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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 14770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14770 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51031/2024
NEPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa AM LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 51031/2024 promossa da:
TRA
nato il [...] in [...], Parte 1 nato il [...] in [...], Parte 2 nata il [...] in [...], Parte 3
Parte 4 nata il [...] in [...],
Parte_5 (in Parte 1 ), nata il [...] in [...], rappresentati e difesi 66
), domiciliati presso lodall'avv.to Marco Mellone del Foro di Bologna (C.F. C.F. 1 studio del difensore, Viale Aldini n. 3, Bologna
- ricorrenti -
E
Controparte_1 ,in persona del CP 2 p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato
- resistente -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege -
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso telematicamente depositato il 26.11.2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il
Controparte_1 chiedendo che venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, nato il [...] a [...], Perù, cittadinoPersona 1per essere discendenti diretti di italiano, i cui atti eventi di nascita, matrimonio e morte, pur se avvenuti all'estero, risultano trascritti presso i registri di Stato Civile del Comune di Sesto Calende (VA), il quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Nel ricorso i ricorrenti hanno esposto che Persona 1 ha generato, con Parte 6 un nato in [...] il [...], il quale ha poi figlio dal nome Persona 2
(in “Parte 1 ), nata il [...]; contratto matrimonio nel 1971 con Parte_5 che dalla suddetta unione sono nati tre figli nato il [...], [...] Parte 1
Parte 2 nato il [...] e nata il [...]; Parte 3 che infine, Pt 1 Parte 1 ha contratto matrimonio con Persona 3
[...] nel 2007, generando con quest'ultima una figlia Parte 4 nata il [...]. Il CP 1 si è costituito in giudizio eccependo il tardivo deposito della documentazione a sostegno della domanda e non contestando nel merito l'avversa pretesa, con richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento della domanda, stante l'enorme mole di lavoro gravante sugli uffici consolari.
Con decreto dell'11.12.2024 è stata fissata l'udienza cartolare del 4.6.2025, nella quale è stato disposto rinvio all'udienza del 17.9.2025 al fine di sottoporre al contraddittorio delle parti la questione della sospensione del presente procedimento in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale promosse dal Tribunale di Roma nel procedimento n. R.G.
26648/2024, nonché quelle sollevate dai Tribunali di Bologna, Milano, Firenze.
All'esito di tale ultima udienza la causa deve intendersi trattenuta in decisione.
Ormai precluso il rilievo della questione della competenza territoriale del giudice adito, la domanda deve essere accolta.
Nel merito, la linea di discendenza rappresentata trova riscontro nella documentazione tradotta e legalizzata prodotta per intero unitamente al ricorso introduttivo, circostanza che rende infondata l'eccezione sollevata da parte resistente circa l'asserito deposito successivo all'introduzione del giudizio.
Può ritenersi che il capostipite, cittadino italiano (una eventuale rinuncia sarebbe comunque da allegare e provare da parte resistente, quale fatto impeditivo/estintivo), come da annotazioni sull'allegato estratto per riassunto dell'atto di nascita (doc. 2), abbia trasmesso "iure sanguinis" la cittadinanza al figlio, che l'ha poi tramessa a sua volta ai suoi tre figli, odierni ricorrenti, nonché alla figlia di uno di essi, anch'essa ricorrente nel presente giudizio.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti Parte 1
Parte 2 Parte 3 e Parte 4
[...] da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della
Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco.
Deducono tuttavia i ricorrenti che per molto tempo "hanno provato invano a richiedere un appuntamento all'Ambasciata italiana in Lima attraverso il sistema elettronico denominato
"Prenot@mi", indicato dalla medesima autorità consolare sul sito internet istituzionale.
Tuttavia, tale sistema non permette di prendere appuntamenti, di conoscere le eventuali tempistiche di attesa e neppure di ottenere una prova dell'avvenuto tentativo di fissazione di un appuntamento.
Per tale motivo, in data 18.06.2024, gli odierni ricorrenti si sono recati all'Ambasciata italiana in Lima per tentare di presentare la richiesta a mani, anche con la presenza di un notaio (doc. 13)". Risulta quindi dalla documentazione allegata al doc. 13 che i ricorrenti hanno tentato invano di rivolgersi all'Ambasciata italiana in Peru' (Lima) per presentare la richiesta di appuntamento per il riconoscimento del proprio status civitatis Italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del
5.02.1992, quali discendenti in linea diretta - di cittadino italiano, senza tuttavia riuscirci. Ebbene la documentazione prodotta dai ricorrenti e le loro allegazioni consentono di apprezzare che parte resistente versa in una condizione di grave ritardo, secondo quanto proprio risulta dai dati contenuti nella memoria di costituzione. Ne consegue la impossibilità di poter evadere in tempi certi e brevi le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis a causa del numero elevato di domande presentate. Dall'esame della documentazione depositata in atti viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti.
Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
La domanda deve essere accolta anche relativamente alla ricorrente Parte 5 (in
Parte 1 ), sebbene non per discendenza sanguigna, ma per comunicazione (iure matrimonii), avendo 66
contratto matrimonio anteriormente al 1983 (anno a partire dal quale è venuta meno l'acquisto automatico della cittadinanza). Ed invero, (in "Parte 1 ) - cittadina Parte 5 nato in [...] il Persona 2peruviana - si è sposata nel 1971 (doc. 4) con
30.10.1940, che, come detto, deve considerarsi cittadino italiano fin dalla nascita quale figlio di [...]
Persona 1 All'epoca del matrimonio, la legge italiana vigente in materia di cittadinanza - Legge
n. 555/1912, articolo 10, secondo comma, stabiliva che "La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana", senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale - così come avviene oggi e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status.
Deve, in conclusione, essere accolta la domanda avanzata da tutti i ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Controparte_1 dei provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite devono essere compensate alla luce delle considerazioni svolte circa l'enorme mole di domande ricevute dal consolato e la conseguente difficoltà di farvi fronte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
-ordina al Controparte 1 e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa AM LL
NEPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa AM LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 51031/2024 promossa da:
TRA
nato il [...] in [...], Parte 1 nato il [...] in [...], Parte 2 nata il [...] in [...], Parte 3
Parte 4 nata il [...] in [...],
Parte_5 (in Parte 1 ), nata il [...] in [...], rappresentati e difesi 66
), domiciliati presso lodall'avv.to Marco Mellone del Foro di Bologna (C.F. C.F. 1 studio del difensore, Viale Aldini n. 3, Bologna
- ricorrenti -
E
Controparte_1 ,in persona del CP 2 p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato
- resistente -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege -
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso telematicamente depositato il 26.11.2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il
Controparte_1 chiedendo che venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, nato il [...] a [...], Perù, cittadinoPersona 1per essere discendenti diretti di italiano, i cui atti eventi di nascita, matrimonio e morte, pur se avvenuti all'estero, risultano trascritti presso i registri di Stato Civile del Comune di Sesto Calende (VA), il quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Nel ricorso i ricorrenti hanno esposto che Persona 1 ha generato, con Parte 6 un nato in [...] il [...], il quale ha poi figlio dal nome Persona 2
(in “Parte 1 ), nata il [...]; contratto matrimonio nel 1971 con Parte_5 che dalla suddetta unione sono nati tre figli nato il [...], [...] Parte 1
Parte 2 nato il [...] e nata il [...]; Parte 3 che infine, Pt 1 Parte 1 ha contratto matrimonio con Persona 3
[...] nel 2007, generando con quest'ultima una figlia Parte 4 nata il [...]. Il CP 1 si è costituito in giudizio eccependo il tardivo deposito della documentazione a sostegno della domanda e non contestando nel merito l'avversa pretesa, con richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento della domanda, stante l'enorme mole di lavoro gravante sugli uffici consolari.
Con decreto dell'11.12.2024 è stata fissata l'udienza cartolare del 4.6.2025, nella quale è stato disposto rinvio all'udienza del 17.9.2025 al fine di sottoporre al contraddittorio delle parti la questione della sospensione del presente procedimento in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale promosse dal Tribunale di Roma nel procedimento n. R.G.
26648/2024, nonché quelle sollevate dai Tribunali di Bologna, Milano, Firenze.
All'esito di tale ultima udienza la causa deve intendersi trattenuta in decisione.
Ormai precluso il rilievo della questione della competenza territoriale del giudice adito, la domanda deve essere accolta.
Nel merito, la linea di discendenza rappresentata trova riscontro nella documentazione tradotta e legalizzata prodotta per intero unitamente al ricorso introduttivo, circostanza che rende infondata l'eccezione sollevata da parte resistente circa l'asserito deposito successivo all'introduzione del giudizio.
Può ritenersi che il capostipite, cittadino italiano (una eventuale rinuncia sarebbe comunque da allegare e provare da parte resistente, quale fatto impeditivo/estintivo), come da annotazioni sull'allegato estratto per riassunto dell'atto di nascita (doc. 2), abbia trasmesso "iure sanguinis" la cittadinanza al figlio, che l'ha poi tramessa a sua volta ai suoi tre figli, odierni ricorrenti, nonché alla figlia di uno di essi, anch'essa ricorrente nel presente giudizio.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti Parte 1
Parte 2 Parte 3 e Parte 4
[...] da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della
Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco.
Deducono tuttavia i ricorrenti che per molto tempo "hanno provato invano a richiedere un appuntamento all'Ambasciata italiana in Lima attraverso il sistema elettronico denominato
"Prenot@mi", indicato dalla medesima autorità consolare sul sito internet istituzionale.
Tuttavia, tale sistema non permette di prendere appuntamenti, di conoscere le eventuali tempistiche di attesa e neppure di ottenere una prova dell'avvenuto tentativo di fissazione di un appuntamento.
Per tale motivo, in data 18.06.2024, gli odierni ricorrenti si sono recati all'Ambasciata italiana in Lima per tentare di presentare la richiesta a mani, anche con la presenza di un notaio (doc. 13)". Risulta quindi dalla documentazione allegata al doc. 13 che i ricorrenti hanno tentato invano di rivolgersi all'Ambasciata italiana in Peru' (Lima) per presentare la richiesta di appuntamento per il riconoscimento del proprio status civitatis Italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del
5.02.1992, quali discendenti in linea diretta - di cittadino italiano, senza tuttavia riuscirci. Ebbene la documentazione prodotta dai ricorrenti e le loro allegazioni consentono di apprezzare che parte resistente versa in una condizione di grave ritardo, secondo quanto proprio risulta dai dati contenuti nella memoria di costituzione. Ne consegue la impossibilità di poter evadere in tempi certi e brevi le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis a causa del numero elevato di domande presentate. Dall'esame della documentazione depositata in atti viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti.
Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
La domanda deve essere accolta anche relativamente alla ricorrente Parte 5 (in
Parte 1 ), sebbene non per discendenza sanguigna, ma per comunicazione (iure matrimonii), avendo 66
contratto matrimonio anteriormente al 1983 (anno a partire dal quale è venuta meno l'acquisto automatico della cittadinanza). Ed invero, (in "Parte 1 ) - cittadina Parte 5 nato in [...] il Persona 2peruviana - si è sposata nel 1971 (doc. 4) con
30.10.1940, che, come detto, deve considerarsi cittadino italiano fin dalla nascita quale figlio di [...]
Persona 1 All'epoca del matrimonio, la legge italiana vigente in materia di cittadinanza - Legge
n. 555/1912, articolo 10, secondo comma, stabiliva che "La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana", senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale - così come avviene oggi e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status.
Deve, in conclusione, essere accolta la domanda avanzata da tutti i ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Controparte_1 dei provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite devono essere compensate alla luce delle considerazioni svolte circa l'enorme mole di domande ricevute dal consolato e la conseguente difficoltà di farvi fronte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
-ordina al Controparte 1 e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa AM LL