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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TOMASELLI FIORENZO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 256/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia - Via Cefalonia 49 25124 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Brescia - Via Della Valle 40 25128 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220240017769865000 CONTRIBUTO UNIF 2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. PROT. 19682 CONTRIBUTO UNIFICATO
TRIBUTARIO 2023
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. PROT. 46377 CONTRIBUTO UNIFICATO
TRIBUTARIO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 294/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento meglio specificata in epigrafe, emessa dall'Agente della riscossione di Brescia a seguito dell'iscrizione a ruolo disposta dall'Ufficio di Segreteria di questa
Corte per l'omesso versamento del CUT su ricorsi depositati nelle annualità 2022-23, nonché in via derivata i connessi provvedimenti di irrogazione sanzioni.
A sostegno dell'impugnativa l'interessato ha formulato i seguenti articolati motivi:
1) Illegittimità della cartella di pagamento per inesistenza del titolo presupposto - carenza di idonea motivazione;
2) Illegittimità della cartella impugnata per inesistenza del presupposto impositivo e/o sanzionatorio - illegittimità delle sanzioni irrogate per carenza di motivazione - richiesta di rideterminazione delle sanzioni.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia, che ha controdedotto nel merito, chiedendo conclusivamente la reiezione del ricorso.
L'Agenzia della riscossione, pure costituitasi in giudizio, concludeva per la parziale carenza di legittimazione passiva ed in ogni caso per l'infondatezza del gravame.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova premettere che la gravata cartella esattoriale trae origine dall'omessa regolarizzazione del pagamento del contributo unificato, nonché dalla conseguente contestazione delle relative sanzioni.
In particolare, l'Ufficio di Segreteria della Corte procedeva alla riscossione dei crediti di natura tributaria di cui ai seguenti atti:
– Prot. n. 1826 del 18/01/2023, invito al pagamento per omesso versamento del contributo unificato tributario, pari a € 1.500,00 oltre interessi e spese di notifica, relativo al procedimento RGR n. 1119/2022;
– Prot. n. 19682 del 10/05/2023, sanzione per mancato pagamento del CUT, pari a € 3.000,00 oltre spese di notifica, relativa al medesimo procedimento;
– Prot. n. 32611 del 31/08/2023, invito al pagamento per omesso versamento del contributo unificato tributario, pari a € 500,00 oltre interessi e spese di notifica, relativo al procedimento RGR n. 717/2023;
– Prot. n. 46377 del 20/12/2023, sanzione per mancato pagamento del CUT, pari a € 1.000,00 oltre spese di notifica, relativa al medesimo procedimento.
2. Ciò posto, nel primo motivo si contesta la validità della notifica dei provvedimenti di irrogazione di sanzioni, in quanto effettuata nel domicilio eletto e non nel luogo di residenza del contribuente.
Al riguardo, si osserva, anzitutto, che, prima della sua recente abrogazione, l'art. 16, comma 1-ter, del D.
P.R. n. 115/2002 - come modificato dall'art. 29 del D.L. n. 23/2020 anteriormente alla notifica degli atti in questa sede contestati -, prevedeva che la sanzione, anche mediante l'invito al pagamento ex art. 248, fosse notificata a cura dell'Ufficio, anche via PEC, al domicilio eletto o, in mancanza, mediante deposito presso l'Ufficio.
Dunque, in conformità alla detta disciplina, ratione temporis applicabile, gli atti di irrogazione delle sanzioni sono stati regolarmente notificati al domicilio eletto dal ricorrente.
D'altra parte, si rileva che la notifica degli atti in questione - dimostrata dall'Ente impositore con la produzione in giudizio dei pertinenti referti – rende, stante l'irretrattabilità del titolo, in questa sede inammissibile ogni domanda del ricorrente concernente la legittimità dei medesimi.
Va, infatti, sottolineato che la mancata tempestiva impugnazione dei già menzionati atti di irrogazione sanzioni ne ha determinato la definitività e quindi il conseguente consolidamento delle obbligazioni tributarie, legittimando così l'iscrizione a ruolo.
Di qui l'infondatezza delle doglianze.
3. Nel secondo mezzo, il ricorrente sostiene che gli importi iscritti a ruolo afferiscono a due procedimenti definiti con declaratoria di estinzione per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi
156-202, L. n. 197/2022 e che, essendo le spese di lite compensate e rimaste a carico delle parti che le hanno anticipate, non sarebbe dovuto il pagamento del contributo unificato, il quale, per effetto della sentenza di estinzione, dovrebbe considerarsi non dovuto ex lege, ovvero, quantomeno, non sarebbero legittimamente esigibili le sanzioni per l'originario omesso versamento.
Detto ordine di idee non appare condivisibile.
Invero, il contributo unificato costituisce un'entrata di natura tributaria e, in quanto tale, è soggetto alla disciplina propria dei tributi. Esso deve essere corrisposto al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dal D.
L. n. 98/1997.
Ora, l'obbligazione sorge per il solo fatto oggettivo della proposizione del ricorso e della conseguente richiesta di iscrizione a ruolo, indipendentemente dall'ulteriore sviluppo del processo e dal suo esito: il presupposto del tributo, quindi, si perfeziona con il deposito dell'atto introduttivo. Ne consegue che l'eventuale declaratoria di cessazione della materia del contendere, anche quando accompagnata dalla compensazione delle spese di lite, non incide sull'obbligo di pagamento del contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo. Tale pronuncia, infatti, attiene esclusivamente alla regolamentazione delle spese tra le parti e - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - non elimina, né il presupposto impositivo, né quello sanzionatorio connesso all'omesso o tardivo versamento del contributo.
Di qui l'inconsistenza delle viste censure.
4. Infine, il ricorrente sostiene che l'irrogazione delle sanzioni sarebbe illegittima per violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 472/1997, in quanto priva di adeguata motivazione in ordine alla quantificazione dell'applicata misura massima edittale.
Al visto rilievo è sufficiente replicare, per un verso, che la cartella di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente indicare gli estremi degli atti cui essa fa riferimento, come desumibile dal modello ministeriale sulla base del quale la stessa è stata emessa e tanto basta a confermarne la regolarità del contenuto formale;
per altro verso, evidenziando – in disparte quanto sopra illustrato in ordine al primo motivo di impugnativa - che le sanzioni comminate trovano, comunque, giuridico fondamento nelle accertate violazioni.
5. Parzialmente fondata appare, invece, l'eccezione formulata in ordine agli importi intimati in cartella, dai quali, secondo il deducente, dovrebbero assuntamente detrarsi quelli già parzialmente corrisposti dal contribuente a titolo di contributo unificato e sanzioni.
A tal proposito – condividendosi l'avviso del ricorrente sul punto -, occorre rilevare che dall'importo intimato con la cartella di pagamento dedotta in giudizio deve essere scomputato quanto medio tempore versato dal contribuente a titolo di CUT e sanzioni relativamente al procedimento RGR n. 717/2023.
Infatti, risulta, nella specie, documentato in atti il pagamento - a mezzo F23 (sia pur con codici tributo non del tutto corretti) -, in data 12/02/2024, della complessiva somma di € 1.500,00 (oltre spese di notifica pari a € 8,75), di cui € 500,00 verisimilmente imputabili all'omesso versamento del contributo unificato e
€ 1.000,00 a presumibile titolo di pagamento della sanzione per mancato versamento del CUT.
6. Conclusivamente il ricorso viene in parte accolto, per quanto di ragione e nei limiti di interesse del contribuente, salvi restando gli ulteriori provvedimenti dell'Ufficio per la rideterminazione del dovuto.
Quanto al carico delle spese di lite, la particolarità della vicenda ben giustifica la loro integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie parzialmente e per quanto di ragione, nei sensi e nei termini di cui in motivazione. Spese del giudizio compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TOMASELLI FIORENZO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 256/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia - Via Cefalonia 49 25124 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Brescia - Via Della Valle 40 25128 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220240017769865000 CONTRIBUTO UNIF 2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. PROT. 19682 CONTRIBUTO UNIFICATO
TRIBUTARIO 2023
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. PROT. 46377 CONTRIBUTO UNIFICATO
TRIBUTARIO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 294/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento meglio specificata in epigrafe, emessa dall'Agente della riscossione di Brescia a seguito dell'iscrizione a ruolo disposta dall'Ufficio di Segreteria di questa
Corte per l'omesso versamento del CUT su ricorsi depositati nelle annualità 2022-23, nonché in via derivata i connessi provvedimenti di irrogazione sanzioni.
A sostegno dell'impugnativa l'interessato ha formulato i seguenti articolati motivi:
1) Illegittimità della cartella di pagamento per inesistenza del titolo presupposto - carenza di idonea motivazione;
2) Illegittimità della cartella impugnata per inesistenza del presupposto impositivo e/o sanzionatorio - illegittimità delle sanzioni irrogate per carenza di motivazione - richiesta di rideterminazione delle sanzioni.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia, che ha controdedotto nel merito, chiedendo conclusivamente la reiezione del ricorso.
L'Agenzia della riscossione, pure costituitasi in giudizio, concludeva per la parziale carenza di legittimazione passiva ed in ogni caso per l'infondatezza del gravame.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova premettere che la gravata cartella esattoriale trae origine dall'omessa regolarizzazione del pagamento del contributo unificato, nonché dalla conseguente contestazione delle relative sanzioni.
In particolare, l'Ufficio di Segreteria della Corte procedeva alla riscossione dei crediti di natura tributaria di cui ai seguenti atti:
– Prot. n. 1826 del 18/01/2023, invito al pagamento per omesso versamento del contributo unificato tributario, pari a € 1.500,00 oltre interessi e spese di notifica, relativo al procedimento RGR n. 1119/2022;
– Prot. n. 19682 del 10/05/2023, sanzione per mancato pagamento del CUT, pari a € 3.000,00 oltre spese di notifica, relativa al medesimo procedimento;
– Prot. n. 32611 del 31/08/2023, invito al pagamento per omesso versamento del contributo unificato tributario, pari a € 500,00 oltre interessi e spese di notifica, relativo al procedimento RGR n. 717/2023;
– Prot. n. 46377 del 20/12/2023, sanzione per mancato pagamento del CUT, pari a € 1.000,00 oltre spese di notifica, relativa al medesimo procedimento.
2. Ciò posto, nel primo motivo si contesta la validità della notifica dei provvedimenti di irrogazione di sanzioni, in quanto effettuata nel domicilio eletto e non nel luogo di residenza del contribuente.
Al riguardo, si osserva, anzitutto, che, prima della sua recente abrogazione, l'art. 16, comma 1-ter, del D.
P.R. n. 115/2002 - come modificato dall'art. 29 del D.L. n. 23/2020 anteriormente alla notifica degli atti in questa sede contestati -, prevedeva che la sanzione, anche mediante l'invito al pagamento ex art. 248, fosse notificata a cura dell'Ufficio, anche via PEC, al domicilio eletto o, in mancanza, mediante deposito presso l'Ufficio.
Dunque, in conformità alla detta disciplina, ratione temporis applicabile, gli atti di irrogazione delle sanzioni sono stati regolarmente notificati al domicilio eletto dal ricorrente.
D'altra parte, si rileva che la notifica degli atti in questione - dimostrata dall'Ente impositore con la produzione in giudizio dei pertinenti referti – rende, stante l'irretrattabilità del titolo, in questa sede inammissibile ogni domanda del ricorrente concernente la legittimità dei medesimi.
Va, infatti, sottolineato che la mancata tempestiva impugnazione dei già menzionati atti di irrogazione sanzioni ne ha determinato la definitività e quindi il conseguente consolidamento delle obbligazioni tributarie, legittimando così l'iscrizione a ruolo.
Di qui l'infondatezza delle doglianze.
3. Nel secondo mezzo, il ricorrente sostiene che gli importi iscritti a ruolo afferiscono a due procedimenti definiti con declaratoria di estinzione per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi
156-202, L. n. 197/2022 e che, essendo le spese di lite compensate e rimaste a carico delle parti che le hanno anticipate, non sarebbe dovuto il pagamento del contributo unificato, il quale, per effetto della sentenza di estinzione, dovrebbe considerarsi non dovuto ex lege, ovvero, quantomeno, non sarebbero legittimamente esigibili le sanzioni per l'originario omesso versamento.
Detto ordine di idee non appare condivisibile.
Invero, il contributo unificato costituisce un'entrata di natura tributaria e, in quanto tale, è soggetto alla disciplina propria dei tributi. Esso deve essere corrisposto al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dal D.
L. n. 98/1997.
Ora, l'obbligazione sorge per il solo fatto oggettivo della proposizione del ricorso e della conseguente richiesta di iscrizione a ruolo, indipendentemente dall'ulteriore sviluppo del processo e dal suo esito: il presupposto del tributo, quindi, si perfeziona con il deposito dell'atto introduttivo. Ne consegue che l'eventuale declaratoria di cessazione della materia del contendere, anche quando accompagnata dalla compensazione delle spese di lite, non incide sull'obbligo di pagamento del contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo. Tale pronuncia, infatti, attiene esclusivamente alla regolamentazione delle spese tra le parti e - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - non elimina, né il presupposto impositivo, né quello sanzionatorio connesso all'omesso o tardivo versamento del contributo.
Di qui l'inconsistenza delle viste censure.
4. Infine, il ricorrente sostiene che l'irrogazione delle sanzioni sarebbe illegittima per violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 472/1997, in quanto priva di adeguata motivazione in ordine alla quantificazione dell'applicata misura massima edittale.
Al visto rilievo è sufficiente replicare, per un verso, che la cartella di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente indicare gli estremi degli atti cui essa fa riferimento, come desumibile dal modello ministeriale sulla base del quale la stessa è stata emessa e tanto basta a confermarne la regolarità del contenuto formale;
per altro verso, evidenziando – in disparte quanto sopra illustrato in ordine al primo motivo di impugnativa - che le sanzioni comminate trovano, comunque, giuridico fondamento nelle accertate violazioni.
5. Parzialmente fondata appare, invece, l'eccezione formulata in ordine agli importi intimati in cartella, dai quali, secondo il deducente, dovrebbero assuntamente detrarsi quelli già parzialmente corrisposti dal contribuente a titolo di contributo unificato e sanzioni.
A tal proposito – condividendosi l'avviso del ricorrente sul punto -, occorre rilevare che dall'importo intimato con la cartella di pagamento dedotta in giudizio deve essere scomputato quanto medio tempore versato dal contribuente a titolo di CUT e sanzioni relativamente al procedimento RGR n. 717/2023.
Infatti, risulta, nella specie, documentato in atti il pagamento - a mezzo F23 (sia pur con codici tributo non del tutto corretti) -, in data 12/02/2024, della complessiva somma di € 1.500,00 (oltre spese di notifica pari a € 8,75), di cui € 500,00 verisimilmente imputabili all'omesso versamento del contributo unificato e
€ 1.000,00 a presumibile titolo di pagamento della sanzione per mancato versamento del CUT.
6. Conclusivamente il ricorso viene in parte accolto, per quanto di ragione e nei limiti di interesse del contribuente, salvi restando gli ulteriori provvedimenti dell'Ufficio per la rideterminazione del dovuto.
Quanto al carico delle spese di lite, la particolarità della vicenda ben giustifica la loro integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie parzialmente e per quanto di ragione, nei sensi e nei termini di cui in motivazione. Spese del giudizio compensate.