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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/10/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 21/10/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 6954/2024 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento con domanda di reintegrazione;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Ciro Parte_1
SA ed AL SI ed elettivamente domiciliatO presso il loro studio sito in
Castellammare di Stabia (Na), Via Amato n. 7;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., rappresentato Controparte_1 CP_2
e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ed elettivamente domiciliato presso i relativi uffici in Napoli, via Diaz n. 11; RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: Controparte_3
del decreto emesso dall' di MILANO
[...] Controparte_4 di esclusione dalla graduatoria permanente ATA, a.s. 2022/2023, profilo professionale di
Collaboratore Scolastico;
2. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA della validità giuridica del servizio statale svolto negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 come Collaboratore Scolastico;
3. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente all'inserimento nella graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022, per il profilo di Collaboratore Scolastico;
4.
DICHIARARE illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento, e, per l'effetto, condannare
l'Amministrazione resistente alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro;
5. condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c..
PER IL MINISTERO: rigettare integralmente il ricorso, poiché infondato in fatto e in diritto e confermare la piena legittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria permanente ATA adottato dall' di Milano;
con vittoria di spese, diritti e onorari. Controparte_4
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 08.11.2024, il ricorrente in epigrafe riferiva:
- di aver presentato, in data 20.10.2017, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di
Istituto III fascia ATA, triennio 2018/2021, della provincia di Milano facendo valere, quale titolo di accesso per il profilo di Collaboratore Scolastico, il diploma di qualifica professionale per
“Operatore dei Servizi della Ristorazione Settore Cucina” conseguito nell'a.s. 2012/13 presso l'Istituto Paritario “C.S. Forcella” di RA NF (successivamente denominato Istituto
Paritario “La Fenice” di Angri -SA);
- che, nella detta domanda, aveva indicato il seguente servizio paritario prestato in qualità di
Collaboratore Scolastico dal 01.09.2014 al 31.08.2015 presso l'Istituto paritario “San Remigio” di
RA RI (SA) e dal 12.04.2016 al 31.08.2017 presso l'Istituto paritario “La Fenice” di
RA NF (SA);
- che il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Luigi Galvani” di Milano, con decreto prot. 1745 del 24.07.2019, gli aveva convalidato il punteggio di 17,53 per il profilo CS;
- che, pertanto, aveva stipulato con l'Amministrazione convenuta tre contratti di lavoro a tempo determinato, con qualifica di CS, per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;
- che, in data 14.04.2021, aveva inoltrato domanda di aggiornamento delle graduatorie di Istituto di III fascia, personale ATA, per il triennio 2021/2024, della provincia di Milano, indicando, come titolo di accesso per il profilo CS, il possesso del diploma di maturità conseguito l'I.T.C. "De
Sanctis" di Nola in data 12.07.2002;
- che, maturati i 24 mesi di servizio statale come Collaboratore Scolastico, in data 27.04.2021, aveva presentato domanda di inserimento nella graduatoria permanente per l'anno scolastico
2021/2022;
- che, in data 01.09.2021, era stato assunto dalla menzionata graduatoria permanente ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo “Margherita Hack” di
Assago con la mansione di Collaboratore Scolastico;
- che, tuttavia, l' Controparte_5 con nota port. 59199 del 15.12.2023 gli aveva comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare per avere dichiarato falsamente, nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA, di aver prestato servizio presso l'Istituto paritario San
Remigio dal 01.09.2014 a1 31.08.2015 e presso l'Istituto paritario La Fenice dal 12.04.2016 al
31.08.2017;
- che, l'UPD, con decreto del 20.03.2024, aveva disposto la sospensione del procedimento disciplinare attesa la particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati e considerata la mancanza di elementi certi e idonei a comprovare gli stessi;
- che, tuttavia, l' di Milano con nota prot. Controparte_6
10984 del 02.05.2024, aveva comunicato l'avvio di un procedimento amministrativo per la cancellazione dalla graduatoria permanente provinciale per il profilo professionale di Collaboratore
Scolastico e conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato, tanto in ragione della comunicazione del 13.03.2023 contenente una ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa in data 28.10.2022 nei confronti dei gestori degli Istituti paritari “San Remigio” e “La Fenice”, nel procedimento penale nr. 4756/2018 R.G.N.R. e nr. 4779/2018 R.G.G.I.P., incardinato pressi il
Tribunale di RA NF;
- che, in sostanza, l' di Milano, visto che il proprio nominativo era Controparte_4 risultato nella predetta ordinanza tra i dipendenti dell'Istituto Paritario e considerato che l' di CP_7
RA NF aveva disconosciuto il rapporto di lavoro, aveva avviato un procedimento amministrativo per l'emanazione dell'atto di cancellazione dalla graduatoria permanente e conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato;
inoltre, l'Amministrazione scolastica aveva contestato anche la validità del titolo culturale in forza del quale aveva reso il servizio utile al raggiungimento dell'anzianità di almeno due anni di servizio;
- che, nonostante le giustificazioni rese, l' di Milano con decreto prot. Controparte_4
1398 del 07.06.2024, aveva disposto l'esclusione dalla graduatoria provinciale permanente definitiva della provincia di Milano per l'a.s. 2021/2022 per carenza di una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi di servizio statale) e la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- che, pertanto, l' di Sant'Agnello (NA), sede di Controparte_8 titolarità, con decreto prot. 5200/2024 del 21.06.2024, aveva comunicato all' Controparte_9 di Somma Vesuviava (NA), sede di servizio per l'a.s. 2023/2024, la risoluzione del
[...] contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Ciò premesso in fatto, deduceva in diritto: 1) la violazione del principio del ne bis in idem posto che l' aveva disposto la sua esclusione dalla graduatoria provinciale permanente CP_4 della provincia di Milano per l'a.s. 2021/2022, sulla base dei medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare avviato dall' 2) l'illegittimità del decreto di CP_10 depennamento dalla graduatoria permanente per violazione del principio di tempestività della verifica, nonché del provvedimento in autotutela in quanto oltre il termine di dodici mesi, considerato che ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa in data 28.10.2022, nei confronti dei gestori degli Istituti paritari “San Remigio” e “La Fenice”, nel procedimento penale nr.
4756/2018 R.G.N.R. e nr. 4779/2018 R.G.G.I.P., incardinato presso il Tribunale di RA NF, era pervenuta presso l' in data 13.03.2023; 3) insussistenza del fatto addebitato, id CP_4 est dichiarazioni mendaci;
4) la validità del servizio statale svolto negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021 posto che avrebbe ugualmente conseguito i contratti a tempo determinato con il
, anche senza considerare il contestato servizio pre-ruolo presso le paritarie;
5) la validità CP_1 del titolo di accesso per il profilo di Collaboratore Scolastico ossia del diploma di qualifica professionale per “Operatore dei Servizi della Ristorazione Settore Cucina” conseguito nell'a.s.
2012/13 presso l'Istituto Paritario “C.S. Forcella” di RA NF -SA-, successivamente denominato Istituto Paritario “La Fenice” di Angri -SA.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, il chiedendo l'accoglimento delle domande come illustrate dalle Controparte_1 suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 contestando, in fatto e diritto, la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'udienza del 14.10.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva riservata e, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di legge.
2. Parte ricorrente agisce in giudizio impugnando il decreto prot. 1398 del 07.06.2024 con cui l' ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria provinciale CP_4 permanente definitiva della provincia di Milano per l'a.s. 2021/2022 per carenza di una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi di servizio statale) e la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato come Collaboratore Scolastico.
Va, innanzitutto, chiarito che, sebbene per i fatti che si andranno ad esporre è stato aperto un procedimento disciplinare a carico del ricorrente, il licenziamento di cui è causa non può qualificarsi tecnicamente come disciplinare, in quanto la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato come collaboratore scolastico alle dipendenze del convenuto è l'esito CP_1 vincolato di un procedimento conclusosi con l'accertamento dell'insussistenza dei servizi asseritamente prestati presso istituti paritari e falsamente dichiarati dal ricorrente nella domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto III fascia ATA, triennio 2018/2021, della provincia di
Milano.
L'acclarata falsità dei servizi prestati dal ricorrente presso scuole paritarie ha comportato, per quanto si dirà, la nullità dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il nel CP_1 triennio 2018/2021, con il conseguente venir meno del presupposto dei 24 mesi di servizio statale per l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ATA e, così, a cascata il depennamento dalle predette graduatorie - nella fattispecie, dalla graduatoria provinciale permanente della provincia di Milano per l'a.s. 2021/2022 - e, per finire, la risoluzione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di collaboratore scolastico stipulato in ragione della presenza del lavoratore nell'indicata graduatoria.
Di contro, il procedimento disciplinare – aperto per le contestate “Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera” ai sensi dell'art. 55 quater comma 1 lett. d) D.Lgs. n. 165/2001 (cfr. comunicazione avvio procedimento disciplinare all. 10 ricorso) – cui la parte istante ha fatto riferimento in ricorso risulta, allo stato, sospeso (cfr. decreto di sospensione all. 12 ricorso).
3. Tanto chiarito, si rivela priva di fondamento la doglianza afferente alla violazione del ne bis in idem.
Se è vero che il procedimento che ha portato al depennamento del ricorrente dalla graduatoria provinciale permanente della provincia di Milano per l'a.s. 2021/2022 e alla risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta e il procedimento disciplinare scaturiscono entrambi dall'accertata falsità delle dichiarazioni rese in merito al servizio prestato presso gli istituti paritari “San Remigio” di RA RI (SA) e “La
Fenice” di RA NF (SA), tuttavia, come accennato, a quanto consta, non risulta comminata al ricorrente alcuna sanzione disciplinare, né di carattere conservativo né di tipo espulsivo.
Come si avrà modo di meglio argomentare innanzi, il depennamento del 7 giugno 2024 e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro sono – quale imprescindibili atti dovuti – mere conseguenze giuridiche dell'accertata mancanza dei requisiti utili all'inserimento nella graduatoria provinciale permanente.
4. Egualmente infondata è la doglianza afferente alla violazione dei termini di cui all'art. 21 nonies L. n. 241/1990.
A tal fine è sufficiente rammentare che la L. n. 241/1990 si applica ai casi in cui vengono in rilievo atti autoritativi adottati dalla Pubblica Amministrazione quale autorità, restandone esclusa l'applicabilità alle fattispecie, come quella in esame, in cui agisce iure privatorum, ossia come datore di lavoro privato.
