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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 07/07/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1074/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1074/2022 promossa da:
, C.F. , già corrente in Enna, CP_1 Parte_1 P.IVA_1
piazza Garibaldi n. 1, in persona dei Curatori dott. e dott. , Controparte_2 CP_3 Parte_2
rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Luca Perricone e
Giuseppe Angelo Rizzo;
-attrice;
contro c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per CP_4 P.IVA_2
la carica presso la Casa Comunale, in Enna piazza Coppola n. 1, rappresentato e difeso dall'avv.
Agatino Cariola;
-convenuto;
pagina 1 di 14 avente a OGGETTO
Obbligazioni pecuniarie, adempimento, arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
CONCLUSIONI
Parte attrice: “1) ammettersi CTU contabile al fine di quantificare, sulla base della documentazione
prodotta, l'esatto importo delle somme ancora dovute dal convenuto alla società fallita. 2) CP_4
ammettersi la prova per testi sui capitoli e con i testi indicati nella memoria istruttoria del 27.04.2023;
3) disporre l'ordine di esibizione nei confronti dell'Amministrazione comunale convenuta di tutte le
contestazioni effettuate tra il 2010 ed il 2016 in relazione ai disservizi lamentati per le attività di
raccolta effettuate dalla;
4) nel merito accogliere la domanda così come proposta con Parte_1
l'atto di citazione” (cfr. nota di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.3.2025. Si riportano, di seguito, le conclusioni formulate in citazione: “Rigettata
ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1) in via principale: condannare il al CP_4
pagamento in favore della della somma di € Parte_3
22.646.216,46 quale corrispettivo delle fatture ancora non pagate, oltre interessi moratori dall'atto di
diffida e messa in mora al soddisfo;
2) in via subordinata condannare il , a titolo di CP_4
arricchimento senza causa, al pagamento al pagamento in favore della
[...]
della somma di € 22.646.216,46, quale saldo dei costi sostenuti dalla Parte_3
società per l'espletamento del servizio, oltre interessi moratori dal giorno dall'atto di diffida e messa
in mora al soddisfo”.
Parte convenuta: “preliminarmente … incompetenza funzionale … inammissibilità, nullità,
infondatezza della domanda … per genericità e per difetto assoluto di prova … prescrizione dei crediti
… in subordine … inammissibilità e infondatezza in fatto e/o in diritto … assenza di prova in ordine
allo svolgimento del servizio … accerti e dichiari gli inadempimenti e i disservizi … infondatezza della
pagina 2 di 14 pretesa creditoria … per assenza di base contrattuale o normativa … in via subordinata accerti i
pagamenti parziari … quindi accerti le compensazioni … dichiari improponibile e/o inammissibile,
infondata … la subordinata domanda di arricchimento senza giusta causa … accerti … che …
trattandosi di controversia tra enti pubblici non decorrono interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 …”
(cfr. note di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Curatela del ha convenuto in giudizio il Parte_3 CP_4
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 22.646.216,46 quale corrispettivo residuo dei costi che la società avrebbe sostenuto per eseguire, nel territorio del Parte_3
convenuto, i servizi legati al ciclo dei rifiuti secondo gli accordi intercorsi tra le parti e in CP_4
forza dei provvedimenti normativi che hanno disciplinato la materia;
in subordine, il Fallimento attore ha richiesto la condanna del medesimo ente e per la medesima somma a titolo di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., per aver fruito dei servizi legali al ciclo dei rifiuti in assenza di valido accordo negoziale.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto: a) che in forza del Decreto del Commissario
Straordinario Emergenza Rifiuti del 19 aprile 2001 (in GURS n. 29 del 6 giugno 2001, allegato 2
Decreto Commissariale n. 208 del 19 aprile 2001), il è stato inserito unitamente ad CP_4
altri comuni nell'ambito territoriale della Provincia di Enna denominato EN1; b) che i comuni della provincia di Enna ricompresi nell'ambito territoriale ottimale denominato EN1, in data 31 dicembre
2002, hanno costituito la società per azioni con lo scopo di assicurare la gestione Parte_1
unitaria ed integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale, ed hanno trasferito alla stessa le competenze in materia di rifiuti;
c) che a far data dal 2003, il servizio di raccolta del rifiuti dei Comuni
della Provincia di Enna, tra i quali, per quanto di interesse, il è stato espletato da CP_4 pagina 3 di 14 la quale, con cadenza mensile, ha emesso fatture per la prestazione dei servizi resi in Parte_1
favore del convenuto, parte delle quali, non sono state pagate;
d) che pertanto il CP_4 CP_4
è debitore nei confronti dell'ora fallita della somma di €
[...] Parte_3
22.646.216,46, quale somma residua dell'importo delle fatture che la società ha Parte_1
emesso per l'esecuzione dei servizi legati al ciclo dei rifiuti nel territorio di Enna in tesi rimasti non pagati.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato la domanda formulando una serie di CP_4
eccezioni di rito e di merito.
In rito, l'ente convenuto ha eccepito: i) l'incompetenza del Tribunale di Enna in favore della competenza del Tribunale Sezione Specializzata per le Imprese di Palermo;
ii) l'improcedibilità della domanda per violazione del divieto di abuso dello strumento processuale, avendo la curatela attrice intrapreso un'altra azione nei confronti del comune convenuto innanzi alla CCIAA di Palermo ed Enna,
con domanda volta al pagamento della somma di euro 6.863.275 per le perdite societarie dal 2010 al
2016.
Nel merito, il ha negato l'esistenza del credito ex adverso azionato, deducendo, tra le CP_4
altre cose, che le somme pretese dalla curatela si riferiscono a servizi mai resi. Rispetto a tali servizi, in
CP_ particolare, l' convenuto ha eccepito l'inadempimento e dedotto di aver provveduto da sé, con propri mezzi e risorse, alla gestione dei rifiuti, viste le carenze del servizio espletato dalla società poi fallita e di aver, per contro, pagato i servizi di cui, negli anni, ha effettivamente beneficiato.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., c. 6 nn. 1, 2 e 3, il fascicolo subiva taluni rinvii a seguito del trasferimento del giudice originariamente titolare dello stesso. Quindi, pervenuto il fascicolo allo scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità istruttorie, il Tribunale ha invitato le parti a precisare le conclusioni.
pagina 4 di 14 Indi, con ordinanza del 7.4.2025 (resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti e sopra trascritte, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In rito
È infondata l'eccezione di incompetenza formulata dall'ente convenuto, il quale sostiene la competenza del Tribunale di Palermo- Sezione Specializzata in materia di Imprese.
Segnatamente, l'eccezione è argomentata dal convenuto facendo riferimento all'art. 3 comma 2, lett. a)
del d.lgs. 27/6/2003 n.168, il quale riserva alla competenza inderogabile per materia delle Sezioni
Specializzate in materia di Impresa le controversie aventi ad oggetto i rapporti societari, nonché all'art.
art. 3 comma 2 lettera f) de medesimo d.lgs. 27 giugno 2003 n. 168, il quale assegna alla competenza funzionale delle Sezioni Specializzate in materia di impresa tutte le controversie relative ad appalti di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria.
Entrambi i profili risultano infondati.
Sotto il primo profilo, basti rilevare che la controversia in esame non attiene a rapporti societari,
avendo agito parte attrice non già pretendendo il versamento di quanto dovuto dal convenuto a titolo di quota sociale o comunque in ragione del rapporto di società lamentando la violazione di tale rapporto,
sibbene pretendendo dal convenuto quanto dovuto a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese in suo favore. In altri termini il è stato citato in giudizio come fruitore delle prestazioni. CP_4
Quanto al secondo profilo, va evidenziato che non risulta in alcun modo provata la c.d. rilevanza comunitaria del contratto sotteso alle prestazioni asseritamente rese. In disparte il fatto che è lo stesso che, contraddittoriamente, nega l'esistenza di un valido contratto, va anche rilevato che non CP_4
esistendo prova del preciso ammontare del corrispettivo dovuto (né degli originari impegni), non può pagina 5 di 14 dirsi che la controversia sub iudice giunga alla soglia di rilevanza comunitaria.
Da rigettare è anche l'eccepito abuso del processo per frazionamento del credito mediante l'avvio di plurime domande.
Anzitutto, l'ente Convenuto non ha specificato se la presente domanda sia stata azionata in un momento successivo rispetto a quella incoata innanzi alla CCIAA, sì che, se, come pare (per essere stata la relativa eccezione formulata solo con gli scritti successivi alla fase istruttoria) la domanda ora in esame è stata introdotta per prima, l'eccezione andrebbe semmai proposta al fine di paralizzare la seconda domanda e non la prima.
Aggiungasi che non risulta nemmeno prodotta alcuna documentazione da cui evincere la fondatezza dell'affermazione di parte convenuta e che, dalla deduzione della stessa, sembra che la domanda introdotta innanzi alla CCIAA abbia diversa causa petendi -fondata cioè sul rapporto societario- e non sia quindi volta a frazionare il credito asseritamente vantato nel procedimento ora in esame.
Nel merito
Decisione sulla base della ragione più liquida
La controversia può essere decisa sulla base del principio della ragione più liquida (per il quale si vedano, ex multis, Cass. 2014 n. 9936 e Corte Cost 2022 n. 31), costituita dalla carente prova dell'an
delle prestazioni per cui è domandato il corrispettivo, nonché del quantum del corrispettivo stesso.
L'art. 2697 c.c. prevede espressamente che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i
fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il
diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio, è il creditore a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e pagina 6 di 14 dell'entità del credito azionato.
Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
E invero, quantunque la curatela attrice abbia precisato la fonte dell'asserito diritto di credito evidenziando che era tenuta ad eseguire i servizi di gestione integrale dei rifiuti in Parte_1
favore dei Comuni sulla base della normativa regionale - (la quale prevedeva che “I comuni …
provvedono al pagamento del corrispettivo per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei
rifiuti nel territorio comunale, assicurando l'integrale copertura dei relativi costi, congruamente
definendo a tal fine, sino all'emanazione del regolamento ministeriale di cui all'articolo 238 del
decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la tariffa d'igiene ambientale
(TIA) di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o la tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ovvero prevedendo nei propri bilanci le risorse necessarie e
vincolandole a dette finalità” -art 4 l. 9/2010), e che, dunque, l'obbligo di pagamento dei servizi resi ai comuni consorziati trovava la sua fonte, prima ancora che negli accordi intercorsi tra le parti, nelle norme legislative e regolamentari che imponevano all'ente pubblico la compartecipazione al bilancio della società d'ambito, con obbligo di provvedere alla copertura dei relativi costi, la stessa attrice non ha tuttavia provato i servizi resi né l'entità degli stessi, limitandosi a versare in atti mastrini contabili e fatture che, anche a fronte delle contestazioni della parte convenuta, non possono assurgere a prova del credito vantato.
Occorre rilevare, segnatamente, che la giurisprudenza -condivisibilmente- ritiene, con riferimento alla fattura commerciale, che si tratti di atto giuridico in senso stretto a formazione unilaterale da parte dello stesso creditore. Tale atto, pertanto, non possiede alcun valore probatorio in ordine all'esistenza del credito, che, proprio per tal motivo dev'essere effettivamente verificato in tutti i suoi elementi: “La
fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far
pagina 7 di 14 risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti
giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata
all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale
rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la
fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche
(formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma,
al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della
prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine
alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri
elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono
ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti
dall'atto, ovvero ad esso sottostanti” (in tal senso, espressamente, Cass., 28 aprile 2004, n. 8126);
ancora, sul punto, la Suprema Corte è concorde nel ritenere che: “le fatture commerciali, pur essendo
prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase
monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro
giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non
integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione
dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio”
(così, Cass. 28/05/2019, n. 14473; v. anche Cass. 24 luglio 2000, n. 9685, 25, nonché, per una pronuncia risalente, Cass. 1988, n. 6343).
Né la prova del credito asseritamente vantato la si può desumere dai mastrini contabili prodotti in giudizio dalla curatela.
Sul punto, va detto che è vero che l'art. 2710 c.c., ai sensi del quale “I libri bollati e vidimati nelle
forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti pagina 8 di 14 inerenti all'esercizio dell'impresa”, trova applicazione anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita, quando si tratta di provare un rapporto obbligatorio sorto in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento nel quale il curatore sia succeduto nella stessa posizione del fallito (C.
28299/2005); tuttavia, non ci si può esimere dal rilevare quanto segue.
Anzitutto, non può affermarsi che i mastrini contabili prodotti in giudizio da parte attrice integrino i libri cui fa riferimento l'art. 2710 c.c.; si noti, tra l'altro che né v'è prova della regolare tenuta degli stessi né v'è prova della relativa vidimazione. In secondo luogo, la disposizione richiamata non pare applicabile al caso di specie ove parte convenuta non può qualificarsi quale imprenditore, ma quale socio e fruitore ex lege del servizio erogato dall'attrice.
Soprattutto, e in ogni caso, va rilevato che le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, di talché, qualora egli intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte ai sensi dell'art. 2710 c.c., le scritture stesse sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se e in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio (v. Cass. 2012 n.13669; Cass. 2011 n. 26216, secondo cui “Le scritture
contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che
le ha redatte, spettando sempre la loro valutazione al libero apprezzamento del giudice, ai sensi
dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., la cui valutazione, se congruamente motivata, è
insindacabile in sede di legittimità”; nonché, nella giurisprudenza di merito Trib. Nola, 7.1.2021 n. 27,
in De Jure;
Trib. Nocera Inferiore 14.8.2019 n. 933, in De Jure).
Nella specie, a fronte delle sole fatture e mastrini contabili prodotti in giudizio, della contestazione di parte convneuta in ordine sia allo svolgimento delle prestazioni indicate in seno a tali documenti che pagina 9 di 14 alla quantificazione dei relativi costi, non v'è modo di ritenere provato il credito vantato da parte attrice mediante il richiamo all'art. 2710 c.c.
Non vale in tal senso invocare i pagamenti effettivamente eseguiti dal convenuto giacché gli CP_4
stessi nulla hanno da dire rispetto all'esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle pagate ovvero in ordine ai maggiori costi delle prestazioni eseguite rispetto a quanto pagato.
A tal proposito, vale la pena evidenziare che appare superflua l'eccezione formulata da parte attrice,
secondo cui l'ente convenuto avrebbe ammesso l'esistenza almeno parziale del debito affermando,
senza provarlo, di aver pagato per i servizi effettivamente ricevuti.
Difatti, è la stessa parte attrice ad affermare, in citazione, che “il si è reso CP_4
parzialmente inadempiente nei confronti della società d'ambito pagando solo in parte il corrispettivo
dei servizi ricevuti e rimanendo debitore della complessiva somma di € 22.646.216,46,”, sì che la prova di pagamenti avvenuti nel corso del rapporto intercorso tra le parti non occorre, trattandosi di circostanza pacifica. Ciò che occorre provare, invece, è lo svolgimento delle prestazioni che si assumono non pagate, ossia di prestazioni ulteriori rispetto a quelle che, per stessa ammissione dell'attrice, sono già state pagate dal La causa, si noti, verte non già sul totale CP_4
inadempimento dell'ente convenuto, ma sull'asserito mancato pagamento di talune (non tutte le)
prestazioni svolte in tempi risalenti, addirittura anteriori al 2010 (come risulta dall'affermazione per cui una delle fatture del 2010 rappresenterebbe il conguaglio per prestazioni di anni antecedenti, della cui prova, ancora una volta, non v'è traccia nell'an, nel quomodo e, quindi, anche nel quantum).
Si noti, sul punto, che in citazione non si rinviene una specifica descrizione delle prestazioni non pagate e che né i mastrini contabili né le fatture (se non in minima parte) indicano con precisione e con il necessario grado di dettaglio il tipo e la quantità di servizi resi, di modo che, per un verso, è impedito alla parte convenuta di formulare contestazioni precise e specifiche, diverse da quella dell'inesistenza pagina 10 di 14 delle prestazioni e comunque del difetto di qualsiasi prova in ordine alla quantificazione economica delle stesse mentre, per altro verso, a colmare tale genericità dell'assunto attoreo non è stato efficacemente articolato alcun mezzo istruttorio idoneo a provare l'effettivo svolgimento delle prestazioni sottese alle fatture e l'effettivo valore economico delle stesse.
Sul punto, occorre ribadire il rigetto della prova per testimoni formulata dalla curatela attrice.
Questo il capitolato che parte attrice ha formulato e che è già stato rigettato: “Vero è che tra il 2010 e
aprile 2017 personale della società con propri mezzi ed attrezzature, ha Parte_1
quotidianamente svolto i servizi di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale di Enna”.
Appare di tutta evidenza che: i) l'articolato si riferisce a un lasso di tempo eccessivamente ampio;
ii)
l'articolato è generico anche nella sostanza, poiché non vengono specificate analiticamente le prestazioni eseguite, di modo che anche una risposta positiva non sarebbe idonea a conferire certezza alla pretesa attorea sia in punto di an che in punto di quantum.
Da ribadire è altresì l'inammissibilità e comunque l'irrilevanza ai fini della decisione dell'istanza ex art. 210 c.p.c. riferita a “tutte le contestazioni effettuate tra il 2010 ed il 2016 in relazione ai disservizi
lamentati per le attività di raccolta effettuate dalla . Basti solo osservare che Parte_1
l'eventuale mancata contestazione stragiudiziale non rileva in alcun modo ai fini di cui all'art. 115
c.p.c. Inoltre, la copiosa documentazione prodotta dall'ente convenuto testimonia l'effettiva sussistenza di questioni in ordine ai rapporti dare-avere insorte in ragione delle attività che il ha CP_4
dovuto direttamente porre in essere per via dei contestati disservizi da parte dell'or fallita società.
Va dato atto, ancora, della natura evidentemente esplorativa della c.t.u. contabile richiesta da parte attrice, la quale non potrebbe in alcun modo fornire la prova dell'esecuzione delle prestazioni da parte della società né del valore economico delle stesse. Sarebbe stato onere dell'attrice Parte_1
dimostrare le specifiche prestazioni asseritamente rimaste impagate;
solo in tal caso, per quantificarne pagina 11 di 14 il valore, si sarebbe potuto -al limite- provvedere a nominare un consulente tecnico per l'eventuale stima del valore di tali prestazioni.
L'assenza di idonea prova del credito asseritamente vantato dall'attrice, peraltro, appare trovare riscontro anche in ciò che risulta dalla lettura della sentenza emessa dal TAR Catania e prodotta dall'ente convenuto. Il Tribunale Amministrativo, difatti, dà atto dell'incongruenza delle somme che pretendeva allora dall'ente comunale, incongruenza risultante dalle inspiegate e inspiegabili Pt_1
variazioni delle somme richieste con i provvedimenti susseguitisi (e oggetto di impugnazione). Così
come nel giudizio innanzi al TAR, anche nel presente giudizio l'or fallita società non riesce a dimostrare sulla base di quali fatti specifici intende esercitare il diritto azionato. In altri termini, non v'è
prova dell'origine del credito e, quindi, nemmeno del suo ammontare, che infatti appare fluttuare negli anni, senza precisi riscontri cui non può certo sopperire il generico riferimento a “conguagli”.
Il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'attrice non consente di accogliere la domanda principale imponendone, invece, il rigetto.
Parte attrice, per il caso di rigetto della domanda fondata sul rapporto negoziale o comunque sugli obblighi ex lege incombenti sulla convenuta, ha formulato una subordinata domanda di arricchimento senza causa.
Ora, posto che la domanda principale proposta da parte attrice, avente quale causa petendi
l'obbligazione legale del di corrispondere i costi del servizio di gestione del ciclo rifiuti in CP_4
favore della parte attrice e quale petitum la condanna del convenuto al pagamento della somma CP_4
indicata da essa attrice, è respinta per difetto di prova delle prestazioni rese e comunque del loro valore economico, deve anzitutto rilevarsi che non è consentito all'attrice stessa richiedere, in via subordinata,
la condanna di parte convenuta al pagamento lamentando l'arricchimento senza titolo di quest'ultima configurando l'azione di arricchimento un rimedio sussidiario non esperibile per eludere gli oneri pagina 12 di 14 probatori in capo a chi agisce in giudizio.
In altri termini, il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento sancito, dall'art. 2042 c.c.
comporta, nella fattispecie in esame, l'inammissibilità della domanda in questione.
Difatti, una tale domanda, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale (o fondata su obbligazioni ex lege) articolata in via principale, sarebbe da stimare come ammissibile soltanto qualora la domanda principale sia rigettata per difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui detta domanda principale sia respinta perché sfornita di prove sufficienti al suo accoglimento
(cfr. Cass. Civ. Ord. n. 14944 dell'11/05/2022; da ultimo, sull'argomento, Cass. Sez. Un. 2023 n.
33954).
Nel caso in esame, in definitiva, dovendosi ritenere che in caso di fruizione dei servizi sussiste l'obbligo legale del comune convenuto al relativo pagamento, non v'è luogo per l'azione di arricchimento ingiustificato: il diritto della parte che ha fornito i servizi alla percezione del corrispettivo trova infatti la propria fonte nella legge (o nel rapporto negoziale ex lege costituito).
In ogni caso, qualora si volesse diversamente opinare, va rilevato che anche la domanda di arricchimento senza causa risulta infondata non essendo state provate le prestazioni integranti l'arricchimento della parte convenuta e, soprattutto, il valore dell'arricchimento e del correlativo impoverimento dell'attrice.
In altri termini, la decisione non muterebbe anche adottando la chiave ricostruttiva indicata da parte convenuta, ossia quella dell'inesistenza di una fonte legale dell'obbligazione e della inesistenza di un valido contratto in forma scritta.
Tale ricostruzione, difatti, consentirebbe di ritenere ammissibile l'azione di arricchimento senza causa -
sussistendo la residualità- ma nulla muterebbe in ordine alla carente prova dello specifico impoverimento e del correlativo arricchimento, ossia delle prestazioni concretamente eseguite, dei loro pagina 13 di 14 costi, dell'ammontare del beneficio tratto dall'ente comunale.
Pertanto, la domanda attorea va integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste quindi in capo alla parte attrice. Tali spese sono liquidate in euro 54.198,00 a titolo di onorari oltre accessori di legge.
Si precisa, sul punto, che lo scaglione di riferimento è individuato secondo il criterio del disputatum
(sul quale si veda Cass. 2021 n. 10984 -ord-, secondo cui “in caso di rigetto della domanda, nei giudizi
per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione
degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da
quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi
applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla
somma domandata dall'attore (Cass. 7 novembre 2018, n. 28417; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553;
Cass. 30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 11 marzo 2006, n. 5381; Cass. 15 luglio 2004, n. 13113; in
tal senso, anche Cass. 9 settembre 2019, n. 22462)”.
Non si ravvisano, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. invocato da parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta la domanda formulata da parte attrice;
condanna parte attrice al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite liquidate in euro
54.198,00 oltre accessori di legge a titolo di onorari.
Enna, 7 luglio 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1074/2022 promossa da:
, C.F. , già corrente in Enna, CP_1 Parte_1 P.IVA_1
piazza Garibaldi n. 1, in persona dei Curatori dott. e dott. , Controparte_2 CP_3 Parte_2
rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Luca Perricone e
Giuseppe Angelo Rizzo;
-attrice;
contro c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per CP_4 P.IVA_2
la carica presso la Casa Comunale, in Enna piazza Coppola n. 1, rappresentato e difeso dall'avv.
Agatino Cariola;
-convenuto;
pagina 1 di 14 avente a OGGETTO
Obbligazioni pecuniarie, adempimento, arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
CONCLUSIONI
Parte attrice: “1) ammettersi CTU contabile al fine di quantificare, sulla base della documentazione
prodotta, l'esatto importo delle somme ancora dovute dal convenuto alla società fallita. 2) CP_4
ammettersi la prova per testi sui capitoli e con i testi indicati nella memoria istruttoria del 27.04.2023;
3) disporre l'ordine di esibizione nei confronti dell'Amministrazione comunale convenuta di tutte le
contestazioni effettuate tra il 2010 ed il 2016 in relazione ai disservizi lamentati per le attività di
raccolta effettuate dalla;
4) nel merito accogliere la domanda così come proposta con Parte_1
l'atto di citazione” (cfr. nota di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.3.2025. Si riportano, di seguito, le conclusioni formulate in citazione: “Rigettata
ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1) in via principale: condannare il al CP_4
pagamento in favore della della somma di € Parte_3
22.646.216,46 quale corrispettivo delle fatture ancora non pagate, oltre interessi moratori dall'atto di
diffida e messa in mora al soddisfo;
2) in via subordinata condannare il , a titolo di CP_4
arricchimento senza causa, al pagamento al pagamento in favore della
[...]
della somma di € 22.646.216,46, quale saldo dei costi sostenuti dalla Parte_3
società per l'espletamento del servizio, oltre interessi moratori dal giorno dall'atto di diffida e messa
in mora al soddisfo”.
Parte convenuta: “preliminarmente … incompetenza funzionale … inammissibilità, nullità,
infondatezza della domanda … per genericità e per difetto assoluto di prova … prescrizione dei crediti
… in subordine … inammissibilità e infondatezza in fatto e/o in diritto … assenza di prova in ordine
allo svolgimento del servizio … accerti e dichiari gli inadempimenti e i disservizi … infondatezza della
pagina 2 di 14 pretesa creditoria … per assenza di base contrattuale o normativa … in via subordinata accerti i
pagamenti parziari … quindi accerti le compensazioni … dichiari improponibile e/o inammissibile,
infondata … la subordinata domanda di arricchimento senza giusta causa … accerti … che …
trattandosi di controversia tra enti pubblici non decorrono interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 …”
(cfr. note di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Curatela del ha convenuto in giudizio il Parte_3 CP_4
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 22.646.216,46 quale corrispettivo residuo dei costi che la società avrebbe sostenuto per eseguire, nel territorio del Parte_3
convenuto, i servizi legati al ciclo dei rifiuti secondo gli accordi intercorsi tra le parti e in CP_4
forza dei provvedimenti normativi che hanno disciplinato la materia;
in subordine, il Fallimento attore ha richiesto la condanna del medesimo ente e per la medesima somma a titolo di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., per aver fruito dei servizi legali al ciclo dei rifiuti in assenza di valido accordo negoziale.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto: a) che in forza del Decreto del Commissario
Straordinario Emergenza Rifiuti del 19 aprile 2001 (in GURS n. 29 del 6 giugno 2001, allegato 2
Decreto Commissariale n. 208 del 19 aprile 2001), il è stato inserito unitamente ad CP_4
altri comuni nell'ambito territoriale della Provincia di Enna denominato EN1; b) che i comuni della provincia di Enna ricompresi nell'ambito territoriale ottimale denominato EN1, in data 31 dicembre
2002, hanno costituito la società per azioni con lo scopo di assicurare la gestione Parte_1
unitaria ed integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale, ed hanno trasferito alla stessa le competenze in materia di rifiuti;
c) che a far data dal 2003, il servizio di raccolta del rifiuti dei Comuni
della Provincia di Enna, tra i quali, per quanto di interesse, il è stato espletato da CP_4 pagina 3 di 14 la quale, con cadenza mensile, ha emesso fatture per la prestazione dei servizi resi in Parte_1
favore del convenuto, parte delle quali, non sono state pagate;
d) che pertanto il CP_4 CP_4
è debitore nei confronti dell'ora fallita della somma di €
[...] Parte_3
22.646.216,46, quale somma residua dell'importo delle fatture che la società ha Parte_1
emesso per l'esecuzione dei servizi legati al ciclo dei rifiuti nel territorio di Enna in tesi rimasti non pagati.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato la domanda formulando una serie di CP_4
eccezioni di rito e di merito.
In rito, l'ente convenuto ha eccepito: i) l'incompetenza del Tribunale di Enna in favore della competenza del Tribunale Sezione Specializzata per le Imprese di Palermo;
ii) l'improcedibilità della domanda per violazione del divieto di abuso dello strumento processuale, avendo la curatela attrice intrapreso un'altra azione nei confronti del comune convenuto innanzi alla CCIAA di Palermo ed Enna,
con domanda volta al pagamento della somma di euro 6.863.275 per le perdite societarie dal 2010 al
2016.
Nel merito, il ha negato l'esistenza del credito ex adverso azionato, deducendo, tra le CP_4
altre cose, che le somme pretese dalla curatela si riferiscono a servizi mai resi. Rispetto a tali servizi, in
CP_ particolare, l' convenuto ha eccepito l'inadempimento e dedotto di aver provveduto da sé, con propri mezzi e risorse, alla gestione dei rifiuti, viste le carenze del servizio espletato dalla società poi fallita e di aver, per contro, pagato i servizi di cui, negli anni, ha effettivamente beneficiato.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., c. 6 nn. 1, 2 e 3, il fascicolo subiva taluni rinvii a seguito del trasferimento del giudice originariamente titolare dello stesso. Quindi, pervenuto il fascicolo allo scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità istruttorie, il Tribunale ha invitato le parti a precisare le conclusioni.
pagina 4 di 14 Indi, con ordinanza del 7.4.2025 (resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti e sopra trascritte, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In rito
È infondata l'eccezione di incompetenza formulata dall'ente convenuto, il quale sostiene la competenza del Tribunale di Palermo- Sezione Specializzata in materia di Imprese.
Segnatamente, l'eccezione è argomentata dal convenuto facendo riferimento all'art. 3 comma 2, lett. a)
del d.lgs. 27/6/2003 n.168, il quale riserva alla competenza inderogabile per materia delle Sezioni
Specializzate in materia di Impresa le controversie aventi ad oggetto i rapporti societari, nonché all'art.
art. 3 comma 2 lettera f) de medesimo d.lgs. 27 giugno 2003 n. 168, il quale assegna alla competenza funzionale delle Sezioni Specializzate in materia di impresa tutte le controversie relative ad appalti di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria.
Entrambi i profili risultano infondati.
Sotto il primo profilo, basti rilevare che la controversia in esame non attiene a rapporti societari,
avendo agito parte attrice non già pretendendo il versamento di quanto dovuto dal convenuto a titolo di quota sociale o comunque in ragione del rapporto di società lamentando la violazione di tale rapporto,
sibbene pretendendo dal convenuto quanto dovuto a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese in suo favore. In altri termini il è stato citato in giudizio come fruitore delle prestazioni. CP_4
Quanto al secondo profilo, va evidenziato che non risulta in alcun modo provata la c.d. rilevanza comunitaria del contratto sotteso alle prestazioni asseritamente rese. In disparte il fatto che è lo stesso che, contraddittoriamente, nega l'esistenza di un valido contratto, va anche rilevato che non CP_4
esistendo prova del preciso ammontare del corrispettivo dovuto (né degli originari impegni), non può pagina 5 di 14 dirsi che la controversia sub iudice giunga alla soglia di rilevanza comunitaria.
Da rigettare è anche l'eccepito abuso del processo per frazionamento del credito mediante l'avvio di plurime domande.
Anzitutto, l'ente Convenuto non ha specificato se la presente domanda sia stata azionata in un momento successivo rispetto a quella incoata innanzi alla CCIAA, sì che, se, come pare (per essere stata la relativa eccezione formulata solo con gli scritti successivi alla fase istruttoria) la domanda ora in esame è stata introdotta per prima, l'eccezione andrebbe semmai proposta al fine di paralizzare la seconda domanda e non la prima.
Aggiungasi che non risulta nemmeno prodotta alcuna documentazione da cui evincere la fondatezza dell'affermazione di parte convenuta e che, dalla deduzione della stessa, sembra che la domanda introdotta innanzi alla CCIAA abbia diversa causa petendi -fondata cioè sul rapporto societario- e non sia quindi volta a frazionare il credito asseritamente vantato nel procedimento ora in esame.
Nel merito
Decisione sulla base della ragione più liquida
La controversia può essere decisa sulla base del principio della ragione più liquida (per il quale si vedano, ex multis, Cass. 2014 n. 9936 e Corte Cost 2022 n. 31), costituita dalla carente prova dell'an
delle prestazioni per cui è domandato il corrispettivo, nonché del quantum del corrispettivo stesso.
L'art. 2697 c.c. prevede espressamente che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i
fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il
diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio, è il creditore a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e pagina 6 di 14 dell'entità del credito azionato.
Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
E invero, quantunque la curatela attrice abbia precisato la fonte dell'asserito diritto di credito evidenziando che era tenuta ad eseguire i servizi di gestione integrale dei rifiuti in Parte_1
favore dei Comuni sulla base della normativa regionale - (la quale prevedeva che “I comuni …
provvedono al pagamento del corrispettivo per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei
rifiuti nel territorio comunale, assicurando l'integrale copertura dei relativi costi, congruamente
definendo a tal fine, sino all'emanazione del regolamento ministeriale di cui all'articolo 238 del
decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la tariffa d'igiene ambientale
(TIA) di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o la tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ovvero prevedendo nei propri bilanci le risorse necessarie e
vincolandole a dette finalità” -art 4 l. 9/2010), e che, dunque, l'obbligo di pagamento dei servizi resi ai comuni consorziati trovava la sua fonte, prima ancora che negli accordi intercorsi tra le parti, nelle norme legislative e regolamentari che imponevano all'ente pubblico la compartecipazione al bilancio della società d'ambito, con obbligo di provvedere alla copertura dei relativi costi, la stessa attrice non ha tuttavia provato i servizi resi né l'entità degli stessi, limitandosi a versare in atti mastrini contabili e fatture che, anche a fronte delle contestazioni della parte convenuta, non possono assurgere a prova del credito vantato.
Occorre rilevare, segnatamente, che la giurisprudenza -condivisibilmente- ritiene, con riferimento alla fattura commerciale, che si tratti di atto giuridico in senso stretto a formazione unilaterale da parte dello stesso creditore. Tale atto, pertanto, non possiede alcun valore probatorio in ordine all'esistenza del credito, che, proprio per tal motivo dev'essere effettivamente verificato in tutti i suoi elementi: “La
fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far
pagina 7 di 14 risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti
giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata
all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale
rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la
fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche
(formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma,
al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della
prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine
alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri
elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono
ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti
dall'atto, ovvero ad esso sottostanti” (in tal senso, espressamente, Cass., 28 aprile 2004, n. 8126);
ancora, sul punto, la Suprema Corte è concorde nel ritenere che: “le fatture commerciali, pur essendo
prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase
monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro
giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non
integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione
dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio”
(così, Cass. 28/05/2019, n. 14473; v. anche Cass. 24 luglio 2000, n. 9685, 25, nonché, per una pronuncia risalente, Cass. 1988, n. 6343).
Né la prova del credito asseritamente vantato la si può desumere dai mastrini contabili prodotti in giudizio dalla curatela.
Sul punto, va detto che è vero che l'art. 2710 c.c., ai sensi del quale “I libri bollati e vidimati nelle
forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti pagina 8 di 14 inerenti all'esercizio dell'impresa”, trova applicazione anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita, quando si tratta di provare un rapporto obbligatorio sorto in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento nel quale il curatore sia succeduto nella stessa posizione del fallito (C.
28299/2005); tuttavia, non ci si può esimere dal rilevare quanto segue.
Anzitutto, non può affermarsi che i mastrini contabili prodotti in giudizio da parte attrice integrino i libri cui fa riferimento l'art. 2710 c.c.; si noti, tra l'altro che né v'è prova della regolare tenuta degli stessi né v'è prova della relativa vidimazione. In secondo luogo, la disposizione richiamata non pare applicabile al caso di specie ove parte convenuta non può qualificarsi quale imprenditore, ma quale socio e fruitore ex lege del servizio erogato dall'attrice.
Soprattutto, e in ogni caso, va rilevato che le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, di talché, qualora egli intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte ai sensi dell'art. 2710 c.c., le scritture stesse sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se e in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio (v. Cass. 2012 n.13669; Cass. 2011 n. 26216, secondo cui “Le scritture
contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che
le ha redatte, spettando sempre la loro valutazione al libero apprezzamento del giudice, ai sensi
dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., la cui valutazione, se congruamente motivata, è
insindacabile in sede di legittimità”; nonché, nella giurisprudenza di merito Trib. Nola, 7.1.2021 n. 27,
in De Jure;
Trib. Nocera Inferiore 14.8.2019 n. 933, in De Jure).
Nella specie, a fronte delle sole fatture e mastrini contabili prodotti in giudizio, della contestazione di parte convneuta in ordine sia allo svolgimento delle prestazioni indicate in seno a tali documenti che pagina 9 di 14 alla quantificazione dei relativi costi, non v'è modo di ritenere provato il credito vantato da parte attrice mediante il richiamo all'art. 2710 c.c.
Non vale in tal senso invocare i pagamenti effettivamente eseguiti dal convenuto giacché gli CP_4
stessi nulla hanno da dire rispetto all'esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle pagate ovvero in ordine ai maggiori costi delle prestazioni eseguite rispetto a quanto pagato.
A tal proposito, vale la pena evidenziare che appare superflua l'eccezione formulata da parte attrice,
secondo cui l'ente convenuto avrebbe ammesso l'esistenza almeno parziale del debito affermando,
senza provarlo, di aver pagato per i servizi effettivamente ricevuti.
Difatti, è la stessa parte attrice ad affermare, in citazione, che “il si è reso CP_4
parzialmente inadempiente nei confronti della società d'ambito pagando solo in parte il corrispettivo
dei servizi ricevuti e rimanendo debitore della complessiva somma di € 22.646.216,46,”, sì che la prova di pagamenti avvenuti nel corso del rapporto intercorso tra le parti non occorre, trattandosi di circostanza pacifica. Ciò che occorre provare, invece, è lo svolgimento delle prestazioni che si assumono non pagate, ossia di prestazioni ulteriori rispetto a quelle che, per stessa ammissione dell'attrice, sono già state pagate dal La causa, si noti, verte non già sul totale CP_4
inadempimento dell'ente convenuto, ma sull'asserito mancato pagamento di talune (non tutte le)
prestazioni svolte in tempi risalenti, addirittura anteriori al 2010 (come risulta dall'affermazione per cui una delle fatture del 2010 rappresenterebbe il conguaglio per prestazioni di anni antecedenti, della cui prova, ancora una volta, non v'è traccia nell'an, nel quomodo e, quindi, anche nel quantum).
Si noti, sul punto, che in citazione non si rinviene una specifica descrizione delle prestazioni non pagate e che né i mastrini contabili né le fatture (se non in minima parte) indicano con precisione e con il necessario grado di dettaglio il tipo e la quantità di servizi resi, di modo che, per un verso, è impedito alla parte convenuta di formulare contestazioni precise e specifiche, diverse da quella dell'inesistenza pagina 10 di 14 delle prestazioni e comunque del difetto di qualsiasi prova in ordine alla quantificazione economica delle stesse mentre, per altro verso, a colmare tale genericità dell'assunto attoreo non è stato efficacemente articolato alcun mezzo istruttorio idoneo a provare l'effettivo svolgimento delle prestazioni sottese alle fatture e l'effettivo valore economico delle stesse.
Sul punto, occorre ribadire il rigetto della prova per testimoni formulata dalla curatela attrice.
Questo il capitolato che parte attrice ha formulato e che è già stato rigettato: “Vero è che tra il 2010 e
aprile 2017 personale della società con propri mezzi ed attrezzature, ha Parte_1
quotidianamente svolto i servizi di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale di Enna”.
Appare di tutta evidenza che: i) l'articolato si riferisce a un lasso di tempo eccessivamente ampio;
ii)
l'articolato è generico anche nella sostanza, poiché non vengono specificate analiticamente le prestazioni eseguite, di modo che anche una risposta positiva non sarebbe idonea a conferire certezza alla pretesa attorea sia in punto di an che in punto di quantum.
Da ribadire è altresì l'inammissibilità e comunque l'irrilevanza ai fini della decisione dell'istanza ex art. 210 c.p.c. riferita a “tutte le contestazioni effettuate tra il 2010 ed il 2016 in relazione ai disservizi
lamentati per le attività di raccolta effettuate dalla . Basti solo osservare che Parte_1
l'eventuale mancata contestazione stragiudiziale non rileva in alcun modo ai fini di cui all'art. 115
c.p.c. Inoltre, la copiosa documentazione prodotta dall'ente convenuto testimonia l'effettiva sussistenza di questioni in ordine ai rapporti dare-avere insorte in ragione delle attività che il ha CP_4
dovuto direttamente porre in essere per via dei contestati disservizi da parte dell'or fallita società.
Va dato atto, ancora, della natura evidentemente esplorativa della c.t.u. contabile richiesta da parte attrice, la quale non potrebbe in alcun modo fornire la prova dell'esecuzione delle prestazioni da parte della società né del valore economico delle stesse. Sarebbe stato onere dell'attrice Parte_1
dimostrare le specifiche prestazioni asseritamente rimaste impagate;
solo in tal caso, per quantificarne pagina 11 di 14 il valore, si sarebbe potuto -al limite- provvedere a nominare un consulente tecnico per l'eventuale stima del valore di tali prestazioni.
L'assenza di idonea prova del credito asseritamente vantato dall'attrice, peraltro, appare trovare riscontro anche in ciò che risulta dalla lettura della sentenza emessa dal TAR Catania e prodotta dall'ente convenuto. Il Tribunale Amministrativo, difatti, dà atto dell'incongruenza delle somme che pretendeva allora dall'ente comunale, incongruenza risultante dalle inspiegate e inspiegabili Pt_1
variazioni delle somme richieste con i provvedimenti susseguitisi (e oggetto di impugnazione). Così
come nel giudizio innanzi al TAR, anche nel presente giudizio l'or fallita società non riesce a dimostrare sulla base di quali fatti specifici intende esercitare il diritto azionato. In altri termini, non v'è
prova dell'origine del credito e, quindi, nemmeno del suo ammontare, che infatti appare fluttuare negli anni, senza precisi riscontri cui non può certo sopperire il generico riferimento a “conguagli”.
Il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'attrice non consente di accogliere la domanda principale imponendone, invece, il rigetto.
Parte attrice, per il caso di rigetto della domanda fondata sul rapporto negoziale o comunque sugli obblighi ex lege incombenti sulla convenuta, ha formulato una subordinata domanda di arricchimento senza causa.
Ora, posto che la domanda principale proposta da parte attrice, avente quale causa petendi
l'obbligazione legale del di corrispondere i costi del servizio di gestione del ciclo rifiuti in CP_4
favore della parte attrice e quale petitum la condanna del convenuto al pagamento della somma CP_4
indicata da essa attrice, è respinta per difetto di prova delle prestazioni rese e comunque del loro valore economico, deve anzitutto rilevarsi che non è consentito all'attrice stessa richiedere, in via subordinata,
la condanna di parte convenuta al pagamento lamentando l'arricchimento senza titolo di quest'ultima configurando l'azione di arricchimento un rimedio sussidiario non esperibile per eludere gli oneri pagina 12 di 14 probatori in capo a chi agisce in giudizio.
In altri termini, il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento sancito, dall'art. 2042 c.c.
comporta, nella fattispecie in esame, l'inammissibilità della domanda in questione.
Difatti, una tale domanda, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale (o fondata su obbligazioni ex lege) articolata in via principale, sarebbe da stimare come ammissibile soltanto qualora la domanda principale sia rigettata per difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui detta domanda principale sia respinta perché sfornita di prove sufficienti al suo accoglimento
(cfr. Cass. Civ. Ord. n. 14944 dell'11/05/2022; da ultimo, sull'argomento, Cass. Sez. Un. 2023 n.
33954).
Nel caso in esame, in definitiva, dovendosi ritenere che in caso di fruizione dei servizi sussiste l'obbligo legale del comune convenuto al relativo pagamento, non v'è luogo per l'azione di arricchimento ingiustificato: il diritto della parte che ha fornito i servizi alla percezione del corrispettivo trova infatti la propria fonte nella legge (o nel rapporto negoziale ex lege costituito).
In ogni caso, qualora si volesse diversamente opinare, va rilevato che anche la domanda di arricchimento senza causa risulta infondata non essendo state provate le prestazioni integranti l'arricchimento della parte convenuta e, soprattutto, il valore dell'arricchimento e del correlativo impoverimento dell'attrice.
In altri termini, la decisione non muterebbe anche adottando la chiave ricostruttiva indicata da parte convenuta, ossia quella dell'inesistenza di una fonte legale dell'obbligazione e della inesistenza di un valido contratto in forma scritta.
Tale ricostruzione, difatti, consentirebbe di ritenere ammissibile l'azione di arricchimento senza causa -
sussistendo la residualità- ma nulla muterebbe in ordine alla carente prova dello specifico impoverimento e del correlativo arricchimento, ossia delle prestazioni concretamente eseguite, dei loro pagina 13 di 14 costi, dell'ammontare del beneficio tratto dall'ente comunale.
Pertanto, la domanda attorea va integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste quindi in capo alla parte attrice. Tali spese sono liquidate in euro 54.198,00 a titolo di onorari oltre accessori di legge.
Si precisa, sul punto, che lo scaglione di riferimento è individuato secondo il criterio del disputatum
(sul quale si veda Cass. 2021 n. 10984 -ord-, secondo cui “in caso di rigetto della domanda, nei giudizi
per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione
degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da
quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi
applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla
somma domandata dall'attore (Cass. 7 novembre 2018, n. 28417; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553;
Cass. 30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 11 marzo 2006, n. 5381; Cass. 15 luglio 2004, n. 13113; in
tal senso, anche Cass. 9 settembre 2019, n. 22462)”.
Non si ravvisano, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. invocato da parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta la domanda formulata da parte attrice;
condanna parte attrice al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite liquidate in euro
54.198,00 oltre accessori di legge a titolo di onorari.
Enna, 7 luglio 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
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