Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/05/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 24/3/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n.4093/2024 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Achille Parte_1
De Gregori, presso il cui studio elett.te domicilia in Angri (SA) alla Via Palmentello
n.12 ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Stefano Azzano, dell'Avvocatura interna, elett.te domiciliato in Napoli alla Via A. De
Gasperi n. 55, presso la sede CP_1
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente, volta a ottenere, sulla base di varie argomentazioni, l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di restituzione della somma di euro 2963,07, erogata a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 1998, importo che, a dire dell , CP_2 era stato corrisposto indebitamente e la cui restituzione è stata richiesta con il provvedimento di indebito notificato nel maggio del 2017.
L si è costituito e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_1
Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere, come concordemente richiesto dai procuratori delle parti, atteso che, come risulta dalla documentazione depositata dall' e come riconosciuto anche dalla difesa della ricorrente, l' CP_1 CP_2 ha provveduto ad annullare il provvedimento di indebito notificato alla ad Pt_1 abbandonare la relativa azione di recupero.
Poiché l'annullamento del provvedimento di indebito è avvenuto solo il 13/2/2025, quindi dopo il deposito del ricorso giudiziale, per il principio della soccombenza virtuale l' deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, che si CP_1 liquidano come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 5/7/2024 nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)condanna l al pagamento del CP_1 spese processuali, che liquida in complessivi euro 950,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione.
Così deciso in Torre Annunziata il 26/5/2025
Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco