Sentenza breve 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza breve 11/12/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01368/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01285/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1285 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Granara e Paolo Mione, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
Azienda Regionale Territoriale Edilizia di La Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Latin e Martina Ercolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Comune di Luni, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare,
del decreto dell’Amministratore Unico di A.R.T.E. – Azienda Regionale Territoriale Edilizia di La Spezia 4.6.2025, n. -OMISSIS-, di sgombero di un alloggio di E.R.P..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Regionale Territoriale Edilizia di La Spezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. LO AL e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;
Sentite sul punto le parti costituite;
Con il ricorso in epigrafe la signora -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato il decreto dell’amministratore unico di A.R.T.E. – Azienda Regionale Territoriale Edilizia di La Spezia 4.6.2025, n. -OMISSIS-, di ingiunzione dello sgombero di un alloggio E.R.P. ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale Liguria n. 10 del 29.6.2004, in quanto abusivamente occupato.
Sostiene di essere subentrata ex lege nel diritto di assegnazione dell’alloggio, inizialmente concesso alla suocera e, successivamente, al marito, con i quali conviveva, entrambi deceduti.
Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso l’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della provincia della Spezia, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nel merito controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025 l’istanza cautelare è stata trattenuta dal collegio per la decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Secondo una costante giurisprudenza della Corte regolatrice della giurisdizione, nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico; in particolare, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A., di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (così, da ultimo, Cass. civ., Sez. Unite, ord. 26/12/2024, n. 34502, e tutta la giurisprudenza ivi citata).
Nel caso di specie si controverte per l’appunto di un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, sicché la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Indica nell’autorità giudiziaria ordinaria il giudice fornito di giurisdizione sulla controversia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA EL, Presidente
LO AL, Consigliere, Estensore
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO AL | CA EL |
IL SEGRETARIO