TAR Roma, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 2256
TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione artt. 87 bis e 88 d.lgs. 160/2006; art. 3 L. 241/1990; eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, violazione proporzionalità e diritto di difesa

    Il primo motivo non coglie nel segno in quanto l'art. 87 bis citato non è applicabile ratione temporis alla fattispecie.

  • Accolto
    Violazione artt. 71, 72 e 87 d.lgs. 160/2006; artt. 3, 21 septies, 21 octies L. 241/1990; eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, contraddittorietà, difetto d'istruttoria, irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione proporzionalità e ragionevolezza

    I restanti motivi, esaminati congiuntamente, sono fondati. La valutazione del CSM è stata basata su fatti poi accertati in senso favorevole al ricorrente dalla sentenza penale di primo grado, rendendo la mancata conferma illegittima. Inoltre, il rilievo del presunto contrasto con altri uffici requirenti è secondario e non provato nelle sue ripercussioni.

  • Accolto
    Violazione art. 3 L. 241/1990

    I restanti motivi, esaminati congiuntamente, sono fondati. La valutazione del CSM è stata basata su fatti poi accertati in senso favorevole al ricorrente dalla sentenza penale di primo grado, rendendo la mancata conferma illegittima. Inoltre, il rilievo del presunto contrasto con altri uffici requirenti è secondario e non provato nelle sue ripercussioni.

  • Accolto
    Violazione art. 1 L. 241/1990, principi di imparzialità, buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza; art. 41 Carta UE; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, errata valutazione dei fatti, travisamento, disparità di trattamento, difetto d'istruttoria, contraddittorietà, illogicità

    I restanti motivi, esaminati congiuntamente, sono fondati. La valutazione del CSM è stata basata su fatti poi accertati in senso favorevole al ricorrente dalla sentenza penale di primo grado, rendendo la mancata conferma illegittima. Inoltre, il rilievo del presunto contrasto con altri uffici requirenti è secondario e non provato nelle sue ripercussioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 2256
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2256
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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