soluzione corretta era data dal rifacimento dell'opera ed aveva dato atto che: << in fase di sopralluogo mi è stato comunque richiesto di proporre ulteriori soluzioni alternative (soluzione 2- soluzione 3) delle quali il sottoscritto non garantisce la riuscita. >>
La circostanza di cui sopra, documentale, attesta che non vi fu alla consegna del 21 dicembre 2013 l'accettazione dell'opera, avendo il CP_1
contestato l'esecuzione dei lavori. È emerso, altresì, che Parte_1
avesse tentato di porre rimedio all'inconveniente.
[...]
Giova evidenziare che lo stesso titolare della ditta esecutrice, che ha reso l'interrogatorio formale deferitogli, pur negando le circostanze << - 1) Vero 10 che durante l'avanzamento dei lavori alcuni condomini le facevano notare che la pendenza che veniva data alla strada era errata? - 2) Vero che rassicurava i condomini sul fatto che avrebbe dato la giusta pendenza alla strada prima del termine dei lavori? - 3) Vero che successivamente alla chiusura del cantiere le venivano contestate le lavorazioni eseguite dal sig.
e dai condomini? - 4) Vero che in data 22 febbraio 2014 durante Parte_4
il sopralluogo con il tecnico riconosceva i vizi dell'opera eseguita, ammetteva di aver mal eseguito i lavori? >> tuttavia, ha ammesso di aver eseguito, a proprie spese, il lavoro di posizionamento di griglie avanti ai locali box per evitare che i garage si allagassero. <<- 7) Vero che assicurava che avrebbe effettuato lavori per eliminare il ristagno delle acque piovane a ridosso dei box a proprie spese? No, non è vero. Voglio precisare che davanti ai box ho aggiunto, a mie spese, delle griglie per meglio far confluire le acque nei pozzetti da me stesso istallati.>>, lavorazione che avrebbe dovuto convogliare le acque piovane nei pozzetti e preservare i garage dall'inondazione come richiesto dal . CP_1
L'intervento non fu risolutivo e, come evidenziato dal giudice di prime cure, il – che sospese l'erogazione di pagamenti ulteriori rispetto CP_1
all'acconto versato di € 9.328,00 - correttamente oppose l'eccezione di inadempimento, avendo ricevuto una prestazione viziata che per trovare soluzione necessitava di rifacimento integrale dell'opera.
§ 7.2 – Il secondo motivo non è fondato.
Il contratto di appalto in atti prevedeva interventi di manutenzione straordinaria per la sistemazione del manto stradale del viale di accesso al
, come da capitolato tecnico trasmesso ad una pluralità di ditte CP_1
per raccogliere le offerte. Tra queste, l'offerta dell'odierna appellante che si
è aggiudicata i lavori. Negli artt. 5 e 6 del contratto le parti danno atto che la ditta appaltatrice aveva compiuto i necessari sopralluoghi per acquisire tutte
11 le opportune informazioni per la valutazione delle opere (..) nonché la fattibilità delle stesse secondo modalità e termini di cui alla scrittura. In particolare, all'art. 5 la ditta dichiara: < consapevole degli oneri che l'esecuzione di detto lavoro comporta, avendo preso altresì cognizione dello stato dei luoghi e delle condizioni generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dei lavori, dichiarando di accettare l'appalto per l'esecuzione dei menzionati lavori a corpo.>>
Osserva la Corte che è ben vero che nell'offerta risultano indicate attività di sostituzione di componenti (sostituzione pozzetti;
sostituzione griglie), tuttavia l'attività commissionata concerneva il rifacimento del viale di accesso con <>
(voce n. 3); stesura del cemento industriale, posa della rete elettrosaldata, lavori che andavano compiuti a regola d'arte e, quindi, con modalità esecutive che consentissero all'acqua piovana di incanalarsi verso i pozzetti, in cui sarebbe stata inglobata e poi espulsa e non, come è avvenuto, che le acque si indirizzassero verso i garage.
Il CTU nella propria relazione ha accertato: << 1). La mancata verifica generale delle pendenze in sede di posa della nuova pavimentazione, per il corretto drenaggio delle acque meteoriche verso i canali di scolo e poi al recapito finale, (sicuramente un imbocco in fogna), ha generato in alcuni punti pozze di ristagno o, al contrario, di sversamento eccessivo nelle canalizzazioni, >>; lo sversamento eccessivo verso le canalizzazioni ha fatto sì che queste potessero raccogliere solo parte dell'acqua che, per la restante parte, tracimava nei garage. Di qui l'intervento della , che aveva Parte_1
posato ulteriori griglie sulla pavimentazione appena realizzata, davanti a ciascun locale garage interessato dal fenomeno, con l'intento di captare l'acqua prima che facesse ingresso nei locali dei privati. Intervento rivelatosi insufficiente come accertato dal CTU :< Le canalizzazioni realizzate dopo
12 i primi danni arrecati alle abitazioni, non sembrano di sezione sufficiente per forti piogge e presentano ammaloramenti diffusi in corrispondenza dei punti di aderenza con il cemento >>
L'appello va quindi rigettato.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 26.000,00) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase istruttoria trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati i compensi medi dimidiati.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
nei confronti del Parte_1 [...]
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma Controparte_1
n. 2482/2021 pubblicata in data 11/02/2021, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore del che liquida in € 4.888,00 Controparte_1
per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante
13 l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 4/07/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1740 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno
04/07/2025 e vertente
TRA
(P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del titolare sig. (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv.to Arcangela C.F._1
Campilongo in virtù di procura allegata all'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio di detto difensore in Roma, via Sabotino n. 12;
APPELLANTE
E
1 (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona dell'amministratore, rappresentato e difeso dall'avv.to Daniele
Marconi, in virtù di delega su foglio separato, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via Nostra Signora di Lourdes
n. 25
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
2482/2021 emessa nel giudizio rubricato al n. 6770/2019 R.G., pubblicata in data 11/02/2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << Il Controparte_1
” proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 23921/2018
[...]
(R.G. 16881/2018) con cui il Tribunale civile di Roma gli ordinava di pagare alla Ditta individuale la somma di Euro 13.992,00 oltre Parte_1
interessi e spese di procedura. Eccepiva preliminarmente l'opponente l'incompetenza territoriale del Tribunale civile di Roma in favore del
Tribunale di Tivoli avendo la propria sede in NA (RM) rientrante nel circondario di quest'ultimo Tribunale ed avendo lo stesso creditore sede in
ME (RM), che ricompresa nel circondario del medesimo Tribunale. Nel merito deduceva che i lavori appaltati al convenuto aventi ad oggetto il rifacimento della rampa di accesso al garage presentavano gravi vizi tempestivamente denunciati all'appaltatore che si era anche dichiarato disponibile ad eliminarli. In particolare, la nuova rampa aveva una pendenza errata che provocava l'allagamento dei box. Tanto premesso chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Spiegava domanda riconvenzionale di risarcimento danni. Si costituiva in giudizio il convenuto deducendo l'infondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto con conferma del
2 decreto ingiuntivo opposto e refusione delle spese di lite. Parte_1
e amministratore in carica del
[...] CP_2 Parte_2
, rendevano i deferiti interrogatori formali. Veniva disposta una
[...]
Consulenza con nomina, quale CTU, dell'Architetto Persona_1
Precisate le conclusioni all'udienza del 04.11.2020, tenutasi con modalità scritta ex art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18/2020, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'articolo 190
c.p.c. >>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 2482/2021 così statuiva: <<
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
23921/2018 (R.G. 16881/2018) emesso dal Tribunale di Roma;
2. rigetta le domande riconvenzionali dell'opponente;
3. condanna l'opposto a rifondere all' opponente le spese di lite che si liquidano in complessivi euro € 5.560,25, di cui euro 2.738,00 per compensi, € 410,70 per spese generali (15% sul compenso totale) oltre ad € 237,00 di spese oltre ad iva e cpa come per legge;
4. pone definitivamente le spese della Consulenza - liquidate come da separato decreto - a carico dell'opposto.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<<
1. Il “
[...]
” proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n.23921/2018 (R.G. 16881/2018) con cui il Tribunale civile di
Roma gli ordinava di pagare alla la Parte_1 Parte_1
somma di Euro 13.992,00 oltre interessi e spese di procedura.
2.L'opponente ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Roma in favore del Tribunale di Tivoli. L'eccezione è infondata. Invero
l'articolo 12 del contratto di appalto del 21.10.13 prevede la competenza territoriale del Tribunale di Roma.
3.Occorre preliminarmente ricostruire i fatti di causa.
3.1. In data 21/10/2013 veniva sottoscritto un contratto di Co appalto, con il quale il Condominio di , affidava il Controparte_1
rifacimento della strada interna al comprensorio di villette a schiera alla ditta
3 3.2. Veniva pattuito che il avrebbe Parte_1 CP_1
versato il 40% in acconto sul prezzo stabilito pari ad € 21.200 + IVA, il restante in n.12 rate mensili;
3.3. Il condominio versava € 9.328,00 (IVA compresa).
3.4.I lavori si concludevano in data 21/12/2013. 4.Il CP_1
sollevava eccezione d'inadempimento che costituisce esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 c.c. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto a causa dell'inadempimento o dell'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali (Cass. 4/11/2009, n. 23345).
In particolare, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod. civ., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere
- allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 936 del
20/01/2010).
5.Nessuna prova in tal senso ha fornito l'opposto (attore in senso sostanziale).
6.Anzi il CTU poteva accertare la presenza di vizi lamentati dal . Si legge in proposito nella Consulenza che: “In CP_1
conclusione, è stato in base all'osservazione diretta, alle segnalazioni di alcuni condomini che hanno mostrato i danni collaterali intervenuti nelle proprie abitazioni, alle prove di drenaggio dell'acqua sversata sul piazzale, che si è potuto ricostruire un quadro d'insieme ed accertare la presenza di
4 errori di esecuzione. Essi sono: 1). La mancata verifica generale delle pendenze in sede di posa della nuova pavimentazione, per il corretto drenaggio delle acque meteoriche verso i canali di scolo e poi al recapito finale, (sicuramente un imbocco in fogna), ha generato in alcuni punti pozze di ristagno o, al contrario, di sversamento eccessivo nelle canalizzazioni.
Posto che a detta dei condomini il drenaggio funzionava in modo efficiente prima dei lavori, dove l'acqua veniva veicolata correttamente verso la fogna, dalle prove effettuate in sede di accesso si è potuto accertare che l'acqua prodotta artificialmente, di portata sicuramente inferiore a quella piovana, costeggia impropriamente i giardini di alcune abitazioni e garage, infilandosi nei cancelli e nei box a ridosso del passo carrabile (vedi foto). In una sezione stradale come quella oggetto dei lavori, dove esisteva già una pendenza in senso trasversale a sfavore delle case, era di particolare importanza controllare le pendenze per poter indirizzare l'acqua in modo efficiente. Le canalizzazioni realizzate dopo i primi danni arrecati alle abitazioni, non sembrano di sezione sufficiente per forti piogge e presentano ammaloramenti diffusi in corrispondenza dei punti di aderenza con il cemento. Anche i chiusini, nei punti di coesione con il manto presentano piccole crepe nel cemento. 2). Il regime delle quote dei plinti, su cui saranno fissati in futuro i pali della tettoia di copertura delle auto, sono a quote differenti, lasciando intendere che le differenze dovranno essere colmate in sede di posa dei pilastri. 3). Non è possibile stabilire la resistenza a compressione del cemento senza una prova tecnica allo schiacciamento, pur richiesta al punto 6 del contratto, e pertanto non è possibile accertare la resistenza del materiale posato e la sua durata nel tempo.
7.L'eccezione d'inadempimento appare pertanto fondata.
8.L'opposizione deve pertanto essere accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
9.Deve invece essere respinta la domanda riconvenzionale non avendo il CP_1
provato di aver subito dei danni comunque coperti dal mancato pagamento
5 del saldo lavori. 10.Parimenti dev'essere respinta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni ex articolo 96 c.p.c. non essendovi prova che l'opposto abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave. 11.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 in relazione al valore della causa (da
€ 5.201 a € 26.000) e precisamente : € 875,00 per la fase di studio della controversia, € 740,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.600,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 1.620,00 per la fase decisionale per un compenso tabellare finale ex art. 4, comma 5, di € 4.835,00 cui debbono aggiungersi € 725,25 per spese generali ( 15% sul compenso totale ) oltre ad
€ 145,50 di spese per un importo finale di € 5.705,75 oltre ad iva e cpa come per legge. 12.Le spese della Consulenza - liquidate come da separato decreto
- vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.>>
§ 4. – In data 10 dicembre 2021 il Tribunale di Roma pubblicava correzione materiale della sentenza che così statuiva: << dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel punto 3 dispositivo della sentenza n.
2482/2021 sostituendo l'espressione errata "in complessivi euro € 5.560,25, di cui euro 2.738,00 per compensi, € 410,70 per spese generali (15% sul compenso totale) oltre ad € 237,00 di spese oltre ad iva e cpa come per legge" con quella esatta "in complessivi euro € 5.705,75, di cui euro 4.835,00 per compensi, € 725,25 per spese generali (15% sul compenso totale ) oltre ad €
145,50 di spese oltre ad iva e cpa come per legge">>
§ 5. – Ha proposto appello la Parte_1
formulando due motivi di gravame, di seguito illustrati;
e rassegnava le seguenti conclusioni:<< rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 23921/2018 oltre ad interessi legali
(ovvero) interessi di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto;
condannare il Controparte_3
, in persona dell'Amm.re pro tempore, alla condanna per lite
[...]
6 temeraria ex art 96 c.p.c. avendo opposto il decreto ingiuntivo con solo fine dilatorio;
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.>>
§ 5.1– Si costituiva il per chiedere il Controparte_1
rigetto del gravame per infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni:
<< confermare la sentenza del Tribunale di Roma n.ro 2482.2021 -
R.G.6770/2019, con rigetto integrale dei motivi di appello avanzati dalla ditta e con condanna al pagamento anche del presente grado di Pt_1
giudizio. >>
§ 5.2– All'udienza di prima comparizione del 22 ottobre 2021, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita da ultimo all'udienza del 4 luglio 2025.
§ 5.3– Con decreto presidenziale del 20 maggio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti.
§ 5.4– All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale. La causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs.n . 149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art.7 comma 3 d.lgs. n.164/2024).
§ 6. – i motivi di gravame
L'appello contiene due motivi.
§ 6.1 – Con il primo motivo titolato: << Erroneità e/o contraddittorietà della sentenza limitatamente alla parte in cui si ritiene fondata l'eccezione di inadempimento promossa da parte opponente – erronea attribuzione dell'onere probatorio a carico di parte opposta – violazione dell'articolo 2697
c.c. >> l'appellante censurava la sentenza di primo grado per avere il
7 Tribunale ritenuto fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, in particolare nella parte in cui aveva ritenuto che la prova liberatoria di aver correttamente adempiuto fosse a carico dell'appaltatore nonostante il committente avesse accettato le opere realizzate. Sosteneva che, al contrario, in ipotesi di accettazione dell'opera, spettava al committente dimostrare l'esistenza dei vizi, la riferibilità di essi al lavoro svolto dal committente e la dimostrazione che l'appaltatore non avesse eseguito il contratto conformemente alle regole dell'arte. Evidenziava che il primo Giudice non aveva verificato la circostanza, puntualmente dedotta, che il aveva accettato l'opera e sollevato l'eccezione ex art. CP_1
1460 cod. civ. unicamente in via giudiziale una volta ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo per il saldo del prezzo. Rappresentava che l'art. 10 del contratto di appalto prevedeva che il collaudo fosse effettuato entro il termine di 30 giorni dalla conclusione dei lavori, ovvero entro il termine massimo di 45 giorni e che, in caso contrario, le opere si intendevano accettate. Lamentava che il tribunale non avesse considerato che tale collaudo non era mai stato posto in essere dal committente, come rilevato anche dal CTU. Rilevava, inoltre, che il consulente, in risposta al secondo quesito, non aveva riconosciuto alcuna difformità tra i lavori eseguiti e quelli contrattualmente previsti e che il primo Giudice nulla aveva motivato sul punto.
§ 6.2 – Con il secondo motivo titolato: << Erroneità e/o contraddittorietà della sentenza limitatamente alla parte in cui si ritiene giudizialmente dimostrata l'esistenza di vizi e errori nella realizzazione dei lavori commissionati >> censurava la sentenza di primo grado per avere il
Tribunale ritenuto che i vizi rinvenuti dal CTU fossero imputabili ad errori della ditta appaltatrice anziché essere originari errori del complesso immobiliare. In particolare, rappresentava che non era stato dimostrato che la pendenza sbagliata della rampa fosse imputabile ad un difetto originario
8 di progettazione da parte del costruttore, ovvero fosse ascrivibile ad un errore di esecuzione da parte di essa nel rifacimento della pavimentazione Pt_3
della stessa. Evidenziava che il CTU, sul punto, si era limitato a riportare che
<< in precedenza >> non si erano mai verificati allegamenti sulla base di quanto gli era stato oralmente riferito da alcuni condomini;
sosteneva che tale indicazione non era sufficiente a far ritenere provata la circostanza.
Rappresentava che il CTU, al contrario, aveva affermato che non era compito della verificare e/o correggere le pendenze, circostanza sulla quale il Pt_1
tribunale nulla aveva argomentato. Da ultimo, sottolineava che il contratto sottoscritto non prevedeva la correzione della pendenza avendo esse parti pattuito la mera sostituzione di quanto già esistente.
§ 7 – L'analisi dei motivi
§ 7.1 – Il primo motivo non è fondato.
Il tribunale non è incorso nella violazione dei criteri che presiedono alla ripartizione dell'onere della prova enunciati dalla Suprema Corte a sezioni unite con la pronuncia n. 11748/2019 secondo la quale : < dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate (…) >> avendovi, anzi, dato perfetta attuazione dal momento che l'opera non risultava accettata.
9 Osserva la Corte che l'appellante valorizza il dato, non contestato, che l'opera risulta conclusa in data 21 dicembre 2013; tuttavia deve considerarsi che in tema di appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non va confusa con l'accettazione della stessa e non implica di per sé la rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera.
Nel caso in esame, la circostanza che l'esecuzione dell'opera avesse comportato l'inatteso fenomeno dell'allagamento dei locali garage - in quanto, in presenza di forti piogge, l'acqua veniva drenata verso alcune abitazioni, allagandone i garage – era stata resa nota all'impresa già in corso d'opera. Invero, è accaduto che l'impresa avesse provveduto ad installare davanti ai box delle griglie per far meglio confluire le acque nei pozzetti ed evitare che tracimasse nei box. Emerge altresì che, non essendosi rivelato tale intervento risolutivo, le parti avevano effettuato, in contraddittorio, un sopralluogo in data 22 febbraio 2014 alla presenza del geometra con CP_4
la finalità di:< condominiale e, più precisamente, il rifacimento del percorso carrabile del comprensorio con smaltimento delle acque meteoriche.>>
Il tecnico ha concluso che la soluzione corretta era data dal rifacimento dell'opera ed aveva dato atto che: << in fase di sopralluogo mi è stato comunque richiesto di proporre ulteriori soluzioni alternative (soluzione 2- soluzione 3) delle quali il sottoscritto non garantisce la riuscita. >>
La circostanza di cui sopra, documentale, attesta che non vi fu alla consegna del 21 dicembre 2013 l'accettazione dell'opera, avendo il CP_1
contestato l'esecuzione dei lavori. È emerso, altresì, che Parte_1
avesse tentato di porre rimedio all'inconveniente.
[...]
Giova evidenziare che lo stesso titolare della ditta esecutrice, che ha reso l'interrogatorio formale deferitogli, pur negando le circostanze << - 1) Vero 10 che durante l'avanzamento dei lavori alcuni condomini le facevano notare che la pendenza che veniva data alla strada era errata? - 2) Vero che rassicurava i condomini sul fatto che avrebbe dato la giusta pendenza alla strada prima del termine dei lavori? - 3) Vero che successivamente alla chiusura del cantiere le venivano contestate le lavorazioni eseguite dal sig.
