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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/02/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 37614/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Laura Cosmai Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.10.2024
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con gli Avv. Nicole Morra e Sara Rizzo presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marco Pomi presso il quale ha eletto domicilio telematico
con il seguente figlio: nato a [...] il [...], cittadino Per_1 italiano
FATTO
La Sig.ra premesso di aver avuto una convivenza more uxorio con il Sig. Parte_1 [...]
dalla quale è nato, in data 18.09.2015, il figlio minore , con ricorso depositato in Pt_2 Per_1 data 28.10.2024, ha chiesto la modifica del decreto n. 219/2024 dell'11.01.2024 emesso dal Tribunale di Milano.
In data 21.01.2025 si è costituito in giudizio il resistente, il quale si opponeva alle domande della ricorrente.
Le parti, all'udienza del 31 gennaio 2025, davanti al Got, chiedevano procedersi ex art. 473-bis.51
c.p.c. in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“- I genitori si impegnano a concordare ogni decisione importante per comunicandosi Per_1 reciprocamente con adeguato preavviso le relative scelte, utilizzando come canale comunicativo la posta elettronica.
- Il padre fornisce sin da ora il consenso alla ripresa e prosecuzione dei percorsi di supporto necessari per , impegnandosi a sottoscrivere i relativi moduli che verranno forniti Per_1 attraverso l'avvocato
- Spese legali compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni, hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con successivo decreto, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., rimettendo la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 219/2024 dell'11.01.2024 emesso dal Tribunale di Milano, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 19.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Laura Cosmai Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.10.2024
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con gli Avv. Nicole Morra e Sara Rizzo presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marco Pomi presso il quale ha eletto domicilio telematico
con il seguente figlio: nato a [...] il [...], cittadino Per_1 italiano
FATTO
La Sig.ra premesso di aver avuto una convivenza more uxorio con il Sig. Parte_1 [...]
dalla quale è nato, in data 18.09.2015, il figlio minore , con ricorso depositato in Pt_2 Per_1 data 28.10.2024, ha chiesto la modifica del decreto n. 219/2024 dell'11.01.2024 emesso dal Tribunale di Milano.
In data 21.01.2025 si è costituito in giudizio il resistente, il quale si opponeva alle domande della ricorrente.
Le parti, all'udienza del 31 gennaio 2025, davanti al Got, chiedevano procedersi ex art. 473-bis.51
c.p.c. in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“- I genitori si impegnano a concordare ogni decisione importante per comunicandosi Per_1 reciprocamente con adeguato preavviso le relative scelte, utilizzando come canale comunicativo la posta elettronica.
- Il padre fornisce sin da ora il consenso alla ripresa e prosecuzione dei percorsi di supporto necessari per , impegnandosi a sottoscrivere i relativi moduli che verranno forniti Per_1 attraverso l'avvocato
- Spese legali compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni, hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con successivo decreto, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., rimettendo la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 219/2024 dell'11.01.2024 emesso dal Tribunale di Milano, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 19.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo