TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/02/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, in esito alla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 05/02/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 658/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA
, rapp.ta e difesa dagli avvocati Antonio Galardo e Loredana Franco ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio legale del primo sito in Vairano SC (CE) alla Via A. De Curtis n°32, RICORRENTE E
- in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e Controparte_1
, Luca Cuzzupoli ed Itala De Benedictis nonché RESISTENTE in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 RESISTENTE CONTUMACE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 30.01.2023, la ricorrente, in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare e dichiarare la esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e l' nel periodo in contestazione, Controparte_2
e, per l'effetto condannare la parte resistente al pagamento delle retribuzioni spettanti per il lavoro prestato ed ammontanti a complessivi € 12.223,58 (di cui €.703,58 per TFR), o delle maggiori o minori somme accertate nel corso del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione dei crediti al soddisfo;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al versamento della contribuzione CP_ previdenziale ed assistenziale dovuta in favore dell' per il rapporto di lavoro prestato dal 18.09.2021 al 08.06.2022 o al corrispondente risarcimento del danno subito;
Esponeva la ricorrente, a fondamento della domanda, di aver lavorato alle dipendenze dell
[...] come docente dal 18.09.2021 al 09.03.2022 , per n. tredici ore settimanali distribuito su Controparte_2 due classi (III e IV) e di 25 ore settimanali dal 10.03.2022 al 08.06.2022, quando le venivano assegnate ulteriori 12 ore settimanali sulle classi I e II .
1 CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che resisteva all'avverso ricorso chiedendo, nel merito, di rigettare la richiesta attorea stante i numerosi rilievi e dubbi riscontrati quanto alla genuinità dell'invocato rapporto di lavoro, per le argomentazioni indicate in memoria difensiva;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda, chiedeva di condannare l' al versamento dei Controparte_2 contributi previdenziali ed assistenziali, nei limiti del non prescritto, e per l'importo di € 4.558,00 oltre alle sanzioni civili come per legge, contribuzione calcolata sulla base dell'inquadramento invocato dalla stessa ricorrente e sulla base della retribuzione contrattuale dalla stessa invocata.
Nonostante la regolarità della notifica l' non si costituiva e rimaneva Controparte_3 contumace.
Espletata l'istruttoria, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione ai sensi dell' art. 127 ter c.p.c.
******
Il ricorso è fondato
Venendo al merito tanto premesso, poiché la ricorrente chiede l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro e, conseguentemente, la condanna della parte datoriale al pagamento delle differenze retributive ed al versamento dei contributi previdenziali omessi, appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento
(art.2697 c.c.).
Pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, la prova dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie è posta interamente a carico della parte attrice, sulla quale grava, quindi, l'onere di provare non solo l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dedotto, ma anche di avere effettuato, alle dipendenze di parte convenuta, per tutta la durata del rapporto, le mansioni indicate nel ricorso, di essere stata sottoposta alle sue direttive, di osservare un determinato orario di lavoro;
prova che, nel caso di specie è stata raggiunta.
In primo luogo va evidenziato che, con ordinanza del 13.11.2023, veniva ammesso l'interrogatorio formale del rappresentante legale della parte resistente e rinviato il Controparte_2 procedimento, per la notifica dell'interrogatorio formale della parte resistente, all'udienza del 15.05.2024
, per il suo espletamento. In tale sede, pur essendo stato correttamente notificata l'atto di convocazione per l'interrogatorio formale, parte resistente non compariva in giudizio senza giustificato motivo.
In particolare, ai sensi dell'art. 232 c.p.c. la mancata presentazione della parte all'interrogatorio senza giustificato motivo, rappresenta un fatto, qualificato, riconducibile al più ampio ambito del comportamento della parte nel processo, cui il giudice “può” riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti e così di prova (Cass. civ., 13/11/1997, n.11233).
2 Il legislatore ha, pertanto, inteso escludere efficacia automatica di prova piena - equiparabile alla confessione - ad un comportamento processuale, che (a prescindere dalla allegazione o meno di una giustificazione) può essere dettato da ragioni diverse, dalla consapevolezza della verità dei fatti oggetto dell'interrogatorio o dalla intenzione di riconoscerne tacitamente la verità. In sostanza, il verbo “può” che regge la proposizione "ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio" è stato adoperato con riferimento al potere di apprezzamento del comportamento, nel senso che il giudice non ha l'obbligo
(come per la confessione), ma soltanto la facoltà di considerare il comportamento stesso "prova piena" dei fatti dedotti e, quindi, vincolante ai fini della decisione.
D'altro canto, l'inciso "valutato ogni altro mezzo di prova", che nel testo precede la proposizione in esame, deve essere interpretato nel senso di un collegamento necessario tra la valutazione stessa e l'apprezzamento positivo o negativo sulla efficacia della mancata (o rifiutata) risposta all'interrogatorio.