Ritiene, in altri termini, il Giudicante che non possa applicarsi al caso di specie la disciplina richiamata da parte attrice – in specie il termine di 12 mesi per l'adozione di atti in autotutela – in quanto non si verte in materia di procedimento amministrativo ma in materia di atto di gestione del rapporto assunto con i poteri del datore di lavoro privato. Nella fattispecie al vaglio, non si versa nell'ambito dell'esercizio dei poteri di autotutela dell'Amministrazione posto che, per consolidato insegnamento della Suprema Corte, nell'ambito del lavoro privatizzato, gli atti di gestione del rapporto di lavoro, da adottarsi con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, devono essere valutati secondo gli stessi parametri del datore di lavoro privato. Sicché l'atto con cui la Pubblica Amministrazione revochi un'assunzione con contratto a tempo indeterminato o determinato, sul presupposto dell'annullamento della procedura concorsuale o, come nella fattispecie in esame, della nullità dell'atto di conferimento per difetto in capo al contraente privato dei presupposti di accesso alla procedura concorsuale o per violazione dell'ordine della graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale (ex multis Cass., nn. 8328/2010, 19626/2015, 13800/2017,
7054/2018, 194/2019; 11011/2022), rispetto al quale non si pone questione di esercizio dei poteri di autotutela della Pubblica Amministrazione, essendo l'atto invalido ab origine e potendo e dovendo per questa ragione essere rimosso dal datore di lavoro, pubblico o privato che sia (ex multis Cass. nn. 3047/2017, 3826/2016, 19626/20915, 1047/2014, 19425/2013, 8328/2010, 25761/2008).
Si tratta di vicenda giuridica diversa rispetto alla sanzione disciplinare o al licenziamento, istituti ai quali non è riferibile la fattispecie in esame.
Il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126, cod. civ., applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni, e pertanto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum.
Esclusa, pertanto, la applicabilità nella specie dell'art. 21 nonies L. n. 241/1990, va osservato che né l'art. 7, comma 5, D.M. n. 640/2017 né l'art. 72 D.P.R. n. 445/2001 fissano dei termini perentori entro cui l'Amministrazione debba avviare e concludere i controlli sui requisiti dichiarati dovendosi anzi rilevare che l'art. 8 ult. co. D.M. n. 640/2017 prevede che “L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione”.
5. Venendo al merito della vicenda in esame, è pacifico, oltre che documentato, che la parte ricorrente nella domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto III fascia personale ATA per il triennio 2017-2020, ha dichiarato tra i titoli di servizio quello prestato in qualità di collaboratore scolastico dal 01.09.2014 al 31.08.2015 presso l'Istituto paritario “San Remigio” di
RA RI (SA) e quello prestato, sempre quale collaboratore scolastico, dal 12.04.2016 al
31.08.2017 presso l'Istituto paritario “La Fenice” di RA NF (SA) (all. 1 ricorso).
Come accennato (cfr. punto 2 della presente motivazione), i provvedimenti di depennamento del ricorrente dalle graduatorie di circolo ed istituto per il triennio 2017/2020 prima e poi dalla graduatoria permanente provinciale di Milano, con conseguente decadenza dall'immissione in ruolo, si basano sulla contestazione di veridicità della dichiarazione del ricorrente in ordine ai servizi svolti presso i suddetti istituti paritari, a suo tempo effettuata nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza Fascia ATA, valevoli per il triennio scolastico 2017-2020: dalla falsità della suddetta dichiarazione sarebbe derivata l'invalidità dei servizi statali resi dal ricorrente nel triennio 2018-2021 e, conseguentemente, l'insussistenza del requisito di anzianità utile all'inserimento nella graduatoria permanente ATA di 24 mesi che ha condotto alla immissione in ruolo del Pt_1
Come si evince dai vari decreti in atti, le determinazioni dell'Amministrazione Scolastica sono state causate dalle risultanze del procedimento penale 4756/2018 RGNR e 4779/2018 RGGIP che, come noto, possono essere poste dal Giudice civile a base del proprio convincimento quali prove c.d. atipiche, mancando nel vigente ordinamento una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova ed essendo venuta meno la pregiudiziale penale (cfr. ex multis Cass. civ., sez. lav.,
18/04/2019, n. 10853; ma anche Cass. nn. 8459/2020, 3689/2021, 5947/2023).
L'indagine, che ha portato all'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di RA
NF in data 28.10.2022, è nata da alcuni controlli operati dall' di Controparte_11
RA NF, presso alcuni Istituti Scolastici paritari, tra i quali “San Remigio” di RA
RI (SA) e “La Fenice” di RA NF (SA).
Si legge nella predetta ordinanza che “Le risultanze investigative ottenute hanno consentito di ricostruire e delineare in ogni ramificazione l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla fittizia assunzione di centinaia di soggetti. I lavoratori, rivolgendosi a
"faccendieri" orbitanti nel mondo delle scuole private, si sono costruiti ad hoc un profilo professionale fittizio, privo di ogni fondamento, in contrasto a quanto stabilito dalla normativa che disciplina il normale iter amministrativo in merito alle assunzioni di personale. Tali lavoratori, in spregio a qualsiasi regola, procedevano alla compilazione della domanda nel periodo dal 30 settembre al 30 ottobre 2017, indicando in essa titoli e periodi lavorati fittizi al solo fine di acquisire un maggiore punteggio in graduatoria e quindi scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il vero stato di servizio.
Ed invero, le regolarizzazioni mediante invii di comunicazioni unilav di assunzione riguardano per la maggior parte il personale A.T.A. e sono state effettuate in concomitanza con l'uscita del bando di concorso M.I.U.R. indetto con il Decreto del Controparte_12
n. 640 del 30/08/2017 relativo all'aggiornamento degli elenchi del personale A.T.A. per il
[...] triennio 2017/2020 con il quale si costituivano graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia riguardante i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico. (…)”. CP_ È stato rilevato, in via generale, che “Nel mese di gennaio 2018 la Direzione Centrale Roma ha registrato un incremento di regolarizzazioni relative a periodi di lavoro significativamente pregressi a favore delle sotto elencate scuole che hanno comportato un notevole incremento del personale dichiarato assunto tale da assumere proporzioni di rilievo e apparire fortemente sovradimensionato come constatato dagli Ispettori nel corso dell'accertamento (…) nella quasi totalità i lavoratori sono dichiarati appartenenti alla qualifica di “collaboratore scolastico/bidello sebbene, part-time, ha sempre superato di gran lunga il personale docente in servizio per il regolare svolgimento delle attività didattiche, persino nei mesi di luglio e agosto quando le attività didattiche risultano sospese. (…) Dall'analisi dei dati estratti dalle banche dati e Ministero del Lavoro è emerso che la CP_7 trasmissione di Comunicazioni unilav al Ministero del Lavoro e le trasmissioni telematiche dei flussi Uni-Emens all' sono state caratterizzate da invii estremamente ritardati, talvolta CP_7 modificativi di pregressi invii.
In tale complesso contesto si è provveduto all'incrocio dei suddetti dati al fine di avere un quadro completo delle operazioni svolte dalle scuole in relazione alla forza lavoro dichiarata.
Ebbene, proprio in concomitanza dell'emanazione di detto decreto del Controparte_1 si verifica un irragionevole aumento della forza lavoro dichiarata sulla base delle comunicazioni di assunzione unilav e dei corrispondenti invii dei flussi Uni-Emens che non trova corrispondenza con quella comunicata nella documentazione trasmessa al M.I.U.R. ~Ufficio di Salerno (prospetti del personale e schede di funzionamento).
I significativi scostamenti tra l'elevato numero di rapporti di lavoro formalmente instaurati dalle scuole, mediante le previste comunicazioni unilav, e il più esiguo numero di lavoratori rilevato dalle schede di funzionamento prodotte all'Ufficio provinciale MIUR e da quest'ultimo consegnate agli ispettori, hanno fomite riscontri e conferme alle informazioni già raccolte nel corso degli accertamenti preliminari, sulla scorta delle quali risultava irragionevole e spropositato il numero smisurato di rapporti di lavoro denunciati per personale docente e soprattutto non docente.
Ai fini dell'individuazione delle posizioni contributive da ritenere fittizie si è fatto riferimento ai seguenti elementi:
✓ elevato numero di personale ATA denunciato;
✓ sproporzione tra il personale denunciato con la qualifica di docente e quello denunciato con la qualifica di A.T.A.;
✓ ingiustificato incremento del personale A.T.A. denunciato rispetto a quello utilizzato per il normale funzionamento delle attività scolastiche sulla base degli alunni iscritti, della dimensione aziendale e delle tabelle annesse al decreto MIUR 3 agosto 2016, n. 181 che stabiliscono un determinato numero di assistenti amministrativi e collaboratori scolastici, in relazione al numero di alunni a seconda dell'ordine e grado dell'Istituto scolastico di riferimento;
✓ elevato numero di personale A.T.A. occupato contemporaneamente rilevato dalla documentazione esaminata e non rispondente a quello emerso dalle dichiarazioni raccolte;
✓ comunicazioni unilav (di inizio, rettifica, proroga, cessazioni e annullamenti) effettuate con rilevante ritardo rispetto agli asseriti periodi di occupazione;
✓ invio flussi Uni-Emens all' con rilevante ritardo rispetto alle scadenze previste per la CP_7 loro presentazione, in alcuni casi integrativi di quelli già trasmessi, con ciò determinando un notevole incremento del numero dei lavoratori;
✓ mancata e/o parziale corrispondenza, rilevata frequentemente, tra i dati indicati nelle comunicazioni unilav e quelli nei flussi Uni-Emens;
✓ v' forte discordanza ira l'elevato numero di rapporti di lavoro formalmente instaurati dalle scuole mediante le previste comunicazioni unilav e le denunce Uni-Emens e il più esiguo numero di lavoratori dichiarato nelle schede di funzionamento all' Pt_2 ✓ richieste di regolarizzazioni connesse all'instaurazione retroattiva dei rapporti di lavoro presentate dalle scuole all' con rilevante ritardo, alle quali non è seguito un corretto CP_7 comportamento aziendale circa il versamento della contribuzione previdenziale;
✓ compensazioni orizzontali con crediti lVA della contribuzione previdenziale denunciata in fase di regolarizzazione, attraverso modello F24 (di cui, per una parte delle scuole già esaminate, sono stati richiesti successivi annullamenti che, ad oggi, sono ancora in fase di valutazione);
✓ dichiarazioni fiscali integrative con le quali il consulente del lavoro ha inteso provvedere ad annullare i crediti Iva utilizzati per la compensazione dei debiti contributivi;
✓ adempimenti fiscali effettuati solo per una parte dei lavoratori (es. mod. 770 – certificazioni uniche);
✓ volume d'affari largamente insufficiente a bilanciare già solo i costi relativi a tutto il personale denunciato;
✓ risultanze di accessi e sopralluoghi ispettivi presso le sedi legali ed operative delle scuole, indicate in camera di commercio;
✓ documentazione richiesta e, solo in parte, presentata dal consulente del lavoro dott. Per_1
, (es. lettere di incarico, generiche e specifiche per le regolarizzazioni, l.u.l.,
[...] certificazioni uniche, varie);
✓ dati presenti negli archivi informatici dell' e a disposizione degli investigatori;
CP_7
✓ dichiarazioni, notizie e informazioni assunte nel corso dell'accertamento ispettivo;
✓ comportamento aziendale relativo agli adempimenti fiscali e previdenziali.”.
Per evidenti esigenze di sinteticità si rinvia all'ordinanza cautelare, integralmente depositata dal convenuto, per la disamina dei singoli punti sopra enucleati. CP_1
5.1. Per quanto concerne gli istituti paritari di interesse, in merito all'Istituto “San
Remigio”, è stato accertato che “… I 419 lavoratori, rivolgendosi a "faccendieri" orbitanti nel mondo delle scuole private, in questo caso ai soggetti gestori dell'Associazione San Remigio, si sono costruiti ad hoc un profilo professionale certamente fittizio, privo di ogni fondamento, in contrasto a quanto stabilito dalla normativa che disciplina il normale iter amministrativo in merito alle assunzioni di personale. Tali lavoratori, in spregio di qualsiasi regola, procedevano alla compilazione della domanda nel periodo dal 30 settembre al 30 ottobre 2017, indicando in essa titoli e periodi lavorati fittizi al solo fine di acquisire un maggiore punteggio in graduatoria e quindi scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il vero stato di servizio.
Gli Ispettori, dopo aver raccolto tutti gli elementi di verifica, con verbale ispettivo 2018001673 del 14/11/2019 hanno proceduto a dichiarare nulli i 419 rapporti di lavoro perché non sussistenti i requisiti minimi per valutare genuinamente resa la prestazione di lavoro dipendente così come solo retroattivamente formalizzata e conseguentemente comunicata "a posteriori" dall Parte_3
.
[...]
A una lettura integrata dei dati che descrivono la singolare impennata "retroattiva" dei livelli occupazionali, come in fasi successive comunicati al Ministero del Lavoro e poi all a un CP_7 contestuale generale esame delle spericolate operazioni contabili e fiscali per rilevantissimi importi, che sono viziate da gravi irregolarità non può sfuggire la completa ed assoluta assenza di congruità e ragionevolezza nelle attività gestorie dell . Parte_3
Vi è una marcata discontinuità tra quanto trasmesso dal precedente Consulente Per_2
con comunicazioni coeve ai periodi di occupazione al Ministero del Lavoro mediante
[...]
Comunicazioni unilav e all con trasmissioni delle denunce periodiche Uni-Emens per 15 CP_7 lavoratori nel periodo 2011 - 2015 e quanto (ben 419 assunzioni) anni dopo ma per lo stesso periodo 20 Il ~ 2015 retroattivamente regolarizzato dal consulente con Persona_1 trasmissioni da questi inviate solo a partire da ottobre 2017.
Ove tale descritta finalità (acquisizione di punteggio) risulti essere lo scopo concreto emergente, utile a fornire una risposta plausibile che ti sveli le motivazioni che hanno determinato il fenomeno
e contestualmente risulti incongruo, evanescente, non riconoscibile, un diverso, concreto interesse all'utilizzo da parte della citata Associazione di tante prestazioni di lavoro e per le quali vengono poste in essere operazioni contabili e fiscali gravemente irregolari, dovranno, conseguentemente, essere ritenuti alterati relativamente alla genuinità dei loro contenuti sia l'impianto complessivo delle assunzioni retroattive che i connessi rapporti di lavoro.
Anche le dichiarazioni e la documentazione nel tempo prodotte alle previste scadenze al
Controparte_13
per la provincia di Salerno, dichiarazioni e documentazione inerenti agli anni scolastici
[...]
2011/12, 2012113, 2013/14 e 2014/15, risultano esporre una ben contenuta forza lavoro.
Dalla documentazione acquisita è emerso senza alcuna ombra di dubbio come i rapporti di lavoro sono da ritenersi fittizi in quanto i lavoratori, con la complicità di , Persona_1 Per_3
e hanno instaurato il rapporto lavorativo al solo fine del beneficio della
[...] Persona_4 graduatoria per il personale ATA. Infatti i falsi lavoratori, nelle domande di inserimento in graduatoria per il personale ATA, hanno dichiarato falsamente di aver prestato servizio presso la scuola San Remigio. Il servizio dichiarato in domanda, valutato ai fini del punteggio, è stato determinante per l'assunzione presso le scuole pubbliche. Inoltre vi è una grande confusione nel dichiarare il servizio che spesso non coincide con il periodo e la denominazione dell'istituto paritario presso la quale risulta fatta l'assunzione. Tale meccanismo fraudolento ha fatto
'"lievitare" la loro posizione in graduatoria, penalizzando in questo modo i lavoratori onesti che si sono visti scavalcare dai furbetti "della graduatoria" (…)”.
5.2. Medesimo meccanismo truffaldino è risultato dalle ancora più complesse indagini condotte in relazione all'Istituto paritario “La Fenice”.
Si riporta la sintesi degli accertamenti contenuti nell'ordinanza cautelare come effettuata dal
Tribunale di Salerno (cfr. sent. n. 1230 del 26.06.2025, dott.ssa Francesca D'Antonio).
“Invero, in data 13 giugno 2018, gli ispettori hanno eseguito un accesso ispettivo presso CP_7 la sede legale e operativa della ditta individuale " ", sita in RA Parte_4
NF, alla via Papa Giovanni XXIII n. 2, ….. Gli ispettori, sulla scorta delle risultanze di carattere documentale, nonché dei controlli incrociati effettuati sulle denunce UN e UN e tenuto conto, altresì, delle dichiarazioni trasmesse dall'Istituto scolastico al relativamente al personale da esso impiegato, in data 24.1.2020 hanno disconosciuto la quasi totalità dei rapporti di lavoro denunciati alle dipendenze della predetta ditta individuale, tra cui quello della ricorrente.
È stato possibile, incrociando i dati richiamati, avere un quadro completo in ordine alle attività svolte dalla scuola in relazione alla forza lavoro dichiarata.
È emersa, infatti, una consistenza anomala e crescente della forza lavoro dichiarata come occupata e, allo stesso tempo, sono affiorate, per talune posizioni, discrasie rappresentate, talvolta, dalla presenza della sola comunicazione UN e non del corrispondente flusso UniEmens e, in altri casi, viceversa, dalla presenza del solo flusso UniEmens e non della preventiva comunicazione
UN.
Inoltre, per alcuni lavoratori sono state inviate comunicazioni UN con codice fiscale della titolare della ditta , ma riferibili ad assunzioni presso l'“ ”, Persona_3 Parte_3 per le quali non erano presenti flussi UniEmens sulla matricola aziendale di , Persona_3 riportanti un periodo di lavoro antecedente alla costituzione della ditta stessa.
Nel corso degli accertamenti è stata, inoltre, acquisita presso [il MIUR] la documentazione presentata dalla scuola in oggetto, rappresentata anzitutto dagli elenchi nominativi del personale docente e non docente (cd. schede di funzionamento), la quale ha mostrato un primo dato di riferimento utile a percepire la reale dimensione occupazionale dell'azienda.
I significativi scostamenti tra l'elevato numero di rapporti di lavoro formalmente instaurati dall'Istituto scolastico, mediante le previste comunicazioni UN, e il più esiguo numero di lavoratori rilevato dalle schede di funzionamento prodotte al [MIUR] e da quest'ultimo consegnate agli ispettori, hanno fornito riscontri e conferme alle informazioni già raccolte nel corso degli accertamenti preliminari, sulla scorta delle quali risultava irragionevole e spropositato il numero smisurato di rapporti di lavoro denunciati per personale docente e soprattutto non docente.
Inoltre, le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, provenienti dal consulente del lavoro aziendale, tale – occupatosi di effettuare gli adempimenti, nel periodo dal 2011 al 2015, per conto del rappresentante legale della associazione denominata “San Remigio”, della quale l'Istituto
Paritario “La Fenice” faceva parte – hanno completato il quadro probatorio in ordine all'esiguo numero di dipendenti assunti, in particolare, in qualità di collaboratori scolastici dall'Istituto La
Fenice, nel corso degli anni.
L'ordinanza emessa dal GIP riporta testualmente la dichiarazione resa agli Ispettori dal sig.
: “ho avuto sempre rapporti professionali con la Quest'ultima Persona_2 Persona_3 provvedeva anche al pagamento del mio compenso per l'attività di consulenza svolta in favore dell' . Ricordo con chiarezza che nel mese di ottobre 2015 si presentò Parte_3 presso il mio studio la la quale mi rappresentò che, a motivo del cattivo andamento Persona_3 delle attività della scuola parificata san Remigio e della scarsezza di iscrizioni di bambini, dovevo provvedere alla sospensione dell'attività, in quanto la manifestava la volontà di Persona_3 chiudere l'attività perché antieconomica a causa dei pochi bambini iscritti. Preciso, inoltre, che dai sopralluoghi effettuati presso la scuola paritaria San Remigio per le esigenze di acquisire i dati dei dipendenti, potevo constatare che la forza lavoro a me nota appariva congrua con le effettive esigenze di gestione degli uffici amministrativi e della parte scolastica dell'attività, mediamente costituita da un numero compreso tra tre e cinque unità. Voglio precisare che nell'anno scolastico
2014/15 l' ha avuto una forza lavoro ridotta in quanto condizionata dalla Parte_3 scarsità di iscrizioni ai corsi per cui risultavano in forza in quanto sufficienti alle esigenze esclusivamente una sola insegnante (… maestra) e un collaboratore scolastico (...bidello).
Successivamente all'ultimo adempimento avvenuto il 31 ottobre 2015 (sospensione attività presso … dell' ) non ho più rivisto la L' Parte_3 Persona_3 Parte_3
svolgeva l'attività di scuola paritaria per l'infanzia e aveva unica sede legale ed operativa in
[...]
RA RI alla Via Gratti Campo n. 4 e per quanto a mia conoscenza l 'unica attività gestita era appunto quella di scuola paritaria”.
Il quadro indiziario relativamente al numero minimo di impiegati alle dipendenze dell'Istituto paritario “La Fenice”, nell'arco temporale di interesse, è corroborato, infine, da quanto emerso in sede di indagine in relazione alle attività (illecite) compiute, nel periodo successivo alla sospensione dell'attività dell' , da altro consulente aziendale assunto Parte_3 dall'ente, tale . Persona_1
Infatti, come sottolineato dal Gip nella sua ordinanza cautelare, sulla scorta delle indagini “in data 11.6.2019, il sig. ha prodotto agli ispettori delega a decorrere dal 29.9.2011 a Persona_1 nome della Signora alla gestione relativa alla regolarizzazione retroattiva della Persona_3 posizione contributiva dell , da trasmettersi alla Sede di RA Parte_3 CP_7
NF, non recante né luogo, né data, né firma, ma riportante due timbri, il primo "Istituti
Paritari La Fenice Via Gratti Campo 8 - 84015 RA RI… in concomitanza dell'incarico avuto in data 1.9.2017, l' ha trasmesso retroattivamente Comunicazioni UNILAV per ben Per_1
419 soggetti dichiarati alle dipendenze dell . Le Comunicazioni UNILAV Parte_3 di assunzione retroattive inviate dal Dott. , effettuate prevalentemente tra ottobre e Per_1 novembre 2017 - quindi molto tempo dopo la dichiarata avvenuta cessazione dei rapporti di lavoro
- sono afferenti ad asseriti rapporti di lavoro di durata sovente pluriennale, in un arco temporale compreso dal 2011 al 2015… , contro ogni regola di deontologia professionale e Persona_1 ignorando qualsiasi normativa in materia lavoristica, ha effettuato dal 25.10.2017 al 21.10.2019 le assunzioni di 419 lavoratori comprendenti periodi di lavoro, diversi per ogni singolo lavoratore, che vanno dal 2.1.2011 al 31.8.2017” (cfr. pag. 20 e segg. dell'ordinanza cautelare).
Inoltre, è emersa una strettissima correlazione tra tali assunzioni - avvenute con effetto retroattivo - e la presentazione delle domande volte all'iscrizione nelle graduatorie di Circolo e di
Istituto di terza fascia, afferenti al personale A.T.A. per il periodo 2017 – 2020. Si è pertanto acclarato che i 419 lavoratori menzionati – tra i quali rientra anche la ricorrente – hanno compilato la domanda, nel periodo che va dal 30 settembre al 30 ottobre 2017, indicando in essa titoli e periodi lavorati fittizi, al sol fine di acquisire un maggiore punteggio nella prefata graduatoria e quindi allo scopo di scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il loro reale stato di servizio (si veda, in particolare, pag. 29 della predetta ordinanza cautelare del
Gip).
La natura fittizia dei rapporti di lavoro in esame si trae, in definitiva, dalla marcata discontinuità tra quanto trasmesso dal consulente del lavoro con le comunicazioni afferenti ai periodi di occupazione, con trasmissioni delle denunce periodiche UN per 15 lavoratori nel periodo 2011 - 2015 e quanto, anni dopo, ma per lo stesso periodo, retroattivamente regolarizzato dal consulente, con trasmissioni da questi inviate solo a partire da ottobre 2017 (si veda, in tal senso, pag. 33 dell'ordinanza del Gip di RA NF)”.
6. Ebbene, è opinione del giudicante che le risultanze delle indagini penali, sulla base delle quali l'Amministrazione si è determinata ad emettere i provvedimenti contestati, CP_5 fanno propendere per la non veridicità di quanto dal ricorrente dichiarato in data 20.10.2017 con la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia ATA, triennio
2017/2020 (all. 1 ricorso).
A fronte delle suddette risultanze documentali, dalle quali emerge la fittizietà del servizio del ricorrente presso gli Istituti paritari San Remigio” di RA RI e “La Fenice” di RA
NF, sarebbe stato onere esclusivo del ricorrente superare siffatte risultanze, dimostrando l'effettività del servizio reso presso tale scuola e conseguentemente la veridicità della dichiarazione resa in ordine a tale servizio nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e istituto presentata il 20.10.2017 per il triennio scolastico 2017-2020.
Invero, alla luce del descritto quadro fortemente indicativo della non veridicità dell'attività lavorativa espletata, il ricorrente avrebbe dovuto corroborare la propria tesi sulla effettività di tali rapporti di lavoro, mediante allegazione e prova delle modalità con cui si esplicava la sua attività lavorativa, dell'articolazione del suo orario di lavoro, l'indicazione dei colleghi di lavoro, etc..
Tali oneri assertivi e probatori sono rimasti, tuttavia, inadempiuti, non avendo il ricorrente ritenuto di formulare istanze istruttorie in grado di confermare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa presso i detti istituti paritari nei periodi di riferimento.
Né può attribuirsi valenza probatoria ai documenti prodotti in atti dalla difesa (cedolini paga, modello c.u. e certificati di servizio all. nn. 17, 18, 19 ricorso) posto che la stessa è smentita dall'insieme delle risultanze provenienti dalle indagini penali nonché dalle verifiche espletate dall'Amministrazione in precedenza richiamate.
7. Quanto, infine, all'assunto di parte attrice che insiste sulla validità del servizio statale prestato, quale collaboratore scolastico, negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e, conseguentemente, sulla sussistenza del requisito utile (24 mesi di servizio statale) per l'inserimento nella graduatoria permanente, lo stesso deve essere disatteso.
Si richiamano le considerazioni già espresse da altri giudici di merito ex art. 118 disp. att. c.p.c..
“Occorre più specificamente soffermarsi sulla portata della dichiarazione mendace resa dalla ricorrente all'atto della presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria del personale A.T.A. e sul riverbero di tale falsità sulla posizione lavorativa della stessa. A tal fine deve farsi innanzitutto riferimento alla normativa generale di cui all'art. 75 del d.p.r.
n. 445/2000, regolante i casi di decadenza dai benefici in presenza di dichiarazioni mendaci, e, con riguardo alle ipotesi concernenti i rapporti di lavoro in essere, l'art. 127, lett. d), del d.p.r. n. 3 del
1957.
Deve poi farsi riferimento alla disciplina di settore, prevista, in particolare, dagli artt. 7 e 8 del
Decreto n. 640/2017, emanato dal (all'epoca nell'ambito dell'aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale A.T.A. 2017-2020, allo scopo di regolamentare le conseguenze delle falsità dichiarative proprie dei partecipanti alla procedura.
L'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 stabilisce che: “fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
Tale disposizione costituisce, in termini generali e non solo nella specifica materia delle assunzioni nel pubblico impiego, diretta applicazione del principio di autoresponsabilità, ritenuto dalla giurisprudenza come il cardine fondamentale dell'intera disciplina in materia di dichiarazioni sostitutive. In forza di tale principio, è precluso al privato di trarre qualsivoglia vantaggio da dichiarazioni obiettivamente non rispondenti al vero, per cui l'amministrazione è vincolata ad assumere le conseguenti determinazioni senza alcun margine di discrezionalità, a prescindere dal profilo soggettivo del dolo o della colpa del dichiarante (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2017, n.
1172; 3 febbraio 2016, n. 404).
La “decadenza dai benefici” prevista dall'art. 75, come puntualmente rimarcato dalla Corte
Regolatrice, si risolve sul piano contrattuale in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso, e tanto in linea con l'orientamento secondo cui nel pubblico impiego contrattualizzato la regola posta dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, che in attuazione dell'art. 97 Cost. impongono alle pubbliche amministrazioni l'individuazione del contraente nel rispetto delle procedure concorsuali o, per le qualifiche meno elevate, delle modalità di avviamento all'uopo previste, seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, dev'essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici (cfr., al riguardo, Cass. Civ., Sez. Lav., 5 aprile 2022, n. 11011; 19 ottobre 2020, n. 22673, che richiama, in motivazione, Cass. Civ. n. 17002 del 2019).
Inoltre, per ciò che rileva nel caso in esame, la non veridicità della dichiarazione comporta la decadenza dall'attività lavorativa, ai sensi dell'art. 127, lett. d), del d.p.r. n. 3 del 1957, secondo cui: “l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego … quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile”.
Nell'ipotesi in cui la falsità, come nel caso di specie, attenga alla dichiarazione resa all'atto della presentazione della domanda utile al collocamento nelle graduatorie di terza fascia per il personale A.T.A., viene espletata una procedura volta al controllo della posizione, disciplinata, come anticipato, dal Decreto del n. 640/2017, il quale, all'art. 7, prescrive che: “…i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chiesti da altre scuole interessate, il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”.
Il medesimo D.M., all'art. 8, comma 2, lett. d), stabilisce che: “l'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti … che abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false”.
In tal modo, si attribuisce rilievo fondamentale all'esattezza e alla veridicità dei dati comunicati all'Amministrazione ai fini di una adeguata selezione del personale da collocare alle sue dipendenze, in omaggio ai principi di leale collaborazione e di buon andamento della p.a., di cui all'art. 97 Cost.
In particolare, le dichiarazioni mendaci, in base al predetto art. 8, comma 2, lett. d), sono trattate, dalla normativa di settore, alla stregua dell'assenza del titolo richiesto ai fini dell'accesso all'impiego.” (così Trib. Salerno 26/06/2025 n. 1230 cit.).
Ebbene nella fattispecie in esame, i provvedimenti ministeriali, di cui si duole il ricorrente, appaiono legittimamente adottati ai sensi degli artt. 7 e 8 D.M. 640/2017, sussistendo il nesso di causalità tra il mendacio e il beneficio ottenuto dal costituito dal punteggio registrato nella Pt_1 graduatoria permanente che ha poi consentito l'assunzione a tempo indeterminato.
Risulta dagli atti di causa che i singoli contratti a tempo determinato stipulati dallo stesso nel triennio 2018-2021 sono stati ottenuti anche grazie al punteggio derivante dai titoli inesistenti.
Quindi, il titolo falso è stato rilevante e utile e, dunque, correttamente l'Amministrazione li ha dichiarati prestati di fatto e non di diritto e come tali inidonei ad attribuire alcun punteggio. Cancellato l'intero punteggio maturato nel triennio 2017/2020 il ha perso il requisito Pt_1 necessario per l'accesso alla nomina a tempo indeterminato e quindi correttamente il rapporto a tempo indeterminato instaurato nel 2021 è stato dichiarato nullo.
Secondo la Suprema Corte “In tema di impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 35, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001, o per le qualifiche meno elevate nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto di cui al richiamato art. 35, comma 1, lett. b, e dell'art. 23 del d.P.R. n. 487 del 1994, la mancanza o la illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto pertanto da nullità, che
l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio operato alle norme inderogabili di legge, può unilateralmente far valere perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l'esecuzione del contratto nei caso in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici” (così tra le altre Cass. civ., sez. lav., 07/05/2019 n. 11951).
Non ha quindi alcun rilievo nemmeno l'eventuale circostanza - pure dedotta e documentata in ricorso - che molteplici contratti di lavoro a tempo determinato siano stati stipulati da persone che, nella graduatoria di circolo e di istituto terza fascia ATA triennio scolastico 2017/2020 della provincia di Milano, si erano collocate in posizione pari o inferiore a quella corrispondente allo stesso punteggio attribuito a parte attrice al netto dei punti a lei assegnati per il servizio falsamente prestato come dipendente degli Istituti paritari sopra menzionati;
ciò in quanto si è verificato un vizio genetico del rapporto, dovuto all'illegittima inclusione della nelle graduatorie di cui occorre far parte per accedere al rapporto di lavoro.
In altri termini, non solo il servizio prestato negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 non può aver nessun rilievo giuridico, ma, comunque, in ragione della falsa attestazione sul servizio presso gli Istituti paritari San Remigio” di RA RI e “La Fenice” di RA NF non avrebbe potuto – in ogni caso – restare nella graduatoria permanente, dovendosene disporre l'esclusione.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso si rivela infondato e, come tale, va rigettato, con assorbimento di ogni altra questione prospetta.
8. In ragione della controvertibilità della questione trattata, messa in luce dal contrasto della giurisprudenza di merito, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 21/10/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 21/10/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 6954/2024 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento con domanda di reintegrazione;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Ciro Parte_1
SA ed AL SI ed elettivamente domiciliatO presso il loro studio sito in
Castellammare di Stabia (Na), Via Amato n. 7;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., rappresentato Controparte_1 CP_2
e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ed elettivamente domiciliato presso i relativi uffici in Napoli, via Diaz n. 11; RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: Controparte_3
del decreto emesso dall' di MILANO
[...] Controparte_4 di esclusione dalla graduatoria permanente ATA, a.s. 2022/2023, profilo professionale di
Collaboratore Scolastico;
2. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA della validità giuridica del servizio statale svolto negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 come Collaboratore Scolastico;
3. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente all'inserimento nella graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022, per il profilo di Collaboratore Scolastico;
4.
DICHIARARE illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento, e, per l'effetto, condannare
l'Amministrazione resistente alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro;
5. condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c..
PER IL MINISTERO: rigettare integralmente il ricorso, poiché infondato in fatto e in diritto e confermare la piena legittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria permanente ATA adottato dall' di Milano;
con vittoria di spese, diritti e onorari. Controparte_4
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 08.11.2024, il ricorrente in epigrafe riferiva:
- di aver presentato, in data 20.10.2017, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di
Istituto III fascia ATA, triennio 2018/2021, della provincia di Milano facendo valere, quale titolo di accesso per il profilo di Collaboratore Scolastico, il diploma di qualifica professionale per
“Operatore dei Servizi della Ristorazione Settore Cucina” conseguito nell'a.s. 2012/13 presso l'Istituto Paritario “C.S. Forcella” di RA NF (successivamente denominato Istituto
Paritario “La Fenice” di Angri -SA);
- che, nella detta domanda, aveva indicato il seguente servizio paritario prestato in qualità di
Collaboratore Scolastico dal 01.09.2014 al 31.08.2015 presso l'Istituto paritario “San Remigio” di
RA RI (SA) e dal 12.04.2016 al 31.08.2017 presso l'Istituto paritario “La Fenice” di
RA NF (SA);
- che il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Luigi Galvani” di Milano, con decreto prot. 1745 del 24.07.2019, gli aveva convalidato il punteggio di 17,53 per il profilo CS;
- che, pertanto, aveva stipulato con l'Amministrazione convenuta tre contratti di lavoro a tempo determinato, con qualifica di CS, per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;
- che, in data 14.04.2021, aveva inoltrato domanda di aggiornamento delle graduatorie di Istituto di III fascia, personale ATA, per il triennio 2021/2024, della provincia di Milano, indicando, come titolo di accesso per il profilo CS, il possesso del diploma di maturità conseguito l'I.T.C. "De
Sanctis" di Nola in data 12.07.2002;
- che, maturati i 24 mesi di servizio statale come Collaboratore Scolastico, in data 27.04.2021, aveva presentato domanda di inserimento nella graduatoria permanente per l'anno scolastico
2021/2022;
- che, in data 01.09.2021, era stato assunto dalla menzionata graduatoria permanente ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo “Margherita Hack” di
Assago con la mansione di Collaboratore Scolastico;
- che, tuttavia, l' Controparte_5 con nota port. 59199 del 15.12.2023 gli aveva comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare per avere dichiarato falsamente, nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA, di aver prestato servizio presso l'Istituto paritario San
Remigio dal 01.09.2014 a1 31.08.2015 e presso l'Istituto paritario La Fenice dal 12.04.2016 al
31.08.2017;
- che, l'UPD, con decreto del 20.03.2024, aveva disposto la sospensione del procedimento disciplinare attesa la particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati e considerata la mancanza di elementi certi e idonei a comprovare gli stessi;
- che, tuttavia, l' di Milano con nota prot. Controparte_6
10984 del 02.05.2024, aveva comunicato l'avvio di un procedimento amministrativo per la cancellazione dalla graduatoria permanente provinciale per il profilo professionale di Collaboratore
Scolastico e conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato, tanto in ragione della comunicazione del 13.03.2023 contenente una ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa in data 28.10.2022 nei confronti dei gestori degli Istituti paritari “San Remigio” e “La Fenice”, nel procedimento penale nr. 4756/2018 R.G.N.R. e nr. 4779/2018 R.G.G.I.P., incardinato pressi il
Tribunale di RA NF;
- che, in sostanza, l' di Milano, visto che il proprio nominativo era Controparte_4 risultato nella predetta ordinanza tra i dipendenti dell'Istituto Paritario e considerato che l' di CP_7
RA NF aveva disconosciuto il rapporto di lavoro, aveva avviato un procedimento amministrativo per l'emanazione dell'atto di cancellazione dalla graduatoria permanente e conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato;
inoltre, l'Amministrazione scolastica aveva contestato anche la validità del titolo culturale in forza del quale aveva reso il servizio utile al raggiungimento dell'anzianità di almeno due anni di servizio;
- che, nonostante le giustificazioni rese, l' di Milano con decreto prot. Controparte_4
1398 del 07.06.2024, aveva disposto l'esclusione dalla graduatoria provinciale permanente definitiva della provincia di Milano per l'a.s. 2021/2022 per carenza di una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi di servizio statale) e la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- che, pertanto, l' di Sant'Agnello (NA), sede di Controparte_8 titolarità, con decreto prot. 5200/2024 del 21.06.2024, aveva comunicato all' Controparte_9 di Somma Vesuviava (NA), sede di servizio per l'a.s. 2023/2024, la risoluzione del
[...] contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Ciò premesso in fatto, deduceva in diritto: 1) la violazione del principio del ne bis in idem posto che l' aveva disposto la sua esclusione dalla graduatoria provinciale permanente CP_4 della provincia di Milano per l'a.s. 2021/2022, sulla base dei medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare avviato dall' 2) l'illegittimità del decreto di CP_10 depennamento dalla graduatoria permanente per violazione del principio di tempestività della verifica, nonché del provvedimento in autotutela in quanto oltre il termine di dodici mesi, considerato che ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa in data 28.10.2022, nei confronti dei gestori degli Istituti paritari “San Remigio” e “La Fenice”, nel procedimento penale nr.
4756/2018 R.G.N.R. e nr. 4779/2018 R.G.G.I.P., incardinato presso il Tribunale di RA NF, era pervenuta presso l' in data 13.03.2023; 3) insussistenza del fatto addebitato, id CP_4 est dichiarazioni mendaci;
4) la validità del servizio statale svolto negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021 posto che avrebbe ugualmente conseguito i contratti a tempo determinato con il
, anche senza considerare il contestato servizio pre-ruolo presso le paritarie;
5) la validità CP_1 del titolo di accesso per il profilo di Collaboratore Scolastico ossia del diploma di qualifica professionale per “Operatore dei Servizi della Ristorazione Settore Cucina” conseguito nell'a.s.
2012/13 presso l'Istituto Paritario “C.S. Forcella” di RA NF -SA-, successivamente denominato Istituto Paritario “La Fenice” di Angri -SA.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, il chiedendo l'accoglimento delle domande come illustrate dalle Controparte_1 suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 contestando, in fatto e diritto, la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'udienza del 14.10.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva riservata e, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di legge.
2. Parte ricorrente agisce in giudizio impugnando il decreto prot. 1398 del 07.06.2024 con cui l' ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria provinciale CP_4 permanente definitiva della provincia di Milano per l'a.s. 2021/2022 per carenza di una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi di servizio statale) e la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato come Collaboratore Scolastico.
Va, innanzitutto, chiarito che, sebbene per i fatti che si andranno ad esporre è stato aperto un procedimento disciplinare a carico del ricorrente, il licenziamento di cui è causa non può qualificarsi tecnicamente come disciplinare, in quanto la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato come collaboratore scolastico alle dipendenze del convenuto è l'esito CP_1 vincolato di un procedimento conclusosi con l'accertamento dell'insussistenza dei servizi asseritamente prestati presso istituti paritari e falsamente dichiarati dal ricorrente nella domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto III fascia ATA, triennio 2018/2021, della provincia di
Milano.
L'acclarata falsità dei servizi prestati dal ricorrente presso scuole paritarie ha comportato, per quanto si dirà, la nullità dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il nel CP_1 triennio 2018/2021, con il conseguente venir meno del presupposto dei 24 mesi di servizio statale per l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ATA e, così, a cascata il depennamento dalle predette graduatorie - nella fattispecie, dalla graduatoria provinciale permanente della provincia di Milano per l'a.s. 2021/2022 - e, per finire, la risoluzione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di collaboratore scolastico stipulato in ragione della presenza del lavoratore nell'indicata graduatoria.
Di contro, il procedimento disciplinare – aperto per le contestate “Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera” ai sensi dell'art. 55 quater comma 1 lett. d) D.Lgs. n. 165/2001 (cfr. comunicazione avvio procedimento disciplinare all. 10 ricorso) – cui la parte istante ha fatto riferimento in ricorso risulta, allo stato, sospeso (cfr. decreto di sospensione all. 12 ricorso).
3. Tanto chiarito, si rivela priva di fondamento la doglianza afferente alla violazione del ne bis in idem.
Se è vero che il procedimento che ha portato al depennamento del ricorrente dalla graduatoria provinciale permanente della provincia di Milano per l'a.s. 2021/2022 e alla risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta e il procedimento disciplinare scaturiscono entrambi dall'accertata falsità delle dichiarazioni rese in merito al servizio prestato presso gli istituti paritari “San Remigio” di RA RI (SA) e “La
Fenice” di RA NF (SA), tuttavia, come accennato, a quanto consta, non risulta comminata al ricorrente alcuna sanzione disciplinare, né di carattere conservativo né di tipo espulsivo.
Come si avrà modo di meglio argomentare innanzi, il depennamento del 7 giugno 2024 e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro sono – quale imprescindibili atti dovuti – mere conseguenze giuridiche dell'accertata mancanza dei requisiti utili all'inserimento nella graduatoria provinciale permanente.
4. Egualmente infondata è la doglianza afferente alla violazione dei termini di cui all'art. 21 nonies L. n. 241/1990.
A tal fine è sufficiente rammentare che la L. n. 241/1990 si applica ai casi in cui vengono in rilievo atti autoritativi adottati dalla Pubblica Amministrazione quale autorità, restandone esclusa l'applicabilità alle fattispecie, come quella in esame, in cui agisce iure privatorum, ossia come datore di lavoro privato.
Ritiene, in altri termini, il Giudicante che non possa applicarsi al caso di specie la disciplina richiamata da parte attrice – in specie il termine di 12 mesi per l'adozione di atti in autotutela – in quanto non si verte in materia di procedimento amministrativo ma in materia di atto di gestione del rapporto assunto con i poteri del datore di lavoro privato. Nella fattispecie al vaglio, non si versa nell'ambito dell'esercizio dei poteri di autotutela dell'Amministrazione posto che, per consolidato insegnamento della Suprema Corte, nell'ambito del lavoro privatizzato, gli atti di gestione del rapporto di lavoro, da adottarsi con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, devono essere valutati secondo gli stessi parametri del datore di lavoro privato. Sicché l'atto con cui la Pubblica Amministrazione revochi un'assunzione con contratto a tempo indeterminato o determinato, sul presupposto dell'annullamento della procedura concorsuale o, come nella fattispecie in esame, della nullità dell'atto di conferimento per difetto in capo al contraente privato dei presupposti di accesso alla procedura concorsuale o per violazione dell'ordine della graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale (ex multis Cass., nn. 8328/2010, 19626/2015, 13800/2017,
7054/2018, 194/2019; 11011/2022), rispetto al quale non si pone questione di esercizio dei poteri di autotutela della Pubblica Amministrazione, essendo l'atto invalido ab origine e potendo e dovendo per questa ragione essere rimosso dal datore di lavoro, pubblico o privato che sia (ex multis Cass. nn. 3047/2017, 3826/2016, 19626/20915, 1047/2014, 19425/2013, 8328/2010, 25761/2008).
Si tratta di vicenda giuridica diversa rispetto alla sanzione disciplinare o al licenziamento, istituti ai quali non è riferibile la fattispecie in esame.
Il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126, cod. civ., applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni, e pertanto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum.
Esclusa, pertanto, la applicabilità nella specie dell'art. 21 nonies L. n. 241/1990, va osservato che né l'art. 7, comma 5, D.M. n. 640/2017 né l'art. 72 D.P.R. n. 445/2001 fissano dei termini perentori entro cui l'Amministrazione debba avviare e concludere i controlli sui requisiti dichiarati dovendosi anzi rilevare che l'art. 8 ult. co. D.M. n. 640/2017 prevede che “L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione”.
5. Venendo al merito della vicenda in esame, è pacifico, oltre che documentato, che la parte ricorrente nella domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto III fascia personale ATA per il triennio 2017-2020, ha dichiarato tra i titoli di servizio quello prestato in qualità di collaboratore scolastico dal 01.09.2014 al 31.08.2015 presso l'Istituto paritario “San Remigio” di
RA RI (SA) e quello prestato, sempre quale collaboratore scolastico, dal 12.04.2016 al
31.08.2017 presso l'Istituto paritario “La Fenice” di RA NF (SA) (all. 1 ricorso).
Come accennato (cfr. punto 2 della presente motivazione), i provvedimenti di depennamento del ricorrente dalle graduatorie di circolo ed istituto per il triennio 2017/2020 prima e poi dalla graduatoria permanente provinciale di Milano, con conseguente decadenza dall'immissione in ruolo, si basano sulla contestazione di veridicità della dichiarazione del ricorrente in ordine ai servizi svolti presso i suddetti istituti paritari, a suo tempo effettuata nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza Fascia ATA, valevoli per il triennio scolastico 2017-2020: dalla falsità della suddetta dichiarazione sarebbe derivata l'invalidità dei servizi statali resi dal ricorrente nel triennio 2018-2021 e, conseguentemente, l'insussistenza del requisito di anzianità utile all'inserimento nella graduatoria permanente ATA di 24 mesi che ha condotto alla immissione in ruolo del Pt_1
Come si evince dai vari decreti in atti, le determinazioni dell'Amministrazione Scolastica sono state causate dalle risultanze del procedimento penale 4756/2018 RGNR e 4779/2018 RGGIP che, come noto, possono essere poste dal Giudice civile a base del proprio convincimento quali prove c.d. atipiche, mancando nel vigente ordinamento una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova ed essendo venuta meno la pregiudiziale penale (cfr. ex multis Cass. civ., sez. lav.,
18/04/2019, n. 10853; ma anche Cass. nn. 8459/2020, 3689/2021, 5947/2023).
L'indagine, che ha portato all'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di RA
NF in data 28.10.2022, è nata da alcuni controlli operati dall' di Controparte_11
RA NF, presso alcuni Istituti Scolastici paritari, tra i quali “San Remigio” di RA
RI (SA) e “La Fenice” di RA NF (SA).
Si legge nella predetta ordinanza che “Le risultanze investigative ottenute hanno consentito di ricostruire e delineare in ogni ramificazione l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla fittizia assunzione di centinaia di soggetti. I lavoratori, rivolgendosi a
"faccendieri" orbitanti nel mondo delle scuole private, si sono costruiti ad hoc un profilo professionale fittizio, privo di ogni fondamento, in contrasto a quanto stabilito dalla normativa che disciplina il normale iter amministrativo in merito alle assunzioni di personale. Tali lavoratori, in spregio a qualsiasi regola, procedevano alla compilazione della domanda nel periodo dal 30 settembre al 30 ottobre 2017, indicando in essa titoli e periodi lavorati fittizi al solo fine di acquisire un maggiore punteggio in graduatoria e quindi scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il vero stato di servizio.
Ed invero, le regolarizzazioni mediante invii di comunicazioni unilav di assunzione riguardano per la maggior parte il personale A.T.A. e sono state effettuate in concomitanza con l'uscita del bando di concorso M.I.U.R. indetto con il Decreto del Controparte_12
n. 640 del 30/08/2017 relativo all'aggiornamento degli elenchi del personale A.T.A. per il
[...] triennio 2017/2020 con il quale si costituivano graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia riguardante i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico. (…)”. CP_ È stato rilevato, in via generale, che “Nel mese di gennaio 2018 la Direzione Centrale Roma ha registrato un incremento di regolarizzazioni relative a periodi di lavoro significativamente pregressi a favore delle sotto elencate scuole che hanno comportato un notevole incremento del personale dichiarato assunto tale da assumere proporzioni di rilievo e apparire fortemente sovradimensionato come constatato dagli Ispettori nel corso dell'accertamento (…) nella quasi totalità i lavoratori sono dichiarati appartenenti alla qualifica di “collaboratore scolastico/bidello sebbene, part-time, ha sempre superato di gran lunga il personale docente in servizio per il regolare svolgimento delle attività didattiche, persino nei mesi di luglio e agosto quando le attività didattiche risultano sospese. (…) Dall'analisi dei dati estratti dalle banche dati e Ministero del Lavoro è emerso che la CP_7 trasmissione di Comunicazioni unilav al Ministero del Lavoro e le trasmissioni telematiche dei flussi Uni-Emens all' sono state caratterizzate da invii estremamente ritardati, talvolta CP_7 modificativi di pregressi invii.
In tale complesso contesto si è provveduto all'incrocio dei suddetti dati al fine di avere un quadro completo delle operazioni svolte dalle scuole in relazione alla forza lavoro dichiarata.
Ebbene, proprio in concomitanza dell'emanazione di detto decreto del Controparte_1 si verifica un irragionevole aumento della forza lavoro dichiarata sulla base delle comunicazioni di assunzione unilav e dei corrispondenti invii dei flussi Uni-Emens che non trova corrispondenza con quella comunicata nella documentazione trasmessa al M.I.U.R. ~Ufficio di Salerno (prospetti del personale e schede di funzionamento).
I significativi scostamenti tra l'elevato numero di rapporti di lavoro formalmente instaurati dalle scuole, mediante le previste comunicazioni unilav, e il più esiguo numero di lavoratori rilevato dalle schede di funzionamento prodotte all'Ufficio provinciale MIUR e da quest'ultimo consegnate agli ispettori, hanno fomite riscontri e conferme alle informazioni già raccolte nel corso degli accertamenti preliminari, sulla scorta delle quali risultava irragionevole e spropositato il numero smisurato di rapporti di lavoro denunciati per personale docente e soprattutto non docente.
Ai fini dell'individuazione delle posizioni contributive da ritenere fittizie si è fatto riferimento ai seguenti elementi:
✓ elevato numero di personale ATA denunciato;
✓ sproporzione tra il personale denunciato con la qualifica di docente e quello denunciato con la qualifica di A.T.A.;
✓ ingiustificato incremento del personale A.T.A. denunciato rispetto a quello utilizzato per il normale funzionamento delle attività scolastiche sulla base degli alunni iscritti, della dimensione aziendale e delle tabelle annesse al decreto MIUR 3 agosto 2016, n. 181 che stabiliscono un determinato numero di assistenti amministrativi e collaboratori scolastici, in relazione al numero di alunni a seconda dell'ordine e grado dell'Istituto scolastico di riferimento;
✓ elevato numero di personale A.T.A. occupato contemporaneamente rilevato dalla documentazione esaminata e non rispondente a quello emerso dalle dichiarazioni raccolte;
✓ comunicazioni unilav (di inizio, rettifica, proroga, cessazioni e annullamenti) effettuate con rilevante ritardo rispetto agli asseriti periodi di occupazione;
✓ invio flussi Uni-Emens all' con rilevante ritardo rispetto alle scadenze previste per la CP_7 loro presentazione, in alcuni casi integrativi di quelli già trasmessi, con ciò determinando un notevole incremento del numero dei lavoratori;
✓ mancata e/o parziale corrispondenza, rilevata frequentemente, tra i dati indicati nelle comunicazioni unilav e quelli nei flussi Uni-Emens;
✓ v' forte discordanza ira l'elevato numero di rapporti di lavoro formalmente instaurati dalle scuole mediante le previste comunicazioni unilav e le denunce Uni-Emens e il più esiguo numero di lavoratori dichiarato nelle schede di funzionamento all' Pt_2 ✓ richieste di regolarizzazioni connesse all'instaurazione retroattiva dei rapporti di lavoro presentate dalle scuole all' con rilevante ritardo, alle quali non è seguito un corretto CP_7 comportamento aziendale circa il versamento della contribuzione previdenziale;
✓ compensazioni orizzontali con crediti lVA della contribuzione previdenziale denunciata in fase di regolarizzazione, attraverso modello F24 (di cui, per una parte delle scuole già esaminate, sono stati richiesti successivi annullamenti che, ad oggi, sono ancora in fase di valutazione);
✓ dichiarazioni fiscali integrative con le quali il consulente del lavoro ha inteso provvedere ad annullare i crediti Iva utilizzati per la compensazione dei debiti contributivi;
✓ adempimenti fiscali effettuati solo per una parte dei lavoratori (es. mod. 770 – certificazioni uniche);
✓ volume d'affari largamente insufficiente a bilanciare già solo i costi relativi a tutto il personale denunciato;
✓ risultanze di accessi e sopralluoghi ispettivi presso le sedi legali ed operative delle scuole, indicate in camera di commercio;
✓ documentazione richiesta e, solo in parte, presentata dal consulente del lavoro dott. Per_1
, (es. lettere di incarico, generiche e specifiche per le regolarizzazioni, l.u.l.,
[...] certificazioni uniche, varie);
✓ dati presenti negli archivi informatici dell' e a disposizione degli investigatori;
CP_7
✓ dichiarazioni, notizie e informazioni assunte nel corso dell'accertamento ispettivo;
✓ comportamento aziendale relativo agli adempimenti fiscali e previdenziali.”.
