Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 4811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4811 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Udienza del 15/05/2025
Per parte attrice è presente l'avv. Giovanni Germano per delega dell'avv. Gianluigi
Cuccaro ; per parte convenuta è presente l'avv. Paola Fiocco, per parte terza chiamata è presente per delega dell'avv. Famiglietti. Persona_1
Parte attrice si riporta alle difese in atti insistendo per l'ammissione della ctu medica;
parte convenuta chiede il rigetto della domanda perchè non provata con vittoria di spese di lite con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario e condanna ex art. 96 cpc della parte attrice;
parte terza chiamata si riporta alle difese in atti chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite. Parte attrice si oppone.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale, in assenza delle parti autorizzate ad allontanarsi, dando lettura del dispositivo e dalla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nei termini che seguono.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII Sez. CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al n. 1955/2022 R.G.
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv. Gianluigi Cuccaro presso il cui studio, Parte_1
sito in Portici (NA) alla via B. Cellini n. 32, è elett.te domiciliata, giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
, rapp.ta e difesa dall'avv. Paola Fiocco, Controparte_1
presso il cui studio sito in Napoli alla Via Firenze n. 32, è domiciliata giusta procura a margine dell'atto di costituzione
CONVENUTA
Nonche'
, in persona del legale rappresentate pro Controparte_2
tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Gennaro Famiglietti presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Chiatamone 63, è elett.te domiciliata, giusta procura a margine di costituzione TERZA CHIAMATA
Oggetto: risarcimento del danno
Svolgimento del processo e motivi della decisione
L'attrice sopra epigrafata conveniva in giudizio la convenuta esponendo principalmente quanto segue:
1) che il giorno 17.12.2018 alle ore 21.00 circa in San Giorgio a Cremano all'interno della palestra inciampava in Controparte_1
attrezzature sportive non fissate al pavimento come dovuto, mentre praticava attività ludico-sportiva;
2) che l'istante rovinava violentemente al suolo, motivo per il quale veniva condotta al Pronto Soccorso dell'Ospedale Evangelico “Villa Betania” di Napoli ove le veniva diagnosticato un “trauma distorsivo caviglia sinistra con infrazione della corticale laterale del perone e lesione del legamento PA con prognosi iniziale di giorni 3”.
Sulla base di tali premesse, l'istante chiedeva di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della struttura convenuta in qualità di custode dei luoghi e delle attrezzature sportive e per effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti.
Si costituiva la convenuta, la quale preliminarmente eccepiva la nullità della citazione, nel merito contestava la ricostruzione dei fatti effettuata dall'attrice rilevando la genericità di quanto allegato concludendo per il rigetto della domanda. Chiedeva e veniva autorizzata alla chiamata in causa la propria compagnia assicuratrice.
Si costituiva la , la quale eccepiva la nullità dell'atto di citazione Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda nel merito.
La domanda è infondata e va rigettata per le motivazioni che seguono.
In ordine alle eccezioni formulate di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi si deve osservare che la citazione è nulla quando sono omessi o assolutamente incerti la determinazione della cosa oggetto della domanda o l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la stessa è fondata.
In ordine al primo elemento identificatore della domanda, ossia il petitum va distinto il mediato da quello immediato ossia da un lato la concreta utilità, il bene della vita che la parte vuole ottenere in giudizio, dall'altra il tipo di provvedimento richiesto al giudice per conseguire tale risultato. Entrambi questi elementi possono essere oggetto di vizio. La giurisprudenza ritiene che la parte non debba necessariamente seguire una formula fissa o una terminologia specifica, ma che sia sufficiente che l'oggetto della domanda risulti, anche implicitamente, dalla descrizione contenuta nell'atto, in modo che il giudice possa individuarlo e decidere in base al suo contenuto effettivo, secondo il principio di iura novit curia. In ordine al secondo elemento proprio della domanda giudiziale, causa petendi ovvero il titolo o ragione della domanda, si è soliti operare una distinzione tra diritti auto-determinati e diritti eterodeterminati. Mentre per i primi, individuati principalmente nei diritti assoluti, non è necessario allegare i fatti costitutivi degli stessi per i secondi, i diritti relativi, invece, è indispensabile portare a conoscenza del giudice i titoli da cui tali diritti derivano poiché solo in tal modo la domanda sarà sufficientemente determinata e il giudice sarà in grado di identificarli con esattezza. Sulla base di quanto sinteticamente esposto va osservato che, nel caso di specie, la domanda risulta completa in tutti i suoi elementi necessari per giungere ad una decisione.
Si ritiene necessario, in primo luogo, evidenziare come la fattispecie oggetto del presente giudizio può essere ricompresa tanto nell'ambito della disciplina dell'art. 2051 cod.civ. censurando l'istante la mancata vigilanza e custodia da parte della convenuta dell'attrezzatura presente in palestra che indica come non ancorata al suolo.
Come è noto, per costante e consolidata giurisprudenza ed analisi dottrinale, la responsabilità del custode si fonda non su un comportamento od un'attività ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, “il caso fortuito”, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. In altri termini, alla stregua della regola assurgente ad ius receptum se correttamente interpretato l'art. 2051 cod. civ., vertendosi in tema di responsabilità extracontrattuale con presunzione di colpa a carico del custode, mentre l'attore ha l'onere di provare il danno patito ed il nesso causale tra questo ed il bene in custodia, ma non anche la colpa del custode, a quest'ultimo incombe la prova non già di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ma che il danno si è verificato a causa di un fatto fortuito estraneo alla sua sfera soggettiva con la indefettibile conseguenza che la sua responsabilità deve essere affermata ogni qual volta non sia raggiunta la prova del fortuito.
A ben vedere, tuttavia, la doglianza dell'attrice non è tanto volta a sindacare la sicurezza e la conformità dell'attrezzatura presente in palestra quanto piuttosto l'utilizzo che della stessa è stata fatta dall'istruttrice così potendo sussumere la fattispecie sotto l'egida di cui all'art. 2049 cc.
Dall'istruttoria espletata, in particolare dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, si evince che l'attrice si trovava in data 17.12.2018 alle ore 21.00 all'interno della palestra e cadeva durante l'espletamento dell'attività fisica. Controparte_1
In particolare, si rileva come la sig.ra compagna di corso di fit box Testimone_1
dell'attrice il giorno dell'incidente, precisava che l'istruttrice posizionava degli attrezzi, tra cui lo step, per ciascuna postazione occupata dall'atleta; attrezzi che si per sè non possono essere ancorati al pavimento e l'attrice nel salire e scendere dallo step metteva in fallo il piede e cadeva al suolo. Dichiarava che l'attrice veniva soccorsa nell'immediatezza con il ghiaccio, e pur lamentando un po' di dolore andò via camminando. La teste , anch'ella frequentatrice della palestra presente il giorno Testimone_2
dell'incidente, ha reso deposizione analoghe. Ricordava infatti che durante il corso di fit box (che si svolgeva i giorni dispari dalle ore 20,00 alle ore 21,00) i partecipanti utilizzavano tutti gli attrezzi a loro disposizione “ciascuno di noi aveva il proprio step non fisso al suolo davanti a sé e di fronte allo specchio”. Nessuno degli attrezzi utilizzati era mai ancorato al pavimento e ricorda che “l'attrice, alla fine del corso è inciampata sullo step posto di fronte a lei e davanti allo specchio. Lo step era uno solo, ed ha lamentato dolore alla caviglia.”
La teste , di contro, offre una ricostruzione differente in quanto ricorda Testimone_3
di essere stata in compagnia della sorella attrice con la quale frequentava il corso di fit box. “L'istruttrice aveva preparato il percorso, al termine del quale avremmo dovuto fare gli squoat, lungo il percorso aveva messo gli step sovrapposti a forma piramidale come ostacoli. Io ho svolto l'esercizio camminando anche se andava svolto di corsa. Quando mia sorella è salita sullo step posto in cima alla piramide lo stesso è caduto e mia sorella è caduta al suolo.”
Il sig. riferiva di aver assistito all'incidente perché frequentava un Controparte_3
corso in un'altra stanza che aveva una finestra di affaccio su quella frequentata dall'attrice. Dichiarava che vedeva l'attrice inciampare su una piramide di step (due step al pavimento ed altri due posti in diagonale sopra a questi), perché lo step superiore era stato spostato involontariamente dal precedente allievo.
Disposto il confronto tra i testi escussi, la sig.ra ribadiva come non vi fosse Tes_1
alcun percorso da seguire e nessuna piramide di step da superare, e che l'attrice tornava negli spogliatoi camminando;
mentre il sig. confermava la propria CP_3
versione affermando nuovamente la presenza di un percorso da seguire con gli step messi in forma piramidale.
Orbene, sulla scorta delle predette dichiarazioni, che costituiscono assieme alla documentazione in atti gli elementi probatori emersi dall'istruttoria, può argomentarsi quanto segue. In ossequio alle premesse metodologiche innanzi svolte, concernenti l'applicazione alla fattispecie de qua del regime giuridico ex art. 2049 c.c. lamentando di fatto l'attrice una imprudente gestione del corso di fit box che, di per sé, non può rientrare nel novero delle attività pericolose di cui all'art. 2050 cc.
Infatti la nozione di attività pericolosa pur non essendo limitata alle attività tipiche, già qualificate come tali da una norma di legge, ma estesa a tutte quelle attività che, per la loro stessa natura, o per le caratteristiche proprie dei mezzi adoperati comportino una possibilità rilevante del verificarsi di un danno, si può ragionevolmente escludere che un ordinario corso in palestra possa essere definito alla stregua di una attività pericolosa.
È pacifico che la responsabilità oggettiva dei padroni e dei committenti di cui all'art. 2049 c.c., richieda per la sua sussistenza che siano soddisfatti comunque i requisiti dell'art. 2043 c.c.. Quindi, il fatto lesivo deve essere imputabile a titolo di dolo o di colpa. Di conseguenza, se l'autore del fatto non può essere ritenuto responsabile, in quanto non ha agito con dolo oppure il fatto discende da caso fortuito o forza maggiore, neppure il preponente può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c.
Si osserva dunque che parte attrice ha provato, mediante la documentazione depositata, di aver patito delle lesioni nei locali della struttura convenuta, va tuttavia rilevato come dalle dichiarazioni dei testi escussi emerge un assoluto contrasto sul racconto di quanto accaduto. Difatti, se da un lato due testi dichiaravano che durante la lezione l'attrice metteva semplicemente un piede in fallo sull'attrezzo posto innanzi a lei, gli altri testi al contrario dichiaravano di aver visto l'istante inciampare su una instabile piramide di step (due step al pavimento ed altri due posti in diagonale sopra a questi) ivi apposta per lo svolgimento dell'esercizio all'interno di un circuito.
Ora, pur volendo ritenere possibile che il teste attoreo impegnato in un'altra sala invece di svolgere la lezione guardasse dalla finestra la lezione dell'attrice, va detto che le dichiarazioni rese sono state del tutto contrastanti in ordine alla genesi stessa del danno ed alle modalità della caduta dell'attrice.
Va dunque richiamato ed applicato il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui “qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda,
l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cass. n. 3468/2010; conf. Cass. 4773/2015)
Vi è pertanto un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali in ordine ai fatti costitutivi della domanda, non superabile sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda medesima,
l'insufficienza della prova si rovescia in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 al valore medio dello scaglione di riferimento in base al decisum, ed al medio della fase istruttoria, compensando quelle nel rapporto processuale tra convenuta e terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda proposta da Parte_1 b) condanna l'attrice al pagamento in favore al pagamento Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 4.237,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
c) compensa le spese di lite nel rapporto processuale tra convenuta e terza chiamata
E' verbale
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio