TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 07/11/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 727/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 727/2025 promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Grotteria (RC) alla Via Marcinà – rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Leonardo, C.F. , del Foro di Locri — elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo studio legale del suddetto procuratore in Siderno (RC), alla Via Amendola, n. 53,
RICORRENTE
Contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° CP_2 comma, c.p.c. dalla funzionaria dott.ssa (c.f. ) Controparte_3 C.F._3 dell , legalmente domiciliata presso il proprio Controparte_4 Ufficio in Via Massimo d'Azeglio n. 4, CP_4
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile Parte_1 di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro il e del Controparte_1 merito per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Pag. 1 a 5 “CONCLUSIONI
accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere la Carta Elettronica del Docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2024-2025 e, per l'effetto, condannare il
[...]
ad accreditare l'importo complessivo di € 500,00, oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 come per legge, per poterne fruire nel rispetto dei modi e termini di legge;
condannare l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore dell'Avv. Gianluca Leonardo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
Con
“nel merito, respingere il ricorso avversario perché infondato, perché il ha riconosciuto alla ricorrente la carta elettronica del docente, in ottemperanza alle modifiche introdotte dal decretolegge numero 45 del 7 aprile 2025, essendo stata assunta con contratto a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico (31 agosto).
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.”.
RITENUTO CHE
La formula della cessazione della materia del contendere, largamente diffusa nella prassi, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento
Pag. 2 a 5
o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni,
o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, al sopravvenuto riconoscimento del bonus docente per l'anno scolastico 2024/2025, sopravviene la carenza di interesse ad agire in capo alla parte ricorrente.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923), benchè il principio della soccombenza non risulti assoluto,
Pag. 3 a 5 potendo il giudice, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
Considerato al riguardo che occorre comunque tenere presente che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta sì l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva tuttavia la sua facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza n. 14939/2020; depositata il 14 luglio).
In applicazione di tale principio di diritto, questo Giudice ritiene di dover condannare la parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, atteso al riguardo che il riconoscimento del bonus docente per l'anno scolastico 2024/2025 è sopravvenuto rispetto all'introduzione del presente giudizio, atteso infatti che il riconoscimento in via legislativa del bonus in questione per l'anno scolastico indicato è fruibile a partire dal 24 giugno 2025, data in cui sono state aperte le funzioni di accesso alla piattaforma Carta del docente al personale docente con contratto a termine fino al 31/08/2025.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza virtuale e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, nonché il suo valore indeterminabile a bassa complessità, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 321 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 7.11.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 4 a 5
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 727/2025 promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Grotteria (RC) alla Via Marcinà – rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Leonardo, C.F. , del Foro di Locri — elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo studio legale del suddetto procuratore in Siderno (RC), alla Via Amendola, n. 53,
RICORRENTE
Contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° CP_2 comma, c.p.c. dalla funzionaria dott.ssa (c.f. ) Controparte_3 C.F._3 dell , legalmente domiciliata presso il proprio Controparte_4 Ufficio in Via Massimo d'Azeglio n. 4, CP_4
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile Parte_1 di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro il e del Controparte_1 merito per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Pag. 1 a 5 “CONCLUSIONI
accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere la Carta Elettronica del Docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2024-2025 e, per l'effetto, condannare il
[...]
ad accreditare l'importo complessivo di € 500,00, oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 come per legge, per poterne fruire nel rispetto dei modi e termini di legge;
condannare l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore dell'Avv. Gianluca Leonardo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
Con
“nel merito, respingere il ricorso avversario perché infondato, perché il ha riconosciuto alla ricorrente la carta elettronica del docente, in ottemperanza alle modifiche introdotte dal decretolegge numero 45 del 7 aprile 2025, essendo stata assunta con contratto a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico (31 agosto).
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.”.
RITENUTO CHE
La formula della cessazione della materia del contendere, largamente diffusa nella prassi, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento
Pag. 2 a 5
o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni,
o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, al sopravvenuto riconoscimento del bonus docente per l'anno scolastico 2024/2025, sopravviene la carenza di interesse ad agire in capo alla parte ricorrente.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923), benchè il principio della soccombenza non risulti assoluto,
Pag. 3 a 5 potendo il giudice, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
Considerato al riguardo che occorre comunque tenere presente che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta sì l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva tuttavia la sua facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza n. 14939/2020; depositata il 14 luglio).
In applicazione di tale principio di diritto, questo Giudice ritiene di dover condannare la parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, atteso al riguardo che il riconoscimento del bonus docente per l'anno scolastico 2024/2025 è sopravvenuto rispetto all'introduzione del presente giudizio, atteso infatti che il riconoscimento in via legislativa del bonus in questione per l'anno scolastico indicato è fruibile a partire dal 24 giugno 2025, data in cui sono state aperte le funzioni di accesso alla piattaforma Carta del docente al personale docente con contratto a termine fino al 31/08/2025.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza virtuale e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, nonché il suo valore indeterminabile a bassa complessità, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 321 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 7.11.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 4 a 5
Pag. 5 a 5