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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/07/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1422/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1422/25 R.G. posta in decisione all'udienza del 16/07/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Gallarate presso lo studio dell'avv. Moreno Carù, Parte_1 che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Gallarate presso lo studio dell'avv. Monica Fazio, Controparte_1 che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: Accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni economiche e patrimoniali del sig. e della sig.ra , per i Parte_1 Controparte_1 fatti di cui in narrativa e per l'effetto modificare e revisionare quanto stabilito nell'ordinanza del pagina 1 di 5 04.12.2020 del procedimento RG 3209/2020 del Tribunale di Busto Arsizio e rideterminare: nella misura di euro 200,00 mensili per ciascuna figlia minore, annualmente rivalutabili, l'importo del contributo al mantenimento indiretto a carico del sig. , oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Busto Arsizio;
Disporre: a favore della sig.ra l'integrale importo dell'assegno unico per i minori;
Controparte_1
Modificare parzialmente il diritto di visita delle minori: le figlie staranno con il padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al termine delle attività scolastiche e resteranno con lui sino alla domenica sera dopo cena quando le riaccompagnerà a casa;
trascorreranno altresì con il padre un giorno infrasettimanale, attualmente il martedì, dal pomeriggio al termine delle attività scolastiche, sino alla mattina del giorno successivo quando verranno riaccompagnate direttamente a scuola, tale giornata potrà essere oggetto di modifica su accordo dei genitori in base alle eventuali nuove esigenze delle minori;
le figlie a loro libera richiesta e volontà trascorreranno altresì con il padre ulteriori giorni infrasettimanali che verranno previamente concordati;
durante le vacanze estive le minori trascorreranno 3 settimane anche non consecutive con ciascun genitore, dando priorità agli interessi e gli impegni delle minori quali oratori o campi estivi, in ogni caso i genitori comunicheranno e concorderanno entro il 31.05 di ogni anno i propri periodi;
In ogni caso,
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE: Rigettarsi l'avversario ricorso – in quanto infondato in fatto e diritto, con conferma delle attuali condizioni.
Con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14/04/2025 chiedeva la modifica del decreto n. 5192 del Parte_1
20/09/2016 nel senso di rideterminare nella misura di € 400,00 mensili complessivi l'importo del contributo al mantenimento a suo carico per le figlie MA e nate nel 2011 e 2013 dalla Per_1 relazione con , di attribuire alla convenuta l'integrale importo dell'assegno unico per le Controparte_1 minori e di modificare parzialmente il suo diritto di visita nei seguenti termini: le figlie staranno con il padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al termine delle attività scolastiche e resteranno con lui sino alla domenica sera dopo cena quando le riaccompagnerà a casa;
trascorreranno altresì con il padre un giorno infrasettimanale, attualmente il martedì, dal pomeriggio al termine delle attività pagina 2 di 5 scolastiche, sino alla mattina del giorno successivo quando verranno riaccompagnate direttamente a scuola, tale giornata potrà essere oggetto di modifica su accordo dei genitori in base alle eventuali nuove esigenze delle minori;
le figlie a loro libera richiesta e volontà trascorreranno altresì con il padre ulteriori giorni infrasettimanali che verranno previamente concordati;
durante le vacanze estive le minori trascorreranno 3 settimane anche non consecutive con ciascun genitore, dando priorità agli interessi e gli impegni delle minori quali oratori o campi estivi, in ogni caso i genitori comunicheranno e concorderanno entro il 31.05 di ogni anno i propri periodi.
A sostegno della sua domanda il ricorrente assumeva di essere rimasto privo del reddito derivante dal suo compenso mensile da amministratore di € 1.490,00 dal mese di settembre 2023 per lo stato di crisi in cui versava la società Wine Pleasure S.r.l. e di dover affrontare, anche a titolo personale, i numerosi debiti contratti quale socio e amministratore unico della società stessa, al punto da essere stato costretto a vendere la casa e la sua vettura.
Si costituiva in giudizio la , assumendo che la vendita della casa ed il suo trasferimento CP_1 presso i genitori avevano sollevato la controparte da tutti i costi relativi alla gestione dell'immobile e dal pagamento del mutuo e che in realtà egli stava prestando la propria attività a Monza presso il
Ristorante Saint quale sommelier;
ella si opponeva, altresì, alla modifica relativa alle modalità di esercizio delle visite paterne, che avrebbe complicato ulteriormente la gestione delle minori in assenza di una particolare esigenza o, comunque, di un fatto nuovo e sopravvenuto rispetto all'attuale calendarizzazione.
La domanda attrice diretta a conseguire la riduzione del contributo per le figlie è infondata.
A tale proposito deve rilevarsi che il non ha contestato in modo rituale e tempestivo Pt_1
l'affermazione della , secondo cui egli sarebbe occupato quale sommelier presso il ristorante CP_1 monzese, non avendo egli depositato la memoria di cui all'art. 473-bis. 17 C.P.C., con la conseguente applicabilità dell'art. 115 C.P.C.
Solo all'udienza di prima comparizione del 16/07/2025, a domanda del Giudice Delegato, il Pt_1 precisava che egli aveva lavorato in un ristorante a chiamata quale cameriere solo nel mese di maggio con una busta paga di € 500 (due giorni a settimana) e che gli era stata prospettata una possibile assunzione nei prossimi mesi.
Tuttavia, tale circostanza non solo è stata rivelata solo in udienza e solo su espressa domanda del
Giudice, ma essa appare, altresì, smentita dal messaggio dello scorso giugno allegato dalla resistente, in cui il assume di non poter incontrare le figli perché parte alle ore 7 per andare a lavorare;
Pt_1 peraltro, il ricorrente non ha allegato alcun documento a supporto delle sue affermazioni, con la conseguente applicabilità dell'art. 473-bis. 18 C.P.C. pagina 3 di 5 Se, da un lato, la ha omesso di allegare in modo integrale gli estratti conto dal 2023 al 2024, CP_1
è pure vero, dall'altro lato, che gli estratti parziali non evidenziano movimenti anomali e che sono state depositate le CCUUU e le buste paga, da cui si desume come il contratto di lavoro della convenuta sia a termine e generi una retribuzione media mensile di € 1200-1300, con la conseguenza che la sua condizione reddituale può essere ricostruita in modo attendibile.
Parimenti infondata risulta la domanda del diretta a conseguire un incremento della sua Pt_1 frequentazione con le minori che, sentite sul punto, hanno riferito quanto segue:
“MA ha riferito sia di non avere particolari difficoltà con l'organizzazione in essere sia di non sentire la necessità di apportare dei cambiamenti;
ha evidenziato, tuttavia, il desiderio di poter disporre di una maggiore flessibilità nella gestione dei giorni di visita con il padre: ha riportato che in alcune occasioni avrebbe dovuto rinunciare a momenti di socializzazione con i pari, ad esempio uscite con amici nelle vicinanze dell'abitazione materna, per adempiere all'impegno previsto con il padre.
Ha chiarito che la sua osservazione non è espressione di un rifiuto verso la figura paterna, bensì il desiderio di poter concordare, laddove possibile e previo accordo tra gli adulti, una rimodulazione dei giorni in funzione dei propri impegni personali. Tale bisogno appare coerente con la fase evolutiva di
MA, che sta entrando nella prima adolescenza e manifesta una naturale spinta verso
l'autonomia e la costruzione del legame con il gruppo dei pari, elementi centrali per lo sviluppo psicosociale in questa fascia d'età.
Anche ha espresso una valutazione complessivamente positiva rispetto all'attuale assetto di Per_1 frequentazione con il padre, dichiarando di trovarsi bene con l'organizzazione attuale e di non necessitare di modifiche nella regolamentazione. Tuttavia, nel corso del colloquio ha evidenziato due elementi che per lei risulterebbero particolarmente rilevanti. Il primo riguarda anche per lei il desiderio di una maggiore flessibilità nella programmazione degli incontri con il genitore paterno. ha infatti sottolineato come la maggior parte delle sue amicizie si concentrerebbe nel Per_1 territorio in cui risiede con la madre, motivo per cui le occasioni di socializzazione più significative per lei si collocherebbero in quell'area. In tale ottica, l'impegno fisso con il padre, sebbene accettato, può talvolta entrare in conflitto con attività che per lei rivestono un'importanza crescente, come uscire con i pari o partecipare a momenti di svago in prossimità del domicilio materno. Da qui, la richiesta di poter gestire in modo più flessibile la calendarizzazione, eventualmente concordando variazioni in base ai suoi impegni personali e familiari, in un'ottica di maggiore adattabilità e rispetto dei suoi bisogni evolutivi. Il secondo aspetto riguarda la preferenza a condividere il tempo con il padre unicamente in presenza della sorella MA: ha motivato tale scelta evidenziando come Per_1 la presenza della sorella le consentirebbe di vivere l'esperienza con maggiore serenità, sentendosi più pagina 4 di 5 sicura, a proprio agio ed avendo la possibilità di svolgere attività condivise che rendono più piacevole
e stimolante il tempo trascorso presso l'abitazione paterna.”.
Pertanto, si dispone che la frequentazione paterna delle minori avvenga nel rispetto degli impegni anche ludici delle figlie, con una flessibilità che consenta variazioni idonee al suo contemperamento con le esigenze della prole anche con la collaborazione della madre.
In considerazione della soccombenza del ricorrente, deve condannarsi lo stesso a rifondere le spese di lite sostenute dalla convenuta nella quantificazione operata in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Rigetta le domande attrici;
2) Dispone sulle visite paterne come da motivazione;
3) Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dalla convenuta nell'importo di €
5000 per compensi, oltre gli accessori di legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 16/07/2025
Il Presidente Estensore
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1422/25 R.G. posta in decisione all'udienza del 16/07/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Gallarate presso lo studio dell'avv. Moreno Carù, Parte_1 che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Gallarate presso lo studio dell'avv. Monica Fazio, Controparte_1 che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: Accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni economiche e patrimoniali del sig. e della sig.ra , per i Parte_1 Controparte_1 fatti di cui in narrativa e per l'effetto modificare e revisionare quanto stabilito nell'ordinanza del pagina 1 di 5 04.12.2020 del procedimento RG 3209/2020 del Tribunale di Busto Arsizio e rideterminare: nella misura di euro 200,00 mensili per ciascuna figlia minore, annualmente rivalutabili, l'importo del contributo al mantenimento indiretto a carico del sig. , oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Busto Arsizio;
Disporre: a favore della sig.ra l'integrale importo dell'assegno unico per i minori;
Controparte_1
Modificare parzialmente il diritto di visita delle minori: le figlie staranno con il padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al termine delle attività scolastiche e resteranno con lui sino alla domenica sera dopo cena quando le riaccompagnerà a casa;
trascorreranno altresì con il padre un giorno infrasettimanale, attualmente il martedì, dal pomeriggio al termine delle attività scolastiche, sino alla mattina del giorno successivo quando verranno riaccompagnate direttamente a scuola, tale giornata potrà essere oggetto di modifica su accordo dei genitori in base alle eventuali nuove esigenze delle minori;
le figlie a loro libera richiesta e volontà trascorreranno altresì con il padre ulteriori giorni infrasettimanali che verranno previamente concordati;
durante le vacanze estive le minori trascorreranno 3 settimane anche non consecutive con ciascun genitore, dando priorità agli interessi e gli impegni delle minori quali oratori o campi estivi, in ogni caso i genitori comunicheranno e concorderanno entro il 31.05 di ogni anno i propri periodi;
In ogni caso,
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE: Rigettarsi l'avversario ricorso – in quanto infondato in fatto e diritto, con conferma delle attuali condizioni.
Con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14/04/2025 chiedeva la modifica del decreto n. 5192 del Parte_1
20/09/2016 nel senso di rideterminare nella misura di € 400,00 mensili complessivi l'importo del contributo al mantenimento a suo carico per le figlie MA e nate nel 2011 e 2013 dalla Per_1 relazione con , di attribuire alla convenuta l'integrale importo dell'assegno unico per le Controparte_1 minori e di modificare parzialmente il suo diritto di visita nei seguenti termini: le figlie staranno con il padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al termine delle attività scolastiche e resteranno con lui sino alla domenica sera dopo cena quando le riaccompagnerà a casa;
trascorreranno altresì con il padre un giorno infrasettimanale, attualmente il martedì, dal pomeriggio al termine delle attività pagina 2 di 5 scolastiche, sino alla mattina del giorno successivo quando verranno riaccompagnate direttamente a scuola, tale giornata potrà essere oggetto di modifica su accordo dei genitori in base alle eventuali nuove esigenze delle minori;
le figlie a loro libera richiesta e volontà trascorreranno altresì con il padre ulteriori giorni infrasettimanali che verranno previamente concordati;
durante le vacanze estive le minori trascorreranno 3 settimane anche non consecutive con ciascun genitore, dando priorità agli interessi e gli impegni delle minori quali oratori o campi estivi, in ogni caso i genitori comunicheranno e concorderanno entro il 31.05 di ogni anno i propri periodi.
A sostegno della sua domanda il ricorrente assumeva di essere rimasto privo del reddito derivante dal suo compenso mensile da amministratore di € 1.490,00 dal mese di settembre 2023 per lo stato di crisi in cui versava la società Wine Pleasure S.r.l. e di dover affrontare, anche a titolo personale, i numerosi debiti contratti quale socio e amministratore unico della società stessa, al punto da essere stato costretto a vendere la casa e la sua vettura.
Si costituiva in giudizio la , assumendo che la vendita della casa ed il suo trasferimento CP_1 presso i genitori avevano sollevato la controparte da tutti i costi relativi alla gestione dell'immobile e dal pagamento del mutuo e che in realtà egli stava prestando la propria attività a Monza presso il
Ristorante Saint quale sommelier;
ella si opponeva, altresì, alla modifica relativa alle modalità di esercizio delle visite paterne, che avrebbe complicato ulteriormente la gestione delle minori in assenza di una particolare esigenza o, comunque, di un fatto nuovo e sopravvenuto rispetto all'attuale calendarizzazione.
La domanda attrice diretta a conseguire la riduzione del contributo per le figlie è infondata.
A tale proposito deve rilevarsi che il non ha contestato in modo rituale e tempestivo Pt_1
l'affermazione della , secondo cui egli sarebbe occupato quale sommelier presso il ristorante CP_1 monzese, non avendo egli depositato la memoria di cui all'art. 473-bis. 17 C.P.C., con la conseguente applicabilità dell'art. 115 C.P.C.
Solo all'udienza di prima comparizione del 16/07/2025, a domanda del Giudice Delegato, il Pt_1 precisava che egli aveva lavorato in un ristorante a chiamata quale cameriere solo nel mese di maggio con una busta paga di € 500 (due giorni a settimana) e che gli era stata prospettata una possibile assunzione nei prossimi mesi.
Tuttavia, tale circostanza non solo è stata rivelata solo in udienza e solo su espressa domanda del
Giudice, ma essa appare, altresì, smentita dal messaggio dello scorso giugno allegato dalla resistente, in cui il assume di non poter incontrare le figli perché parte alle ore 7 per andare a lavorare;
Pt_1 peraltro, il ricorrente non ha allegato alcun documento a supporto delle sue affermazioni, con la conseguente applicabilità dell'art. 473-bis. 18 C.P.C. pagina 3 di 5 Se, da un lato, la ha omesso di allegare in modo integrale gli estratti conto dal 2023 al 2024, CP_1
è pure vero, dall'altro lato, che gli estratti parziali non evidenziano movimenti anomali e che sono state depositate le CCUUU e le buste paga, da cui si desume come il contratto di lavoro della convenuta sia a termine e generi una retribuzione media mensile di € 1200-1300, con la conseguenza che la sua condizione reddituale può essere ricostruita in modo attendibile.
Parimenti infondata risulta la domanda del diretta a conseguire un incremento della sua Pt_1 frequentazione con le minori che, sentite sul punto, hanno riferito quanto segue:
“MA ha riferito sia di non avere particolari difficoltà con l'organizzazione in essere sia di non sentire la necessità di apportare dei cambiamenti;
ha evidenziato, tuttavia, il desiderio di poter disporre di una maggiore flessibilità nella gestione dei giorni di visita con il padre: ha riportato che in alcune occasioni avrebbe dovuto rinunciare a momenti di socializzazione con i pari, ad esempio uscite con amici nelle vicinanze dell'abitazione materna, per adempiere all'impegno previsto con il padre.
Ha chiarito che la sua osservazione non è espressione di un rifiuto verso la figura paterna, bensì il desiderio di poter concordare, laddove possibile e previo accordo tra gli adulti, una rimodulazione dei giorni in funzione dei propri impegni personali. Tale bisogno appare coerente con la fase evolutiva di
MA, che sta entrando nella prima adolescenza e manifesta una naturale spinta verso
l'autonomia e la costruzione del legame con il gruppo dei pari, elementi centrali per lo sviluppo psicosociale in questa fascia d'età.
Anche ha espresso una valutazione complessivamente positiva rispetto all'attuale assetto di Per_1 frequentazione con il padre, dichiarando di trovarsi bene con l'organizzazione attuale e di non necessitare di modifiche nella regolamentazione. Tuttavia, nel corso del colloquio ha evidenziato due elementi che per lei risulterebbero particolarmente rilevanti. Il primo riguarda anche per lei il desiderio di una maggiore flessibilità nella programmazione degli incontri con il genitore paterno. ha infatti sottolineato come la maggior parte delle sue amicizie si concentrerebbe nel Per_1 territorio in cui risiede con la madre, motivo per cui le occasioni di socializzazione più significative per lei si collocherebbero in quell'area. In tale ottica, l'impegno fisso con il padre, sebbene accettato, può talvolta entrare in conflitto con attività che per lei rivestono un'importanza crescente, come uscire con i pari o partecipare a momenti di svago in prossimità del domicilio materno. Da qui, la richiesta di poter gestire in modo più flessibile la calendarizzazione, eventualmente concordando variazioni in base ai suoi impegni personali e familiari, in un'ottica di maggiore adattabilità e rispetto dei suoi bisogni evolutivi. Il secondo aspetto riguarda la preferenza a condividere il tempo con il padre unicamente in presenza della sorella MA: ha motivato tale scelta evidenziando come Per_1 la presenza della sorella le consentirebbe di vivere l'esperienza con maggiore serenità, sentendosi più pagina 4 di 5 sicura, a proprio agio ed avendo la possibilità di svolgere attività condivise che rendono più piacevole
e stimolante il tempo trascorso presso l'abitazione paterna.”.
Pertanto, si dispone che la frequentazione paterna delle minori avvenga nel rispetto degli impegni anche ludici delle figlie, con una flessibilità che consenta variazioni idonee al suo contemperamento con le esigenze della prole anche con la collaborazione della madre.
In considerazione della soccombenza del ricorrente, deve condannarsi lo stesso a rifondere le spese di lite sostenute dalla convenuta nella quantificazione operata in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Rigetta le domande attrici;
2) Dispone sulle visite paterne come da motivazione;
3) Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dalla convenuta nell'importo di €
5000 per compensi, oltre gli accessori di legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 16/07/2025
Il Presidente Estensore
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