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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. SSA Ornella Minucci - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Ruolo Generale al n. 1565/19, avente per oggetto: pronuncia di separazione giudiziale non definitiva tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carmela Parte_1
De Luca e Daniela Di Rienzo
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Cuocolo, giusta procura Controparte_1
in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 10.11.2022 i procuratori si sono rimessi agli atti ed hanno chiesto decidersi il giudizio sulle domande articolate e proposte. Il Pubblico
Ministero ha chiesto confermarsi le statuizioni adottate in sede presidenziale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio che, ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c., qualora- come nel caso in esame - sussistano in modo pacifico i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, ma la causa necessiti di istruttoria in relazione alla disciplina dei rapporti padre-figlio minore. Negli atti difensivi finali, infatti, la ricorrente ha prospettato notevoli criticità
1 riguardo ad entrambi i figli, ma, essendo ormai maggiorenne, appare opportuno al Per_1
Collegio verificare se la condotta del padre nei confronti di (nato il [...]) sia tale da Per_2 rendersi necessario l'ascolto del minore. Circa le ulteriori domande di cui al giudizio, - l'addebito ed i rapporti patrimoniali tra i coniugi e gli eventuali provvedimenti accessori economici relativi alla prole, - l'istruttoria è da ritenersi conclusa.
Tanto premesso ritiene il Tribunale che la domanda di separazione, proposta sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che la ricorrente ha mosso al marito e delle accuse che lo stesso marito, che, a sua volta nel costituirsi ha proposto domanda riconvenzionale di addebito di separazione alla moglie esponendo fatti altrettanto gravi addebitabili al ricorrente ed idonei a causare la fine dell'affectio coniugalis, nonché la perdurante cessazione della convivenza e l'affermazione di entrambi circa l'impossibilità di una riconciliazione, sono tutti elementi che provano la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Dovendo il giudizio proseguire per sentire i coniugi circa i rapporti padre-figlio minore, va emessa sentenza non definitiva relativa alla separazione.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
a) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 61 parte II serie A sez. R, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
b) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
c) spese al definitivo;
2 d) provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio del 7.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. SSA Ornella Minucci - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Ruolo Generale al n. 1565/19, avente per oggetto: pronuncia di separazione giudiziale non definitiva tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carmela Parte_1
De Luca e Daniela Di Rienzo
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Cuocolo, giusta procura Controparte_1
in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 10.11.2022 i procuratori si sono rimessi agli atti ed hanno chiesto decidersi il giudizio sulle domande articolate e proposte. Il Pubblico
Ministero ha chiesto confermarsi le statuizioni adottate in sede presidenziale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio che, ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c., qualora- come nel caso in esame - sussistano in modo pacifico i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, ma la causa necessiti di istruttoria in relazione alla disciplina dei rapporti padre-figlio minore. Negli atti difensivi finali, infatti, la ricorrente ha prospettato notevoli criticità
1 riguardo ad entrambi i figli, ma, essendo ormai maggiorenne, appare opportuno al Per_1
Collegio verificare se la condotta del padre nei confronti di (nato il [...]) sia tale da Per_2 rendersi necessario l'ascolto del minore. Circa le ulteriori domande di cui al giudizio, - l'addebito ed i rapporti patrimoniali tra i coniugi e gli eventuali provvedimenti accessori economici relativi alla prole, - l'istruttoria è da ritenersi conclusa.
Tanto premesso ritiene il Tribunale che la domanda di separazione, proposta sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che la ricorrente ha mosso al marito e delle accuse che lo stesso marito, che, a sua volta nel costituirsi ha proposto domanda riconvenzionale di addebito di separazione alla moglie esponendo fatti altrettanto gravi addebitabili al ricorrente ed idonei a causare la fine dell'affectio coniugalis, nonché la perdurante cessazione della convivenza e l'affermazione di entrambi circa l'impossibilità di una riconciliazione, sono tutti elementi che provano la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Dovendo il giudizio proseguire per sentire i coniugi circa i rapporti padre-figlio minore, va emessa sentenza non definitiva relativa alla separazione.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
a) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 61 parte II serie A sez. R, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
b) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
c) spese al definitivo;
2 d) provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio del 7.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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