Se, infatti, la valutazione non avesse tale specifica funzione strumentale, non avrebbe avuto senso farne menzione nella norma, posto che l'obbligo del giudice di valutare le prove e di apprezzarne liberamente
(ma congruamente e logicamente) il risultato ai fini della decisione, è espressamente previsto dal primo comma dell'art. 116 c.p.c., norma di carattere generale.
In particolare, la valutazione ha la finalità di qualificare il comportamento della parte, ponendone in rilievo il significato di tacita ammissione dei fatti dedotti con l'interrogatorio - qualora gli elementi esaminati, seppure di carattere indiziario, siano favorevoli alla parte che ha richiesto l'interrogatorio - ovvero di escludere qualsiasi rilevanza dello stesso, qualora gli elementi si rivelino inconsistenti o addirittura sfavorevoli (Cass. civ., 30/07/1988, n.4796).
L'ulteriore elemento probatorio, naturalmente, non deve essere ex se suscettivo di fornire piena prova
(poiché in tal caso, risultando assolto l'onere della prova, sarebbe superflua la considerazione della mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudizio sui fatti dedotti nell'interrogatorio (Cass. civ., 29/04/1993,
n.5089).
L'inciso "valutato ogni elemento di prova" comporta, dunque, un collegamento necessario tra la mancata risposta all'interrogatorio ed altri elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 30 luglio 1988 n.
4796, 17 maggio 1985 n. 3053). Nel caso di specie, dunque, vi sono altri elementi di prova dai quali poter ritenere che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta nel periodo dedotto in ricorso.
Ed invero, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato secondo le modalità e gli orari indicati in ricorso trova, altresì, riscontro nelle dichiarazioni dei testi escussi e che Testimone_1 Testimone_2 hanno riferito di aver visto lavorare la ricorrete presso l' nel periodo dal 18.09.2021 al Controparte_2
08.06.2022 e che la stessa aveva svolto le mansioni di insegnante di italiano e storia, secondo le modalità orarie indicate in ricorso (cfr. verbale di udienza del 15.05.2024). Appare altresì corretto
3 l'inquadramento della ricorrente nel 6° livello del CCNL Scuole Private Filins come dedotto in ricorso atteso che in tale livello vi rientra il personale docente di scuola secondaria.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto ha avuto modo di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. 26985/2009).
Ne consegue che, non avendo la resistente dato prova di aver ottemperato al pagamento delle retribuzioni spettanti ex art. 36 Cost alla parte ricorrente, quest'ultima rimane creditrice degli importi indicati nei conteggi versati in atti che appaiono ictu oculi attendibili sia per la precisione dei calcoli che per la loro mancata contestazione da parte della controparte. Come è noto, nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum, la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass.
Sez. Lav. 945/06).
Alla ricorrente spetta, pertanto, l'importo complessivo di € 12.223,58, a titolo di differenze retributive
(di cui € 703,58 a titolo di trattamento di fine rapporto ) a cui dovranno aggiungersi gli accessori ex art
429 cpc ovvero gli interessi legali sugli importi via via rivalutati sino al soddisfo effettivo.
La parte resistente va, altresì, condannata al versamento della contribuzione omessa Controparte_2
CP_ quantificata dall' nella memoria difensiva in euro 4.558,00 oltre alle sanzioni civili come per legge,
Le spese di lite, in favore della parte ricorrente, sono poste a carico dell' e si Controparte_2 liquidano come da dispositivo con distrazione, in favore dei procuratori della parte ricorrente per dichiarato anticipo, conto della non complessità della controversia. CP_ Spese di lite compensate tra la ricorrente e l' atteso che alcuna domanda è stata spiegata nei confronti dell' . Controparte_4
P.Q.M
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione definitivamente pronunciando, così provvede:
4 1) accerta e dichiara che tra la ricorrente e l' è intercorso un rapporto di lavoro Controparte_2 subordinato per il periodo dal 18.09.2021 all'08.06.2022 secondo le modalità indicate in parte motiva
2) condanna la parte resistente al pagamento , in favore della ricorrente, Controparte_2 dell'importo di € 12.223,58, a titolo di differenze retributive, (di cui € 703,58 a titolo di trattamento di fine rapporto) oltre accessori ex art 429 cpc ovvero gli interessi legali sugli importi via via rivalutati dalla data della maturazione dei crediti sino al soddisfo effettivo
3) condanna la parte resistente al versamento della contribuzione omessa pari ad Controparte_2 euro 4.558,00 oltre alle sanzioni civili come per legge
4) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro Controparte_2
2.694,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore degli avv. Loredana
Franco ed Antonio Galardo CP_ 5) compensa le spese di lite tra la ricorrente e l'
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Gambardella
5
nella causa civile iscritta al N. 658/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA
, rapp.ta e difesa dagli avvocati Antonio Galardo e Loredana Franco ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio legale del primo sito in Vairano SC (CE) alla Via A. De Curtis n°32, RICORRENTE E
- in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e Controparte_1
, Luca Cuzzupoli ed Itala De Benedictis nonché RESISTENTE in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 RESISTENTE CONTUMACE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 30.01.2023, la ricorrente, in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare e dichiarare la esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e l' nel periodo in contestazione, Controparte_2
e, per l'effetto condannare la parte resistente al pagamento delle retribuzioni spettanti per il lavoro prestato ed ammontanti a complessivi € 12.223,58 (di cui €.703,58 per TFR), o delle maggiori o minori somme accertate nel corso del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione dei crediti al soddisfo;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al versamento della contribuzione CP_ previdenziale ed assistenziale dovuta in favore dell' per il rapporto di lavoro prestato dal 18.09.2021 al 08.06.2022 o al corrispondente risarcimento del danno subito;
Esponeva la ricorrente, a fondamento della domanda, di aver lavorato alle dipendenze dell
[...] come docente dal 18.09.2021 al 09.03.2022 , per n. tredici ore settimanali distribuito su Controparte_2 due classi (III e IV) e di 25 ore settimanali dal 10.03.2022 al 08.06.2022, quando le venivano assegnate ulteriori 12 ore settimanali sulle classi I e II .
1 CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che resisteva all'avverso ricorso chiedendo, nel merito, di rigettare la richiesta attorea stante i numerosi rilievi e dubbi riscontrati quanto alla genuinità dell'invocato rapporto di lavoro, per le argomentazioni indicate in memoria difensiva;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda, chiedeva di condannare l' al versamento dei Controparte_2 contributi previdenziali ed assistenziali, nei limiti del non prescritto, e per l'importo di € 4.558,00 oltre alle sanzioni civili come per legge, contribuzione calcolata sulla base dell'inquadramento invocato dalla stessa ricorrente e sulla base della retribuzione contrattuale dalla stessa invocata.
Nonostante la regolarità della notifica l' non si costituiva e rimaneva Controparte_3 contumace.
Espletata l'istruttoria, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione ai sensi dell' art. 127 ter c.p.c.
******
Il ricorso è fondato
Venendo al merito tanto premesso, poiché la ricorrente chiede l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro e, conseguentemente, la condanna della parte datoriale al pagamento delle differenze retributive ed al versamento dei contributi previdenziali omessi, appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento
(art.2697 c.c.).
Pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, la prova dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie è posta interamente a carico della parte attrice, sulla quale grava, quindi, l'onere di provare non solo l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dedotto, ma anche di avere effettuato, alle dipendenze di parte convenuta, per tutta la durata del rapporto, le mansioni indicate nel ricorso, di essere stata sottoposta alle sue direttive, di osservare un determinato orario di lavoro;
prova che, nel caso di specie è stata raggiunta.
In primo luogo va evidenziato che, con ordinanza del 13.11.2023, veniva ammesso l'interrogatorio formale del rappresentante legale della parte resistente e rinviato il Controparte_2 procedimento, per la notifica dell'interrogatorio formale della parte resistente, all'udienza del 15.05.2024
, per il suo espletamento. In tale sede, pur essendo stato correttamente notificata l'atto di convocazione per l'interrogatorio formale, parte resistente non compariva in giudizio senza giustificato motivo.
In particolare, ai sensi dell'art. 232 c.p.c. la mancata presentazione della parte all'interrogatorio senza giustificato motivo, rappresenta un fatto, qualificato, riconducibile al più ampio ambito del comportamento della parte nel processo, cui il giudice “può” riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti e così di prova (Cass. civ., 13/11/1997, n.11233).
2 Il legislatore ha, pertanto, inteso escludere efficacia automatica di prova piena - equiparabile alla confessione - ad un comportamento processuale, che (a prescindere dalla allegazione o meno di una giustificazione) può essere dettato da ragioni diverse, dalla consapevolezza della verità dei fatti oggetto dell'interrogatorio o dalla intenzione di riconoscerne tacitamente la verità. In sostanza, il verbo “può” che regge la proposizione "ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio" è stato adoperato con riferimento al potere di apprezzamento del comportamento, nel senso che il giudice non ha l'obbligo
(come per la confessione), ma soltanto la facoltà di considerare il comportamento stesso "prova piena" dei fatti dedotti e, quindi, vincolante ai fini della decisione.
D'altro canto, l'inciso "valutato ogni altro mezzo di prova", che nel testo precede la proposizione in esame, deve essere interpretato nel senso di un collegamento necessario tra la valutazione stessa e l'apprezzamento positivo o negativo sulla efficacia della mancata (o rifiutata) risposta all'interrogatorio.
Se, infatti, la valutazione non avesse tale specifica funzione strumentale, non avrebbe avuto senso farne menzione nella norma, posto che l'obbligo del giudice di valutare le prove e di apprezzarne liberamente
(ma congruamente e logicamente) il risultato ai fini della decisione, è espressamente previsto dal primo comma dell'art. 116 c.p.c., norma di carattere generale.
In particolare, la valutazione ha la finalità di qualificare il comportamento della parte, ponendone in rilievo il significato di tacita ammissione dei fatti dedotti con l'interrogatorio - qualora gli elementi esaminati, seppure di carattere indiziario, siano favorevoli alla parte che ha richiesto l'interrogatorio - ovvero di escludere qualsiasi rilevanza dello stesso, qualora gli elementi si rivelino inconsistenti o addirittura sfavorevoli (Cass. civ., 30/07/1988, n.4796).
L'ulteriore elemento probatorio, naturalmente, non deve essere ex se suscettivo di fornire piena prova
(poiché in tal caso, risultando assolto l'onere della prova, sarebbe superflua la considerazione della mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudizio sui fatti dedotti nell'interrogatorio (Cass. civ., 29/04/1993,
n.5089).
L'inciso "valutato ogni elemento di prova" comporta, dunque, un collegamento necessario tra la mancata risposta all'interrogatorio ed altri elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 30 luglio 1988 n.
4796, 17 maggio 1985 n. 3053). Nel caso di specie, dunque, vi sono altri elementi di prova dai quali poter ritenere che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta nel periodo dedotto in ricorso.
Ed invero, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato secondo le modalità e gli orari indicati in ricorso trova, altresì, riscontro nelle dichiarazioni dei testi escussi e che Testimone_1 Testimone_2 hanno riferito di aver visto lavorare la ricorrete presso l' nel periodo dal 18.09.2021 al Controparte_2
08.06.2022 e che la stessa aveva svolto le mansioni di insegnante di italiano e storia, secondo le modalità orarie indicate in ricorso (cfr. verbale di udienza del 15.05.2024). Appare altresì corretto
3 l'inquadramento della ricorrente nel 6° livello del CCNL Scuole Private Filins come dedotto in ricorso atteso che in tale livello vi rientra il personale docente di scuola secondaria.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto ha avuto modo di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. 26985/2009).
Ne consegue che, non avendo la resistente dato prova di aver ottemperato al pagamento delle retribuzioni spettanti ex art. 36 Cost alla parte ricorrente, quest'ultima rimane creditrice degli importi indicati nei conteggi versati in atti che appaiono ictu oculi attendibili sia per la precisione dei calcoli che per la loro mancata contestazione da parte della controparte. Come è noto, nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum, la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass.
Sez. Lav. 945/06).
Alla ricorrente spetta, pertanto, l'importo complessivo di € 12.223,58, a titolo di differenze retributive
(di cui € 703,58 a titolo di trattamento di fine rapporto ) a cui dovranno aggiungersi gli accessori ex art
429 cpc ovvero gli interessi legali sugli importi via via rivalutati sino al soddisfo effettivo.
La parte resistente va, altresì, condannata al versamento della contribuzione omessa Controparte_2
CP_ quantificata dall' nella memoria difensiva in euro 4.558,00 oltre alle sanzioni civili come per legge,
Le spese di lite, in favore della parte ricorrente, sono poste a carico dell' e si Controparte_2 liquidano come da dispositivo con distrazione, in favore dei procuratori della parte ricorrente per dichiarato anticipo, conto della non complessità della controversia. CP_ Spese di lite compensate tra la ricorrente e l' atteso che alcuna domanda è stata spiegata nei confronti dell' . Controparte_4
P.Q.M
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione definitivamente pronunciando, così provvede:
4 1) accerta e dichiara che tra la ricorrente e l' è intercorso un rapporto di lavoro Controparte_2 subordinato per il periodo dal 18.09.2021 all'08.06.2022 secondo le modalità indicate in parte motiva
2) condanna la parte resistente al pagamento , in favore della ricorrente, Controparte_2 dell'importo di € 12.223,58, a titolo di differenze retributive, (di cui € 703,58 a titolo di trattamento di fine rapporto) oltre accessori ex art 429 cpc ovvero gli interessi legali sugli importi via via rivalutati dalla data della maturazione dei crediti sino al soddisfo effettivo
3) condanna la parte resistente al versamento della contribuzione omessa pari ad Controparte_2 euro 4.558,00 oltre alle sanzioni civili come per legge
4) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro Controparte_2
2.694,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore degli avv. Loredana
Franco ed Antonio Galardo CP_ 5) compensa le spese di lite tra la ricorrente e l'
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Gambardella
5