e dai condomini? - 4) Vero che in data 22 febbraio 2014 durante Parte_4
il sopralluogo con il tecnico riconosceva i vizi dell'opera eseguita, ammetteva di aver mal eseguito i lavori? >> tuttavia, ha ammesso di aver eseguito, a proprie spese, il lavoro di posizionamento di griglie avanti ai locali box per evitare che i garage si allagassero. <<- 7) Vero che assicurava che avrebbe effettuato lavori per eliminare il ristagno delle acque piovane a ridosso dei box a proprie spese? No, non è vero. Voglio precisare che davanti ai box ho aggiunto, a mie spese, delle griglie per meglio far confluire le acque nei pozzetti da me stesso istallati.>>, lavorazione che avrebbe dovuto convogliare le acque piovane nei pozzetti e preservare i garage dall'inondazione come richiesto dal . CP_1
L'intervento non fu risolutivo e, come evidenziato dal giudice di prime cure, il – che sospese l'erogazione di pagamenti ulteriori rispetto CP_1
all'acconto versato di € 9.328,00 - correttamente oppose l'eccezione di inadempimento, avendo ricevuto una prestazione viziata che per trovare soluzione necessitava di rifacimento integrale dell'opera.
§ 7.2 – Il secondo motivo non è fondato.
Il contratto di appalto in atti prevedeva interventi di manutenzione straordinaria per la sistemazione del manto stradale del viale di accesso al
, come da capitolato tecnico trasmesso ad una pluralità di ditte CP_1
per raccogliere le offerte. Tra queste, l'offerta dell'odierna appellante che si
è aggiudicata i lavori. Negli artt. 5 e 6 del contratto le parti danno atto che la ditta appaltatrice aveva compiuto i necessari sopralluoghi per acquisire tutte
11 le opportune informazioni per la valutazione delle opere (..) nonché la fattibilità delle stesse secondo modalità e termini di cui alla scrittura. In particolare, all'art. 5 la ditta dichiara: < consapevole degli oneri che l'esecuzione di detto lavoro comporta, avendo preso altresì cognizione dello stato dei luoghi e delle condizioni generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dei lavori, dichiarando di accettare l'appalto per l'esecuzione dei menzionati lavori a corpo.>>
Osserva la Corte che è ben vero che nell'offerta risultano indicate attività di sostituzione di componenti (sostituzione pozzetti;
sostituzione griglie), tuttavia l'attività commissionata concerneva il rifacimento del viale di accesso con <>
(voce n. 3); stesura del cemento industriale, posa della rete elettrosaldata, lavori che andavano compiuti a regola d'arte e, quindi, con modalità esecutive che consentissero all'acqua piovana di incanalarsi verso i pozzetti, in cui sarebbe stata inglobata e poi espulsa e non, come è avvenuto, che le acque si indirizzassero verso i garage.
Il CTU nella propria relazione ha accertato: << 1). La mancata verifica generale delle pendenze in sede di posa della nuova pavimentazione, per il corretto drenaggio delle acque meteoriche verso i canali di scolo e poi al recapito finale, (sicuramente un imbocco in fogna), ha generato in alcuni punti pozze di ristagno o, al contrario, di sversamento eccessivo nelle canalizzazioni, >>; lo sversamento eccessivo verso le canalizzazioni ha fatto sì che queste potessero raccogliere solo parte dell'acqua che, per la restante parte, tracimava nei garage. Di qui l'intervento della , che aveva Parte_1
posato ulteriori griglie sulla pavimentazione appena realizzata, davanti a ciascun locale garage interessato dal fenomeno, con l'intento di captare l'acqua prima che facesse ingresso nei locali dei privati. Intervento rivelatosi insufficiente come accertato dal CTU :< Le canalizzazioni realizzate dopo
12 i primi danni arrecati alle abitazioni, non sembrano di sezione sufficiente per forti piogge e presentano ammaloramenti diffusi in corrispondenza dei punti di aderenza con il cemento >>
L'appello va quindi rigettato.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 26.000,00) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase istruttoria trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati i compensi medi dimidiati.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
nei confronti del Parte_1 [...]
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma Controparte_1
n. 2482/2021 pubblicata in data 11/02/2021, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore del che liquida in € 4.888,00 Controparte_1
per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante
13 l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 4/07/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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