Per evidenti esigenze di sinteticità si rinvia all'ordinanza cautelare, integralmente depositata dal convenuto, per la disamina dei singoli punti sopra enucleati. CP_1
5.1. Per quanto concerne gli istituti paritari di interesse, in merito all'Istituto “San
Remigio”, è stato accertato che “… I 419 lavoratori, rivolgendosi a "faccendieri" orbitanti nel mondo delle scuole private, in questo caso ai soggetti gestori dell'Associazione San Remigio, si sono costruiti ad hoc un profilo professionale certamente fittizio, privo di ogni fondamento, in contrasto a quanto stabilito dalla normativa che disciplina il normale iter amministrativo in merito alle assunzioni di personale. Tali lavoratori, in spregio di qualsiasi regola, procedevano alla compilazione della domanda nel periodo dal 30 settembre al 30 ottobre 2017, indicando in essa titoli e periodi lavorati fittizi al solo fine di acquisire un maggiore punteggio in graduatoria e quindi scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il vero stato di servizio.
Gli Ispettori, dopo aver raccolto tutti gli elementi di verifica, con verbale ispettivo 2018001673 del 14/11/2019 hanno proceduto a dichiarare nulli i 419 rapporti di lavoro perché non sussistenti i requisiti minimi per valutare genuinamente resa la prestazione di lavoro dipendente così come solo retroattivamente formalizzata e conseguentemente comunicata "a posteriori" dall Parte_3
.
[...]
A una lettura integrata dei dati che descrivono la singolare impennata "retroattiva" dei livelli occupazionali, come in fasi successive comunicati al Ministero del Lavoro e poi all a un CP_7 contestuale generale esame delle spericolate operazioni contabili e fiscali per rilevantissimi importi, che sono viziate da gravi irregolarità non può sfuggire la completa ed assoluta assenza di congruità e ragionevolezza nelle attività gestorie dell . Parte_3
Vi è una marcata discontinuità tra quanto trasmesso dal precedente Consulente Per_2
con comunicazioni coeve ai periodi di occupazione al Ministero del Lavoro mediante
[...]
Comunicazioni unilav e all con trasmissioni delle denunce periodiche Uni-Emens per 15 CP_7 lavoratori nel periodo 2011 - 2015 e quanto (ben 419 assunzioni) anni dopo ma per lo stesso periodo 20 Il ~ 2015 retroattivamente regolarizzato dal consulente con Persona_1 trasmissioni da questi inviate solo a partire da ottobre 2017.
Ove tale descritta finalità (acquisizione di punteggio) risulti essere lo scopo concreto emergente, utile a fornire una risposta plausibile che ti sveli le motivazioni che hanno determinato il fenomeno
e contestualmente risulti incongruo, evanescente, non riconoscibile, un diverso, concreto interesse all'utilizzo da parte della citata Associazione di tante prestazioni di lavoro e per le quali vengono poste in essere operazioni contabili e fiscali gravemente irregolari, dovranno, conseguentemente, essere ritenuti alterati relativamente alla genuinità dei loro contenuti sia l'impianto complessivo delle assunzioni retroattive che i connessi rapporti di lavoro.
Anche le dichiarazioni e la documentazione nel tempo prodotte alle previste scadenze al
Controparte_13
per la provincia di Salerno, dichiarazioni e documentazione inerenti agli anni scolastici
[...]
2011/12, 2012113, 2013/14 e 2014/15, risultano esporre una ben contenuta forza lavoro.
Dalla documentazione acquisita è emerso senza alcuna ombra di dubbio come i rapporti di lavoro sono da ritenersi fittizi in quanto i lavoratori, con la complicità di , Persona_1 Per_3
e hanno instaurato il rapporto lavorativo al solo fine del beneficio della
[...] Persona_4 graduatoria per il personale ATA. Infatti i falsi lavoratori, nelle domande di inserimento in graduatoria per il personale ATA, hanno dichiarato falsamente di aver prestato servizio presso la scuola San Remigio. Il servizio dichiarato in domanda, valutato ai fini del punteggio, è stato determinante per l'assunzione presso le scuole pubbliche. Inoltre vi è una grande confusione nel dichiarare il servizio che spesso non coincide con il periodo e la denominazione dell'istituto paritario presso la quale risulta fatta l'assunzione. Tale meccanismo fraudolento ha fatto
'"lievitare" la loro posizione in graduatoria, penalizzando in questo modo i lavoratori onesti che si sono visti scavalcare dai furbetti "della graduatoria" (…)”.
5.2. Medesimo meccanismo truffaldino è risultato dalle ancora più complesse indagini condotte in relazione all'Istituto paritario “La Fenice”.
Si riporta la sintesi degli accertamenti contenuti nell'ordinanza cautelare come effettuata dal
Tribunale di Salerno (cfr. sent. n. 1230 del 26.06.2025, dott.ssa Francesca D'Antonio).
“Invero, in data 13 giugno 2018, gli ispettori hanno eseguito un accesso ispettivo presso CP_7 la sede legale e operativa della ditta individuale " ", sita in RA Parte_4
NF, alla via Papa Giovanni XXIII n. 2, ….. Gli ispettori, sulla scorta delle risultanze di carattere documentale, nonché dei controlli incrociati effettuati sulle denunce UN e UN e tenuto conto, altresì, delle dichiarazioni trasmesse dall'Istituto scolastico al relativamente al personale da esso impiegato, in data 24.1.2020 hanno disconosciuto la quasi totalità dei rapporti di lavoro denunciati alle dipendenze della predetta ditta individuale, tra cui quello della ricorrente.
È stato possibile, incrociando i dati richiamati, avere un quadro completo in ordine alle attività svolte dalla scuola in relazione alla forza lavoro dichiarata.
È emersa, infatti, una consistenza anomala e crescente della forza lavoro dichiarata come occupata e, allo stesso tempo, sono affiorate, per talune posizioni, discrasie rappresentate, talvolta, dalla presenza della sola comunicazione UN e non del corrispondente flusso UniEmens e, in altri casi, viceversa, dalla presenza del solo flusso UniEmens e non della preventiva comunicazione
UN.
Inoltre, per alcuni lavoratori sono state inviate comunicazioni UN con codice fiscale della titolare della ditta , ma riferibili ad assunzioni presso l'“ ”, Persona_3 Parte_3 per le quali non erano presenti flussi UniEmens sulla matricola aziendale di , Persona_3 riportanti un periodo di lavoro antecedente alla costituzione della ditta stessa.
Nel corso degli accertamenti è stata, inoltre, acquisita presso [il MIUR] la documentazione presentata dalla scuola in oggetto, rappresentata anzitutto dagli elenchi nominativi del personale docente e non docente (cd. schede di funzionamento), la quale ha mostrato un primo dato di riferimento utile a percepire la reale dimensione occupazionale dell'azienda.
I significativi scostamenti tra l'elevato numero di rapporti di lavoro formalmente instaurati dall'Istituto scolastico, mediante le previste comunicazioni UN, e il più esiguo numero di lavoratori rilevato dalle schede di funzionamento prodotte al [MIUR] e da quest'ultimo consegnate agli ispettori, hanno fornito riscontri e conferme alle informazioni già raccolte nel corso degli accertamenti preliminari, sulla scorta delle quali risultava irragionevole e spropositato il numero smisurato di rapporti di lavoro denunciati per personale docente e soprattutto non docente.
Inoltre, le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, provenienti dal consulente del lavoro aziendale, tale – occupatosi di effettuare gli adempimenti, nel periodo dal 2011 al 2015, per conto del rappresentante legale della associazione denominata “San Remigio”, della quale l'Istituto
Paritario “La Fenice” faceva parte – hanno completato il quadro probatorio in ordine all'esiguo numero di dipendenti assunti, in particolare, in qualità di collaboratori scolastici dall'Istituto La
Fenice, nel corso degli anni.
L'ordinanza emessa dal GIP riporta testualmente la dichiarazione resa agli Ispettori dal sig.
: “ho avuto sempre rapporti professionali con la Quest'ultima Persona_2 Persona_3 provvedeva anche al pagamento del mio compenso per l'attività di consulenza svolta in favore dell' . Ricordo con chiarezza che nel mese di ottobre 2015 si presentò Parte_3 presso il mio studio la la quale mi rappresentò che, a motivo del cattivo andamento Persona_3 delle attività della scuola parificata san Remigio e della scarsezza di iscrizioni di bambini, dovevo provvedere alla sospensione dell'attività, in quanto la manifestava la volontà di Persona_3 chiudere l'attività perché antieconomica a causa dei pochi bambini iscritti. Preciso, inoltre, che dai sopralluoghi effettuati presso la scuola paritaria San Remigio per le esigenze di acquisire i dati dei dipendenti, potevo constatare che la forza lavoro a me nota appariva congrua con le effettive esigenze di gestione degli uffici amministrativi e della parte scolastica dell'attività, mediamente costituita da un numero compreso tra tre e cinque unità. Voglio precisare che nell'anno scolastico
2014/15 l' ha avuto una forza lavoro ridotta in quanto condizionata dalla Parte_3 scarsità di iscrizioni ai corsi per cui risultavano in forza in quanto sufficienti alle esigenze esclusivamente una sola insegnante (… maestra) e un collaboratore scolastico (...bidello).
Successivamente all'ultimo adempimento avvenuto il 31 ottobre 2015 (sospensione attività presso … dell' ) non ho più rivisto la L' Parte_3 Persona_3 Parte_3
svolgeva l'attività di scuola paritaria per l'infanzia e aveva unica sede legale ed operativa in
[...]
RA RI alla Via Gratti Campo n. 4 e per quanto a mia conoscenza l 'unica attività gestita era appunto quella di scuola paritaria”.
Il quadro indiziario relativamente al numero minimo di impiegati alle dipendenze dell'Istituto paritario “La Fenice”, nell'arco temporale di interesse, è corroborato, infine, da quanto emerso in sede di indagine in relazione alle attività (illecite) compiute, nel periodo successivo alla sospensione dell'attività dell' , da altro consulente aziendale assunto Parte_3 dall'ente, tale . Persona_1
Infatti, come sottolineato dal Gip nella sua ordinanza cautelare, sulla scorta delle indagini “in data 11.6.2019, il sig. ha prodotto agli ispettori delega a decorrere dal 29.9.2011 a Persona_1 nome della Signora alla gestione relativa alla regolarizzazione retroattiva della Persona_3 posizione contributiva dell , da trasmettersi alla Sede di RA Parte_3 CP_7
NF, non recante né luogo, né data, né firma, ma riportante due timbri, il primo "Istituti
Paritari La Fenice Via Gratti Campo 8 - 84015 RA RI… in concomitanza dell'incarico avuto in data 1.9.2017, l' ha trasmesso retroattivamente Comunicazioni UNILAV per ben Per_1
419 soggetti dichiarati alle dipendenze dell . Le Comunicazioni UNILAV Parte_3 di assunzione retroattive inviate dal Dott. , effettuate prevalentemente tra ottobre e Per_1 novembre 2017 - quindi molto tempo dopo la dichiarata avvenuta cessazione dei rapporti di lavoro
- sono afferenti ad asseriti rapporti di lavoro di durata sovente pluriennale, in un arco temporale compreso dal 2011 al 2015… , contro ogni regola di deontologia professionale e Persona_1 ignorando qualsiasi normativa in materia lavoristica, ha effettuato dal 25.10.2017 al 21.10.2019 le assunzioni di 419 lavoratori comprendenti periodi di lavoro, diversi per ogni singolo lavoratore, che vanno dal 2.1.2011 al 31.8.2017” (cfr. pag. 20 e segg. dell'ordinanza cautelare).
