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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 18/06/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 762/2023 promossa da:
c.f. , nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Noemi Cova, giusta procura speciale alle liti in atti,
- ricorrente -
contro
c.f. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Controparte_1 P.IVA_1
Bignami, Greta Quazzola del Foro di Milano e dall'Avv. Diego Loy,
- resistente –
e nei confronti di
c.f. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Antonietta Canu, in forza di procura generale alle liti conferita in data 23.01.2023, Rep. n.
37590, a rogito Dott. notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Oristano, nella Via Persona_1
Dorando Petri presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell' , CP_2
- convenuto -
Oggetto: differenze retributive (inquadramento superiore e lavoro supplementare).
All'udienza del 18/06/2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo accertamento dei fatti di causa, ogni avversa istanza disattesa, per le motivazioni di cui al ricorso:
1 - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, per tutta la durata del rapporto di lavoro
1 intercorrente tra e dal 21.12.2018 al 27.05.2021 e per tutta la Pt_1 Controparte_1
durata del rapporto di lavoro tra e poi fusa per incorporazione nella Pt_1 CP_3 CP_1
dal 28.05.2021 in poi come tutt'ora, all'inquadramento al liv. IV CCNL di categoria in luogo
[...]
dell'inferiore liv. V di cui al contratto individuale di lavoro e condannare la Controparte_1
alla regolarizzazione in riferimento ad entrambi i rapporti di lavoro;
2 – accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire, per le motivazioni di cui al ricorso in riferimento ai due rapporti lavorativi, le differenze retributive, per le voci di cui CCNL di categoria ovvero ai sensi del dettato Costituzionale come da conteggi in atti e, conseguentemente, condannare la datrice di lavoro Controparte_1
– alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro, compreso quello attualmente in essere, ed al versamento delle relative contribuzioni presso gli enti ed istituti come per legge per il lavoro supplementare svolto e per l'adeguamento di livello superiore in rapporto alle superiori mansioni svolte;
– Al pagamento delle differenze retributive a tenore di CCNL di categoria e comunque ai sensi dell'art. 36 Cost. per un ammontare lordo di € 4.504,10 (4.037,20 di cui al conteggi +466,90 per adeguamento degli stessi alla data di deposito del ricorso), ovvero quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa con interessi di legge e rivalutazione monetaria secondo indici
ISTAT dalla data di maturazione del diritto a percepire le singole voci al saldo;
– all'integrazione del TFR accantonato e/o depositato presso il fondo di Tesoreria in ragione CP_2
del lavoro supplementare, straordinario e allo svolgimento di mansioni superiori e attribuzione del superiore livello, nonché all'integrazione della quota previdenziale anche ai fini pensionistici, presso
l' CP_2
In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.”.
Nell'interesse della “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria Controparte_1
istanza, deduzione ed eccezione:
Nel merito
Rigettare tutte le domande avversarie perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti o, comunque, ridurre le pretese avanzate nella misura che verrà accertata in corso di causa.
In ogni caso
Con vittoria di spese (anche forfettarie), onorari e competenze professionali”.
Nell'interesse dell' “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed CP_2
2 eccezione: - in ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, accertare e determinare la conseguente obbligazione contributiva a carico della parte resistente in epigrafe in favore del ricorrente per i titoli retributivi che risulteranno accertati di giustizia, con accessori maturati e maturandi, con vittoria delle spese di lite;
- in subordine, nell'ipotesi di rigetto della domanda del ricorrente, condannare lo stesso alla refusione in favore dell' delle spese e CP_2 competenze del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30.08.2023, ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale la (nel prosieguo, solo Controparte_1 CP_1
e l' esponendo in fatto: CP_2
- di essere stata assunta alle dipendenze della in data 21.12.2018, per lo svolgimento del CP_1
servizio mensa presso la RM dei Vigili del Fuoco di Ghilarza (rectius, BB), ove la datrice di lavoro svolge in regime di appalto pubblico il servizio mensa, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza al 30.06.2019, poi trasformato dal 01.07.2019 in contratto a tempo indeterminato, con qualifica operaio Liv. 5 profilo professionale aiuto cuoco, orario part time per 18 ore settimanali articolate sui turni del martedì, venerdì e sabato dalle 11,00 alle 13,00, mercoledì giovedì e domenica dalle 11,00 alle 13,00 e dalle 19,00 alle 21,00;
- che, fin dal momento dell'assunzione, di fatto l'esponente era stata adibita come cuoca quale unica dipendente in turno addetta alla preparazione dei pasti (avendo già esperienza pregressa per avere lavorato nella medesima sede lavorativa nell'ambito del medesimo appalto aggiudicato a ma CP_1
alle dipendenze della quale azienda di somministrazione di lavoro) seguendo un orario di CP_4
lavoro eccedente quello contrattualmente previsto e, a partire da maggio 2019 sino al 12.11.2019, si era ritrovata unica dipendente adibita presso la mensa di BB e aveva dovuto ricoprire tutti i turni lavorativi antimeridiani e serali anche nelle serate in cui era previsto contrattualmente il riposo, salvo sporadiche sostituzioni in caso di malattia o permessi con personale – o alternative con servizio esterno
- che ad essa stessa era imposto di reperire;
- che, a seguito di condotte vessatorie sul luogo di lavoro in danno della ricorrente (in questa sede non azionate e per cui la ricorrente si è espressamente riservata di agire con autonoma azione risarcitoria), l'esponente era caduta in uno stato di malattia dal 13.11.2019;
- che, in data 31.01.2020, la società datrice di lavoro aveva comunicato alla ricorrente il trasferimento dalla sede di BB presso i Vigili del Fuoco alla caserma militare Pisano in Teulada, ma tale provvedimento era stato impugnato davanti al Tribunale di Oristano, che, con ordinanza di
3 accoglimento dell'11.01.2021, aveva disposto la reintegrazione della nell'originaria sede Pt_1
lavorativa in BB, avvenuta solo in data 01.02.2021 alle medesime condizioni;
- che, a causa del perpetrarsi di ulteriori azioni vessatorie a seguito delle quali la ricorrente era anche stata demansionata dal 02.02.2021 al 16.02.2021 (fatti in questa sede non azionati e per cui la ricorrente si è espressamente riservata di agire con autonoma azione), l'esponente era caduta di nuovo in uno stato di malattia certificato dalla data del 17.02.2021 e, nelle more dell'assenza, vi era stata la successione nell'appalto pubblico dalla alla GE LI s.p.a., facente parte dello stesso CP_1
gruppo societario, per cui la riassunzione della ricorrente presso la subentrante GE LI s.p.a., che nelle more era stata incorporata nella era avvenuta con decorrenza 28.05.2021 con CP_1
medesimo inquadramento e orario di lavoro;
- che, con provvedimento del 14.04.2022, la aveva disposto il trasferimento della CP_1
dipendente dalla mensa della RM del distaccamento VVF di BB alla mensa della RM del distaccamento VVF di OM, invariate le mansioni e con orario di lavoro di 20 ore settimanali articolate su turni antimeridiani e pomeridiani dalle 11,00 alle 13,00 e dalle 19,00 alle 21,00 nei giorni di lunedì mercoledì venerdì e, a settimane alterne, il sabato o la domenica, e su un turno antimeridiano dalle 11,00 alle 13,00 il martedì e il giovedì;
- che la ripresa effettiva dell'attività della presso la nuova sede lavorativa, dove ancora Pt_1
lavora la ricorrente, era avvenuta solo in data il 13.07.2022, nonostante la malattia fosse cessata già dal
07.06.2022 (salva la parentesi di malattia per COVID dal 21.06.2002 al 07.07.2022), stante le difficoltà frapposte dalla nel sottoporre la ricorrente a visita medica di controllo presso un CP_1
ambulatorio prima a Sassari e poi a Ploaghe, dove la era stata visitata in data 11.07.2022 Pt_1
fuori sede e fuori orario di lavoro a spese proprie e senza alcun rimborso o retribuzione integrativa nonostante le legittime richieste rimaste prive di riscontro.
Tanto esposto in fatto, la ricorrente ha sostenuto di vantare crediti retributivi e contributivi dalla data di assunzione il 21.12.2018 alla data del 13.11.2019 per lo svolgimento di orario di lavoro supplementare e non conteggiato in busta paga, in quanto mediamente si recava a lavoro alle ore 10,30 del mattino per terminare alle ore 13,00-13,30 e, allorquando aveva il turno sera, iniziava intorno alle
19,30-19,45 per terminare dalle 21,00 alle 21,30 a seconda delle esigenze del momento. Inoltre, a partire da maggio 2019 in poi la si era trovata totalmente sola quale unica dipendente adibita Pt_1
a coprire la funzione, prestava attività lavorativa tutti i giorni con doppio turno antimeridiano e pomeridiano, salve le occasionali e sporadiche sostituzioni per assenza per malattia o permesso.
In virtù dell'effettivo svolgimento delle mansioni superiori di cuoca sin dalla data di assunzione
4 presso la ricorrente aveva diritto al riconoscimento del liv. IV CCNL di categoria in luogo CP_1
del livello V attribuito contrattualmente e al trattamento retributivo superiore, per cui aveva maturato crediti retributivi a tale titolo in questa sede rivendicati.
La ricorrente era altresì creditrice di differenze dovute dall'erroneo inserimento in busta paga, per il periodo dal luglio 2022 al dicembre 2022, del costo del servizio mensa di complessivi € 238,85 che la lavoratrice non aveva mai richiesto e che le era stato arbitrariamente e illegittimamente decurtato nonostante non ne avesse usufruito, oltre che delle spese di viaggio di € 40,00, che aveva dovuto versare per sottoporsi alla visita medica imposta dalla impresa.
In particolare, i crediti della maturati nei confronti della sino alla data del Pt_1 CP_1
31.01.2023 ammontavano a € 4.037,20, a cui si dovevano aggiungere gli adeguamenti per le differenze retributive conseguenti al superiore livello per le mensilità di febbraio, marzo, aprile e maggio, giugno, luglio e agosto 2023, per un totale di complessivi € 4.504,10.
La ricorrente ha quindi concluso domandando all'intestato Tribunale di voler riconoscere il diritto della ricorrente all'inquadramento al liv. IV CCNL di categoria in luogo dell'inferiore liv. V di cui al contratto individuale di lavoro e il diritto della ricorrente a percepire, per le motivazioni di cui al ricorso in riferimento ai due rapporti lavorativi (per tutta la durata del rapporto di lavoro intercorrente tra e dal 21.12.2018 al 27.05.2021 e per tutta la durata del rapporto di lavoro tra Pt_1 CP_1
e poi fusa per incorporazione nella dal 28.05.2021 in poi fino Pt_1 CP_3 CP_1 all'attualità), le differenze retributive, per le voci di cui al C.C.N.L. di categoria ovvero ai sensi del dettato Costituzionale come da conteggi in atti e, conseguentemente, condannare la datrice di lavoro: “- alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro, compreso quello attualmente in essere, ed al versamento delle relative contribuzioni presso gli enti ed istituti come per legge per il lavoro supplementare svolto
e per l'adeguamento di livello superiore in rapporto alle superiori mansioni svolte;
- al pagamento delle differenze retributive a tenore di CCNL di categoria e comunque ai sensi dell'art. 36 Cost. per un ammontare lordo di € 4.504,10 (4.037,20 di cui al conteggi + 466,90 per adeguamento degli stessi alla data di deposito del ricorso), ovvero quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa con interessi di legge e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data di maturazione del diritto a percepire le singole voci al saldo;
- all'integrazione del TFR accantonato e/o depositato presso il fondo di Tesoreria in ragione del lavoro supplementare, straordinario e allo CP_2
svolgimento di mansioni superiori e attribuzione del superiore livello, nonché all'integrazione della quota previdenziale anche ai fini pensionistici, presso l' . CP_2
2. Con memoria depositata il 1.12.2023, si è costituita la resistente Controparte_1
5 contestando la ricostruzione esposta nel ricorso introduttivo e domandando il rigetto delle avverse domande.
Ha sostenuto, innanzitutto, che la ricorrente, sia presso la RM di Ghilarza, sia presso la
RM di OM, aveva sempre svolto le mansioni per le quali era stata assunta di aiuto cuoco, in linea con la declaratoria professionale di assunzione;
in ogni caso, non aveva mai goduto di autonomia esecutiva né era mai stata preposta a gruppi operativi. In particolare, in tutte le mense in cui aveva operato, la ricorrente si era occupata in via prevalente del ricevimento delle derrate, delle attività ausiliarie e complementari rispetto alla preparazione dei pasti, della distribuzione dei pasti stessi nonché del riassetto, del lavaggio di piatti e stoviglie e della pulizia e sanificazione di attrezzature e ambienti della cucin;
la preparazione dei pasti, dunque, laddove effettuata, aveva ad oggetto un esiguo numero di pasti, dato il ridotto numero di commensali.
La società resistente ha anche contestato che, dalla data di assunzione al 13.11.2019, la ricorrente avesse svolto un orario di lavoro eccedente quello contrattualmente previsto e che lo stesso non fosse stato conteggiato in busta paga;
del resto, sino ad oggi, controparte non aveva mai contestato le buste paga relative a tale periodo, con conseguente “decadenza” sul punto.
Parimenti, non era vero che la ricorrente fosse l'unica dipendente della società adibita presso la mensa della RM. Al contrario, presso la RM erano impiegati anche i sig.ri Persona_2
e (tutti con inquadramento al 5° livello del CCNL e mansioni di Persona_3 Persona_4
aiuto cuoco) e anche anche presso la Nuova RM la ricorrente non era l'unica dipendente adibita all'appalto, in quanto era in forze anche la sig.ra sino al 25.09.2023 Parte_2
Né era mai stato imposto alla ricorrente di cercare personale sostitutivo in caso di sua malattia o permessi, in quanto di tale attività si occupava direttamente la Società, tramite il coordinator e l'ufficio di sede Gestione Manodopera Operativa.
Per quanto riguarda le differenze retributive relative al presunto erroneo inserimento in busta paga del servizio mensa per il periodo luglio 2022 – dicembre 2022, la ricorrente aveva comunicato la propria richiesta di revoca all'azienda solamente a gennaio 2023, sicché, ai sensi dell'Allegato C –
al CCNL, la società aveva correttamente accettato la richiesta in pari data, con efficacia per Pt_3
l'anno 2024.
Infine, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la società aveva provveduto a riconoscere alla ricorrente come lavorative (e quindi a retribuire) le ore impiegate per lo svolgimento della visita medica del luglio 2022, infatti l'unica trattenuta operata nel mese era quella riferita ai due giorni di malattia.
6 Ad ogni modo, la resistente ha contestato anche la debenza contributiva e, in subordine, i conteggi di controparte, sia sotto il profilo formale, sia sotto quello sostanziale.
3. Anche l' si è costituito in giudizio, con memoria depositata il 28.11.2023, per fare in CP_2
modo che la sentenza possa produrre effetti nei propri confronti, per cui, nel caso di accertamento del diritto della ricorrente alle differenze contributive rivendicate nei termini e nella misura indicati e richiesti nel ricorso introduttivo, avrebbe provveduto al recupero dell'eventuale contribuzione omessa e all'aggiornamento della posizione assicurativa della ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale del diritto al versamento della contribuzione, rappresentando che l'Ente previdenziale era stato reso edotto delle pretese vantate da parte ricorrente con la notifica del ricorso giudiziario avvenuta in data 02.11.2023.
Ha rilevato che non risultava essere stata esercitata alcuna azione in sede amministrativa (denuncia di eventuale scopertura contributiva), sicché l' non era in condizioni di riconoscere ma neanche CP_2
di contestare le avverse deduzioni, rimettendosi alla decisione del Tribunale.
4. La causa, istruita con interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, prova testimoniale e produzioni documentali, è stata fissata all'odierna udienza per la discussione e la pronuncia di sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con termine per il deposito di note difensive.
§§§
5. Il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni di cui nel prosieguo.
5.1. Sulla domanda di accertamento del diritto al superiore livello di inquadramento contrattuale.
Innanzitutto, deve essere accolta, perché fondata, la domanda proposta da , Parte_1 volta all'accertamento del suo diritto all'inquadramento al liv. IV CCNL di categoria in luogo dell'inferiore liv. V di cui al contratto individuale di lavoro.
Secondo quanto risulta dalla documentazione ritualmente depositata in giudizio, la ricorrente è stata assunta alle dipendenze della resistente a decorrere dal 21.12.2018, con qualifica di CP_1
“OPERAIO – livello 5 – AIUTO CUOCO” inizialmente con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 30.06.2019, poi trasformato dal 01.07.2019 in contratto a tempo indeterminato, con sede di lavoro presso la RM dei Vigili del Fuoco di Ghilarza - BB e orario part time per 18 ore settimanali distribuite su sei giorni, il martedì, venerdì e sabato dalle 11:00 alle 13:00 e il mercoledì, giovedì e domenica dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 19:00 alle 21:00 (doc. 01 all. ricorso;
docc. 03 e 04 all. memoria p. resistente).
7 In seguito al cambio appalto, alla è subentrata la GE LI s.p.a., che ha proceduto CP_1
alla riassunzione della lavoratrice dal 28.05.2021 con medesimo inquadramento e orario di lavoro (doc.
09 all. ricorso e doc. 07 all. memoria p. resistente), per poi essere incorporata dalla con atto CP_1
di fusione del 18.01.2022 a rogito Notaio dott. (Rep. n. 60636 e Racc. n. 16298), in Persona_5
conseguenza della quale vi è stato il subingresso della società incorporante in tutto il patrimonio attivo e passivo, in ogni rapporto, anche processuale, e in tutte le ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività della società incorporata (doc. 10 all. ricorso).
Con successivo provvedimento del 14.04.2022, la ha disposto il trasferimento della CP_1
dipendente dalla RM dei VVF di Ghilarza - BB alla RM dei VVF di OM, invariate le mansioni e con orario di lavoro di 20 ore settimanali articolate su sei giorni, il lunedì, mercoledì, giovedì e, a settimane alterne, il sabato o la domenica, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 19:00 alle 21:00 e il martedì e venerdì dalle 11:00 alle 13:00, con ripresa effettiva dell'attività presso la nuova sede lavorativa in data il 13.07.2022, al termine di un periodo di malattia durato fino al 6.06.2022 e dopo essersi sottoposta alla visita di idoneità (docc. 11, 12 e 13 all. ricorso).
Premesso quanto sopra, occorre pertanto accertare le attività lavorative in concreto svolte dal ricorrente, come risultate provate in giudizio, per poi porle a raffronto con le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria applicabile (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. L, ord. 22.11.2019, n.
30580), che, nel caso di specie, è il C.C.N.L. Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Ristorazione
Commerciale, Turismo 08.02.2018.
Dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio è emerso che la ricorrente era adibita allo svolgimento di tutte le attività funzionali al servizio di mensa presso la RM di BB, prima, e di OM, a far data dal suo trasferimento.
In particolare, il teste (udienza 7.02.2025), sulla cui attendibilità e imparzialità non Testimone_1
vi è alcun motivo di dubitare, sia per la sua conoscenza diretta e prolungata dei fatti, oggetto di osservazione quotidiana - il testimone ha riferito di avere prestato servizio presso la RM di
BB dal 2017 al 2020 e di avere utilizzato regolarmente il servizio mensa ("mangiavo sempre in mensa quando ero in servizio") -, sia per la precisione e coerenza delle dichiarazioni e la posizione di terzietà, in qualità di Vigile del Fuoco, privo di legami di parentela e/o lavorativi con le parti in causa, ha riferito di avere sempre visto la ricorrente in cucina occuparsi della preparazione dei pasti ("era solo lei a svolgere tale mansioni …Tutte le volte in cui l'ho vista, l'ho sempre vista cucinare … faceva tutto la ricorrente, compresa la preparazione dei pasti"), realizzando le pietanze “di sana pianta”, ovverosia utilizzando e cucinando direttamente le materie prime;
ha precisato altresì che non c'era un menù
8 prefissato, che era la ricorrente “a decidere in autonomia cosa cucinare in base alle materie prime disponibili" (quanto alla carne, ha confermato che era la a occuparsi anche del taglio della Pt_1
carne, in base alla pietanza che decideva di preparare) e che, anche quando era stato necessario sostituire la quest'ultima aveva dato indicazioni a chi l'avrebbe dovuta sostituire, Pt_1
preparando anche alcune pietanze in anticipo (ad es. il condimento per la pasta); con riguardo agli ordini, il teste ha dichiarato che la ricorrente era libera di ordinare le materie prime e le merci che le servivano in cucina, confermando poi l'effettuazione degli inventari di fine mese e precisando che gli ordini venivano predisposti e poi inviati all'impresa tramite una chat Whatsapp di lavoro;
era sempre la ricorrente a occuparsi del controllo dello stato della merce “ed è anche capitato che la sig.ra Pt_1 rimandasse indietro dei prodotti”. Sentito sui capi di prova contraria, il teste ha negato che la ricorrente si occupasse solo o principalmente delle attività ausiliarie, quali il "riassetto/sbarazzo della cucina, il lavaggio delle stoviglie e le pulizie", ribadendo di avere sempre visto la ricorrente mentre era intenta nella preparazione dei pasti, mentre con riferimento alle dimensioni del servizio ha riferito che generalmente era dalle 5 alle 7 persone, ma in caso di eventi particolari le persone da servire aumentavano (ad es. per la festa di Santa RA, il 4 dicembre, la “aveva dovuto preparare Pt_1
il pasto per almeno 80 persone") e, nell'inverno 2018-2019, mentre erano in corso i lavori per la realizzazione della nuova autorimessa (durati 3/4 mesi), nel periodo iniziale dei lavori le maestranze si fermavano a mangiare a pranzo presso la mensa della RM.
Analoghe dichiarazioni sono state rese dalla teste (udienza 7.02.2025), sulla cui Testimone_2
attendibilità e imparzialità non vi è alcun motivo di dubitare, sia per la sua conoscenza diretta e prolungata dei fatti, oggetto di osservazione quotidiana - la testimone ha riferito di lavorare presso la
RM di BB da oltre dieci anni come addetta alle pulizie e di avere visto la ricorrente “ogni giorno, spesso i nostri orari coincidevano, io iniziavo intorno alle 9/9:30, dipende, lei intorno alle
10/10:15. Ogni giorno incontravo la sig.ra " -, sia per la precisione e coerenza delle Pt_1
dichiarazioni e la posizione di terzietà, in qualità di addetta alle pulizie, priva di legami di parentela e/o lavorativi con le parti in causa, la quale ha riferito che era la ricorrente “a preparare i pasti, in base a quello che aveva in cucina, senza che vi fosse un menù prestabilito”, occupandosi anche dei tagli della carne in base alle pietanze da preparare ed era sempre lei “a decidere cosa ordinare sulla base delle pietanze che intendeva preparare, anche sulla base delle preferenze dei Vigili”, precisando che, quando la ricorrente doveva essere sostituita, “capitava che preparasse i cibi in anticipo in vista della sua sostituzione, predisponeva per chi l'avrebbe dovuta sostituire una linea di cottura"; inoltre, la teste ha dichiarato che la ricorrente decideva cosa ordinare sulla base delle pietanze che intendeva preparare,
9 era lei a ricevere gli ordini e a verificare che fosse tutto a posto, “poteva anche capitare che mandasse indietro della merce inidonea alla consumazione” e si occupava di redigere l'inventario a fine mese.
Sentita sui capi di prova contraria, la teste ha negato che l'unica o principale attività della ricorrente consistesse nello svolgimento di attività ausiliarie, essendo invece vero che la ricorrente si occupava di tutto, “compresa la preparazione dei pasti. Poi si occupava anche della distribuzione dei pasti, di sistemare la cucina e anche di lavare i piatti e le stoviglie. C'era una lavastoviglie ma credo che fosse rotta. Noi addetti alle pulizie non ci occupavamo della cucina, di cui si occupava solo la cuoca”, ciò anche presso la RM di OM, dove la teste ha ricordato di avere lavorato per circa 3 mesi in sostituzione di una lavoratrice in malattia, appurando che “la svolge anche a OM le Pt_1 stesse mansioni di cuoca”, mentre con riguardo alle dimensioni del servizio ha riferito che la mensa aveva un numero variabile di utenti, essendo generalmente in turno circa 5/6 Vigili, però poteva capitare che le persone da servire fossero di più, ad esempio in occasione di eventi speciali, come la festa di Santa RA ("Per la festa di Santa RA la ricorrente aveva dovuto cucinare per un centinaio di persone"), o durante i lavori dell'autorimessa, perché "gli operai si trattenevano a pranzo
a mangiare presso la mensa della RM".
All'udienza del 12.03.2025 sono stati sentiti i testimoni di parte ricorrente e Testimone_3 ES
, entrambi Vigili del Fuoco presso la RM di OM, il primo da dicembre del 1993 e il
[...]
secondo dal 1995 fino a novembre 2024, pertanto a conoscenza diretta dei fatti di causa per avere abitualmente usufruito del servizio di mensa presso il quale lavora la ricorrente, da quando è avvenuto il suo trasferimento nel 2022.
Il teste ha confermato inequivocabilmente che la ricorrente svolgeva mansioni di cuoca: "la _3 lavorava da sola in cucina come cuoca …era la stessa ricorrente a preparare i pasti come Pt_1 cuoca principale, lavorando da sola in cucina … non si limitava a riscaldare cibi precotti", negando l'utilizzo di un menù prestabilito e riferendo che la decisione sulle pietanze da cucinare spettava alla ricorrente in base alle materie prime presenti nella dispensa e in considerazione delle preferenze degli ospiti della mensa ("generalmente ci chiedeva cosa volessimo mangiare"). Inoltre, in previsione del giorno di riposo, era capitato che la ricorrente avesse lasciato delle pietanze già pronte.
In ordine alla gestione degli ordini, il medesimo teste ha riferito che era sempre la ricorrente a decidere cosa ordinare, in base a quello che avrebbe voluto cucinare, verificando poi personalmente la correttezza delle merci in arrivo: "ho assistito personalmente agli arrivo degli ordini e ho appurato che la effettuava una verifica sui prodotti". In risposta ai capi di prova contraria, infine, ha Pt_1 ribadito che la ricorrente “lavorava da sola in cucina come cuoca”, occupandosi di tutto, anche delle
10 attività, come pulizia e riordino della cucina e lavaggio delle stoviglie, accessorie rispetto alla attività principale svolta come cuoca, di preparazione dei pasti.
Il teste ha reso dichiarazioni concordi rispetto a quelle del teste riferendo anch'egli che ES _3
la ricorrente lavorava da sola in cucina come cuoca: “era lei a preparare i pasti, senza seguire un menù prestabilito, in base alle materie prime a disposizione”, anche in base alle preferenze dei fruitori della mensa (“ci chiedeva cosa avremmo voluto mangiare”); “la sua attività principale consisteva nella preparazione delle pietanze” e oltre a questo si occupava anche della pulizia degli ambienti e delle stoviglie. Ha precisato che la cucinava per tutte e 4 le squadre – sezioni, ciascuna squadra Pt_1 composta “generalmente da 5 persone minimo, massimo 6 … La ricorrente cucina, ad es. il sugo, per tutte le squadre in grandi quantità, che possano durare anche per più giorni. Capita anche che la ricorrente lasci delle pietanze già pronte alla sostituta, lo so perché mi è capitato di parlarne con la sig.ra È vero che la carne non arriva tagliata, ma in pezzi unici sottovuoto e quindi è la Pt_1 stessa cuoca che si occupa di tagliare la carne”.
Ha confermato che era la ricorrente a effettuare gli ordini, anche se non sempre arrivava la merce che veniva richiesta e per questo c'erano state delle rimostranze da parte dei Vigili. Ha riferito che era sempre la ricorrente a effettuare la verifica dei prodotti ordinati.
Entrambi i testimoni sentiti all'udienza del 12.03.2025 hanno anche riferito che le dimensioni del servizio potevano aumentare in casi particolari, quando a mangiare in RM si trattenevano anche altre persone, ad esempio colleghi di altri distaccamenti, e in occasione di eventi speciali, come per la festa di Santa RA, nel corso della quale la ricorrente, unitamente alla sua collega, doveva cucinare
“per una quarantina di persone”.
È significativa, a conferma della ricostruzione fornita dalla ricorrente, anche la testimonianza del teste sentito all'udienza del 19.03.2025, a conoscenza dei fatti di causa per avere Testimone_5
lavorato presso la RM di BB dal 2017 al giugno 2021, il quale ha dichiarato: “la sig.ra
era la nostra cuoca … lavorava da sola in cucina e svolgeva tutte le attività, Parte_1 compresa la preparazione dei pasti … La ricorrente si occupava anche della pulizia in cucina, ma la sua attività principale era la preparazione dei pasti”.
Il teste non è stato in grado di dire se venisse seguito un menù prestabilito (ha ricordato solo che veniva appeso un foglio “con i pasti del giorno”), mentre ha ricordato senza alcuna incertezza che
“Sicuramente la sig.ra si occupava di preparava i pasti dalle materie prime che aveva a Pt_1
disposizione, in cucina lavorava da sola. Non utilizzava piatti precotti. Ricordo anche che la Pt_1
capitava che ci chiedesse cosa preferissimo mangiare e ricordo che è capitato che le chiedessero ad
11 esempio di preparare una pasta, piuttosto che un'altra, e di preparare anche più primi, per assecondare le nostre richieste. … Se non ricordo male, capitava che la ricorrente preparasse il sugo anche per più giorni”.
Inoltre, ha ricordato che era lei a fare gli inventari e che i pasti in mensa dovevano essere preparati per squadre composte da almeno 5 persone, suddivise in turni, con un minimo di 10 pasti al giorno
(considerando sia pranzo che cena) anche se poteva capitare che fossero anche 6 o 7 persone e che alla mensa si fermassero a mangiare anche altre persone, “ad es. corsisti o in occasione di visite mediche o di spostamenti di mezzi da una RM a un'altra … questo capita occasionalmente e può capitare più o meno frequentemente, a seconda del periodo. Un corso, ad es. quello per la patente, può durare anche un mese, in quel caso si mangia tutti i giorni presso la caserma del luogo dove si svolge il corso”. Invece per la festa di Santa RA viene preparato un pranzo in RM per minimo 30 persone.
All'udienza del 19.03.2025 è stato espletato anche l'interrogatorio formale del procuratore speciale della stessa società resistente , il quale, invero, non ha negato specificamente le Controparte_5
circostanze di fatto indicate in ricorso ai capi 1) e 2), anzi ha confermato che la ricorrente svolgeva mansioni di cuoca, occupandosi della preparazione delle pietanze, pur avendo cercato di sminuire l'importanza di tale circostanza riferendo che tale attività veniva svolta per squadre “di massimo 5 persone”, oltre a occuparsi delle altre attività di distribuzione dei pasti, riassetto e pulizia della cucina e delle stoviglie. Ha anche ammesso che, quanto la ricorrente era di turno, “lavorava da sola, c'era sicuramente una persona che la sostituiva nei gg. di riposo o di assenza”, anche se non è stato in grado di dire come fosse organizzato il lavoro in concreto.
Inoltre, sebbene abbia riferito che “per capitolato” vi erano delle grammature da rispettare e “un menù che dovrebbe essere seguito”, tuttavia ha ammesso che, nel caso del lavoro svolto nella mensa delle Caserme di BB e di OM, “dato il numero esiguo di pasti da preparare e anche il clima di familiarità e confidenza”, poteva essere capitato che la ricorrente avesse cercato di assecondare le richieste dei commensali, anche effettuando delle variazioni al menù.
In risposta al capo 3), lett. f), ha confermato che era la ricorrente a occuparsi di effettuare il controllo sulla regolarità della merce fornita, verificando ad esempio la scadenza, e a valutarne il buono stato conservativo, decidendo “essa stessa in autonomia se cucinare l'alimento o se ordinarne il reso alla qualora ritenuto inidoneo. CP_1
Con riferimento agli ordini, ha riferito che era la ricorrente a segnalare quali fossero le esigenze di acquisto e reintegra delle materie prime della mensa, anche se poi l'inserimento nel sistema degli
12 ordinativi, tramite un sistema centralizzato, veniva effettuato dal responsabile servizio mensa, attualmente il coordinatore del servizio mensa o “coordinator”.
Un'ulteriore conferma della veridicità delle circostanze riferite dalla odierna ricorrente si trae anche sulla base della deposizione resa dalla responsabile area Sardegna per la stessa CP_1 Tes_6
, sentita sempre all'udienza del 19.03.2025, la quale ha riferito che “in cucina la ricorrente
[...]
lavorava da sola e si occupava sia della preparazione dei cibi che delle altre attività di distribuzione dei pasti, riassetto e pulizia della cucina e delle stoviglie….Ricordo che ha lavorato nelle due Caserme indicate, ma non ricordo le date esatte. La ricorrente si occupava della preparazione di 5 pasti a pranzo e di 5 pasti a cena”.
Ha anche ricordato che era la ricorrente a elencare il fabbisogno della mensa, anche se poi l'ordine veniva materialmente eseguito da un'altra persona dell'azienda, “ricordo e Persona_6 Per_7
”, sulla base delle richieste della cucina, ma nei limiti di quanto previsto nel capitolato. Con
[...]
riferimento a tale ultimo aspetto, però, la stessa testimone ha precisato che, pur essendo previsto un menù prestabilito nel capitolato, “in concreto era quasi impossibile rispettarlo, perché le squadre cambiano di giorno in giorno, questo menù si sarebbe potuto rispettare se a mangiare fossero state ogni giorno le stesse persone”, per cui poteva capitare che la cuoca decidesse cosa cucinare in base ai gusti e alle preferenze dei commensali.
Inoltre, la stessa teste ha confermato che, sia presso la RM dei Vigili del Fuoco di Ghilarza -
BB che presso la RM dei Vigili del Fuoco di OM, era la ricorrente a ricevere la merce che arrivava dai fornitori e a occuparsi del controllo, verificando sia che la merce consegnata dai fornitori corrispondesse a quella effettivamente ordinata sia che fosse integra (“Prima di tutto la verifica è sulla corrispondenza tra documento di trasporto e merce ricevuta, poi si fa una verifica sull'integrità delle confezioni, nonché sulla data di scadenza e in generale sulla conformità della merce ricevuta. In caso di non conformità va fatta la segnalazione al responsabile che decide poi come procedere”).
Il quadro probatorio sopra esposto non è smentito dalle deposizioni delle testimoni di parte resistente e (ud.
9.04.2025 e 16.04.2025), le quali, invero, pur Testimone_7 Testimone_8
avendo fornito informazioni in ordine all'organizzazione generale del servizio - la prima avendo svolto attività di segreteria presso l'ufficio di Cagliari della dal 2017 al giugno 2022, con responsabilità CP_1
nella gestione documentale di circa 15 cucine (le sue mansioni consistevano principalmente nella ricezione delle bolle di consegna, degli inventari mensili e degli ordini settimanali, comunicazioni che avvenivano prevalentemente tramite WhatsApp attraverso chat dedicate per ciascuna cucina), la
13 seconda quale responsabile delle risorse umane per l'area Sardegna da maggio 2019 a giugno 2024 -, tuttavia hanno mostrato di avere una limitata conoscenza diretta dei fatti per cui è causa.
La teste in particolare, ha descritto la frequenza delle visite presso le Caserme come di Tes_7
"meno di una volta al mese", con il ritiro di documentazione anche di più mesi;
la stessa testimone ha riferito di avere visto la ricorrente “di sicuro almeno una volta, fuori dalla RM”, quindi non mentre lavorava in cucina, precisando di non sapere specificamente come funzionasse la RM di
BB (“… preciso che questa è la prassi seguita in altre caserme, non so dire specificamente con riguardo alla caserma di BB …”). Che la abbia effettivamente visto la ricorrente in Tes_7
RM, oltretutto, appare scarsamente credibile, in quanto ella ha riferito di esservisi recata sempre con la sua responsabile che, però, secondo quanto specificamente dedotto dalla Persona_8
ricorrente e non contestato dalla controparte, oltre che emergente dalla documentazione in atti, è subentrata come responsabile del plesso della RM di BB solo da gennaio 2020, in quanto prima di allora vi era (v. screenshot dei messaggi della chat WhatsApp da aprile a Persona_6
novembre 2019, sub doc. 22 all. ricorso), per cui non avrebbe potuto riferire se non limitatamente al periodo tra gennaio 2020 e giugno 2022, quando la ricorrente era assente, salvo due settimane dal
2.02.2021 al 16.02.2021, essendo tornata al lavoro presso la RM di OM solamente nel luglio
2022, dopo il suo trasferimento avvenuto ad aprile dello stesso anno.
Ad ogni modo, la medesima testimone ha confermato che la quale cuoca, "si occupava Pt_1
di gestire tutto lei in cucina", anche di preparare le pietanze, di distribuire i pasti e di ordinare e pulire la cucina. Ha inoltre specificato che, anche quando la squadra era fuori servizio, doveva comunque essere preparato il pranzo e la cuoca non poteva allontanarsi prima di aver sistemato la cucina. Quanto agli ordini, ha ricordato che sicuramente era la ricorrente a inoltrarli, quando era in servizio.
Anche la teste ha dimostrato di avere una limitata conoscenza del concreto svolgimento Tes_8
delle attività lavorative in contestazione, avendo precisato di lavorare normalmente tra Milano e
Torino, di recarsi in Sardegna solo per impegni istituzionali e di non essersi mai recata nei luoghi di lavoro per cui è causa (“Non mi sono mai recata nella RM di Ghilarza né in quella di OM;
non ho mai visto la sig.ra prima di oggi”). Pt_1
Ha comunque confermato che la ricorrente si occupava anche della preparazione delle pietanze che venivano servite nella mensa e ha altresì riferito che, per capitolato, avrebbe dovuto essere utilizzato un menù prestabilito, precisando però che queste erano le indicazioni della società, ma di non sapere come funzionassero in concreto le singole Caserme.
La stessa teste ha parlato dell'utilizzo del sistema informatico ItChef per la gestione degli ordini,
14 con il supporto delle impiegate denominate "office" ( e per gli Testimone_7 Persona_7
aspetti amministrativi, inclusi il caricamento degli ordini, delle bolle di consegna e delle presenze del personale, mentre la “coordinator” era , perlomeno dal 2021 in avanti. Persona_8
Non risulta comunque sconfessato quanto emerso dall'istruttoria, ovverosia che era la ricorrente a occuparsi di verificare il fabbisogno della cucina e quindi a inoltrare gli ordini dei prodotti: “La risorsa presente in ogni distaccamento faceva le richieste a seconda del fabbisogno della cucina” e che nel caso della mensa delle Caserme di Ghilarza – BB e di OM era la ricorrente a occuparsene,
o la sua sostituta in caso di sua assenza.
La ha anche riferito che, tramite il programma in uso, era possibile selezionare e quindi Tes_8
ordinare unicamente prodotti che fossero previsti nel menù, in base al quale veniva effettuato un assortimento ad hoc per ogni sito, precisando poi, a richiesta di chiarimenti, che lo stesso aveva base stagionale, e non era dunque legato alla preparazione di determinate ricette giorno per giorno.
Passando a questo punto alla declaratoria contrattuale, l'art. 54 del C.C.N.L. di settore pacificamente applicabile, per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo datato 8.02.2018 (doc. 19 all. ricorso), all'art. 54 con riferimento al livello IV così recita:
“LIVELLO RT
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè:
(…)
- cuoco capo partita;
- cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente alla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina;
(…)”.
Con riferimento invece al livello V:
“LIVELLO TO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
(…)
- secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in
15 sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto
(…)”.
Orbene, sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria orale e documentale, si deve ritenere raggiunta la piena prova che l'attività lavorativa svolta in concreto dalla ricorrente nel periodo in contestazione è sussumibile nel IV livello e non nel livello V previsto contrattualmente, ove si consideri che tutti i testimoni, anche quelli di parte resistente e lo stesso procuratore speciale della in sede di CP_1 interpello, hanno unanimemente riferito che la ricorrente svolgeva l'attività come cuoca in cucina da sola (salvo casi del tutto eccezionali, come per la preparazione dei pasti in occasione della festa di
Santa RA, per più di 30 persone, in cui la ricorrente veniva aiutata da un'altra persona in cucina) e con autonomia decisionale nella preparazione dei pasti, sulla base delle materie prime a disposizione e cercando di assecondare i gusti dei commensali, stante l'impossibilità in concreto, riferita dalla teste di parte resistente di seguire un menù prestabilito nelle Caserme di Ghilarza – Testimone_6
BB e OM (anche volendo tenere conto della deposizione della teste , si trattava di Tes_8
un menù “aperto”, che consentiva di decidere quali pietanze preparare quotidianamente, sulla base delle materie prime a disposizione su base stagionale).
Autonomia comprovata anche sotto il profilo della gestione del servizio, rientrando fra le attività svolte in concreto dalla ricorrente quella di effettuare periodicamente l'inventario, di verificare le merci da ordinare sulla base della disponibilità del magazzino, di controllare la correttezza degli ordini e la conformità dei prodotti ricevuti.
In senso contrario non può essere fondatamente valorizzata la dimensione del servizio di mensa, in quanto la circostanza per cui la ricorrente dovesse preparare il pranzo e la cena per minimo 5 persone
(numero minimo dei componenti una squadra), oltre a non escludere che il numero potesse essere anche superiore, come riferito da diversi testimoni di cui si è detto supra, non consente certamente di avvalorare la tesi sostenuta da parte della società convenuta, nel senso che la ricorrente avrebbe svolto in via prevalente attività ausiliarie, quali quelle di riordino e di pulizia della cucina e delle stoviglie, essendo invece risultato dimostrato che l'attività principale della ricorrente era, appunto, quella di preparazione dei cibi destinati ai fruitori della mensa, considerando anche che tale prevalenza, come condivisibilmente evidenziato dalla difesa della lavoratrice, non può essere valutata limitatamente al numero di pasti preparati nel turno, ma anche in rapporto alla durata del turno stesso, che era piuttosto limitata, ove rapportata anche alla varietà dei cibi che venivano preparati dalla ricorrente, quale unica cuoca, come emerge dalla copiosa documentazione fotografica prodotta a corredo del ricorso (docc.
21a - 21f), essendo emerso oltretutto che era la stessa ricorrente anche a occuparsi del taglio della
16 carne, che arrivava in pezzi interi di dimensioni consistenti, e, quale cuoca principale, a preparare sughi e condimenti in previsione del turno successivo in cui ella era assente per riposo impostando la c.d. linea di cottura.
In forza dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, deve essere accertato e dichiarato il diritto della ricorrente, per tutta la durata del rapporto di lavoro intercorrente tra e Pt_1 [...]
dal 21.12.2018 al 27.05.2021 e per tutta la durata del rapporto di lavoro tra Controparte_1
e poi fusa per incorporazione nella dal 28.05.2021 in poi, fino al Pt_1 CP_3 CP_1
cambio appalto e al conseguente passaggio alle dipendenze di altra società appaltatrice del servizio a decorrere dal 1.01.2025, all'inquadramento nel livello IV C.C.N.L. di categoria, in luogo dell'inferiore livello V di cui al contratto individuale di lavoro.
5.2. Sullo svolgimento di lavoro supplementare.
Deve ritenersi altresì provato che, nel periodo dal 21.12.2018 al 13.11.2019, quando la ricorrente era adibita al servizio mensa presso la RM di Ghilarza - BB, la ha svolto lavoro Pt_1 supplementare rispetto all'orario contrattualmente stabilito, non retribuito in busta paga.
Gli orari indicati nel ricorso sono stati confermati in sede di interrogatorio formale dal procuratore speciale della ricorrente, che, in risposta al capo 6 (“Vero che dalla data di assunzione presso - 21 CP_1
dicembre 2018 – sino al 12 novembre 2019 data in cui si è dovuta assentare per malattia,
[...]
iniziava il turno lavorativo antimeridiano alle ore 10,30, per terminarlo in un orario Parte_1
ricompreso tra le 13,00 e le 13,30, mentre la sera iniziava verso le 18,30 per terminare in un orario ricompreso tra le 21,00 e le 21,30 a seconda delle attività da terminare dopo la preparazione dei pasti quali pulizia cucina, ritiro e lavaggio di pentole e stoviglie, sistemazione delle derrate consegnate dai fornitori”), ha ammesso: “Sì, confermo questi orari, preciso che le merci non arrivavano tutti i giorni”.
Pur se sarebbe sufficiente la loro ammissione da parte del procuratore della resistente, si osservi che questi orari sono stati anche pienamente confermati dai testimoni e Testimone_5 Tes_1
e dalla teste (quest'ultima quanto al turno antimeridiano, lavorando la
[...] Testimone_2 Tes_2
solo la mattina).
Il teste ha anche confermato che, per un certo periodo, sicuramente nell'estate del 2019, Tes_1 la ricorrente aveva lavorato da sola, senza neppure godere del riposo settimanale (“7 giorni su 7 … sicuramente ciò era avvenuto nel periodo dell'estate 2019”) e la teste ha ricordato come Testimone_2
ciò fosse accaduto per più mesi: "Ricordo che c'è stato un periodo in cui la sig.ra ha Pt_1
lavorato da sola, si è trattato di diversi mesi".
Infine, tutti i testimoni sentiti nel corso del giudizio hanno confermato l'esistenza di un registro nel
17 quale andavano indicati gli orari di entrata e di uscita, che è stato depositato in allegato al ricorso (doc.
16) e poi acquisito direttamente dal Comando dei Vigili del Fuoco dietro ordine di esibizione del
Tribunale (v. documento depositato in data 24.04.2024), da cui sono state estrapolate le ore di lavoro in base alle quali è stato effettuato il conteggio prodotto in giudizio dalla ricorrente (doc. 18 all. ricorso).
Deve, pertanto, essere accertato il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive per il lavoro supplementare svolto e non retribuitole dal datore di lavoro.
5.3. Quantificazione delle differenze retributive spettanti alla ricorrente.
Per quanto riguarda la determinazione degli importi dovuti a titolo di differenze retributive, è possibile fare riferimento a quanto risultante dal conteggio analitico allegato al ricorso (doc. 18), la cui correttezza non è stata specificamente contestata dalla controparte.
In merito alla contestazione contenuta nella memoria difensiva di parte resistente, si osserva che la assoluta genericità della medesima comporta l'applicazione dell'art. 115 c.p.c., essendosi chiarito che, in materia di conteggi nel rito del lavoro, "L'art. 416 c.p.c. impone al convenuto di «prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione», in ordine ai fatti affermati dall'attore, il che, con specifico riguardo ai conteggi eventualmente prodotti da quest'ultimo circa
l'ammontare del proprio credito, implica che non sia all'uopo sufficiente un mero dissenso (Cass. n.
25588 del 2010), ma occorra una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e si offra contestualmente di provarne il fondamento (Cass. nn. 11667 del 2010, 6202 del 2004), dovendo ritenersi che la contestazione sia tamquam non esset qualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, le quali devono risultare dagli atti o essere successivamente provate
(Cass. n. 83 del 2003)" (Cass. civ., Sez. Lav., 12.03.2018, n. 5949).
Si è altresì precisato che, nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma. Ne consegue che se la parte nega l'esistenza del credito per differenze retributive, non è comunque esonerata dalla contestazione analitica dei conteggi, i quali, pertanto, in assenza di tale censura, si consolidano nell'importo formulato (Cass. civ., Sez. Lav., 18 maggio 2015, n. 10116), rendendo superfluo un approfondimento istruttorio sul punto.
Tenuto conto degli elementi indicati nel conteggio prodotto sub doc. 18 e non contestati, al ricorrente spetta l'importo di euro 3.758,35 lordi a titolo di differenze retributive.
18 Su tali somme spettano altresì, ai sensi dell'art. 429, comma 3 c.p.c., gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
5.4. Sulle ulteriori domande di parte ricorrente di rimborso del costo del servizio mensa e di rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi alla visita medica.
Deve inoltre essere accolta la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto il rimborso della somma di euro 40,00, debitamente documentata (doc. 14 all. ricorso), per spese di carburante sostenute per raggiungere il luogo (sito in Ploaghe), dove la ricorrente, su richiesta della datrice di lavoro, si è sottoposta a visita medica di controllo in data 11.07.2022, prima del rientro al lavoro, tenuto conto che, ai sensi degli artt. 15, comma 2 del D. lgs. 9.04.2008, n. 81, “Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.
Non può invece essere accolta la domanda di rimborso della trattenuta pacificamente effettuata dalla convenuta sulle buste paga da luglio 2022 a dicembre 2022 (doc. 15 all. ricorso) di complessivi euro 238,85 per il servizio mensa, in quanto il C.C.N.L. applicabile prevede, all'Allegato C – , che Pt_3
“il lavoratore che non voglia usufruire del servizio vitto dovrà comunicarlo al datore di lavoro per iscritto entro il mese di dicembre per l'anno successivo” e, nel caso di specie, le comunicazioni sono state inviate via mail dalla ricorrente in data 23.08.2022 e 9.11.2022, quindi la richiesta ha avuto effetto dall'anno successivo.
6. Sulla domanda di regolarizzazione contributiva presso l' e di integrazione del TFR CP_2
accantonato e/o depositato presso il fondo di Tesoreria CP_2
La società convenuta deve essere condannata al corrispondente adeguamento della posizione previdenziale mediante versamento dei relativi contributi previdenziali presso l' , nonché CP_2
all'integrazione del TFR accantonato e/o depositato presso il fondo di Tesoreria e all'integrazione CP_2
della quota previdenziale anche ai fini pensionistici, presso l' , per il lavoro supplementare svolto e CP_2 per l'adeguamento di livello superiore in rapporto alle superiori mansioni svolte.
7. Regolamentazione delle spese.
Le spese seguono la prevalente (quasi totale) soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della causa
(scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00) e all'attività difensiva effettivamente occorsa, per cui, in riferimento alla ricorrente, si giustifica una liquidazione secondo i parametri medi per tutte le fasi, con la precisazione che, pur essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione verrà effettuata in favore dell'Erario solamente per le fasi diverse da quella introduttiva,
19 avendo la ricorrente superato, nel 2023, anno di deposito del ricorso, i limiti di reddito fissati per l'ammissione al beneficio, come dalla stessa dichiarato anche nella nota depositata in data odierna.
Quanto all' , la liquidazione è attestata sui minimi per tutte le fasi, in rapporto all'attività CP_2
difensiva effettivamente espletata in concreto.
La domanda di condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta, presupponendo una totale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente , per tutta la durata del rapporto Parte_1
di lavoro intercorrente tra e dal 21.12.2018 al 27.05.2021 e per tutta Pt_1 Controparte_1
la durata del rapporto di lavoro tra e poi fusa per incorporazione nella Pt_1 CP_3 CP_1
dal 28.05.2021 in poi, fino al cambio appalto e al conseguente passaggio alle dipendenze di altra
[...]
società appaltatrice del servizio a decorrere dal 1.01.2025, all'inquadramento nel livello IV C.C.N.L. di categoria per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, in luogo dell'inferiore livello V di cui al contratto individuale di lavoro;
2) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire le differenze Parte_1
retributive per il lavoro supplementare svolto, tenuto conto del superiore livello di inquadramento riconosciuto al superiore capo 1) del dispositivo, nonché al rimborso della somma di euro 40,00 sostenuta per spese di viaggio per recarsi alla visita medica di controllo;
3) per l'effetto di quanto accertato e dichiarato ai capi del dispositivo che precedono, condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore della ricorrente della somma di complessivi euro 3.798,35, di cui euro 3.758,35 lordi a titolo di differenze retributive dovute in forza del superiore inquadramento contrattuale riconosciuto al capo 1) del dispositivo in rapporto alle ore di lavoro effettivamente svolte, ed euro 40,00 per rimborso spese di viaggio, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data di maturazione del diritto a percepire le singole voci al saldo;
4) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
corrispondente adeguamento della posizione previdenziale mediante versamento dei relativi contributi previdenziali presso l' , nonché all'integrazione del TFR accantonato e/o depositato presso il fondo CP_2
di Tesoreria e all'integrazione della quota previdenziale anche ai fini pensionistici, presso l' , CP_2 CP_2
per il lavoro supplementare svolto e per l'adeguamento di livello superiore in rapporto alle superiori
20 mansioni svolte;
5) rigetta la domanda di rimborso delle trattenute effettuate nelle buste paga da luglio 2022 a dicembre 2022 per il servizio mensa;
6) condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla rifusione delle spese per la fase introduttiva, che liquida nell'importo di euro 425,00, in favore della ricorrente e delle spese per le restanti fasi, che liquida nell'importo di euro 2.201,00, in favore dell'Erario, interamente a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del
15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
7) condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla rifusione delle spese in favore dell' , che liquida nell'importo di complessivi euro CP_2
1.314,00, interamente per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Oristano, il 18/06/2025
La Giudice del lavoro dott.ssa Consuelo Mighela
21