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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/11/2024, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1160 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1160 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. ZINI LUCA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. NEBBIA LUCA ( e dall'Avv. CANALETTI CHIARA CodiceFiscale_4
( ) CodiceFiscale_5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 10/07/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata in [...], in data [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 23.10.2024 e 29.10.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i sig.ri Pt_1
e , in data 27.04.2003 a Rimini, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
[...] Parte_2 dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2003 all'Atto n. 42, parte II, serie A.
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile, competente a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere all'annotazione della sentenza.
3. Disporre che la figlia minore nata a [...] - Spagna il 08.09.2008, rimanga affidata in via Per_1
condivisa ad entrambi i genitori, che conseguentemente eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, con collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione della madre ove manterrà la sua residenza anagrafica e che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e cura di saranno adottate da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, Per_1
della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni.
Mentre le decisioni ordinarie continueranno ad essere assunte da ciascun genitore separatamente nei rispettivi periodi di permanenza con la minore.
4. Per la gestione di i genitori concordano il seguente piano genitoriale, in ragione del quale il Per_1
padre continuerà a vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
a) Considerata anche l'età di e al fine di non perdere la continuità della relazione con la stessa, il Per_1
padre potrà vederla ogni volta che lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa.
b) Oltre a quanto sopra, i ricorrenti concordano che comunque trascorrerà con il padre: Per_1
- durante il periodo scolastico a fine settimana alternati dal sabato mattina sino alla domenica sera, quando il padre riaccompagnerà la figlia dalla madre e nei periodi di vacanza scolastica a fine settimana pagina 2 di 5 alternati dal venerdì mattina sino alla domenica sera, quando il padre riaccompagnerà la figlia dalla madre
- durante le vacanze di Natale trascorrerà la vigilia di Natale con la mamma ed il giorno di Natale Per_1
e NT TE starà con il padre, salvo diversa pattuizione tra gli stessi, anche in ragione del desiderio in proposito di Per_1
- nei periodi di vacanza estiva, 15 giorni anche non consecutivi da comunicare da parte di ciascun genitore all'altro, con indicazione dell'indirizzo del luogo in cui si recheranno con la figlia.
5. Disporre che il sig. contribuirà al mantenimento della figlia, versando, alla sig.ra Parte_1 [...] entro l'ultimo giorno di ogni mese, la somma di euro 350,00= (trecentocinquanta/00) da Pt_2 rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica ed indipendenza della stessa.
6. Porre a carico di ciascuno dei genitori il 50 % delle spese straordinarie necessarie per la figlia, previamente concordate e documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, siglato il 9 agosto 2017 e in particolare:
-Le spese straordinarie da non concordare preventivamente tra i genitori in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia saranno:
a) Spese corrispondenti a scelte già condivise e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa.
A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo) ed in particolare per le spese per la scuola di danza, spese ludico-ricreativo-culturali, Per_1
precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative di un genitore e se l'altro genitore, anche per il tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
pagina 3 di 5 b) Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail e whatsapp), anche in relazione all'entità della spesa.
Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 7 (sette) giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax , e-mail o whatsupp) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Per quanto attiene le spese straordinarie da concordare i genitori indicano i seguenti rispettivi indirizzi di posta elettronica ordinaria per l'invio delle richieste, potendo le parti anticiparle anche a mezzo whatsapp;
per il Sig. per la Sig.ra Parte_1 Email_1 [...]
,. Email_2
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale dovrà essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico e privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla figlia andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale.
7. L'assegno unico famigliare rimarrà al 50% tra i genitori;
8. I coniugi consentono il reciproco rilascio e/o il rinnovo del passaporto per la figlia.
9. I coniugi con l'esatto adempimento di tutti i patti di cui sopra, si danno reciprocamente atto di avere regolato e definito ogni e qualsiasi rapporto in dipendenza del matrimonio e di nulla avere a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione.
10. Tutte le spese del presente giudizio di divorzio congiunto saranno integralmente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 4 di 5 a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
il 27.04.2003 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza (Atto n. 42 Parte II Serie A Anno 2003) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 7.11.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1160 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. ZINI LUCA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. NEBBIA LUCA ( e dall'Avv. CANALETTI CHIARA CodiceFiscale_4
( ) CodiceFiscale_5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 10/07/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata in [...], in data [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 23.10.2024 e 29.10.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i sig.ri Pt_1
e , in data 27.04.2003 a Rimini, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
[...] Parte_2 dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2003 all'Atto n. 42, parte II, serie A.
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile, competente a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere all'annotazione della sentenza.
3. Disporre che la figlia minore nata a [...] - Spagna il 08.09.2008, rimanga affidata in via Per_1
condivisa ad entrambi i genitori, che conseguentemente eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, con collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione della madre ove manterrà la sua residenza anagrafica e che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e cura di saranno adottate da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, Per_1
della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni.
Mentre le decisioni ordinarie continueranno ad essere assunte da ciascun genitore separatamente nei rispettivi periodi di permanenza con la minore.
4. Per la gestione di i genitori concordano il seguente piano genitoriale, in ragione del quale il Per_1
padre continuerà a vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
a) Considerata anche l'età di e al fine di non perdere la continuità della relazione con la stessa, il Per_1
padre potrà vederla ogni volta che lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa.
b) Oltre a quanto sopra, i ricorrenti concordano che comunque trascorrerà con il padre: Per_1
- durante il periodo scolastico a fine settimana alternati dal sabato mattina sino alla domenica sera, quando il padre riaccompagnerà la figlia dalla madre e nei periodi di vacanza scolastica a fine settimana pagina 2 di 5 alternati dal venerdì mattina sino alla domenica sera, quando il padre riaccompagnerà la figlia dalla madre
- durante le vacanze di Natale trascorrerà la vigilia di Natale con la mamma ed il giorno di Natale Per_1
e NT TE starà con il padre, salvo diversa pattuizione tra gli stessi, anche in ragione del desiderio in proposito di Per_1
- nei periodi di vacanza estiva, 15 giorni anche non consecutivi da comunicare da parte di ciascun genitore all'altro, con indicazione dell'indirizzo del luogo in cui si recheranno con la figlia.
5. Disporre che il sig. contribuirà al mantenimento della figlia, versando, alla sig.ra Parte_1 [...] entro l'ultimo giorno di ogni mese, la somma di euro 350,00= (trecentocinquanta/00) da Pt_2 rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica ed indipendenza della stessa.
6. Porre a carico di ciascuno dei genitori il 50 % delle spese straordinarie necessarie per la figlia, previamente concordate e documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, siglato il 9 agosto 2017 e in particolare:
-Le spese straordinarie da non concordare preventivamente tra i genitori in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia saranno:
a) Spese corrispondenti a scelte già condivise e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa.
A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo) ed in particolare per le spese per la scuola di danza, spese ludico-ricreativo-culturali, Per_1
precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative di un genitore e se l'altro genitore, anche per il tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
pagina 3 di 5 b) Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail e whatsapp), anche in relazione all'entità della spesa.
Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 7 (sette) giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax , e-mail o whatsupp) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Per quanto attiene le spese straordinarie da concordare i genitori indicano i seguenti rispettivi indirizzi di posta elettronica ordinaria per l'invio delle richieste, potendo le parti anticiparle anche a mezzo whatsapp;
per il Sig. per la Sig.ra Parte_1 Email_1 [...]
,. Email_2
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale dovrà essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico e privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla figlia andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale.
7. L'assegno unico famigliare rimarrà al 50% tra i genitori;
8. I coniugi consentono il reciproco rilascio e/o il rinnovo del passaporto per la figlia.
9. I coniugi con l'esatto adempimento di tutti i patti di cui sopra, si danno reciprocamente atto di avere regolato e definito ogni e qualsiasi rapporto in dipendenza del matrimonio e di nulla avere a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione.
10. Tutte le spese del presente giudizio di divorzio congiunto saranno integralmente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 4 di 5 a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
il 27.04.2003 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza (Atto n. 42 Parte II Serie A Anno 2003) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 7.11.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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