Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02256/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04336/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4336 del 2024, proposto da
-O, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Adelaide Ristori, 42;
contro
Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-O;
per l'annullamento
del provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura del 12.2.2024 prot. -O/2024, con cui si è deliberata “ la non conferma del dott. -O nell’esercizio delle funzioni direttive di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, con decorrenza al 13.11.2019 ” e si è ulteriormente disposto l’invio della delibera al Ministero della Giustizia per i provvedimenti di competenza; degli atti connessi, presupposti e conseguenziali, tra i quali: le ordinanze della Sezione disciplinare n. -O e gli atti relativi alle procedure pendenti presso la Prima Commissione; la sentenza della sezione disciplinare n. -O; la delibera del 25 ottobre 2023 dell’Adunanza plenaria; il parere del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro reso nella seduta del 15.4.2021; il verbale n. -Odel 28.3.2023 della V Commissione del CSM; l’atto del 30.3.2023 prot. -O del CSM; il verbale n. -O del 13.4.2023 della V Commissione del CSM; il verbale n. -O del 18.4.2023 della V Commissione del CSM; il verbale n. -O del 4.5.2023 della V Commissione del CSM; il verbale n. -O del 16.5.2023 della V Commissione del CSM; il verbale n. -O del 18.5.2023 della V Commissione del CSM; il verbale n. -O del 23.10.2023 della V Commissione del CSM; il verbale n. -O del 16.10.2023 della V Commissione del CSM; il verbale n. -O dell’11.1.2024 della V Commissione del CSM; il verbale n. -O del 16.1.2024 della V Commissione del CSM; il verbale n. -O del 29.1.2024 della V Commissione del CSM; il verbale n. -O del 10.11.2020 della V Commissione del CSM; il verbale n. -O del 16.11.2020 della V Commissione del CSM; il verbale n. 2498 del 10.2.2022; il verbale n. -O del 17.5.2022 della V Commissione del CSM; il verbale n. -O del 4.7.2022 della V Commissione del CSM; la precedente proposta di non conferma successivamente nuovamente riportata in Commissione nella seduta del Plenum del 25.10.2023; la delibera del CSM del 16.6.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Csm Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. EL NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il dott. -O ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura del 12.2.2024 prot. -O/2024, con cui si è deliberata “ la non conferma del dott. -O nell’esercizio delle funzioni direttive di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, con decorrenza al 13.11.2019 ” e si è ulteriormente disposto l’invio della delibera al Ministero della Giustizia per i provvedimenti di competenza; degli atti connessi, presupposti e conseguenziali, tra i quali: le ordinanze della Sezione disciplinare n. -O e gli atti relativi alle procedure pendenti presso la Prima Commissione; la sentenza della sezione disciplinare n. -O; la delibera del 25 ottobre 2023 dell’Adunanza plenaria; il parere del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro reso nella seduta del 15.4.2021; il verbale n. -Odel 28.3.2023 della V Commissione del CSM; l’atto del 30.3.2023 prot. -O del CSM; il verbale n. -O del 13.4.2023 della V Commissione del CSM; il verbale n. -O del 18.4.2023 della V Commissione del CSM; il verbale n. -O del 4.5.2023 della V Commissione del CSM; il verbale n. -O del 16.5.2023 della V Commissione del CSM; il verbale n. -O del 18.5.2023 della V Commissione del CSM; il verbale n. -O del 23.10.2023 della V Commissione del CSM; il verbale n. -O del 16.10.2023 della V Commissione del CSM; il verbale n. -O dell’11.1.2024 della V Commissione del CSM; il verbale n. -O del 16.1.2024 della V Commissione del CSM; il verbale n. -O del 29.1.2024 della V Commissione del CSM; il verbale n. -O del 10.11.2020 della V Commissione del CSM; il verbale n. -O del 16.11.2020 della V Commissione del CSM; il verbale n. 2498 del 10.2.2022; il verbale n. -O del 17.5.2022 della V Commissione del CSM; il verbale n. -O del 4.7.2022 della V Commissione del CSM; la precedente proposta di non conferma successivamente nuovamente riportata in Commissione nella seduta del Plenum del 25.10.2023; e, sempre ove occorrer possa, la delibera del CSM del 16.6.2021.
Il ricorrente, anzitutto, ha precisato di essere stato “ destinatario dell’ordinanza n. 128/2019 del 4.11.2019, con la quale la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ex art. 13 co. 2 del d.lgs. n. 109/2006, disponeva “in via cautelare e provvisoria”, il trasferimento del ricorrente presso il Tribunale di Potenza con funzioni di giudice civile ” (cfr. pag. 2).
In sintesi è accaduto che in data 13.11.2019 il ricorrente aveva maturato il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, incarico conferito con deliberazione del 15.10.2015, cui è seguita l’assunzione in servizio in data 13.11.2015; che in vista dell’eventuale conferma ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 160/2006, il Procuratore Generale ha espresso parere positivo alla conferma, ma, di contro, il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro, nella seduta del 15.4.2021, ha espresso a maggioranza parere contrario alla conferma, ponendo in evidenza che sarebbero emersi alcuni rilievi tali da deporre per l’assenza dei cc.dd. “prerequisiti” disciplinati dall’art. 1 del testo unico sulla dirigenza giudiziaria (in cui è previsto, al comma 1, che “ l’indipendenza, l’imparzialità e l’equilibrio, come definiti nel Capo III della circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007 e successive modifiche, costituiscono imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali e sono esplicitamente valutate ai fini del conferimento e della conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi ”), e ciò in considerazione degli “ elementi emersi nei procedimenti disciplinare e penale ” a carico dello stesso ricorrente (si tratterebbe di alcuni procedimenti disciplinari e di un procedimento penale “ attualmente in corso di istruttoria in primo grado, come confermato dallo stesso magistrato nel corso dell'audizione ”); che il CSM, pur preliminarmente rilevando che “ non sussiste, nel caso di specie, alcun rapporto di pregiudizialità tra l'accertamento dei fatti contestati al dott. -Oin sede penale e disciplinare (accertamento ancora oggi in corso) e la valutazione degli stessi nell'ambito della odierna procedura di conferma ” ha, però, desunto “ dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria e, in particolare, dall'ordinanza n. 2/2021 emessa nell'ambito del procedimento disciplinare n. 90/2019 ” la rilevanza ostativa alla conferma, e ciò in ragione di una condotta illecita (il ricorrente avrebbe, cioè, “ disposto l'inserimento, all'interno del fascicolo n. 4889/2017/21 del quale era contitolare (unitamente alla dott.ssa -O, sostituto procuratore presso l'Ufficio requirente di Castrovillari), di una annotazione di P.G. materialmente ed ideologicamente falsa: "materialmente" perché retrodatata (in particolare, recante la data del 31.12.2017, ma redatta in epoca successiva, verosimilmente in data successiva e prossima al 19.2.2018, atteso peraltro che il 31.12.2017, l'Ufficiale di P.G., Maresciallo -O, incaricato di redigere l'annotazione non era in servizio); "ideologicamente" perché attestante il compimento di attività di indagine in effetti mai compiute o descritte in modo difforme dalla realtà ”): una falsificazione che avrebbe avuto quale scopo quello di conferire una “ veste formale ” alle “ plurime interlocuzioni ” tra un ufficiale di polizia giudiziaria (maresciallo -O) ed un altro soggetto (-O) “ prima che il medesimo-O (rispetto al quale il -O allega la qualità di “informatore” per le indagini coordinate dalla Procura di Castrovillari) fosse tratto in arresto, su impulso della D.D.A. di Catanzaro, nell'ambito della operazione denominata “-O” (indagine che ha altresì portato all'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti dello stesso -O, per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.) ”; che il CSM ha, perciò, stigmatizzato che “ la consapevolezza del dott. -Ocirca la falsità del documento in parola, al momento dell'inserimento dello stesso nel citato fascicolo di indagine (n. 4889/2017/21) ”, derivante sia dalle dichiarazioni del predetto ufficiale di polizia giudiziaria sia, anche, “ dalla altrimenti non giustificabile disposizione, impartita dal dirigente in questione, di “inserimento agli atti” (della detta procedura n. 4889/2017/21) del medesimo documento, nonostante l'evidente grave anomalia “relativa alla risalenza a sei mesi addietro” (così l’ordinanza n. 2/2021, in atti) delle attività di indagine ”.
Si è, pertanto, rimarcata la sussistenza dell’elemento psicologico “ che ridonda d'altra parte in grave negligenza – parimenti valutabile nella presente procedura – nell'ipotesi in cui si volesse ritenere lo stesso, per quanto del tutto inverosimile alla luce delle risultanze in atti, sintomatico non di una effettiva volontà di favorire in modo illecito il citato -O (nel compimento della citata attività di falsificazione), ma di una imperdonabile superficialità nel controllo e valutazione delle attività di indagine compiute dallo stesso sia come titolare delle indagini medesime sia come dirigente dell'Ufficio requirente presso il quale le indagini sono incardinate ”; e, pertanto, il CSM ha osservato che “ indipendentemente dal fatto che il documento falso sia stato inserito nel fascicolo di indagine volontariamente o per negligenza, la condotta del dott. -Orisulta, in ogni caso, tale da precludere una sua valutazione positiva ai fini della presente procedura ”.
Ad ulteriore addebito del ricorrente si è soggiunto che quest’ultimo, “ ha con esposti e altresì con una relazione al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro nel luglio del 2018 – atti dotati di particolare autorevolezza in ragione delle funzioni direttive esercitate dal magistrato in valutazione al momento della relativa redazione – tentato di screditare l'operato dei colleghi in servizio presso la DDA di Catanzaro (e della p.g. da essi delegata alle indagini), con particolare riferimento alle vicende che hanno condotto all'arresto dello-O – e del citato maresciallo -O – nell'ambito della richiamata indagine per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. ”: una condotta che avrebbe avuto “ rilevanza mediatica, prospettando in modo improprio e dannoso la sussistenza di un “contrasto” – oggettivamente allarmante per la rilevanza dei fatti e delle persone coinvolte – tra gli Uffici requirenti di Catanzaro e Castrovillari ”.
A consuntivo di tali elementi, il CSM ha concluso che “ a prescindere dall’esito dei procedimenti disciplinari e penale attualmente in corso, le condotte consistite nell'inserimento, negli atti di un fascicolo di indagine, di una annotazione di P.G. falsa o comunque all'evidenza anomala e nel compimento di atti volti a screditare i colleghi in servizio presso altro Ufficio requirente e dotati di rilevanza mediatica, sono “gravi”, “scorrette” e tali da minare, irreparabilmente, l'indipendenza e l'equilibrio del dott. -O ”; tali condotte, per un verso, sarebbero state gravi “ perché in concreto idonee ad inficiare l’esito delle indagini oggetto del fascicolo nel quale la stessa annotazione falsa è stata inserita e altresì l'esito delle indagini connesse, compiute dall'Ufficio requirente destinatario del tentato discredito ”; e, per altro verso, sarebbero state scorrette “ nei confronti dei colleghi – sia il magistrato coassegnatario del citato fascicolo di indagine incardinato presso la Procura di Castrovillari sia i magistrati in servizio presso la DDA di Catanzaro – perché finalizzate ad ingenerare, negli stessi e nella pubblica opinione, una prospettazione non veritiera circa fatti oggetto di delicate e complesse indagini volte al contrasto della criminalità organizzata, oltre che a evidenziare l'esistenza di un conflitto tra Uffici requirenti, idoneo ad inficiare la medesima attività di contrasto ”: in altri termini, “ oggettivamente e incontestabilmente tali da minare la credibilità professionale del magistrato in valutazione, con particolare riferimento ai prerequisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio in quanto univocamente significative dell'esistenza (quanto meno) di un improprio condizionamento giunto a ledere il corretto esercizio dell'attività giudiziaria oltre che dell'assenza di misura e moderazione nell'adozione di atti (il riferimento è ai citati esposti e relazione diretti al Procuratore Generale di Catanzaro), dotati di particolare pregnanza proprio in ragione della funzione direttiva esercitata dall'esponente e oggi oggetto di valutazione ”.
Il che ha condotto a non ritenere sussistenti “ le imprescindibili condizioni di indipendenza ed equilibrio ” e, pertanto, a sostanziare elementi ostativi alla conferma.
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1°) violazione degli artt. 87 bis e 88 del d.lgs. 160/2006; dell’art. 3 della legge 241/1990; eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta, irragionevolezza. violazione del principio di proporzionalità e del diritto di difesa.
In prima battuta, il ricorrente ha lamentato che “ non è dato, a tutt’oggi, comprendere come possa ritenersi che l’esito del giudizio penale non sia condizionante l’esito del procedimento in esame, a fronte dell’evidente dipendenza stante tra le predette funzioni, in ragione della perfetta identità del rispettivo portato fattuale. Sicché, è davvero arduo giustificare una scelta, qual è quella quivi impugnata, che poggia, postula e si radica, esclusivamente, su fatti che potrebbero, in radice ed in principio, rivelarsi totalmente insussistenti, in quanto tali ritenuti dal giudice penale ” (cfr. pag. 8).
Ha soggiunto che “ non si è potuto avvalere di quelle garanzie difensive, partecipative e soprattutto probatorie che solo il processo avrebbe potuto assicurargli se si considera che lo stesso, infatti: non ha potuto nominare un difensore; non ha potuto esperire quei mezzi di prova che stanno favorendo la sua assoluzione in sede penale. A tal fine - e solo per citarne uno - si anticipa che le presunte dichiarazioni del mar.llo -O che accuserebbero il dott. -Onon solo sono ben diverse da quanto ritenuto dalla Sezione Disciplinare, ma sono state pure dichiarate inutilizzabili dal Tribunale per violazione delle regole processualpenalistiche ” (cfr. pag. 9): il tutto per suffragare la necessità di disporre, nella specie, la sospensione del procedimento.
2°) Violazione degli artt. 71, 72 e 87 del d.lgs. 160/2006; degli artt. 3, 21 septies, 21 octies della legge 241/1990; eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, contraddittorietà, difetto d’istruttoria, irragionevolezza ed illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Con tale motivo ha dedotto che la valutazione del CSM “ si appiattisce, radicalmente, su elementi oggetto di altri procedimenti in corso, in tal guisa, violando integralmente le nitide norme di cui, in specie, agli artt. 71 e 72 del d.lgs. n. 106/2006, le quali, infatti, vincolano la valutazione in esame solo ed esclusivamente al vaglio della “capacità organizzativa, di programmazione e di gestione e attività giudiziaria” e giammai a profili concernenti procedimenti disciplinari e, men che meno, penali; pretermette, radicalmente, di considerare quanto recato dal parere positivo (id est eccellente) reso dal Procuratore Generale nonché di considerare l’inconferenza oltre che l’infondatezza del parere reso dal Consiglio giudiziario, parere, questo, adottato, del resto, a maggioranza, donde, anche in seno a detto organo, l’insussistenza di alcuna evidenza contraria alle eccellenti qualità professionali del ricorrente; nulla dice in ordine al quorum funzionale maturato in relazione alla impugnata non conferma del ricorrente ” (cfr. pag. 12).
Ha, in particolare, sottolineato che “ in sede di incidente probatorio richiesto dalla Procura di Salerno, il mar. -O non ha confermato le dichiarazioni precedenti ed ha precisato che il ricorrente non gli ha mai chiesto di redigere la relazione retrodatandola. Tuttavia, incomprensibilmente, controparte ha radicalmente pretermesso detta dirimente novità processuale ” (cfr. pag. 14).
Ha, ancora, dedotto che “ in ordine al presunto discredito della p.g. delegata alle indagini, è d’uopo precisare che pubblicamente era emerso in quel periodo che il responsabile dell’indagine nei confronti del maresciallo -O fosse al contempo imputato nel procedimento penale per favoreggiamento e falso in favore di un boss di ‘ndrangheta davanti il Tribunale di Reggio Calabria, discredito che non poteva certo quindi provenire dalla asserita nota riservata al P.G., trattandosi di notizia resa di pubblico dominio dalle plurime pubblicazioni effettuate sui media locali e che già -autonomamente- avevano comportato l’iniziativa disciplinare del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro nei confronti del predetto ufficiale appartenente alla Sezione di p.g .” (cfr. pag. 15).
Il ricorrente ha, quindi, rimarcato di poter vantare “ una ineccepibile credibilità professionale, piena e granitica indipendenza, pieno e granitico equilibrio, mai ed in alcun modo lambito da condizionamenti men che meno impropri, avendo sempre operato con la dovuta misura e la dovuta moderazione, godendo della piena ed incondizionata stima delle istituzioni e dell’intera popolazione, oltre che dei colleghi, delle Forze dell’Ordine e del personale tutto dell’Ufficio di Castrovillari, come documentato in atti ed anche emerso nel procedimento penale in corso ” (cfr. pag. 19).
Ha riportato numerosi attestati di pubblico apprezzamento.
3°) Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990.
Con tale motivo, poi, il ricorrente ha contestato che il CSM non avrebbe giustificato “ le ragioni per cui si è disatteso il parere del Procuratore Generale recante lodi ed apprezzamenti nei riguardi del ricorrente; le ragioni per cui le argomentazioni e le prove profuse dal ricorrente nel corso del procedimento non siano state idonee a giustificare un giudizio di conferma. Tutto questo ha: vanificato proprio l’istruttoria e le sue risultanze, rendendo di fatto inutile detto momento acquisito, giacché che senso ha avuto acquisire le ragioni e le prove difensive del ricorrente se, delle stesse, controparte non ha tenuto conto in sede decisoria, nulla quindi giustificando ex adverso; rende impossibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dalla stessa controparte ” (cfr. pag. 23).
4°) Violazione dell’art. 1 della legge 241/1990, dei principi di imparzialità, buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza; dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, errata valutazione dei fatti, travisamento, disparità di trattamento, difetto d’istruttoria, contraddittorietà, illogicità.
Da ultimo, il ricorrente ha evidenziato che una valutazione di equità amministrativa avrebbe dovuto condurre l’Amministrazione “ a ricercare, accanto alla scelta legale, altresì, quella sostanziale onde assicurare una decisione oggettivamente “giusta”, tale perché intensamente legata alla fattispecie ed alla funzione nonché all’interesse primario da perseguire ”; laddove, al contrario, si sarebbe pervenuti “ all’adozione di scelte non solo macroscopicamente invalide e, per molti versi, finanche abnormi, quanto manifestamente inique, che cagionano esiti non solo gravemente lesivi per la vita e la professionalità del ricorrente quanto per l’interesse pubblico ” (cfr. pag. 25).
Si sono costituiti in giudizio il CSM ed il Ministero della Giustizia (19.4.2024), motivatamente opponendosi al ricorso nella memoria del 15.11.2024.
All’udienza pubblica di discussione del ricorso nel merito, inizialmente fissata per il 4 dicembre 2024, la causa è stata cancellata dal ruolo per l’esigenza di parte ricorrente di provvedere ad ulteriori produzioni documentali.
In vista della nuova udienza pubblica del 28 gennaio 2026, il ricorrente ha depositato una memoria (10.1.2026) nella quale ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati, “ a fortiori a fronte della sentenza del Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Penale, n. -O/25 reg. sent. del 18.7.2025 (…), che ha assolto, inequivocabilmente, l’odierno ricorrente ”; a tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Non coglie, però, nel segno il primo motivo, tenuto conto che l’art. 87 bis del testo unico sulla dirigenza giudiziaria, oggetto di novella introdotta con la delibera del CSM del 16.5.2021, rubricato “ sospensione del procedimento ” (e in cui si prevede che “ nel caso di pendenza di un procedimento disciplinare o di un procedimento penale la Commissione può proporre al plenum di sospendere la procedura laddove la valutazione relativa alla conferma nell’ufficio direttivo o semidirettivo dipenda esclusivamente dall’accertamento dei fatti oggetto del procedimento disciplinare o del procedimento penale ” (comma 2); e che “ ogni sei mesi la Commissione verifica la permanenza dei presupposti per la sospensione ” (comma 2)), a prescindere dalla specifica valutazione sulla dipendenza esclusiva della conferma dall’accertamento dei fatti oggetto del procedimento disciplinare o del procedimento penale (nella specie, si tratterebbe di entrambi gli ambiti), non è, comunque, applicabile alla fattispecie controversa, posto che l’allegato 2 del testo unico prevede che “ le disposizioni di cui alle presenti modifiche trovano applicazione per i procedimenti di conferma dei magistrati che maturano il quadriennio dal 1 ottobre 2021 ”: quindi, per un periodo successivo a quello che interessa la posizione del ricorrente (il quale ha maturato in data 13.11.2019 il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari).
Di contro, i restanti tre motivi, connotati da affinità tematica, mediante i quali il ricorrente ha censurato l’operato del CSM in punto di legittimità, possono essere esaminati in modo congiunto e depongono per l’accoglimento.
In linea generale, occorre considerare che ad avviso della giurisprudenza l’esercizio del sindacato giurisdizionale sugli atti consiliari implica deve concentrarsi sulla fedele ricostruzione dei fatti, sulla congruenza dei presupposti e sulla logicità della motivazione, nonché sull’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni (cfr. TAR Lazio – Roma, 29 marzo 2010, n. 4924; id. 4 maggio 2007, n. 3926; id., 18 luglio 2003, n. 6358; id., 15 ottobre 1999, n. 2288).
Ciò implica che l’accertamento sull’esercizio del potere discrezionale del CSM investe una delibazione che riguarda i criteri generali previsti dalla legge e, in special modo, la conformità del potere stesso al canone di ragionevolezza, da ciò derivando che è precluso al giudice amministrativo di sovrapporre una propria valutazione a quella effettuata dall’organo cui tale potere spetta in via esclusiva (cfr. TAR Lazio, 29 marzo 2010, n. 4924).
L’equilibrio, prerequisito oggetto del contendere, pur non essendo espressamente menzionato nelle credenziali indicate dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 160/2006, “ è definito dalla circolare del Consiglio superiore n. 20691 dell'8 ottobre 2007 come «esercizio della giurisdizione condotto con senso della misura e moderazione» (parte I, capo III, paragrafo 4) ” e, perciò, “ si presta innanzitutto ad essere apprezzato in astratto anche sulla base di un solo episodio, se ritenuto sintomatico di un più generale contegno personale del magistrato, incidente sulle funzioni a lui attribuite. Al riguardo la previsione della circolare in esame si limita ad aggiungere che tale precondizione deve essere «ancorat(a) a fatti concreti, obiettivi e verificati», laddove il plurale non è evidentemente riferito ad un numero minimo di episodi, ma si spiega con il carattere generale della disposizione consiliare ”; in altri termini, “ se infatti è vero che tale disposizione di legge prevede quali parametri di valutazione della professionalità del magistrato «la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno», è anche vero che - come precisato dal giudice di primo grado - per la sua funzione costituzionale di organo di autogoverno della magistratura, sancito dall'art. 105 Cost., al Consiglio superiore non è precluso estendere il proprio giudizio su aspetti comunque rilevanti al riguardo. Tra questi ultimi rientra incontestabilmente l'equilibrio, che insieme alle altre precondizioni dell'imparzialità e dell'indipendenza, parimenti individuate dal Consiglio superiore nel più volte citato capo III della parte I della circolare n. 20691 dell'8 ottobre 2007, sono consustanziali all'esercizio della funzione giurisdizionale. Sulla base di questo incontestato rilievo esse: sono state pertanto definite dalla circolare ora richiamata come «imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali» (paragrafo 1, del capo III ora richiamato); sono inoltre state poste in apice rispetto ai parametri di valutazione indicati nell'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 160 del 2006; diversamente da questi ultimi sono state destinate ad essere apprezzate in via ordinaria in termini di assenza di elementi ostativi, «con la formula "nulla da rilevare"», nel senso cioè dell'assenza di elementi incidenti, salvo il caso contrario, da cui «emergano dati che evidenzino difetti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio» (così il paragrafo 5 del capo III in esame) ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 29 luglio 2019, n. 5309).
Con riguardo al procedimento di conferma, occorre premettere che in base agli artt. 45 e 46 d.lgs. 160/2006, le funzioni direttive e semidirettive hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni. Allo spirare del quadriennio, il magistrato può essere confermato nell’ufficio, per una sola volta, per un ulteriore quadriennio, a seguito di valutazione positiva del CSM circa l’attività svolta (e di concerto con il Ministro della Giustizia, per gli uffici direttivi); ove tale valutazione sia negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni: il che chiarisce, nella specie, l’interesse del ricorrente nel presente giudizio.
A ciò va aggiunto che il Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, di cui alla Circolare del CSM del 28.7.2015 e successive modifiche, disciplina la procedura di conferma quadriennale, stabilendo che “ oggetto della valutazione in sede di conferma negli incarichi direttivi e semidirettivi è la capacità organizzativa, di programmazione e di gestione dell’ufficio ovvero dei singoli settori affidati al magistrato, alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l’attività giudiziaria espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui essa rilevi in relazione alla natura dell’incarico svolto di direzione o di collaborazione, alla funzione direttiva e alle dimensioni dell’ufficio ” (art. 71); e che “ la capacità organizzativa deve essere valutata con riferimento ai risultati conseguiti nella gestione dell’ufficio e nel coordinamento dei magistrati e alla capacità di efficace risoluzione dei problemi dell’ufficio, tenuto conto della relativa dimensione e delle risorse umane e finanziarie disponibili. (…) La verifica deve altresì riguardare la competenza tecnica, l’autorevolezza culturale e l’indipendenza da impropri condizionamenti, espresse nell’esercizio delle funzioni direttive o semidirettive ” (art. 72).
Sulla scorta di tali riferimenti, nell’ambito del procedimento di conferma non può istituirsi alcun vincolo di pregiudizialità né rispetto ai possibili profili di responsabilità disciplinare, né rispetto ai possibili profili di responsabilità penale, che, nel caso del ricorrente, risultano da ultimo definiti in suo favore per effetto della sentenza del Tribunale di Salerno n. -O/2025.
Quanto alla potenziale confusione con la valutazione che pertiene al procedimento di conferma, il Giudice delle Leggi ha precisato, con riferimento al giudizio disciplinare, che “ la premessa teorica dalla quale occorre procedere è che il regolare e corretto svolgimento delle funzioni giudiziarie e il prestigio della magistratura investono il momento della concretizzazione dell'ordinamento attraverso la giurisdizione, vale a dire l'applicazione imparziale e indipendente della legge. Si tratta perciò di beni i quali, affidati alle cure del Consiglio superiore della magistratura, non riguardano soltanto l'ordine giudiziario, riduttivamente inteso come corporazione professionale, ma appartengono alla generalità dei soggetti e, come del resto la stessa indipendenza della magistratura, costituiscono presidio dei diritti dei cittadini ”; ne deriva che “ all'inquadramento concettuale della responsabilità disciplinare secondo logiche corrispondenti all'autentico significato che l'indipendenza della magistratura assume nel sistema costituzionale (come garanzia dei diritti e delle libertà dei cittadini), si è pervenuti attraverso un ampio dibattito, che ha visto impegnata anche la magistratura in molte delle sue componenti e che ha propiziato l'abbandono di schemi obsoleti, ereditati dalla legislazione anteriore e ancora attivi dopo l'entrata in vigore della Costituzione, imperniati sull'idea, che rimandava ad antichi pregiudizi corporativi, secondo cui la miglior tutela del prestigio dell'ordine giudiziario era racchiusa nel carattere di riservatezza del procedimento disciplinare ”. Per i giudici della Consulta tali considerazioni conformato il rigore e le garanzie proprie del procedimento disciplinare, e “ tutto ciò appare evidente se si assume a criterio di valutazione l'interesse pubblico al corretto e regolare svolgimento delle funzioni giurisdizionali e al prestigio dell'ordine giudiziario ” (cfr. Corte Costituzionale, 16 novembre 2000, n. 497).
Quanto, poi, all’interrelazione tra profili disciplinari e penali, l’art. 653 del codice di procedura penale, rubricato “ efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare ”, prevede, inoltre, che “ la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (…) ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso ” (comma 1); e che “ la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso ” (comma 1 bis).
Chiarito, perciò, il perimetro della valutazione amministrativa (di conferma), non sovrapponibile ai due profili di cui si è detto, è pur vero che l’operato delle Amministrazioni pubbliche debba essere contestualizzato nel segno del principio di cui all’Adunanza plenaria 4 maggio 2012, n. 8, secondo cui “ la legittimità di un provvedimento va valutata al momento della sua adozione, irrilevanti essendo fatti successivi ”.
Nella specie, tuttavia, il nodo critico, se non dirimente, della mancata conferma è stato ancorato alla contestazione che il ricorrente avrebbe “ disposto l'inserimento, all'interno del fascicolo n. 4889/2017/21 del quale era contitolare (unitamente alla dott.ssa -O, sostituto procuratore presso l'Ufficio requirente di Castrovillari), di una annotazione di P.G. materialmente ed ideologicamente falsa: "materialmente" perché retrodatata (in particolare, recante la data del 31.12.2017, ma redatta in epoca successiva, verosimilmente in data successiva e prossima al 19.2.2018, atteso peraltro che il 31.12.2017, l'Ufficiale di P.G., Maresciallo -O, incaricato di redigere l'annotazione non era in servizio); "ideologicamente" perché attestante il compimento di attività di indagine in effetti mai compiute o descritte in modo difforme dalla realtà ”.
Del resto, a riprova di tale assunto milita l’apprezzamento del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro, secondo cui “ in relazione ai profili dell’impegno e della capacità organizzativa del dott. -Onon vi siano rilievi mentre ci si sofferma sulla valenza sotto i profili dell’imparzialità e dell’indipendenza degli elementi nei procedimento disciplinare e penale in corso ”.
Ora, riguardo alla vicenda dell’annotazione, occorre considerare che fino all’emanazione della sentenza del Tribunale di Salerno del 18 luglio 2025, n. -O (allegata in atti in data 2.1.2026), la difesa del ricorrente si è limitata a sostenere che “ le presunte dichiarazioni del mar.llo -O che accuserebbero il dott. -O(…) sono ben diverse da quanto ritenuto dalla Sezione Disciplinare ” (cfr. pag. 9 del ricorso), sarebbe a dire che non sarebbero state avallate dal predetto ufficiale di polizia giudiziaria, e ciò a confutazione del rilievo secondo cui “ le ragioni della descritta condotta di falsificazione (…) contestata, nella sua materialità, al maresciallo -O (ufficiale di P.G.) e confermata da quest'ultimo (cfr. le dichiarazioni riportate nella citata ordinanza n. 128/19, sul punto richiamata dalla successiva n. 2/2021 (…) ”.
Il punto è che soltanto nella memoria del 10.1.2026, alla luce della sopravvenuta pronuncia del 2025 del tribunale salernitano, il ricorrente ha dedotto che “ la suddetta sentenza penale di assoluzione rende vieppiù abnorme ed inopinata la scelta amministrativa quivi impugnata, a fronte della perfetta coincidenza ed identità dei fatti oggetto del giudizio penale e dei fatti oggetto degli atti quivi impugnati. Donde, si rivela davvero inopinato – come tenta di fare controparte – giustificare l’atto quivi impugnato, che poggia, postula e si radica, esclusivamente, su un fatto la cui insussistenza è stata acclarata dal Giudice penale. Di qui, l’evidente abnormità ed irragionevolezza di una scelta, qual è quella quivi impugnata, che, postulando ciò che non esiste, lede gravemente la sfera giuridica dell’odierno ricorrente, in tal guisa rivelandosi paradossale, illogica, inspiegabile, quindi, manifestamente ingiusta ” (cfr. pag. 5).
Ciò precisato, la predetta sentenza:
- ha accertato che “ ove l’annotazione fosse stata realmente ispirata dallo scopo – fatto proprio o addirittura suggerito dal Procuratore – di precostituire una giustificazione per -O e per l’indagine condotta con la Procura della Repubblica di Castrovillari, ne fosse fatto figurare l’arrivo in epoca considerevolmente precedente oppure che venisse inserita agli atti senza che se ne indicasse visibilmente il momento del suo deposito ”;
- ha evidenziato che “ lo stesso pubblico ministero indica come momento in cui quel documento fu concretamente utilizzato da -Oquello del mese di luglio del 2018 in due note indirizzate al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro (ovvero un ufficio diverso da quello che si assume in conflitto con la Procura di Castrovillari), nelle quali l’annotazione è citata come prova del fatto che l’attività di -O era stata formalizzata in relazioni di servizio ”;
- ha precisato che “si tratta di un elemento che tuttavia, per la sua connotazione cronologica di molto successiva alla data del reato (commesso, secondo l’imputazione, fra il 15.1.2018 e il 19.2.2018), non basta a spiegare perché il fatto che -Oabbia spesso utilizzato quell’annotazione per difendere a posteriori l’operato di -O e della Procura da lui diretta sia suscettibile di provare che circa sei mesi prima ne aveva concordato la retrodatazione, né a vincere il ragionevole dubbio di tipo logico che la palese esteriorizzazione della discrasia temporale tra data della redazione dell’atto e data del suo deposito in Procura per il tramite dell’apposizione del visto possa inserirsi coerentemente in una ricostruzione del fatto in cui -Osia considerato quale consapevole partecipe della falsità ”;
- ha, perciò, statuito che “ alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, -O va assolto, ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., dal reato a lui ascritto al capo 2) dell’imputazione per essere rimasta insufficiente la prova che lo abbia commesso, mentre -O e -O devono essere dichiarati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi 2) e 3) dell’imputazione ”, irrogando a questi ultimi la condanna rispettivamente alla pena di anni uno di reclusione e di mesi otto di reclusione.
Le statuizioni del giudice penale sono, quindi, idonee a derubricare l’imponenza del decisivo impatto (sul giudizio di conferma) della contestata falsificazione dell’annotazione.
La verificazione di un così grave episodio ha costituito un profilo dirimente ai fini della denegata conferma, risultando secondario il rilievo riguardante il “ contrasto (…) tra gli Uffici requirenti di Catanzaro e Castrovillari ”, sorto poiché il ricorrente, con “ esposti e altresì con una relazione al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro nel luglio del 2018 ”, dunque in un periodo pacificamente successivo alla data in cui avrebbe inserito l’annotazione falsa.
E pure generica è la prova che, mediante la condotta emulativa il ricorrente avrebbe “ tentato di screditare l'operato dei colleghi in servizio presso la DDA di Catanzaro ”, non essendo stata dimostrata alcuna specifica ripercussione di carattere professionale ai danni di questi ultimi.
A parziale giustificazione del travisato operato del CSM va pure sottolineato che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro ha dato generica contezza della vicenda penale (“ su iniziativa della Procura di Salerno è attualmente indagato per fatti di reato in ipotesi commessi nel 2018, allo stato pende richiesta di rinvio a giudizio davanti al G.U.P. di Salerno. Per gli stessi fatti è stato destinatario di un provvedimento cautelare provvisorio da parte del C.S.M., rispetto al quale pende ricorso davanti la Corte di Cassazione per violazioni di legge, e in sede giurisdizionale amministrativa per i profili propri dell’atto adottato a seguito del procedimento ”), omettendo un apprezzamento – necessario, se non doveroso – sulla rilevanza di tale vicenda ai fini della conferma: il che ha indirettamente concorso a determinare l’incertezza del quadro istruttorio.
In conclusione, il ricorso va accolto ed il provvedimento impugnato dev’essere annullato, ciò comportando, quale obbligo conformativo, che il CSM dovrà rinnovare il procedimento di conferma del ricorrente, ora per allora, alla luce delle statuizioni contenute nella presente sentenza.
La particolare complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi espressi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri soggetti menzionati nella presente sentenza
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO IT, Presidente
EL NI, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL NI | RO IT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.