Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 11/02/2026, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00944/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04991/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale DE Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4991 del 2022, proposto da
EG EL AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Mastri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero DE Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Comune di Anacapri, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di archiviazione adottato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, comunicato in data 27.7.22, sull'istanza del ricorrente, acquisita a protocollo al n. 6714 dell'1.4.22, volta al rilascio dell'autorizzazione, a sensi degli artt. 21, comma 4, e 160 D.Lgs. 22.1.04 n. 42, degli interventi descritti nella relazione allegata;
- di tutti gli atti a tale provvedimento presupposti, preordinati, preparatori, connessi e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero DE Cultura e DE Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti DE causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa AU PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, EG DE AL – proprietario del compendio “Castello Materita” di Anacapri, edificio sottoposto a vincolo storico artistico con D.M. del 4 luglio 1962 e sito in un’area sottoposta a vincolo ambientale – ha impugnato la nota DE Soprintendenza archeologica del 27 febbraio 2022.
Con tale nota, l’amministrazione comunicava l’archiviazione DE pratica relativa all’istanza acquisita al prot. n. 6714 dell’1 aprile 2022, ritenendo inesistenti i presupposti per valutare la proposta di mantenimento delle opere eseguite senza autorizzazione.
La Soprintendenza motivava ciò sulla base degli atti pregressi e, in particolare:
(i) del decreto n. 50/2013 con cui era stato ordinato il reintegro allo stato originario delle opere abusive;
(ii) del decreto n. 205/2013 con cui erano state applicate sanzioni pecuniarie, ai sensi dell’art. 160, comma 4, d.lgs. 42/2004, per opere prive di titolo ma ritenute compatibili;
(iii) del ricorso allora pendente innanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 10133/2018).
2. Per comprendere correttamente la vicenda, occorre premettere che l’odierno ricorrente – con un primo ricorso avente R.G. n. 4510 del 2012 – aveva impugnato vari atti (ordinanza comunale n. 8147 del 19 giugno 2012 di sospensione dei lavori, ordine comunale di demolizione n. 8750 del 2 luglio 2012; diffida a sospendere i lavori n. 8751 del 2 luglio 2012 del responsabile del servizio tutela dei beni ambientali, nota prot. n. 10290 del 6 luglio 2012 DE soprintendenza per i beni architettonici paesaggistici storici artistici e etnoantropologici per Napoli e provincia, recante avviso di procedimento di reintegrazione ex articolo 160 d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42) con i quali il Comune di Anacapri aveva ingiunto la demolizione di numerose opere realizzate senza titolo edilizio e paesaggistico. Si trattava, nello specifico, di un centro benessere, modifiche prospettiche del fabbricato denominato “padiglione degli ospiti”, una veranda sul lato ovest del fabbricato principale, ampliamento del fabbricato denominato “ex casa del custode”, opere di ristrutturazione del fabbricato denominato “ex fienile” e un locale termico e di deposito.
Nello stesso giudizio, EL AL proponeva anche motivi aggiunti contro il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità presentata il 30 ottobre 2012.
Con ulteriore ricorso avente R.G. 4577/2018, EL AL impugnava sia il decreto n. 50 del 18 marzo 2013 con cui il Direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali ingiungeva la reintegrazione allo stato originario del compendio “Castello Materita” in applicazione dell’articolo 160, comma 1, d.lg. n. 42 del 2004, nonché il decreto n. 205 del 2 maggio 2013 di applicazione delle sanzioni previste dal medesimo art. 160, comma 4.
Successivamente, il medesimo ricorrente presentava, in data 22 novembre 2014, un progetto di parziale ottemperanza al decreto di reintegrazione, chiedendo al contempo il mantenimento di alcune opere abusive. Con provvedimento del 3 maggio 2015, la Soprintendenza approvava il progetto, ma con prescrizioni, consentendo dunque il mantenimento di alcune delle opere senza titolo, in particolare quelle collocate nell’area DE piscina e il padiglione ospiti. Anche tale decreto veniva impugnato nei limiti delle prescrizioni ritenute illegittime.
3. Entrambi i gravami citati venivano definiti con la sentenza del Tar Campania, Napoli, n. 4577 del 10 luglio 2018, con la quale veniva rigettato il ricorso avverso l’ordine di demolizione (accolto invece solo quanto all’ordine di sospensione dei lavori, in questa sede irrilevante), così come i motivi aggiunti avverso il silenzio significativo dell’amministrazione. Con la medesima pronuncia, il Tar rigettava anche il ricorso avverso gli atti DE soprintendenza con cui si comminavano le sanzioni previste dal Codice dei beni culturali.
La decisione predetta veniva confermata dal Consiglio di Stato, che respingeva l’appello con sentenza n. 5818 del 13 giugno 2023.
Successivamente, il ricorso per revocazione proposto contro quest’ultima decisione veniva dichiarato inammissibile con sentenza n. 8778 del 10 novembre 2025 (sentenza non prodotta agli atti del giudizio e tuttavia conoscibile dal Collegio e dalle parti in quanto pubblica).
4. Nelle more delle vicende processuali descritte, EG EL AL proponeva il nuovo ricorso oggetto dell’odierno giudizio, notificato il 12 ottobre 2022 e depositato il 27 ottobre successivo.
Esso è rivolto contro il provvedimento di archiviazione dell’istanza dell’1 aprile 2022, rivolta alla Soprintendenza, di « autorizzazione di competenza sulla scorta di quanto descritto e rappresentato negli elaborati tecnici allegati ». Dall’esame degli elaborati allegati, si evince che le opere oggetto di domanda sono le medesime già riscontrate come abusive nel corso dei procedimenti sopra descritti (cfr. pagg. 5 e 6 DE relazione tecnica, prodotta dal ricorrente sub 3) e che il proprietario « non intende [va] rinunciare all’appello pendente [all’epoca presso il Consiglio di Stato]». Sempre nella relazione, si dava atto di aver predisposto una « nuova documentazione tecnica descrittiva, in base alla quale richiedere il mantenimento delle opere con applicazione di sanzioni ».
5. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
6. In vista dell’udienza di trattazione nel merito DE causa, parte ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie domande.
7. All’udienza del 5 dicembre 2025, il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a. DE possibile inammissibilità del ricorso, stante la natura meramente confermativa del provvedimento impugnato.
Infine, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Come da rilievo d’ufficio del Collegio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse all’impugnazione.
La vicenda sostanziale oggetto del giudizio, infatti, è già stata compiutamente esaminata dall’amministrazione, con provvedimenti – divenuti ormai definitivi – che hanno accertato la natura abusiva delle opere e ammesso una parziale sanatoria delle stesse, con prescrizioni. Anche le prescrizioni contenute nel provvedimento hanno acquisito carattere di definitività, essendo stati definitivamente rigettati tutti i messi di gravame proposti dall’interessato.
Con l’istanza dell’aprile 2022, formulata nella pendenza del ricorso, l’interessato – pur senza qualificarla espressamente come tale – ha voluto sollecitare un nuovo provvedimento dell’amministrazione in via di autotutela, espressamente proponendo una nuova descrizione tecnica – ma sempre in ordine alle medesime opere abusive – al fine di sollecitare un nuovo provvedimento dell’amministrazione. In altre parole, poiché l’istanza propone una nuova valutazione tecnica su opere già valutate dall’amministrazione, essa costituisce, di fatto, una richiesta che l’amministrazione eserciti poteri di autotutela.
In considerazione DE pendenza dei giudizi avverso i primi provvedimenti, correttamente l’amministrazione ha ritenuto non doverosa la risposta sulla nuova istanza e ha conseguentemente archiviato la pratica. Sul punto, è sufficiente ricordare che non sussiste alcun obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame DE legittimità dell’atto amministrativo (cfr., ex plurimis , Cons. Stato Sez. IV, 07-06-2017, n. 2751 e Cons. Stato Sez. IV, 22-01-2013, n. 355).
9. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
10. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti, in considerazione DE complessità in fatto DE vicenda e DE limitata attività difensiva dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale DE Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU Di IT, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
AU PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU PA | LU Di IT |
IL SEGRETARIO