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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5234/22 R.G. contenzioso, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall' avv. Massimo Foglia, come da mandato in atti
OPPONENTE
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Monia Mariani e dall'avv. Claudia Pasqualini, come da mandato in atti
OPPOSTA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
Maria Chiara Camosci, dall'avv. Federico Camozzi e dall'avv. Massimo Nespoli, come da mandato in atti
INTERVENTRICE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 28.6.22 Parte_1 proponeva opposizione avverso il d.i. n. 871/22, inerente la consegna in favore della parte opposta del contratto di finanziamento rimborsabile mediante quote stipendiali intestato all' oggetto di cessione in favore di deduceva, a CP_3 CP_2 sostegno dell'illegittimità della prefata pretesa, di non essere, in ragione di un errore di archiviazione, in possesso di copia del testo del suddetto negozio, il cui originale era stato trasferito alla banca cessionaria;
chiedeva, pertanto, autorizzarsi l'evocazione in giudizio della medesima e revocarsi il provvedimento monitorio;
in via gradata chiedeva che la terza chiamata fosse onerata della consegna della documentazione negoziale e la tenesse indenne di eventuali esborsi a titolo di spese di lite.
costituendosi, evidenziava che il proprio diritto scaturisse dal disposto CP_1 dell'art. 119 TUB e che nessuna incidenza, rispetto alla legittimazione passiva, potesse ascriversi alla prospettata, ma non documentata, cessione del credito, in ragione della circostanza che la contestazione inerisse al contratto originario;
precisava che neppure la richiesta rivolta in sede stragiudiziale ad avesse sortito esito positivo, CP_2 avendo tale compagine prospettato la propria mera titolarità del credito.
La cessionaria, la cui evocazione in giudizio veniva autorizzata con provvedimento reso in data 2.11.22, costituendosi, rimarcava l'avvenuta cessazione della materia del contendere, dando di aver consegnato, in data 5.9.22, la documentazione contrattuale all'opposta reperita presso cui nel frattempo era stata conferita la gestione CP_4 della posizione creditoria;
ribadiva la propria estraneità al contratto di mutuo, in ragione della mera acquisizione della titolarità del credito allo stesso conseguente e chiedeva rigettarsi la domanda di manleva formulata ai propri danni dall'opponente.
In considerazione delle notazioni formulate dalla terza chiamata e confermate dall'opposta in ordine al merito della pretesa, la causa veniva immediatamente rinviata per la precisazione elle conclusioni;
all'udienza del 24.4.24 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
In ragione dell'incontestata avvenuta consegna della documentazione richiesta in sede monitoria, il d.i. opposto deve essere revocato, mentre deve delibarsi in tal sede unicamente il profilo inerente le spese di lite afferenti la domanda formulata sia nella fase a cognizione sommaria che nel presente procedimento di opposizione, sulla scorta del principio della soccombenza virtuale – ovvero su di “una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”. (conf. Cass. civ. sent. n.
24714/22 e n. 24234/16).
Al riguardo, giovi osservare come parte opponente abbia prospettato la propria impossibilità di consegnare al cliente la copia del contratto di finanziamento in ragione dell'avvenuto trasferimento alla cessionaria dell'originale e dell'assenza, per un errore di archiviazione, di una copia del medesimo. Non può revocarsi in dubbio come, ai sensi dell'art. 119 TUB, la banca o l'intermediario stipulante sia tenuto a fornire al cliente copia della documentazione contrattuale inerente i rapporti di durata e come, conseguentemente, l'azione monitoria sia stata correttamente incardinata nei confronti della controparte negoziale del finanziamento, unico soggetto munito di legittimazione passiva rispetto a tale iniziativa.
Ancora, sebbene l'art. 17 dell'accordo di cessione intervenuto tra terza chiamata e cedente contemplasse l'obbligo di quest'ultima di consegnare l'originare dei testi negoziali, era comunque alla medesima garantita la facoltà di conservarne copia;
la circostanza che la suddetta società ne fosse sprovvista per un disguido nella materiale creazione di tale copia – quindi per un evento imputabile alla propria condotta - non risulta dirimente, atteso che l'opponente, cui la richiesta di consegna era stata formulata dall'opposta in sede stragiudiziale, ben avrebbe potuto attivarsi presso la cessionaria, estranea alla fase genetica del rapporto contrattuale originario, al fine di acquisire successivamente il documento risultato mancante, così, scongiurando il deposito del ricorso per d.i.
In ossequio ai rilievi che precedono, la richiesta di consegna della documentazione bancaria è stata condivisibilmente azionata in via giudiziale nei confronti dell'opponente, né appare plausibile la richiesta della medesima di vedersi rifusi dalla terza chiamata gli oneri per la difesa tecnica connessi alla necessità di resistente in giudizio, dettata dal non aver posto tempestivamente rimedio al proprio errore di archiviazione.
Rispetto a tale ultimo profilo, giovi osservare come parte opponente non abbia in alcun modo allegato, prima che provato, anche solo una mera assenza di collaborazione ascrivibile ad in sede stragiudiziale, rispetto ad una propria richiesta di CP_2 acquisire copia del documento in contestazione a seguito della ricezione della richiesta ex art. 119 TUB da parte dell'opposta – circostanza che al limite, in ragione del tenore delle pattuizioni intercorse tra le parti, avrebbe potuto rendere plausibile un contegno negoziale censurabile in capo alla medesima ed avallare l'istanza di manleva.
Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza dell'opponente sia nel rapporto processuale con l'opposta, che in quello con la terza chiamata;
quanto al primo dei suddetti rapporti, in ossequio all'incidenza della natura bifasica del procedimento e dell'esito suddetto, giovi rilevare che, come esplicitato dalla corte nomofilattica con sent. n. 26922/22 “Se il debitore esegue il pagamento ingiunto dopo la notifica del decreto ingiuntivo la causa di opposizione va definita con una statuizione di cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo – da valutare avendo riguardo al suo complessivo svolgimento e all'esito del giudizio di opposizione – è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria. In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex articolo 645 del Cpc, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio”.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce
Parzialmente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere rispetto alla domanda formulata in sede monitoria e revoca il d.i. in contestazione;
- Condanna l'opponente al versamento delle spese di lite: in favore dell'opposta, che liquida, anche in considerazione della spettanza delle competenze maturate per la fase monitoria, in € 48,50 per esborsi e nell'importo di € 1.500,00 per compensi, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa;
in favore della terza chiamata, che liquida, nell'importo di € 1.200,00 per compensi, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa.
Lecce, 7.1.25
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5234/22 R.G. contenzioso, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall' avv. Massimo Foglia, come da mandato in atti
OPPONENTE
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Monia Mariani e dall'avv. Claudia Pasqualini, come da mandato in atti
OPPOSTA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
Maria Chiara Camosci, dall'avv. Federico Camozzi e dall'avv. Massimo Nespoli, come da mandato in atti
INTERVENTRICE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 28.6.22 Parte_1 proponeva opposizione avverso il d.i. n. 871/22, inerente la consegna in favore della parte opposta del contratto di finanziamento rimborsabile mediante quote stipendiali intestato all' oggetto di cessione in favore di deduceva, a CP_3 CP_2 sostegno dell'illegittimità della prefata pretesa, di non essere, in ragione di un errore di archiviazione, in possesso di copia del testo del suddetto negozio, il cui originale era stato trasferito alla banca cessionaria;
chiedeva, pertanto, autorizzarsi l'evocazione in giudizio della medesima e revocarsi il provvedimento monitorio;
in via gradata chiedeva che la terza chiamata fosse onerata della consegna della documentazione negoziale e la tenesse indenne di eventuali esborsi a titolo di spese di lite.
costituendosi, evidenziava che il proprio diritto scaturisse dal disposto CP_1 dell'art. 119 TUB e che nessuna incidenza, rispetto alla legittimazione passiva, potesse ascriversi alla prospettata, ma non documentata, cessione del credito, in ragione della circostanza che la contestazione inerisse al contratto originario;
precisava che neppure la richiesta rivolta in sede stragiudiziale ad avesse sortito esito positivo, CP_2 avendo tale compagine prospettato la propria mera titolarità del credito.
La cessionaria, la cui evocazione in giudizio veniva autorizzata con provvedimento reso in data 2.11.22, costituendosi, rimarcava l'avvenuta cessazione della materia del contendere, dando di aver consegnato, in data 5.9.22, la documentazione contrattuale all'opposta reperita presso cui nel frattempo era stata conferita la gestione CP_4 della posizione creditoria;
ribadiva la propria estraneità al contratto di mutuo, in ragione della mera acquisizione della titolarità del credito allo stesso conseguente e chiedeva rigettarsi la domanda di manleva formulata ai propri danni dall'opponente.
In considerazione delle notazioni formulate dalla terza chiamata e confermate dall'opposta in ordine al merito della pretesa, la causa veniva immediatamente rinviata per la precisazione elle conclusioni;
all'udienza del 24.4.24 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
In ragione dell'incontestata avvenuta consegna della documentazione richiesta in sede monitoria, il d.i. opposto deve essere revocato, mentre deve delibarsi in tal sede unicamente il profilo inerente le spese di lite afferenti la domanda formulata sia nella fase a cognizione sommaria che nel presente procedimento di opposizione, sulla scorta del principio della soccombenza virtuale – ovvero su di “una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”. (conf. Cass. civ. sent. n.
24714/22 e n. 24234/16).
Al riguardo, giovi osservare come parte opponente abbia prospettato la propria impossibilità di consegnare al cliente la copia del contratto di finanziamento in ragione dell'avvenuto trasferimento alla cessionaria dell'originale e dell'assenza, per un errore di archiviazione, di una copia del medesimo. Non può revocarsi in dubbio come, ai sensi dell'art. 119 TUB, la banca o l'intermediario stipulante sia tenuto a fornire al cliente copia della documentazione contrattuale inerente i rapporti di durata e come, conseguentemente, l'azione monitoria sia stata correttamente incardinata nei confronti della controparte negoziale del finanziamento, unico soggetto munito di legittimazione passiva rispetto a tale iniziativa.
Ancora, sebbene l'art. 17 dell'accordo di cessione intervenuto tra terza chiamata e cedente contemplasse l'obbligo di quest'ultima di consegnare l'originare dei testi negoziali, era comunque alla medesima garantita la facoltà di conservarne copia;
la circostanza che la suddetta società ne fosse sprovvista per un disguido nella materiale creazione di tale copia – quindi per un evento imputabile alla propria condotta - non risulta dirimente, atteso che l'opponente, cui la richiesta di consegna era stata formulata dall'opposta in sede stragiudiziale, ben avrebbe potuto attivarsi presso la cessionaria, estranea alla fase genetica del rapporto contrattuale originario, al fine di acquisire successivamente il documento risultato mancante, così, scongiurando il deposito del ricorso per d.i.
In ossequio ai rilievi che precedono, la richiesta di consegna della documentazione bancaria è stata condivisibilmente azionata in via giudiziale nei confronti dell'opponente, né appare plausibile la richiesta della medesima di vedersi rifusi dalla terza chiamata gli oneri per la difesa tecnica connessi alla necessità di resistente in giudizio, dettata dal non aver posto tempestivamente rimedio al proprio errore di archiviazione.
Rispetto a tale ultimo profilo, giovi osservare come parte opponente non abbia in alcun modo allegato, prima che provato, anche solo una mera assenza di collaborazione ascrivibile ad in sede stragiudiziale, rispetto ad una propria richiesta di CP_2 acquisire copia del documento in contestazione a seguito della ricezione della richiesta ex art. 119 TUB da parte dell'opposta – circostanza che al limite, in ragione del tenore delle pattuizioni intercorse tra le parti, avrebbe potuto rendere plausibile un contegno negoziale censurabile in capo alla medesima ed avallare l'istanza di manleva.
Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza dell'opponente sia nel rapporto processuale con l'opposta, che in quello con la terza chiamata;
quanto al primo dei suddetti rapporti, in ossequio all'incidenza della natura bifasica del procedimento e dell'esito suddetto, giovi rilevare che, come esplicitato dalla corte nomofilattica con sent. n. 26922/22 “Se il debitore esegue il pagamento ingiunto dopo la notifica del decreto ingiuntivo la causa di opposizione va definita con una statuizione di cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo – da valutare avendo riguardo al suo complessivo svolgimento e all'esito del giudizio di opposizione – è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria. In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex articolo 645 del Cpc, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio”.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce
Parzialmente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere rispetto alla domanda formulata in sede monitoria e revoca il d.i. in contestazione;
- Condanna l'opponente al versamento delle spese di lite: in favore dell'opposta, che liquida, anche in considerazione della spettanza delle competenze maturate per la fase monitoria, in € 48,50 per esborsi e nell'importo di € 1.500,00 per compensi, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa;
in favore della terza chiamata, che liquida, nell'importo di € 1.200,00 per compensi, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa.
Lecce, 7.1.25
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo