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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2024, n. 6273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6273 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. AN HE, nata il [...] a [...] 2. IA NE, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza 02/08/2023 del Tribunale di Napoli, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Napoli - sezione per il riesame - ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di HE AN e NE IA per i reati di associazione a Penale Sent. Sez. 6 Num. 6273 Anno 2024 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 17/01/2024 delinquere di stampo camorristico denominata "clan AL-Cavalieri" e operante nel territorio di a Torre Annunziata, di cui agli artt. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto cod. pen. (capo 1), nonché della AN per il reato di estorsione in danno della sala giochi Snai di Boscoreale (capo 20) e di IA per il reato di estorsione aggravata in danno del proprietario del Bar delle Palme (capo 18). Il Tribunale, dopo avere narrato le vicende concernenti l'esistenza e l'operatività del clan camorristico, rilevava che gli esiti investigativi risultanti da captazioni telefoniche, ambientali e telematiche, i servizi di pedinamento, osservazione e controllo, le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, compendiati nelle esaurienti informative di polizia giudiziaria, consentivano di ricostruire il quadro indiziario delle specifiche accuse mosse agli indagati. La prova cautelare degli addebiti a carico della AN ("zia Michela"), moglie dell'ergastolano capoclan SQ AL, a sua volta scarcerata il 6 aprile 2020 dopo sette anni di detenzione per un analogo delitto associativo in materia di stupefacenti, si desumeva, quanto al reato di partecipazione associativa di cui al capo 1), dai contenuti inequivoci delle numerose conversazioni, riportate in motivazione e intercettate fra esponenti apicali del clan e con la stessa. In particolare, da quelle dell'8/9 aprile 2020 registrate in occasione della visita fattale da TO AL e US AG dopo la sua scarcerazione e da quella del 14 maggio 2020 fra AL e la moglie, nonché dagli incontri pure registrati fra la AN e taluni affiliati, emergeva che la stessa, munita di riconosciuta autorevolezza, chiedeva e veniva informata circa le iniziative criminali del gruppo nel settore delle estorsioni e delle quote mensili da assicurare per il sostegno economico dei "nostri" (cioè appartenenti al clan) detenuti, impartendo disposizioni e promovendo specifiche iniziative estorsive, come quella contestata al capo 20) in danno della sala giochi Snai di Boscoreale, che la vedeva direttamente e autonomamente coinvolta. In tal senso risultava puntuale il racconto della vicenda fatto da ET TA AL, che era stato incaricato dell'operazione estorsiva già conclusa dalla AN, a TO AL e TO AB, i quali ne criticavano l'indebita ingerenza nel racket estorsivo. Quanto alla posizione di NE IA ("Carminuccio o' Bombolaro), la prova cautelare era costituita sia per l'accusa di partecipazione al clan camorristico nel ruolo di addetto alla riscossione del denaro profitto di estorsioni, sia per lo specifico incarico di riscuotere nei periodi delle festività i proventi dell'estorsione in danno di NA IT titolare del Bar delle Palme (capo 18), dal tenore di plurime conversazioni telefoniche captate e trascritte in motivazione, intercorse fra lo stesso ed esponenti apicali del gruppo o fra 2 membri di questo (AL TO, AB TO, TI AL NA), che si riferivano esplicitamente al sistematico contributo esecutivo offerto da IA per la riscossione dai vari esercizi commerciali della zona dei proventi estorsivi, che poi confluivano nelle casse del clan, e al compenso di 100 euro da lui ricevuto per ogni episodio. Circa le esigenze cautelari, la presunzione di sussistenza delle stesse e di esclusiva adeguatezza della misura custodiale in carcere non era superata dal tempo trascorso fra la commissione dei delitti contestati e il momento dell'adozione della misura coercitiva, attesa la continuità operativa del clan camorristico e il risalente e persistente vincolo associativo mai rescisso. 2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di IA, denunziando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo: - alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., difettando il presupposto della stabile intraneità dell'indagato all'associazione, ritenuta provata all'esito di una inadeguata lettura delle fonti di prova rappresentate dalle generiche dichiarazioni rese nel corso di conversazioni intercettate che avevano per oggetto solo il singolo episodio estorsivo in danno del titolare del Bar delle Palme;
- alla mancata considerazione del fattore "tempo" nella definizione delle concrete e attuali esigenze cautelari, tenuto conto della distanza temporale fra i fatti contestati e il momento della decisione cautelare. 3. Ha presentato un distinto ricorso per cassazione lo stesso difensore anche per la AN, deducendo con un unico motivo la violazione di legge e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in punto di gravità del quadro indiziario, che sarebbe sorretto solo dal tenore di alcuni dialoghi intercettati, non correttamente interpretati. 4. I ricorsi sono stati trattati in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di entrambi i ricorsi, attinenti alla valutazione di gravità del quadro indiziario in ordine ai contestati reati di partecipazione a un'associazione di stampo camorristico, dedita in particolare alle estorsioni in danno dei commercianti del territorio (capo 1), e di estorsione (capi 18 e 20, 3 rispettivamente) risultano per un verso aspecifici e per altro verso manifestamente infondati. 2. Le doglianze riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati probatori, nella specie di tipo investigativo, dichiarativo e intercettativo, risultano — oltre che per taluni aspetti affatto generiche —sostanzialmente dirette a una non consentita rilettura degli elementi indiziari e ad una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose, a fronte dell'apparato argomentativo, logico ed esaustivo, della motivazione dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale del riesame, dopo avere descritto la struttura, i ruoli e gli obiettivi del clan AL-Cavalieri operante nel territorio di Torre Annunziata (anche mediante il richiamo del provvedimento genetico), ha motivatamente dedotto i gravi indizi di colpevolezza della obiettiva intraneità degli indagati e della commissione dei gravi delitti estorsivi dagli espliciti contenuti dei dialoghi intercettati e trascritti in motivazione fra gli stessi indagati e alcuni esponenti apicali del gruppo o indirettamente fra taluni membri del gruppo, considerati indicatori univoci di una perdurante e consolidata collocazione degli stessi all'interno delle dinamiche associative. 2.1. In tale ottica il Tribunale ha richiamato le numerose conversazioni nelle quali la AN, con l'indiscussa autorevolezza di moglie di SQ AL, capoclan condannato all'ergastolo, chiedeva e veniva informata circa le iniziative criminali del gruppo nel settore delle estorsioni, sollecitando il trasferimento dalle casse del clan delle somme — gli "stipendi" mensili — destinate ad assicurare il sostegno economico ai "nostri" detenuti, impartendo ordini e promuovendo specifiche iniziative estorsive. Come pure, con specifico riguardo all'estorsione contestata al capo 20) in danno della sala giochi Snai di Boscoreale, che l'aveva vista direttamente e autonomamente coinvolta, sono state ritenute assolutamente esplicite le affermazioni di diffidenza e di critica degli altri membri del clan per l'indebita ingerenza da lei realizzata nel racket delle estorsioni pertinente al gruppo. 2.2. Anche con riguardo al quadro indiziario a carico di IA ("Carminuccio o' Bombolaro"), il Tribunale del riesame, sia per la partecipazione al clan camorristico nel ruolo di addetto alla riscossione delle somme di denaro provento delle estorsioni, sia per lo specifico incarico di riscuotere nei periodi delle varie festività i proventi dell'estorsione in danno di NA IT titolare del Bar delle Palme (capo 18), ha fatto congruamente leva sull'inequivoco tenore di numerose conversazioni telefoniche captate e diffusamente trascritte in motivazione, intercorse fra lo stesso ed esponenti apicali del gruppo o fra membri di questo, che rievocavano il sistematico contributo dato da IA, 4 secondo le direttive dei vertici del clan, per la riscossione dai vari esercizi commerciali del territorio controllato dei proventi delle estorsioni, destinati a confluire nelle casse del clan, insieme con il compenso di 100 euro da lui ricevuto per ogni episodio estorsivo. Orbene, va rimarcato che la lettura dei dialoghi captati e l'interpretazione del linguaggio e dei contenuti oggetto degli stessi, peraltro analiticamente trascritti in motivazione e di volta in volta congruamente commentati, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione dei giudici del merito, che, se - come nel caso in esame - risulta convergente quanto agli apprezzamenti espressi da entrambi i giudici cautelari del merito e logicamente argomentata, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471de1 26/02?2015, Sebbar, Rv. 263715). Di talché, attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiziario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza degli indagati per i delitti oggetto di contestazione provvisoria, soprattutto se la difesa si limiti sostanzialmente a sollecitare il riesame fattuale della decisione impugnata pur correttamente motivata in punto di gravità dell'acquisito quadro indiziario. 3. Anche con riguardo al motivo di ricorso enunciato dal difensore di IA per il profilo delle esigenze cautelari, l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento, nell'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità, per la quale, anche se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della misura della custodia in carcere, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari. Orbene, il Tribunale del riesame, con motivazione congrua e logicamente ineccepibile, ha rimarcato, quanto alla posizione di IA, l'irrilevanza del mero decorso di un lasso temporale (neppure particolarmente rilevante atteso che tanto la condotta di partecipazione associativa quanto gli episodi estorsivi si collocano fino all'estate del 2020) fra i fatti contestati e accertati e l'adozione della misura coercitiva, sul duplice rilievo della persistente operatività della cosca, fortemente radicata nel territorio, e dell'assenza di seri elementi attestanti la rescissione del vincolo associativo. 5 Di talché, anche per questo profilo, l'apprezzamento compiuto dal giudice del merito cautelare appare insindacabile in sede di legittimità. 4. I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. 5. L'attuale stato cautelare cui sono sottoposti i ricorrenti impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis della norma citata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17/01/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Napoli - sezione per il riesame - ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di HE AN e NE IA per i reati di associazione a Penale Sent. Sez. 6 Num. 6273 Anno 2024 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 17/01/2024 delinquere di stampo camorristico denominata "clan AL-Cavalieri" e operante nel territorio di a Torre Annunziata, di cui agli artt. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto cod. pen. (capo 1), nonché della AN per il reato di estorsione in danno della sala giochi Snai di Boscoreale (capo 20) e di IA per il reato di estorsione aggravata in danno del proprietario del Bar delle Palme (capo 18). Il Tribunale, dopo avere narrato le vicende concernenti l'esistenza e l'operatività del clan camorristico, rilevava che gli esiti investigativi risultanti da captazioni telefoniche, ambientali e telematiche, i servizi di pedinamento, osservazione e controllo, le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, compendiati nelle esaurienti informative di polizia giudiziaria, consentivano di ricostruire il quadro indiziario delle specifiche accuse mosse agli indagati. La prova cautelare degli addebiti a carico della AN ("zia Michela"), moglie dell'ergastolano capoclan SQ AL, a sua volta scarcerata il 6 aprile 2020 dopo sette anni di detenzione per un analogo delitto associativo in materia di stupefacenti, si desumeva, quanto al reato di partecipazione associativa di cui al capo 1), dai contenuti inequivoci delle numerose conversazioni, riportate in motivazione e intercettate fra esponenti apicali del clan e con la stessa. In particolare, da quelle dell'8/9 aprile 2020 registrate in occasione della visita fattale da TO AL e US AG dopo la sua scarcerazione e da quella del 14 maggio 2020 fra AL e la moglie, nonché dagli incontri pure registrati fra la AN e taluni affiliati, emergeva che la stessa, munita di riconosciuta autorevolezza, chiedeva e veniva informata circa le iniziative criminali del gruppo nel settore delle estorsioni e delle quote mensili da assicurare per il sostegno economico dei "nostri" (cioè appartenenti al clan) detenuti, impartendo disposizioni e promovendo specifiche iniziative estorsive, come quella contestata al capo 20) in danno della sala giochi Snai di Boscoreale, che la vedeva direttamente e autonomamente coinvolta. In tal senso risultava puntuale il racconto della vicenda fatto da ET TA AL, che era stato incaricato dell'operazione estorsiva già conclusa dalla AN, a TO AL e TO AB, i quali ne criticavano l'indebita ingerenza nel racket estorsivo. Quanto alla posizione di NE IA ("Carminuccio o' Bombolaro), la prova cautelare era costituita sia per l'accusa di partecipazione al clan camorristico nel ruolo di addetto alla riscossione del denaro profitto di estorsioni, sia per lo specifico incarico di riscuotere nei periodi delle festività i proventi dell'estorsione in danno di NA IT titolare del Bar delle Palme (capo 18), dal tenore di plurime conversazioni telefoniche captate e trascritte in motivazione, intercorse fra lo stesso ed esponenti apicali del gruppo o fra 2 membri di questo (AL TO, AB TO, TI AL NA), che si riferivano esplicitamente al sistematico contributo esecutivo offerto da IA per la riscossione dai vari esercizi commerciali della zona dei proventi estorsivi, che poi confluivano nelle casse del clan, e al compenso di 100 euro da lui ricevuto per ogni episodio. Circa le esigenze cautelari, la presunzione di sussistenza delle stesse e di esclusiva adeguatezza della misura custodiale in carcere non era superata dal tempo trascorso fra la commissione dei delitti contestati e il momento dell'adozione della misura coercitiva, attesa la continuità operativa del clan camorristico e il risalente e persistente vincolo associativo mai rescisso. 2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di IA, denunziando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo: - alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., difettando il presupposto della stabile intraneità dell'indagato all'associazione, ritenuta provata all'esito di una inadeguata lettura delle fonti di prova rappresentate dalle generiche dichiarazioni rese nel corso di conversazioni intercettate che avevano per oggetto solo il singolo episodio estorsivo in danno del titolare del Bar delle Palme;
- alla mancata considerazione del fattore "tempo" nella definizione delle concrete e attuali esigenze cautelari, tenuto conto della distanza temporale fra i fatti contestati e il momento della decisione cautelare. 3. Ha presentato un distinto ricorso per cassazione lo stesso difensore anche per la AN, deducendo con un unico motivo la violazione di legge e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in punto di gravità del quadro indiziario, che sarebbe sorretto solo dal tenore di alcuni dialoghi intercettati, non correttamente interpretati. 4. I ricorsi sono stati trattati in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di entrambi i ricorsi, attinenti alla valutazione di gravità del quadro indiziario in ordine ai contestati reati di partecipazione a un'associazione di stampo camorristico, dedita in particolare alle estorsioni in danno dei commercianti del territorio (capo 1), e di estorsione (capi 18 e 20, 3 rispettivamente) risultano per un verso aspecifici e per altro verso manifestamente infondati. 2. Le doglianze riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati probatori, nella specie di tipo investigativo, dichiarativo e intercettativo, risultano — oltre che per taluni aspetti affatto generiche —sostanzialmente dirette a una non consentita rilettura degli elementi indiziari e ad una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose, a fronte dell'apparato argomentativo, logico ed esaustivo, della motivazione dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale del riesame, dopo avere descritto la struttura, i ruoli e gli obiettivi del clan AL-Cavalieri operante nel territorio di Torre Annunziata (anche mediante il richiamo del provvedimento genetico), ha motivatamente dedotto i gravi indizi di colpevolezza della obiettiva intraneità degli indagati e della commissione dei gravi delitti estorsivi dagli espliciti contenuti dei dialoghi intercettati e trascritti in motivazione fra gli stessi indagati e alcuni esponenti apicali del gruppo o indirettamente fra taluni membri del gruppo, considerati indicatori univoci di una perdurante e consolidata collocazione degli stessi all'interno delle dinamiche associative. 2.1. In tale ottica il Tribunale ha richiamato le numerose conversazioni nelle quali la AN, con l'indiscussa autorevolezza di moglie di SQ AL, capoclan condannato all'ergastolo, chiedeva e veniva informata circa le iniziative criminali del gruppo nel settore delle estorsioni, sollecitando il trasferimento dalle casse del clan delle somme — gli "stipendi" mensili — destinate ad assicurare il sostegno economico ai "nostri" detenuti, impartendo ordini e promuovendo specifiche iniziative estorsive. Come pure, con specifico riguardo all'estorsione contestata al capo 20) in danno della sala giochi Snai di Boscoreale, che l'aveva vista direttamente e autonomamente coinvolta, sono state ritenute assolutamente esplicite le affermazioni di diffidenza e di critica degli altri membri del clan per l'indebita ingerenza da lei realizzata nel racket delle estorsioni pertinente al gruppo. 2.2. Anche con riguardo al quadro indiziario a carico di IA ("Carminuccio o' Bombolaro"), il Tribunale del riesame, sia per la partecipazione al clan camorristico nel ruolo di addetto alla riscossione delle somme di denaro provento delle estorsioni, sia per lo specifico incarico di riscuotere nei periodi delle varie festività i proventi dell'estorsione in danno di NA IT titolare del Bar delle Palme (capo 18), ha fatto congruamente leva sull'inequivoco tenore di numerose conversazioni telefoniche captate e diffusamente trascritte in motivazione, intercorse fra lo stesso ed esponenti apicali del gruppo o fra membri di questo, che rievocavano il sistematico contributo dato da IA, 4 secondo le direttive dei vertici del clan, per la riscossione dai vari esercizi commerciali del territorio controllato dei proventi delle estorsioni, destinati a confluire nelle casse del clan, insieme con il compenso di 100 euro da lui ricevuto per ogni episodio estorsivo. Orbene, va rimarcato che la lettura dei dialoghi captati e l'interpretazione del linguaggio e dei contenuti oggetto degli stessi, peraltro analiticamente trascritti in motivazione e di volta in volta congruamente commentati, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione dei giudici del merito, che, se - come nel caso in esame - risulta convergente quanto agli apprezzamenti espressi da entrambi i giudici cautelari del merito e logicamente argomentata, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471de1 26/02?2015, Sebbar, Rv. 263715). Di talché, attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiziario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza degli indagati per i delitti oggetto di contestazione provvisoria, soprattutto se la difesa si limiti sostanzialmente a sollecitare il riesame fattuale della decisione impugnata pur correttamente motivata in punto di gravità dell'acquisito quadro indiziario. 3. Anche con riguardo al motivo di ricorso enunciato dal difensore di IA per il profilo delle esigenze cautelari, l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento, nell'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità, per la quale, anche se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della misura della custodia in carcere, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari. Orbene, il Tribunale del riesame, con motivazione congrua e logicamente ineccepibile, ha rimarcato, quanto alla posizione di IA, l'irrilevanza del mero decorso di un lasso temporale (neppure particolarmente rilevante atteso che tanto la condotta di partecipazione associativa quanto gli episodi estorsivi si collocano fino all'estate del 2020) fra i fatti contestati e accertati e l'adozione della misura coercitiva, sul duplice rilievo della persistente operatività della cosca, fortemente radicata nel territorio, e dell'assenza di seri elementi attestanti la rescissione del vincolo associativo. 5 Di talché, anche per questo profilo, l'apprezzamento compiuto dal giudice del merito cautelare appare insindacabile in sede di legittimità. 4. I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. 5. L'attuale stato cautelare cui sono sottoposti i ricorrenti impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis della norma citata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17/01/2024