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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 01/07/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Procedimento n. 1011/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
Verbale udienza del 01/07/2025
L'Avv. Riccardo Boccia si riporta alle richieste e conclusioni tutte formulate nell'atto di appello ed alle note illustrative depositate. Impugna le note e le conclusioni avverse e ricorda, da ultimo, il chiaro insegnamento di CAss. Pen.21267/25 in ordine alla assunzione della posizione di garanzia ex art. 41 C.P. da parte del custode di una piscina, posizione da cui deriva L'OBBLIGO DI VIGILANZA ATTIVA, del tutto inadempiuto nel caso di specie, come è addirittura incontestato dalla convenuta. Ribadisce di essere estraneo al rapporto tra convenuta e terzo chiamato, mai citato in giudizio e convenuto in appello al solo fine del litisconsorzio necessario processuale. E' presente, per l'appellata l'avv. Marcello Di Controparte_1
Matteo il quale si riporta ai propri scritti difensivi, impugna e contesta tutto quanto ed adverso dedotto e prodotto, conclude come in atti e chiede che la causa venga decisa. E' presente, infine, per l' in sostituzione dell'avv. Gargano, il quale si riporta CP_2
a tutti i propri scritti difensi e chiede il rigetto dell'appello. Il giudice, dato atto che nessuna delle parti è presente in aula, alle ore 13,15 dà lettura delle seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni ed in funzione di Giudice monocratico, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1011 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vallo Della Lucania n.225/2020”, e vertente
TRA
1 , c.f. , nato a [...] il [...] residente Parte_1 C.F._1 in Novi Velia alla via S. Ianni n. 25, rappresentato e difeso giusta procura alle liti dall'avv. Riccardo
Boccia presso il cui studio elettivamente domiciliato in Vallo della Lucania alla via Rinaldi n. 16;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in via Controparte_3
Civitella, 9, Moio della Civitella, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Marcello
Di Matteo, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Vallo della Lucania alla via Generoso
Frate n. 7A
APPELLATA
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo CP_4
Gargano, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Salerno alla via F. Prudente, come da mandato in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 1/7/2025.
FATTO E DIRITTO
Il sig. , nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_1 [...]
, conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Vallo della Lucania, la Persona_1 [...] per ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla figlia all'esito della caduta avvenuta CP_1 in data 10.08.2016, sul bordo della piscina presente all'interno della struttura ricettiva gestita dalla predetta Controparte_1
Deduceva che la minore era caduta a causa del pavimento scivoloso, la mancanza di qualsiasi avviso circa la pericolosità del luogo e che la società era la custode della piscina. Controparte_1
La società convenuta si costituiva in giudizio, rappresentava che la minore di anni cinque, che stava partecipando ad una festa di compleanno, avrebbe dovuto trovarsi al piano rialzato ove era in corso la predetta festa, non avrebbe dovuto accedere alla piscina con abbigliamento e scarpe inadeguate, che in ogni caso il pavimento era tutt'altro che scivoloso e ancora che nessuna aveva controllato i movimenti della bambina.
2 Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio la propria compagnia di assicurazione Controparte_4
La causa era istruita con l'espletamento di una prova testimoniale e l'ammissione di una consulenza tecnica di ufficio;
all'esito con la sentenza n. 225/2020 il Giudice di Pace di Vallo della Lucania rigettava la domanda.
Avverso suddetta sentenza proponeva appello il sig. , chiedendo l'accoglimento Parte_1 della domanda proposta in primo grado;
si costituivano in giudizio sia la sia la Controparte_1
che concludevano per il rigetto del gravame con vittoria di spese. CP_4
Il Tribunale fissava per la discussione orale della causa l'udienza del 1/7/2025.
Il Giudice di Pace di Vallo della Lucania rigettava la domanda, ritenendo insussistente la prova della responsabilità della società convenuta e attribuendo la responsabilità dell'accaduto al comportamento della minore e alla scarsa vigilanza esercitata sulla stessa. Evidenziava che i testimoni non avevano riferito alcunchè in ordine alle caratteristiche della piscina, che uno dei testimoni ascoltati non aveva neanche assistito al fatto e che il bordo non doveva essere scivoloso, se gli altri bambini stavano utilizzando la piscina senza alcuna difficoltà. Richiamava a sostegno della propria decisione il contenuto del provvedimento della Suprema Corte di Cassazione n.
9009/2015.
L'appellante contestava la ricostruzione contenuta nella sentenza di primo grado e lamentava sia una non corretta valutazione delle prove, sia la mancata corretta applicazione del principio di non contestazione, sia ancora l'applicazione di un errato principio di diritto. Assumeva che anche il richiamo al precedente giurisprudenziale citato dal giudice a quo non fosse conferente. In particolare si imputava al primo giudice di aver omesso di valutare circostanze quali il nesso di casualità tra le cosa ed il danno occorso, la totale inadeguatezza dei luoghi di causa a poter essere adibiti al passaggio di persone, la mancanza di idonea pavimentazione antiscivolo, l'assenza di adeguata cartellonistica che interdicesse l'accesso nell'area e/o informasse gli avventori del possibile pericolo, l'assenza di personale della struttura addetto alla piscina.
La responsabilità ex art. 2051 c.c., sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa in custodia, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato, con effetto liberatorio totale o parziale, anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno.
3 Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode ( cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 20943/2022).
Tanto premesso, l'appello non può che essere disatteso in difetto della descrizione da parte dei testimoni delle modalità della caduta della minore e, dunque, del difetto Persona_1 di prova in ordine alla sussistenza del nesso causale;
il testimone riferiva che Testimone_1 gli invitati alla festa erano tutti bambini, la festa si svolgeva tra patio e piscina, al momento della caduta della bambina già altri bambini erano in piscina e il testimone oltre a Tes_2 precisare che la festa era stata prenotata anche per l'uso della piscina, confermava la presenza di altri bambini intenti a fare il bagno e dichiarava di non aver assistito alla caduta.
Il difetto di prova in ordine al nesso causale rende del tutto inutile l'esame delle ulteriori doglianze formulate nell'interesse dell'appellante, non senza rimarcare che le circostanze della caduta della minore formavano oggetto di specifica contestazione da parte della società fin dalla CP_1 sua costituzione in giudizio nel corso del processo celebrato davanti al giudice di pace di Vallo della Lucania.
L'obbligo di motivazione è ottemperato dal giudice mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione ossia del ragionamento da lui seguito, ma non è necessario che egli confuti espressamente tutti gli argomenti portati dalle parti a sostegno del proprio assunto, non potendo altrimenti mai la motivazione qualificarsi succinta a norma dell'art. 118 c.p.c. e in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. Civ. n. 12123/2013; Cass. Civ. n. 11356/2006; Cass. Civ. n. 5724/2015; Cass.
Civ. n. 5624/2014; Cass. Civ. n. 120002/2014; Cass. Civ. Sez. Un. n. 9936/2014).
Giova in ogni caso ricordare che “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della
4 situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità della società gestrice di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali) ( cfr. Cass. civ. n. 21675/2023).
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari;
parte attrice sarà tenuta a rimborsare le spese sia alla convenuta, sia alla terza chiamata in causa ( cfr. Cass. Civ. n. 31868/2023: “Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata;
ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, qualora venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato gli attori alla rifusione delle spese nei confronti dei terzi chiamati, nonostante la convenuta chiamante fosse risultata soccombente rispetto ad una delle domande proposte, in relazione alla quale pure doveva considerarsi effettuata la chiamata di terzi)”).
Nulla può essere riconosciuto alla per le spese del giudizio celebrato davanti al CP_4
Giudice di Pace, non avendo il predetto appellato proposto appello incidentale relativamente alla compensazione delle spese disposta in primo grado ( cfr. Cass. civ. n. 25357/2018).
Parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, secondo cui quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Elvira Bellantoni, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando in ordine all'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vallo Della Lucania n.225/2020, proposto dal sig. , nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_1
della in persona del legale rappresentante p.t., e della Persona_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed CP_4 eccezione reietta, così provvede:
5 1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna , nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_1
al pagamento delle spese processuali in favore della in Persona_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., e della in persona del legale rappresentante CP_4
p.t., che liquida per ciascuna delle predette parti processuali in euro 2.800,00, oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari;
3) dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115 del 2002.
Vallo della Lucania, 1/7/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
6
Verbale udienza del 01/07/2025
L'Avv. Riccardo Boccia si riporta alle richieste e conclusioni tutte formulate nell'atto di appello ed alle note illustrative depositate. Impugna le note e le conclusioni avverse e ricorda, da ultimo, il chiaro insegnamento di CAss. Pen.21267/25 in ordine alla assunzione della posizione di garanzia ex art. 41 C.P. da parte del custode di una piscina, posizione da cui deriva L'OBBLIGO DI VIGILANZA ATTIVA, del tutto inadempiuto nel caso di specie, come è addirittura incontestato dalla convenuta. Ribadisce di essere estraneo al rapporto tra convenuta e terzo chiamato, mai citato in giudizio e convenuto in appello al solo fine del litisconsorzio necessario processuale. E' presente, per l'appellata l'avv. Marcello Di Controparte_1
Matteo il quale si riporta ai propri scritti difensivi, impugna e contesta tutto quanto ed adverso dedotto e prodotto, conclude come in atti e chiede che la causa venga decisa. E' presente, infine, per l' in sostituzione dell'avv. Gargano, il quale si riporta CP_2
a tutti i propri scritti difensi e chiede il rigetto dell'appello. Il giudice, dato atto che nessuna delle parti è presente in aula, alle ore 13,15 dà lettura delle seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni ed in funzione di Giudice monocratico, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1011 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vallo Della Lucania n.225/2020”, e vertente
TRA
1 , c.f. , nato a [...] il [...] residente Parte_1 C.F._1 in Novi Velia alla via S. Ianni n. 25, rappresentato e difeso giusta procura alle liti dall'avv. Riccardo
Boccia presso il cui studio elettivamente domiciliato in Vallo della Lucania alla via Rinaldi n. 16;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in via Controparte_3
Civitella, 9, Moio della Civitella, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Marcello
Di Matteo, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Vallo della Lucania alla via Generoso
Frate n. 7A
APPELLATA
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo CP_4
Gargano, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Salerno alla via F. Prudente, come da mandato in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 1/7/2025.
FATTO E DIRITTO
Il sig. , nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_1 [...]
, conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Vallo della Lucania, la Persona_1 [...] per ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla figlia all'esito della caduta avvenuta CP_1 in data 10.08.2016, sul bordo della piscina presente all'interno della struttura ricettiva gestita dalla predetta Controparte_1
Deduceva che la minore era caduta a causa del pavimento scivoloso, la mancanza di qualsiasi avviso circa la pericolosità del luogo e che la società era la custode della piscina. Controparte_1
La società convenuta si costituiva in giudizio, rappresentava che la minore di anni cinque, che stava partecipando ad una festa di compleanno, avrebbe dovuto trovarsi al piano rialzato ove era in corso la predetta festa, non avrebbe dovuto accedere alla piscina con abbigliamento e scarpe inadeguate, che in ogni caso il pavimento era tutt'altro che scivoloso e ancora che nessuna aveva controllato i movimenti della bambina.
2 Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio la propria compagnia di assicurazione Controparte_4
La causa era istruita con l'espletamento di una prova testimoniale e l'ammissione di una consulenza tecnica di ufficio;
all'esito con la sentenza n. 225/2020 il Giudice di Pace di Vallo della Lucania rigettava la domanda.
Avverso suddetta sentenza proponeva appello il sig. , chiedendo l'accoglimento Parte_1 della domanda proposta in primo grado;
si costituivano in giudizio sia la sia la Controparte_1
che concludevano per il rigetto del gravame con vittoria di spese. CP_4
Il Tribunale fissava per la discussione orale della causa l'udienza del 1/7/2025.
Il Giudice di Pace di Vallo della Lucania rigettava la domanda, ritenendo insussistente la prova della responsabilità della società convenuta e attribuendo la responsabilità dell'accaduto al comportamento della minore e alla scarsa vigilanza esercitata sulla stessa. Evidenziava che i testimoni non avevano riferito alcunchè in ordine alle caratteristiche della piscina, che uno dei testimoni ascoltati non aveva neanche assistito al fatto e che il bordo non doveva essere scivoloso, se gli altri bambini stavano utilizzando la piscina senza alcuna difficoltà. Richiamava a sostegno della propria decisione il contenuto del provvedimento della Suprema Corte di Cassazione n.
9009/2015.
L'appellante contestava la ricostruzione contenuta nella sentenza di primo grado e lamentava sia una non corretta valutazione delle prove, sia la mancata corretta applicazione del principio di non contestazione, sia ancora l'applicazione di un errato principio di diritto. Assumeva che anche il richiamo al precedente giurisprudenziale citato dal giudice a quo non fosse conferente. In particolare si imputava al primo giudice di aver omesso di valutare circostanze quali il nesso di casualità tra le cosa ed il danno occorso, la totale inadeguatezza dei luoghi di causa a poter essere adibiti al passaggio di persone, la mancanza di idonea pavimentazione antiscivolo, l'assenza di adeguata cartellonistica che interdicesse l'accesso nell'area e/o informasse gli avventori del possibile pericolo, l'assenza di personale della struttura addetto alla piscina.
La responsabilità ex art. 2051 c.c., sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa in custodia, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato, con effetto liberatorio totale o parziale, anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno.
3 Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode ( cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 20943/2022).
Tanto premesso, l'appello non può che essere disatteso in difetto della descrizione da parte dei testimoni delle modalità della caduta della minore e, dunque, del difetto Persona_1 di prova in ordine alla sussistenza del nesso causale;
il testimone riferiva che Testimone_1 gli invitati alla festa erano tutti bambini, la festa si svolgeva tra patio e piscina, al momento della caduta della bambina già altri bambini erano in piscina e il testimone oltre a Tes_2 precisare che la festa era stata prenotata anche per l'uso della piscina, confermava la presenza di altri bambini intenti a fare il bagno e dichiarava di non aver assistito alla caduta.
Il difetto di prova in ordine al nesso causale rende del tutto inutile l'esame delle ulteriori doglianze formulate nell'interesse dell'appellante, non senza rimarcare che le circostanze della caduta della minore formavano oggetto di specifica contestazione da parte della società fin dalla CP_1 sua costituzione in giudizio nel corso del processo celebrato davanti al giudice di pace di Vallo della Lucania.
L'obbligo di motivazione è ottemperato dal giudice mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione ossia del ragionamento da lui seguito, ma non è necessario che egli confuti espressamente tutti gli argomenti portati dalle parti a sostegno del proprio assunto, non potendo altrimenti mai la motivazione qualificarsi succinta a norma dell'art. 118 c.p.c. e in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. Civ. n. 12123/2013; Cass. Civ. n. 11356/2006; Cass. Civ. n. 5724/2015; Cass.
Civ. n. 5624/2014; Cass. Civ. n. 120002/2014; Cass. Civ. Sez. Un. n. 9936/2014).
Giova in ogni caso ricordare che “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della
4 situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità della società gestrice di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali) ( cfr. Cass. civ. n. 21675/2023).
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari;
parte attrice sarà tenuta a rimborsare le spese sia alla convenuta, sia alla terza chiamata in causa ( cfr. Cass. Civ. n. 31868/2023: “Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata;
ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, qualora venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato gli attori alla rifusione delle spese nei confronti dei terzi chiamati, nonostante la convenuta chiamante fosse risultata soccombente rispetto ad una delle domande proposte, in relazione alla quale pure doveva considerarsi effettuata la chiamata di terzi)”).
Nulla può essere riconosciuto alla per le spese del giudizio celebrato davanti al CP_4
Giudice di Pace, non avendo il predetto appellato proposto appello incidentale relativamente alla compensazione delle spese disposta in primo grado ( cfr. Cass. civ. n. 25357/2018).
Parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, secondo cui quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Elvira Bellantoni, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando in ordine all'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vallo Della Lucania n.225/2020, proposto dal sig. , nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_1
della in persona del legale rappresentante p.t., e della Persona_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed CP_4 eccezione reietta, così provvede:
5 1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna , nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_1
al pagamento delle spese processuali in favore della in Persona_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., e della in persona del legale rappresentante CP_4
p.t., che liquida per ciascuna delle predette parti processuali in euro 2.800,00, oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari;
3) dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115 del 2002.
Vallo della Lucania, 1/7/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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