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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/09/2025, n. 6963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6963 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9316/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9316/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TATARELLA LORENZO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. RAFFAELLI GIUSEPPE, con studio in VIA BARACCHINI, 1 20123 MILANO
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. , CP_1 C.F._2 CP_2 P.IVA_1 CP_3
(C.F. ), (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._3 CP_4 C.F._4
FIMMANO' FRANCESCO, dell'avv. FICO ANTONIO e dell'avv. GUADAGNO ILARIA con studio
CENTRO DIREZIONALE ISOLA E2 PAL. FUTURA 80143 NAPOLI
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTONE PASQUALE e con Controparte_5 P.IVA_2 studio in PIAZZALE CLODIO, 32 00195 ROMA
CONVENUTI
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio davanti a questo Parte_1
Tribunale , , , rispettivamente i primi due quali autori CP_4 CP_3 CP_1 Controparte_2 dell'articolo pubblicato in data 7 agosto 2022 nell'edizione cartacea e digitale del settimanale , e gli CP_5 ultimi due quali direttore ed editore del periodico, per sentire accertare il carattere diffamatorio dell'articolo dal titolo “A chi la tangente? A noi!”, e per ottenere la condanna di tutti convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, quantificati in una somma inferiore a € 50.000,00, nonchè degli autori dell'articolo alla riparazione ex art. 12 della L. 47/1948, oltre alla pubblicazione della rettifica, alla rimozione on line del sottotitolo dell'articolo e alla pubblicazione della sentenza di accoglimento sulle testate edite da e su CP_2 due quotidiani a rilevanza nazionale. pagina 1 di 9 L'attore ha dedott che il citato articolo, incentrato sulla notizia dell'arresto di un funzionario della Fiera di
Milano per una ipotesi di reato legata alla sua irregolare gestione di appalti pubblici e per presunte tangenti, aveva rappresentato la vicinanza politica al partito FR d'TA di alcuni indagati, tra cui e Controparte_6 riferito dei legami societari di quest'ultimo con l'attore.
Secondo la prospettazione attorea, l'articolo, dopo avere correttamente riportato la notizia della costituzione di quattro società da parte del Riceputi di cui l'attore era stato socio, conteneva una frase, costituente il sottotitolo dell'articolo, dal contenuto non veritiero e diffamatorio, avente il seguente tenore: “C'è un onorevole vicino a
[...]
nelle società al centro delle tangenti contestate al manager della Fiera di Milano e divise con i camerati Pt_2 di FR d'TA”.
In particolare, tale notizia era falsa in quanto le società di cui era stato socio l'attore non erano al centro delle indagini menzionate nell'articolo e nulla avevano avuto a che fare con i fatti oggetto dell'indagine ed aveva contenuto lesivo della reputazione dell'attore, in quanto volta ad accostare falsamente la sua persona ad un procedimento giudiziario che aveva ad oggetto persone e società a lui estranee.
L'attore ha quindi allegato che, a causa della illecita condotta dei convenuti, aveva subito un significativo danno alla sua reputazione.
Si sono costituiti i convenuti che hanno contestato la fondatezza della domanda attorea.
In via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo editore del CP_2 settimanale . CP_5
Sempre in via preliminare, i convenuti e , quali autori dell'articolo, hanno contestato CP_3 CP_4 la sussistenza della loro legittimazione passiva in relazione alla domanda risarcitoria, in quanto estranei all'attività di redazione del titolo e dei sottotitoli dell'articolo.
Nel merito, la difesa dei convenuti ha allegato la liceità dei contenuti espressi nell'articolo in esame costituenti manifestazione del diritto di cronaca ed espressi nel rispetto dei principi posti a base di tale scriminante.
In particolare, i convenuti hanno dedotto che l'articolo si limitava a riportare ciò che emergeva dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Milano in data 28 luglio 2022 a carico del signor
[...]
ovvero il fatto che l'onorevole era socio di quattro società di capitali, fondate lo stesso giorno Parte_3 Pt_1
a Cologno Monzese, di cui si era dichiarato socio occulto il manager pubblico Parte_3 arrestato per corruzione, nonché la presenza tra i soci delle stesse società di altri due indagati per corruzione,
a loro volta esponenti milanesi di FR d'TA.
I convenuti hanno poi evidenziato il rispetto dei canoni della pertinenza e della continenza, rilevando come in tutto il testo dell'articolo ed in tutti gli elementi della titolazione l'attore non sia mai stato indicato con indagato.
Infine, i convenuti hanno altresì contestato la sussistenza dei danni lamentati, evidenziando la genericità delle allegazioni attoree sul punto.
Con separato ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_5
per sentire accertare la responsabilità di tale società, quale editore del settimanale, per le notizie
[...] diffamatorie contenute nel citato articolo. pagina 2 di 9 All'esito della costituzione della convenuta e dell'assegnazione del fascicolo alla scrivente, è stato disposto il mutamento del rito e la riunione dei due giudizi.
La causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e dell'udienza di trattazione è stata ritenuta matura per la decisione ed è t stata rattenuta in decisione dopo l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva, la trattazione delle varie questioni dedotte in giudizio sarà affrontata in capi separati.
1. Le eccezioni preliminari
Va rilevato che, come dedotto dalla convenuta e come si evince dalla documentazione Controparte_2 prodotta, tale società non è proprietaria ed editrice del periodico ma è socia della editrice, CP_5 [...]
CP_5
Ne deriva che tale convenuta non è titolare dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio.
Va poi rilevato che nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., l'attore ha aderito all'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta da tale società, tant'è che ha instaurato il separato giudizio, poi riunito, nei confronti di nonché all'eccezione svolta dai giornalisti e dichiarando Controparte_5 CP_3 CP_4 espressamente dichiarato di rinunciare alla domanda svolta nei confronti degli stessi.
Ciò esonera quindi dalla pronuncia nel merito su tali domande.
2. Il thema decidendum
L'attore ha lamentato il carattere diffamatorio delle notizie contenute sulla sua persona nell'articolo di stampa pubblicato sul periodico L'Espresso in data 7 agosto 2022.
Le censure dell'attore riguardano, in particolare, il contenuto del sottotitolo del pezzo, nel quale sarebbero esposti fatti non veridici relativi al contenuto dell'indagine avviata dalla Procura di Milano che aveva portato all'emissione di un'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari a carico di Parte_3
funzionario responsabile degli acquisti dell'ente Fiera di Milano, nella parte in cui si menzionava la
[...] presenza dell'onorevole nelle società al centro delle tangenti contestate al manager arrestato. Pt_1
I convenuti hanno al contrario dedotto la liceità del proprio operato, invocando la configurabilità della esimente dell'esercizio del diritto di cronaca.
Occorre quindi esaminare nel dettaglio il brano censurato dall'attore, al fine di valutarne la portata diffamatoria e di verificare la sussistenza dei presupposti dell'esimente invocata dai convenuti.
3. I principi di diritto applicabili al caso in esame
In via generale, la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono i seguenti requisiti, così come delineati dalla giurisprudenza di legittimità : a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti pagina 3 di 9 riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b) l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza;
c) la forma "civile" dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza (tra le varie Cass., sez.3, 4 settembre 2012 n. 14822).
Come rilevato dalla Corte di Cassazione da ultimo nella sentenza delle sezioni unite n. 13200 del 18 maggio
2025, il requisito della verità della notizia assume una fisionomia peculiare quando il suo contenuto sia rappresentato dalla narrazione di vicende giudiziarie da veicolare alla collettività.
In particolare, secondo la Corte, in caso di notizie lesive mutuate da provvedimenti giudiziari, “il presupposto della verità deve essere restrittivamente inteso (salva la possibilità di inesattezze secondarie o marginali, inidonee a determinarne o aggravarne la valenza diffamatoria), nel senso che la notizia deve essere fedele al contenuto del provvedimento e che deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto narrato e quello accaduto, senza alterazioni o travisamenti di sorta, non essendo sufficiente la mera verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di non colpevolezza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi (Cass. n. 22190/2009; Cass. n. 18264/2014; Cass. n. 17197/2015; Cass. n. 11769/2022; Cass.
n. 6072/2023; Cass. n. 28331/2023; Cass. pen. n. 12859/2005; Cass. pen. n. 43382/2010; Cass. pen. n.
38323/2023)”
4. L' articolo in contestazione
Si tratta dell'articolo pubblicato sul settimanale , sia nella versione cartacea che digitale, in CP_5 data 7 agosto 2022, a firma dei giornalisti e dal seguente titolo “A chi la tangente? CP_4 CP_3
A noi!” e dal sottotitolo “ C'è un onorevole vicino a nelle società al centro delle tangenti contestate al Pt_2 manager della Fiera di Milano e divise con i camerati di FR d'TA”
L'attore ha in particolare censurato il sottotitolo dell'articolo, evidenziando che le società di cui lo stesso è stato socio non erano al centro dell'indagine oggetto dell'ordinanza cautelare o di altre indagini, né avevano nulla a che vedere con le tangenti contestate nell'inchiesta.
Orbene, il contenuto dell'articolo sintetizza in maniera fedele gli sviluppi dell'indagine che ha portato all' applicazione della misura degli arresti domiciliari a carico di , i fatti addebitati allo stesso ed Parte_3 agli indagati.
La parte del testo in cui si fa riferimento all'attore non contiene dati e informazioni inesatte, né affermazioni aventi portata offensiva.
In particolare, nell'articolo viene rappresentata la partecipazione dell'attore come socio a quattro società di cui l'indagato sarebbe socio occulto e vengono riportate le dichiarazioni rese da ai giornalisti Parte_3 Pt_1 dell' sull'assenza di rapporti di conoscenza con l'indagato, sulla sua non consapevolezza del ruolo CP_5 assunto da di socio occulto all'interno delle stesse, sulla inoperatività di tali società e sulla volontà di Parte_3 liquidarle.
Nell'articolo si fa poi riferimento al fatto che il ruolo di in tali società sarebbe stato svelato a seguito Parte_3 del sequestro di documenti operato dalla Guardia di Finanza, dopo le prime perquisizioni risalenti al mese di pagina 4 di 9 luglio 2021 e si sottolinea la bizzarria del fatto che l'attore, pur essendo membro del Parlamento e della
Commissione Finanze, non abbia avuto remore ad aprire nuove società con interessi che spaziano dall'immobiliare alle onoranze funebri insieme ad altri azionisti militanti di FR d'TA, candidati nel
Comune di Cologno Monzese e altri comuni limitrofi, dando tuttavia spazio alla diversa opinione sul punto espressa dallo stesso . Pt_1
Ciò posto, alla luce del quadro fin qui delineato, va quindi verificato se possa rilevarsi un profilo di diffamatorietà correlato al contenuto del sottotitolo dell'articolo e se il complesso delle informazioni veicolate nel sottotitolo e nell'articolo sia idoneo a fornire una rappresentazione distorta della realtà, oltre che lesiva della reputazione attorea.
Va premesso che, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione “ In tema di esercizio dell'attività giornalistica, il carattere diffamatorio di un articolo non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute, dovendosi, invece, procedere ad un giudizio complessivo, nel quale, tuttavia, il titolo può assumere una specifica valenza allorché sia formulato in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile senza la lettura del testo, risultando, così, idoneo di per sè, proprio in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore più frettoloso, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione;
peraltro, la valutazione della idoneità del solo titolo a rivestire una potenzialità diffamatoria, va effettuata considerando che tale profilo ha assunto, nel tempo, maggiore rilevanza in considerazione della rapidità di diffusione delle informazioni attraverso la rete
“internet”, che induce i fruitori ad un'informazione sintetica, spesso limitata alla lettura dei soli titoli presenti nella relativa “home page”. (Cass. civ. sez. 3, ord. 16 maggio 2017 n. 12012).
Nella recente sentenza delle Sezioni Unite n. 13200 del 2025, la Corte, dopo avere richiamato l'orientamento giurisprudenziale prevalente nella giurisprudenza delle Sezioni civili conforme alla sentenza del 2017 sopra citata (citando anche le successive pronunce Cass. n. 16311/2018; Cass. n. 32780/2019; Cass. n. 19250/2023;
Cass. n. 23978/2023; Cass. n. 13156/2024) - che per l'appunto ha individua come modello di lettore suscettibile di essere raggiunto e influenzato dalle notizie che gli vengono propalate il c.d. “lettore frettoloso” - ha rilevato come, diversamente, nella giurisprudenza penale più recente si registri la propensione ad affidarsi ad un diverso modello valutativo della natura diffamatoria del prodotto editoriale, basato sulla capacità di discernimento del c.d. “lettore medio”, la cui attenzione si estenda ad una lettura, pur non approfondita, del contenuto integrale, sebbene senza particolare sforzo o arguzia (cfr. Cass. pen. n. 10967/2019; Cass. pen. n. 503/2023; Cass. pen. n.
11669/2023; Cass. pen. 13017/2024).
In base a tale indirizzo, per ponderare la natura diffamatoria di una pubblicazione occorre valutare globalmente gli elementi di cui essa si compone e non già arrestarsi a considerarne, atomisticamente, singole parti.
Secondo le Sezioni Unite, la distanza tra i due orientamenti è più apparente che reale, in quanto “la diversità di paradigma impiegato per ponderare il significato diffamatorio di un articolo si correla piuttosto al diverso contesto comunicativo in cui l'informazione viene veicolata. Va, infatti, considerato che, diversamente dalla dimensione dell'informazione cartacea, nella dimensione dell'informazione digitale le dinamiche pagina 5 di 9 dell'informazione sono trasformate e la presentazione del dato informativo si ispira alla ricerca di essenzialità e speditezza, nell'obiettivo di abbinare sintesi e profondità comunicativa. E non si può, dunque, trascurare il fatto che un tale fenomeno investa entrambi i terminali del rapporto informativo: sia quello attivo, dal quale
l'informazione promana, sia quello passivo, che viene dall'informazione raggiunto”.
Venendo al caso in esame, il sottotitolo, presente sia nella versione cartacea che in quella digitale dell'articolo, ha il seguente testo: “C'è un onorevole vicino a nelle società al centro delle tangenti Pt_2 contestate al manager della Fiera di Milano e divise con i camerati di FR d'TA”.
Orbene, le espressioni riportate nel sottotitolo lasciano intendere che le società di cui era socio l'attore fossero oggetto di indagine per la vicenda delle tangenti contestate al manager arrestato.
Si tratta di una affermazione che non corrisponde a quanto emerge dall'ordinanza applicativa di misura cautelare.
In particolare, nell'ordinanza del GIP, il riferimento alle quattro società di cui era socio anche l'attore è volto a rappresentare come risultasse socio occulto anche di altre società rispetto a quelle coinvolte Parte_3 nell'attività corruttiva oggetto dell'indagine, nonché come nella compagine di alcuni degli enti vi fossero come soci apparenti o occulti anche gli indagati e (cfr. pag. 24-30 Controparte_6 Persona_1 dell'ordinanza); tale riferimento viene poi ripreso nella parte relativa alle esigenze cautelari per evidenziare come il coacervo di partecipazioni occulte connotante l'agire dell'indagato sia indicativo di un operare privo di limpidezza e meritevole di approfondimento (cfr. pag. 136 dell'ordinanza).
Inoltre, dalle indicazioni contenute nel provvedimento emerge che le società Controparte_7 erano inattive all'epoca dell'indagine. Controparte_8
Inoltre, come già evidenziato, l'affermazione contenuta nel sottotitolo non trova neppure riscontro nelle informazioni veicolate dal contenuto dell'articolo, posto che in alcuna parte del testo le società in cui l'attore deteneva una partecipazione sono state ricondotte a quelle interessate dall'attività corruttiva oggetto dell'indagine.
Pertanto, il contenuto del sottotitolo viola il canone della verità oggettiva, da intendersi nel senso della corrispondenza tra quanto accertato nelle indagini e nel provvedimento applicativo della misura cautelare e quanto indicato nel sottotitolo.
Il fatto che il sottotitolo in contestazione faccia riferimento ai contenuti di una indagine e di un provvedimento giudiziario esclude l'applicabilità dell'esimente del cd. “giornalismo di inchiesta”, che presuppone una diversa attività di ricerca ed acquisizione autonoma ed attiva della notizia da parte del giornalista.
Al contempo, il contenuto della notizia veicolata nel sottotitolo riveste una portata obiettivamente lesiva della reputazione del ricorrente, proprio in quanto ingenera la convinzione che lo stesso abbia fatto parte di società coinvolte in vicende corruttive ed attraverso le quali sarebbero confluite tangenti, accostando la sua persona a quei camerati che si sarebbero divisi i proventi di tale attività illecita.
Il sottotitolo consente inoltre di identificare il soggetto cui si riferisce, non solo per la indicazione della qualità di
“onorevole” oltre che della sua vicinanza a ma altresì perché, come si evince dalla versione on line Pt_2
pagina 6 di 9 dell'articolo, il sottotitolo è riportato nelle pagine finali in neretto, con accanto, in caratteri rossi, il seguente ulteriore brano: “ , nipote acquisito del big di FDI ha creato quattro aziende con i soci occulti del Parte_1 corrotto e Ras di Cologno Monzese. Lui replica: <<non lo sapevo e ora sono inattive>>. Nelle ditte sospette la cordata dei politici che ha sbancato nell'hinterland. Le intercettazioni: << A noi il 5%>> <> ”.
Inoltre, dopo tali brani, compaiono nell'ultima pagina, oltre alle foto dei giornalisti autori dell'articolo, le sole fotografie di e dell'attore. Parte_3
Va poi considerato che il sottotitolo contiene delle affermazioni compiute e comprensibili indipendentemente dalla lettura dell'intero contenuto dell'articolo, sicché, se è vero che la lettura del testo consente di escludere il coinvolgimento di tali società nei fatti oggetto dell'indagine che ha portato all'arresto di Hallecker, è pur vero che esso appare idoneo a fuorviare quei lettori che si fermano alla lettura dei titoli, lasciando per l'appunto intendere che le società di cui ha fatto parte l' siano al centro delle tangenti contestate a tale manager. Pt_1
Pertanto, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza civile della Corte di Cassazione e da ultimo delle
Sezioni Unite, considerando la pubblicazione di tale articolo anche nella versione digitale, il differente contesto comunicativo che caratterizza tale forma di informazione, si ritiene quindi che il sottotitolo dell'articolo abbia autonoma portata diffamatoria.
5. Il danno risarcibile
In base ai rilievi fin qui formulati, va quindi accertata la responsabilità dei convenuti e CP_1 per l'illecito diffamatorio accertato relativo alla pubblicazione del sottotitolo Controparte_5 dell'articolo in esame ed il diritto di al risarcimento del danno conseguente al fatto illecito in forza Parte_1 del disposto degli artt. 2043 e 2059 cod.civ.
Tale danno, di natura non patrimoniale, è risarcibile in via equitativa giudice ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., e può essere provato ed accertato mediante il ricorso a presunzioni, fondate sulla constatazione che propalazione di notizie false e offensive incidenti negativamente sulla reputazione e sull'onore di una persona è causa, secondo ragionevoli canoni eziologici probabilistici, di un turbamento morale transitorio e di una ripercussione negativa sulla vita di relazione e sociale.
In particolare, come affermato dalla Corte di Cassazione, in tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, ma deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima
(Cass.civ., sez.3, 26 ottobre 2017 n.25420, Cass.civ. ord. sez. 6, 31 marzo 2021 n.8861).
Nel caso in esame, le ricadute negative sulla reputazione del ricorrente sono state allegate dall'attore, che ha fatto specifico riferimento all'effetto stressante delle notizie diffamatorie in ambito familiare e lavorativo ed al patema d'animo subito (cfr pag. 15, par. v e vi dell'atto di citazione) e vengono presunte considerata la accertata portata diffamatoria dell'affermazione contenuta nel sottotitolo, la diffusione della testata, la notorietà dell'attore ed il ruolo istituzionale rivestito. pagina 7 di 9 Si ritiene tuttavia che nella liquidazione del danno assumano rilievo, nel senso di ridurre significativamente la portata del pregiudizio, i seguenti aspetti: il fatto che il contenuto dell'articolo riporti in modo esatto le informazioni desumibili dall'ordinanza applicativa della misura cautelare e consenta di desumere il fatto che le società di cui l'attore era socio non erano oggetto dell'indagine; la circostanza che sia il sottotitolo, sia il contenuto dell'articolo riportino in modo fedele le dichiarazioni rese dall'attore secondo cui lo stesso non sarebbe stato consapevole del ruolo di socio occulto di la tenuità dell'offesa, in quanto nella Parte_3 formulazione del sottotitolo vengono indicate al centro dell'indagine penale le società e non la persona dell'attore.
In base a tali rilievi, si ritiene quindi che la portata offensiva in rapporto al contesto ed all'oggetto dell'articolo vada considerata tenue e che applicando i relativi criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa pubblicati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano del 2025, vada liquidata in favore del ricorrente in moneta attuale, la somma di € 6.000,00.
Non può essere accolta la domanda relativa al pagamento della sanzione accessoria ex art. 12 L. n. 47/1948 considerata la rinuncia della domanda svolta nei confronti dei giornalisti.
Va accolta la domanda di rimozione del sottotitolo dalla versione digitale dell'articolo, non essendo contestata la permanenza dello stesso all'interno dell'archivio del periodico e trattandosi di misura che non incide sul testo dell'articolo, non comportando la rimozione dello stesso né la alterazione del suo contenuto, essendo circoscritta a quella parte, autonoma e separata dal testo, che ha valenza diffamatoria.
Non si ritiene accoglibile la richiesta di pubblicazione di una nota di rettifica.
Invero, l'accoglimento dell'istanza di rimozione del sottotitolo in esame dalla versione digitale dell'articolo in contestazione costituisce una misura già di per sé idonea a soddisfare l'interesse dell'attore.
Peraltro, la eventuale pubblicazione di una nota di rettifica presupporrebbe l'esercizio da parte dell'attore del diritto di rettifica previsto dall'art. 8 della L. 47/1948, mediante formulazione di un testo da pubblicare indicante le dichiarazioni e/o i fatti che la parte intende rappresentare in rapporto al contenuto dell'articolo ritenuto diffamatorio.
Infine, non si reputa accoglibile l'istanza di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c. a spese deli convenuti sul sito on line, ritenendosi, nel caso in esame, misura ultronea alla riparazione del danno, tenuto conto dei quanto fin qui rilevato sul carattere tenue dell'illecito, considerato l'ampio spazio dato nel testo alle dichiarazioni rese dall'attore e considerato altresì il tempo decorso dal fatto.
6. Le spese del giudizio
Tenuto conto dell'esito del giudizio, che l' accoglimento della domanda dell'attore nei confronti dei convenuti e va disposta la condanna di tali parti alle spese del giudizio CP_1 Controparte_5 liquidate in base al DM 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 sulla base del valore dell'accolto, con riduzione dei valori medi per la fase istruttoria, data la natura documentale della causa.
Per quanto riguarda le spese sostenute dai giornalisti Tecce e va disposta la compensazione delle spese CP_4 di lite. pagina 8 di 9 In particolare, come si evince dalla giurisprudenza richiamata dai convenuti (cfr. Cass.civ., sez. 3, 25 giugno
2019 n.16911) la assenza di responsabilità del giornalista per la titolazione è tendenziale, fondata sul presupposto che normalmente il titolo dell'articolo sia riconducibile al solo direttore, sicché non si può escludere l'eventuale responsabilità dei giornalisti qualora abbiano partecipato alla titolazione.
Nel caso in esame i motivi sottesi alla compensazione sono costituiti dal fatto che la parte censurata riguarda il sottotitolo e dalla circostanza che l'attore ha dichiarato di rinunciare alla domanda dopo che i giornalisti hanno specificamente allegato la estraneità degli stessi alla redazione di tale parte del pezzo.
Per quanto riguarda la posizione di considerata la volontà della parte di rinunciare alle CP_9 domande svolte nei lori confronti, va disposta la compensazione nella misura del 50% del giudizio, ponendo a carico dell'attore il residuo 50% delle spese, data la sua prevalente soccombenza, considerate le risultanze della visura camerale che consentono di evincere la cessione da parte del Gruppo Gedi dell'azienda comprendente il periodico in favore della società Controparte_5
Le spese si liquidano con riduzione rispetto ai valori medi, considerata la costituzione unitaria delle parti e tenuto conto del fatto che la rinuncia è intervenuta con il deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda attorea condanna i convenuti ed CP_1 Controparte_5
, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per le ragioni indicate in parte motiva, al
[...] pagamento in favore dell'attore della somma di € 6.000,00 all'attualità, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- dispone a cura dei convenuti sopra indicati la rimozione del sottotitolo “C'è un onorevole vicino a
[...]
nelle società al centro delle tangenti contestate al manager della Fiera di Milano e divise con i Pt_2 camerati di FR d'TA” dalla versione digitale dell'articolo pubblicato sull'edizione del periodico in data 7 agosto 2022; CP_5
- condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4237,00 per compensi,
€ 759,00 per spese vive oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- rigetta le domande svolte dall'attore nei confronti di , di e CP_2 CP_3 CP_4
- compensa integralmente le spese del giudizio tra l'attore ed i convenuti e CP_3 CP_4
- compensa nella misura del 50% le spese del giudizio tra l'attore e e condanna l'attore alla CP_2 rifusione in favore di tale convenuta del residuo 50% che si liquida, già al netto della compensazione, in
€ 2118,50 per compensi, oltre spese generali, IVA (se non detraibile) e CPA come per legge.
Milano, 18 settembre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9316/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TATARELLA LORENZO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. RAFFAELLI GIUSEPPE, con studio in VIA BARACCHINI, 1 20123 MILANO
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. , CP_1 C.F._2 CP_2 P.IVA_1 CP_3
(C.F. ), (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._3 CP_4 C.F._4
FIMMANO' FRANCESCO, dell'avv. FICO ANTONIO e dell'avv. GUADAGNO ILARIA con studio
CENTRO DIREZIONALE ISOLA E2 PAL. FUTURA 80143 NAPOLI
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTONE PASQUALE e con Controparte_5 P.IVA_2 studio in PIAZZALE CLODIO, 32 00195 ROMA
CONVENUTI
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio davanti a questo Parte_1
Tribunale , , , rispettivamente i primi due quali autori CP_4 CP_3 CP_1 Controparte_2 dell'articolo pubblicato in data 7 agosto 2022 nell'edizione cartacea e digitale del settimanale , e gli CP_5 ultimi due quali direttore ed editore del periodico, per sentire accertare il carattere diffamatorio dell'articolo dal titolo “A chi la tangente? A noi!”, e per ottenere la condanna di tutti convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, quantificati in una somma inferiore a € 50.000,00, nonchè degli autori dell'articolo alla riparazione ex art. 12 della L. 47/1948, oltre alla pubblicazione della rettifica, alla rimozione on line del sottotitolo dell'articolo e alla pubblicazione della sentenza di accoglimento sulle testate edite da e su CP_2 due quotidiani a rilevanza nazionale. pagina 1 di 9 L'attore ha dedott che il citato articolo, incentrato sulla notizia dell'arresto di un funzionario della Fiera di
Milano per una ipotesi di reato legata alla sua irregolare gestione di appalti pubblici e per presunte tangenti, aveva rappresentato la vicinanza politica al partito FR d'TA di alcuni indagati, tra cui e Controparte_6 riferito dei legami societari di quest'ultimo con l'attore.
Secondo la prospettazione attorea, l'articolo, dopo avere correttamente riportato la notizia della costituzione di quattro società da parte del Riceputi di cui l'attore era stato socio, conteneva una frase, costituente il sottotitolo dell'articolo, dal contenuto non veritiero e diffamatorio, avente il seguente tenore: “C'è un onorevole vicino a
[...]
nelle società al centro delle tangenti contestate al manager della Fiera di Milano e divise con i camerati Pt_2 di FR d'TA”.
In particolare, tale notizia era falsa in quanto le società di cui era stato socio l'attore non erano al centro delle indagini menzionate nell'articolo e nulla avevano avuto a che fare con i fatti oggetto dell'indagine ed aveva contenuto lesivo della reputazione dell'attore, in quanto volta ad accostare falsamente la sua persona ad un procedimento giudiziario che aveva ad oggetto persone e società a lui estranee.
L'attore ha quindi allegato che, a causa della illecita condotta dei convenuti, aveva subito un significativo danno alla sua reputazione.
Si sono costituiti i convenuti che hanno contestato la fondatezza della domanda attorea.
In via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo editore del CP_2 settimanale . CP_5
Sempre in via preliminare, i convenuti e , quali autori dell'articolo, hanno contestato CP_3 CP_4 la sussistenza della loro legittimazione passiva in relazione alla domanda risarcitoria, in quanto estranei all'attività di redazione del titolo e dei sottotitoli dell'articolo.
Nel merito, la difesa dei convenuti ha allegato la liceità dei contenuti espressi nell'articolo in esame costituenti manifestazione del diritto di cronaca ed espressi nel rispetto dei principi posti a base di tale scriminante.
In particolare, i convenuti hanno dedotto che l'articolo si limitava a riportare ciò che emergeva dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Milano in data 28 luglio 2022 a carico del signor
[...]
ovvero il fatto che l'onorevole era socio di quattro società di capitali, fondate lo stesso giorno Parte_3 Pt_1
a Cologno Monzese, di cui si era dichiarato socio occulto il manager pubblico Parte_3 arrestato per corruzione, nonché la presenza tra i soci delle stesse società di altri due indagati per corruzione,
a loro volta esponenti milanesi di FR d'TA.
I convenuti hanno poi evidenziato il rispetto dei canoni della pertinenza e della continenza, rilevando come in tutto il testo dell'articolo ed in tutti gli elementi della titolazione l'attore non sia mai stato indicato con indagato.
Infine, i convenuti hanno altresì contestato la sussistenza dei danni lamentati, evidenziando la genericità delle allegazioni attoree sul punto.
Con separato ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_5
per sentire accertare la responsabilità di tale società, quale editore del settimanale, per le notizie
[...] diffamatorie contenute nel citato articolo. pagina 2 di 9 All'esito della costituzione della convenuta e dell'assegnazione del fascicolo alla scrivente, è stato disposto il mutamento del rito e la riunione dei due giudizi.
La causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e dell'udienza di trattazione è stata ritenuta matura per la decisione ed è t stata rattenuta in decisione dopo l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva, la trattazione delle varie questioni dedotte in giudizio sarà affrontata in capi separati.
1. Le eccezioni preliminari
Va rilevato che, come dedotto dalla convenuta e come si evince dalla documentazione Controparte_2 prodotta, tale società non è proprietaria ed editrice del periodico ma è socia della editrice, CP_5 [...]
CP_5
Ne deriva che tale convenuta non è titolare dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio.
Va poi rilevato che nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., l'attore ha aderito all'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta da tale società, tant'è che ha instaurato il separato giudizio, poi riunito, nei confronti di nonché all'eccezione svolta dai giornalisti e dichiarando Controparte_5 CP_3 CP_4 espressamente dichiarato di rinunciare alla domanda svolta nei confronti degli stessi.
Ciò esonera quindi dalla pronuncia nel merito su tali domande.
2. Il thema decidendum
L'attore ha lamentato il carattere diffamatorio delle notizie contenute sulla sua persona nell'articolo di stampa pubblicato sul periodico L'Espresso in data 7 agosto 2022.
Le censure dell'attore riguardano, in particolare, il contenuto del sottotitolo del pezzo, nel quale sarebbero esposti fatti non veridici relativi al contenuto dell'indagine avviata dalla Procura di Milano che aveva portato all'emissione di un'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari a carico di Parte_3
funzionario responsabile degli acquisti dell'ente Fiera di Milano, nella parte in cui si menzionava la
[...] presenza dell'onorevole nelle società al centro delle tangenti contestate al manager arrestato. Pt_1
I convenuti hanno al contrario dedotto la liceità del proprio operato, invocando la configurabilità della esimente dell'esercizio del diritto di cronaca.
Occorre quindi esaminare nel dettaglio il brano censurato dall'attore, al fine di valutarne la portata diffamatoria e di verificare la sussistenza dei presupposti dell'esimente invocata dai convenuti.
3. I principi di diritto applicabili al caso in esame
In via generale, la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono i seguenti requisiti, così come delineati dalla giurisprudenza di legittimità : a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti pagina 3 di 9 riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b) l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza;
c) la forma "civile" dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza (tra le varie Cass., sez.3, 4 settembre 2012 n. 14822).
Come rilevato dalla Corte di Cassazione da ultimo nella sentenza delle sezioni unite n. 13200 del 18 maggio
2025, il requisito della verità della notizia assume una fisionomia peculiare quando il suo contenuto sia rappresentato dalla narrazione di vicende giudiziarie da veicolare alla collettività.
In particolare, secondo la Corte, in caso di notizie lesive mutuate da provvedimenti giudiziari, “il presupposto della verità deve essere restrittivamente inteso (salva la possibilità di inesattezze secondarie o marginali, inidonee a determinarne o aggravarne la valenza diffamatoria), nel senso che la notizia deve essere fedele al contenuto del provvedimento e che deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto narrato e quello accaduto, senza alterazioni o travisamenti di sorta, non essendo sufficiente la mera verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di non colpevolezza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi (Cass. n. 22190/2009; Cass. n. 18264/2014; Cass. n. 17197/2015; Cass. n. 11769/2022; Cass.
n. 6072/2023; Cass. n. 28331/2023; Cass. pen. n. 12859/2005; Cass. pen. n. 43382/2010; Cass. pen. n.
38323/2023)”
4. L' articolo in contestazione
Si tratta dell'articolo pubblicato sul settimanale , sia nella versione cartacea che digitale, in CP_5 data 7 agosto 2022, a firma dei giornalisti e dal seguente titolo “A chi la tangente? CP_4 CP_3
A noi!” e dal sottotitolo “ C'è un onorevole vicino a nelle società al centro delle tangenti contestate al Pt_2 manager della Fiera di Milano e divise con i camerati di FR d'TA”
L'attore ha in particolare censurato il sottotitolo dell'articolo, evidenziando che le società di cui lo stesso è stato socio non erano al centro dell'indagine oggetto dell'ordinanza cautelare o di altre indagini, né avevano nulla a che vedere con le tangenti contestate nell'inchiesta.
Orbene, il contenuto dell'articolo sintetizza in maniera fedele gli sviluppi dell'indagine che ha portato all' applicazione della misura degli arresti domiciliari a carico di , i fatti addebitati allo stesso ed Parte_3 agli indagati.
La parte del testo in cui si fa riferimento all'attore non contiene dati e informazioni inesatte, né affermazioni aventi portata offensiva.
In particolare, nell'articolo viene rappresentata la partecipazione dell'attore come socio a quattro società di cui l'indagato sarebbe socio occulto e vengono riportate le dichiarazioni rese da ai giornalisti Parte_3 Pt_1 dell' sull'assenza di rapporti di conoscenza con l'indagato, sulla sua non consapevolezza del ruolo CP_5 assunto da di socio occulto all'interno delle stesse, sulla inoperatività di tali società e sulla volontà di Parte_3 liquidarle.
Nell'articolo si fa poi riferimento al fatto che il ruolo di in tali società sarebbe stato svelato a seguito Parte_3 del sequestro di documenti operato dalla Guardia di Finanza, dopo le prime perquisizioni risalenti al mese di pagina 4 di 9 luglio 2021 e si sottolinea la bizzarria del fatto che l'attore, pur essendo membro del Parlamento e della
Commissione Finanze, non abbia avuto remore ad aprire nuove società con interessi che spaziano dall'immobiliare alle onoranze funebri insieme ad altri azionisti militanti di FR d'TA, candidati nel
Comune di Cologno Monzese e altri comuni limitrofi, dando tuttavia spazio alla diversa opinione sul punto espressa dallo stesso . Pt_1
Ciò posto, alla luce del quadro fin qui delineato, va quindi verificato se possa rilevarsi un profilo di diffamatorietà correlato al contenuto del sottotitolo dell'articolo e se il complesso delle informazioni veicolate nel sottotitolo e nell'articolo sia idoneo a fornire una rappresentazione distorta della realtà, oltre che lesiva della reputazione attorea.
Va premesso che, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione “ In tema di esercizio dell'attività giornalistica, il carattere diffamatorio di un articolo non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute, dovendosi, invece, procedere ad un giudizio complessivo, nel quale, tuttavia, il titolo può assumere una specifica valenza allorché sia formulato in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile senza la lettura del testo, risultando, così, idoneo di per sè, proprio in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore più frettoloso, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione;
peraltro, la valutazione della idoneità del solo titolo a rivestire una potenzialità diffamatoria, va effettuata considerando che tale profilo ha assunto, nel tempo, maggiore rilevanza in considerazione della rapidità di diffusione delle informazioni attraverso la rete
“internet”, che induce i fruitori ad un'informazione sintetica, spesso limitata alla lettura dei soli titoli presenti nella relativa “home page”. (Cass. civ. sez. 3, ord. 16 maggio 2017 n. 12012).
Nella recente sentenza delle Sezioni Unite n. 13200 del 2025, la Corte, dopo avere richiamato l'orientamento giurisprudenziale prevalente nella giurisprudenza delle Sezioni civili conforme alla sentenza del 2017 sopra citata (citando anche le successive pronunce Cass. n. 16311/2018; Cass. n. 32780/2019; Cass. n. 19250/2023;
Cass. n. 23978/2023; Cass. n. 13156/2024) - che per l'appunto ha individua come modello di lettore suscettibile di essere raggiunto e influenzato dalle notizie che gli vengono propalate il c.d. “lettore frettoloso” - ha rilevato come, diversamente, nella giurisprudenza penale più recente si registri la propensione ad affidarsi ad un diverso modello valutativo della natura diffamatoria del prodotto editoriale, basato sulla capacità di discernimento del c.d. “lettore medio”, la cui attenzione si estenda ad una lettura, pur non approfondita, del contenuto integrale, sebbene senza particolare sforzo o arguzia (cfr. Cass. pen. n. 10967/2019; Cass. pen. n. 503/2023; Cass. pen. n.
11669/2023; Cass. pen. 13017/2024).
In base a tale indirizzo, per ponderare la natura diffamatoria di una pubblicazione occorre valutare globalmente gli elementi di cui essa si compone e non già arrestarsi a considerarne, atomisticamente, singole parti.
Secondo le Sezioni Unite, la distanza tra i due orientamenti è più apparente che reale, in quanto “la diversità di paradigma impiegato per ponderare il significato diffamatorio di un articolo si correla piuttosto al diverso contesto comunicativo in cui l'informazione viene veicolata. Va, infatti, considerato che, diversamente dalla dimensione dell'informazione cartacea, nella dimensione dell'informazione digitale le dinamiche pagina 5 di 9 dell'informazione sono trasformate e la presentazione del dato informativo si ispira alla ricerca di essenzialità e speditezza, nell'obiettivo di abbinare sintesi e profondità comunicativa. E non si può, dunque, trascurare il fatto che un tale fenomeno investa entrambi i terminali del rapporto informativo: sia quello attivo, dal quale
l'informazione promana, sia quello passivo, che viene dall'informazione raggiunto”.
Venendo al caso in esame, il sottotitolo, presente sia nella versione cartacea che in quella digitale dell'articolo, ha il seguente testo: “C'è un onorevole vicino a nelle società al centro delle tangenti Pt_2 contestate al manager della Fiera di Milano e divise con i camerati di FR d'TA”.
Orbene, le espressioni riportate nel sottotitolo lasciano intendere che le società di cui era socio l'attore fossero oggetto di indagine per la vicenda delle tangenti contestate al manager arrestato.
Si tratta di una affermazione che non corrisponde a quanto emerge dall'ordinanza applicativa di misura cautelare.
In particolare, nell'ordinanza del GIP, il riferimento alle quattro società di cui era socio anche l'attore è volto a rappresentare come risultasse socio occulto anche di altre società rispetto a quelle coinvolte Parte_3 nell'attività corruttiva oggetto dell'indagine, nonché come nella compagine di alcuni degli enti vi fossero come soci apparenti o occulti anche gli indagati e (cfr. pag. 24-30 Controparte_6 Persona_1 dell'ordinanza); tale riferimento viene poi ripreso nella parte relativa alle esigenze cautelari per evidenziare come il coacervo di partecipazioni occulte connotante l'agire dell'indagato sia indicativo di un operare privo di limpidezza e meritevole di approfondimento (cfr. pag. 136 dell'ordinanza).
Inoltre, dalle indicazioni contenute nel provvedimento emerge che le società Controparte_7 erano inattive all'epoca dell'indagine. Controparte_8
Inoltre, come già evidenziato, l'affermazione contenuta nel sottotitolo non trova neppure riscontro nelle informazioni veicolate dal contenuto dell'articolo, posto che in alcuna parte del testo le società in cui l'attore deteneva una partecipazione sono state ricondotte a quelle interessate dall'attività corruttiva oggetto dell'indagine.
Pertanto, il contenuto del sottotitolo viola il canone della verità oggettiva, da intendersi nel senso della corrispondenza tra quanto accertato nelle indagini e nel provvedimento applicativo della misura cautelare e quanto indicato nel sottotitolo.
Il fatto che il sottotitolo in contestazione faccia riferimento ai contenuti di una indagine e di un provvedimento giudiziario esclude l'applicabilità dell'esimente del cd. “giornalismo di inchiesta”, che presuppone una diversa attività di ricerca ed acquisizione autonoma ed attiva della notizia da parte del giornalista.
Al contempo, il contenuto della notizia veicolata nel sottotitolo riveste una portata obiettivamente lesiva della reputazione del ricorrente, proprio in quanto ingenera la convinzione che lo stesso abbia fatto parte di società coinvolte in vicende corruttive ed attraverso le quali sarebbero confluite tangenti, accostando la sua persona a quei camerati che si sarebbero divisi i proventi di tale attività illecita.
Il sottotitolo consente inoltre di identificare il soggetto cui si riferisce, non solo per la indicazione della qualità di
“onorevole” oltre che della sua vicinanza a ma altresì perché, come si evince dalla versione on line Pt_2
pagina 6 di 9 dell'articolo, il sottotitolo è riportato nelle pagine finali in neretto, con accanto, in caratteri rossi, il seguente ulteriore brano: “ , nipote acquisito del big di FDI ha creato quattro aziende con i soci occulti del Parte_1 corrotto e Ras di Cologno Monzese. Lui replica: <<non lo sapevo e ora sono inattive>>. Nelle ditte sospette la cordata dei politici che ha sbancato nell'hinterland. Le intercettazioni: << A noi il 5%>> <
Inoltre, dopo tali brani, compaiono nell'ultima pagina, oltre alle foto dei giornalisti autori dell'articolo, le sole fotografie di e dell'attore. Parte_3
Va poi considerato che il sottotitolo contiene delle affermazioni compiute e comprensibili indipendentemente dalla lettura dell'intero contenuto dell'articolo, sicché, se è vero che la lettura del testo consente di escludere il coinvolgimento di tali società nei fatti oggetto dell'indagine che ha portato all'arresto di Hallecker, è pur vero che esso appare idoneo a fuorviare quei lettori che si fermano alla lettura dei titoli, lasciando per l'appunto intendere che le società di cui ha fatto parte l' siano al centro delle tangenti contestate a tale manager. Pt_1
Pertanto, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza civile della Corte di Cassazione e da ultimo delle
Sezioni Unite, considerando la pubblicazione di tale articolo anche nella versione digitale, il differente contesto comunicativo che caratterizza tale forma di informazione, si ritiene quindi che il sottotitolo dell'articolo abbia autonoma portata diffamatoria.
5. Il danno risarcibile
In base ai rilievi fin qui formulati, va quindi accertata la responsabilità dei convenuti e CP_1 per l'illecito diffamatorio accertato relativo alla pubblicazione del sottotitolo Controparte_5 dell'articolo in esame ed il diritto di al risarcimento del danno conseguente al fatto illecito in forza Parte_1 del disposto degli artt. 2043 e 2059 cod.civ.
Tale danno, di natura non patrimoniale, è risarcibile in via equitativa giudice ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., e può essere provato ed accertato mediante il ricorso a presunzioni, fondate sulla constatazione che propalazione di notizie false e offensive incidenti negativamente sulla reputazione e sull'onore di una persona è causa, secondo ragionevoli canoni eziologici probabilistici, di un turbamento morale transitorio e di una ripercussione negativa sulla vita di relazione e sociale.
In particolare, come affermato dalla Corte di Cassazione, in tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, ma deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima
(Cass.civ., sez.3, 26 ottobre 2017 n.25420, Cass.civ. ord. sez. 6, 31 marzo 2021 n.8861).
Nel caso in esame, le ricadute negative sulla reputazione del ricorrente sono state allegate dall'attore, che ha fatto specifico riferimento all'effetto stressante delle notizie diffamatorie in ambito familiare e lavorativo ed al patema d'animo subito (cfr pag. 15, par. v e vi dell'atto di citazione) e vengono presunte considerata la accertata portata diffamatoria dell'affermazione contenuta nel sottotitolo, la diffusione della testata, la notorietà dell'attore ed il ruolo istituzionale rivestito. pagina 7 di 9 Si ritiene tuttavia che nella liquidazione del danno assumano rilievo, nel senso di ridurre significativamente la portata del pregiudizio, i seguenti aspetti: il fatto che il contenuto dell'articolo riporti in modo esatto le informazioni desumibili dall'ordinanza applicativa della misura cautelare e consenta di desumere il fatto che le società di cui l'attore era socio non erano oggetto dell'indagine; la circostanza che sia il sottotitolo, sia il contenuto dell'articolo riportino in modo fedele le dichiarazioni rese dall'attore secondo cui lo stesso non sarebbe stato consapevole del ruolo di socio occulto di la tenuità dell'offesa, in quanto nella Parte_3 formulazione del sottotitolo vengono indicate al centro dell'indagine penale le società e non la persona dell'attore.
In base a tali rilievi, si ritiene quindi che la portata offensiva in rapporto al contesto ed all'oggetto dell'articolo vada considerata tenue e che applicando i relativi criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa pubblicati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano del 2025, vada liquidata in favore del ricorrente in moneta attuale, la somma di € 6.000,00.
Non può essere accolta la domanda relativa al pagamento della sanzione accessoria ex art. 12 L. n. 47/1948 considerata la rinuncia della domanda svolta nei confronti dei giornalisti.
Va accolta la domanda di rimozione del sottotitolo dalla versione digitale dell'articolo, non essendo contestata la permanenza dello stesso all'interno dell'archivio del periodico e trattandosi di misura che non incide sul testo dell'articolo, non comportando la rimozione dello stesso né la alterazione del suo contenuto, essendo circoscritta a quella parte, autonoma e separata dal testo, che ha valenza diffamatoria.
Non si ritiene accoglibile la richiesta di pubblicazione di una nota di rettifica.
Invero, l'accoglimento dell'istanza di rimozione del sottotitolo in esame dalla versione digitale dell'articolo in contestazione costituisce una misura già di per sé idonea a soddisfare l'interesse dell'attore.
Peraltro, la eventuale pubblicazione di una nota di rettifica presupporrebbe l'esercizio da parte dell'attore del diritto di rettifica previsto dall'art. 8 della L. 47/1948, mediante formulazione di un testo da pubblicare indicante le dichiarazioni e/o i fatti che la parte intende rappresentare in rapporto al contenuto dell'articolo ritenuto diffamatorio.
Infine, non si reputa accoglibile l'istanza di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c. a spese deli convenuti sul sito on line, ritenendosi, nel caso in esame, misura ultronea alla riparazione del danno, tenuto conto dei quanto fin qui rilevato sul carattere tenue dell'illecito, considerato l'ampio spazio dato nel testo alle dichiarazioni rese dall'attore e considerato altresì il tempo decorso dal fatto.
6. Le spese del giudizio
Tenuto conto dell'esito del giudizio, che l' accoglimento della domanda dell'attore nei confronti dei convenuti e va disposta la condanna di tali parti alle spese del giudizio CP_1 Controparte_5 liquidate in base al DM 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 sulla base del valore dell'accolto, con riduzione dei valori medi per la fase istruttoria, data la natura documentale della causa.
Per quanto riguarda le spese sostenute dai giornalisti Tecce e va disposta la compensazione delle spese CP_4 di lite. pagina 8 di 9 In particolare, come si evince dalla giurisprudenza richiamata dai convenuti (cfr. Cass.civ., sez. 3, 25 giugno
2019 n.16911) la assenza di responsabilità del giornalista per la titolazione è tendenziale, fondata sul presupposto che normalmente il titolo dell'articolo sia riconducibile al solo direttore, sicché non si può escludere l'eventuale responsabilità dei giornalisti qualora abbiano partecipato alla titolazione.
Nel caso in esame i motivi sottesi alla compensazione sono costituiti dal fatto che la parte censurata riguarda il sottotitolo e dalla circostanza che l'attore ha dichiarato di rinunciare alla domanda dopo che i giornalisti hanno specificamente allegato la estraneità degli stessi alla redazione di tale parte del pezzo.
Per quanto riguarda la posizione di considerata la volontà della parte di rinunciare alle CP_9 domande svolte nei lori confronti, va disposta la compensazione nella misura del 50% del giudizio, ponendo a carico dell'attore il residuo 50% delle spese, data la sua prevalente soccombenza, considerate le risultanze della visura camerale che consentono di evincere la cessione da parte del Gruppo Gedi dell'azienda comprendente il periodico in favore della società Controparte_5
Le spese si liquidano con riduzione rispetto ai valori medi, considerata la costituzione unitaria delle parti e tenuto conto del fatto che la rinuncia è intervenuta con il deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda attorea condanna i convenuti ed CP_1 Controparte_5
, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per le ragioni indicate in parte motiva, al
[...] pagamento in favore dell'attore della somma di € 6.000,00 all'attualità, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- dispone a cura dei convenuti sopra indicati la rimozione del sottotitolo “C'è un onorevole vicino a
[...]
nelle società al centro delle tangenti contestate al manager della Fiera di Milano e divise con i Pt_2 camerati di FR d'TA” dalla versione digitale dell'articolo pubblicato sull'edizione del periodico in data 7 agosto 2022; CP_5
- condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4237,00 per compensi,
€ 759,00 per spese vive oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- rigetta le domande svolte dall'attore nei confronti di , di e CP_2 CP_3 CP_4
- compensa integralmente le spese del giudizio tra l'attore ed i convenuti e CP_3 CP_4
- compensa nella misura del 50% le spese del giudizio tra l'attore e e condanna l'attore alla CP_2 rifusione in favore di tale convenuta del residuo 50% che si liquida, già al netto della compensazione, in
€ 2118,50 per compensi, oltre spese generali, IVA (se non detraibile) e CPA come per legge.
Milano, 18 settembre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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