Inoltre, è emersa una strettissima correlazione tra tali assunzioni - avvenute con effetto retroattivo - e la presentazione delle domande volte all'iscrizione nelle graduatorie di Circolo e di
Istituto di terza fascia, afferenti al personale A.T.A. per il periodo 2017 – 2020. Si è pertanto acclarato che i 419 lavoratori menzionati – tra i quali rientra anche la ricorrente – hanno compilato la domanda, nel periodo che va dal 30 settembre al 30 ottobre 2017, indicando in essa titoli e periodi lavorati fittizi, al sol fine di acquisire un maggiore punteggio nella prefata graduatoria e quindi allo scopo di scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il loro reale stato di servizio (si veda, in particolare, pag. 29 della predetta ordinanza cautelare del
Gip).
La natura fittizia dei rapporti di lavoro in esame si trae, in definitiva, dalla marcata discontinuità tra quanto trasmesso dal consulente del lavoro con le comunicazioni afferenti ai periodi di occupazione, con trasmissioni delle denunce periodiche UN per 15 lavoratori nel periodo 2011 - 2015 e quanto, anni dopo, ma per lo stesso periodo, retroattivamente regolarizzato dal consulente, con trasmissioni da questi inviate solo a partire da ottobre 2017 (si veda, in tal senso, pag. 33 dell'ordinanza del Gip di RA NF)”.
6. Ebbene, è opinione del giudicante che le risultanze delle indagini penali, sulla base delle quali l'Amministrazione si è determinata ad emettere i provvedimenti contestati, CP_5 fanno propendere per la non veridicità di quanto dal ricorrente dichiarato in data 20.10.2017 con la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia ATA, triennio
2017/2020 (all. 1 ricorso).
A fronte delle suddette risultanze documentali, dalle quali emerge la fittizietà del servizio del ricorrente presso gli Istituti paritari San Remigio” di RA RI e “La Fenice” di RA
NF, sarebbe stato onere esclusivo del ricorrente superare siffatte risultanze, dimostrando l'effettività del servizio reso presso tale scuola e conseguentemente la veridicità della dichiarazione resa in ordine a tale servizio nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e istituto presentata il 20.10.2017 per il triennio scolastico 2017-2020.
Invero, alla luce del descritto quadro fortemente indicativo della non veridicità dell'attività lavorativa espletata, il ricorrente avrebbe dovuto corroborare la propria tesi sulla effettività di tali rapporti di lavoro, mediante allegazione e prova delle modalità con cui si esplicava la sua attività lavorativa, dell'articolazione del suo orario di lavoro, l'indicazione dei colleghi di lavoro, etc..
Tali oneri assertivi e probatori sono rimasti, tuttavia, inadempiuti, non avendo il ricorrente ritenuto di formulare istanze istruttorie in grado di confermare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa presso i detti istituti paritari nei periodi di riferimento.
Né può attribuirsi valenza probatoria ai documenti prodotti in atti dalla difesa (cedolini paga, modello c.u. e certificati di servizio all. nn. 17, 18, 19 ricorso) posto che la stessa è smentita dall'insieme delle risultanze provenienti dalle indagini penali nonché dalle verifiche espletate dall'Amministrazione in precedenza richiamate.
7. Quanto, infine, all'assunto di parte attrice che insiste sulla validità del servizio statale prestato, quale collaboratore scolastico, negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e, conseguentemente, sulla sussistenza del requisito utile (24 mesi di servizio statale) per l'inserimento nella graduatoria permanente, lo stesso deve essere disatteso.
Si richiamano le considerazioni già espresse da altri giudici di merito ex art. 118 disp. att. c.p.c..
“Occorre più specificamente soffermarsi sulla portata della dichiarazione mendace resa dalla ricorrente all'atto della presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria del personale A.T.A. e sul riverbero di tale falsità sulla posizione lavorativa della stessa. A tal fine deve farsi innanzitutto riferimento alla normativa generale di cui all'art. 75 del d.p.r.
n. 445/2000, regolante i casi di decadenza dai benefici in presenza di dichiarazioni mendaci, e, con riguardo alle ipotesi concernenti i rapporti di lavoro in essere, l'art. 127, lett. d), del d.p.r. n. 3 del
1957.
Deve poi farsi riferimento alla disciplina di settore, prevista, in particolare, dagli artt. 7 e 8 del
Decreto n. 640/2017, emanato dal (all'epoca nell'ambito dell'aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale A.T.A. 2017-2020, allo scopo di regolamentare le conseguenze delle falsità dichiarative proprie dei partecipanti alla procedura.
L'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 stabilisce che: “fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
Tale disposizione costituisce, in termini generali e non solo nella specifica materia delle assunzioni nel pubblico impiego, diretta applicazione del principio di autoresponsabilità, ritenuto dalla giurisprudenza come il cardine fondamentale dell'intera disciplina in materia di dichiarazioni sostitutive. In forza di tale principio, è precluso al privato di trarre qualsivoglia vantaggio da dichiarazioni obiettivamente non rispondenti al vero, per cui l'amministrazione è vincolata ad assumere le conseguenti determinazioni senza alcun margine di discrezionalità, a prescindere dal profilo soggettivo del dolo o della colpa del dichiarante (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2017, n.
1172; 3 febbraio 2016, n. 404).
La “decadenza dai benefici” prevista dall'art. 75, come puntualmente rimarcato dalla Corte
Regolatrice, si risolve sul piano contrattuale in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso, e tanto in linea con l'orientamento secondo cui nel pubblico impiego contrattualizzato la regola posta dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, che in attuazione dell'art. 97 Cost. impongono alle pubbliche amministrazioni l'individuazione del contraente nel rispetto delle procedure concorsuali o, per le qualifiche meno elevate, delle modalità di avviamento all'uopo previste, seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, dev'essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici (cfr., al riguardo, Cass. Civ., Sez. Lav., 5 aprile 2022, n. 11011; 19 ottobre 2020, n. 22673, che richiama, in motivazione, Cass. Civ. n. 17002 del 2019).
Inoltre, per ciò che rileva nel caso in esame, la non veridicità della dichiarazione comporta la decadenza dall'attività lavorativa, ai sensi dell'art. 127, lett. d), del d.p.r. n. 3 del 1957, secondo cui: “l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego … quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile”.
Nell'ipotesi in cui la falsità, come nel caso di specie, attenga alla dichiarazione resa all'atto della presentazione della domanda utile al collocamento nelle graduatorie di terza fascia per il personale A.T.A., viene espletata una procedura volta al controllo della posizione, disciplinata, come anticipato, dal Decreto del n. 640/2017, il quale, all'art. 7, prescrive che: “…i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chiesti da altre scuole interessate, il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”.
Il medesimo D.M., all'art. 8, comma 2, lett. d), stabilisce che: “l'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti … che abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false”.
In tal modo, si attribuisce rilievo fondamentale all'esattezza e alla veridicità dei dati comunicati all'Amministrazione ai fini di una adeguata selezione del personale da collocare alle sue dipendenze, in omaggio ai principi di leale collaborazione e di buon andamento della p.a., di cui all'art. 97 Cost.
In particolare, le dichiarazioni mendaci, in base al predetto art. 8, comma 2, lett. d), sono trattate, dalla normativa di settore, alla stregua dell'assenza del titolo richiesto ai fini dell'accesso all'impiego.” (così Trib. Salerno 26/06/2025 n. 1230 cit.).
Ebbene nella fattispecie in esame, i provvedimenti ministeriali, di cui si duole il ricorrente, appaiono legittimamente adottati ai sensi degli artt. 7 e 8 D.M. 640/2017, sussistendo il nesso di causalità tra il mendacio e il beneficio ottenuto dal costituito dal punteggio registrato nella Pt_1 graduatoria permanente che ha poi consentito l'assunzione a tempo indeterminato.
Risulta dagli atti di causa che i singoli contratti a tempo determinato stipulati dallo stesso nel triennio 2018-2021 sono stati ottenuti anche grazie al punteggio derivante dai titoli inesistenti.
Quindi, il titolo falso è stato rilevante e utile e, dunque, correttamente l'Amministrazione li ha dichiarati prestati di fatto e non di diritto e come tali inidonei ad attribuire alcun punteggio. Cancellato l'intero punteggio maturato nel triennio 2017/2020 il ha perso il requisito Pt_1 necessario per l'accesso alla nomina a tempo indeterminato e quindi correttamente il rapporto a tempo indeterminato instaurato nel 2021 è stato dichiarato nullo.
Secondo la Suprema Corte “In tema di impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 35, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001, o per le qualifiche meno elevate nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto di cui al richiamato art. 35, comma 1, lett. b, e dell'art. 23 del d.P.R. n. 487 del 1994, la mancanza o la illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto pertanto da nullità, che
l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio operato alle norme inderogabili di legge, può unilateralmente far valere perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l'esecuzione del contratto nei caso in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici” (così tra le altre Cass. civ., sez. lav., 07/05/2019 n. 11951).
Non ha quindi alcun rilievo nemmeno l'eventuale circostanza - pure dedotta e documentata in ricorso - che molteplici contratti di lavoro a tempo determinato siano stati stipulati da persone che, nella graduatoria di circolo e di istituto terza fascia ATA triennio scolastico 2017/2020 della provincia di Milano, si erano collocate in posizione pari o inferiore a quella corrispondente allo stesso punteggio attribuito a parte attrice al netto dei punti a lei assegnati per il servizio falsamente prestato come dipendente degli Istituti paritari sopra menzionati;
ciò in quanto si è verificato un vizio genetico del rapporto, dovuto all'illegittima inclusione della nelle graduatorie di cui occorre far parte per accedere al rapporto di lavoro.
In altri termini, non solo il servizio prestato negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 non può aver nessun rilievo giuridico, ma, comunque, in ragione della falsa attestazione sul servizio presso gli Istituti paritari San Remigio” di RA RI e “La Fenice” di RA NF non avrebbe potuto – in ogni caso – restare nella graduatoria permanente, dovendosene disporre l'esclusione.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso si rivela infondato e, come tale, va rigettato, con assorbimento di ogni altra questione prospetta.
8. In ragione della controvertibilità della questione trattata, messa in luce dal contrasto della giurisprudenza di merito, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 21/10/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno