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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/12/2025, n. 4428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4428 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 10243/2022 R.G., avente ad oggetto: Altre ipotesi
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio dell'Avv.to/ Parte_1 C.F._1 degli Avv.ti GAGLIANO MICHELE , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, COD FISC. , con il Patrocinio dell'Avv.to
[...] P.IVA_1 UG PP, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
All'esito dell'odierna udienza di discussione, la causa viene decisa sulla base delle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69. TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il ricorso, mirato al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato dal 2019 al 2022,
è fondato solo in minima parte.
Ed invero, può ritenersi provato solo il rapporto di lavoro a tempo determinato, non oggetto di contestazione, per il periodo marzo giugno 2020, come da comunicazione prodotta dalla parte convenuta (doc. 2, fasc. resistente).
Per tale periodo, anche in sede di interrogatorio formale, il legale rappresentante dell'azienda ha confermato la sussistenza del rapporto con orario di lavoro, quando prestava servizio, dalle ore 20 fino alle 7.00.
Per il resto, l'istruttoria orale non è apparsa in grado di dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della subordinazione, apparendo i testi o non in grado di riferire ovvero generici, in un caso addirittura dimostrando la necessità di dover consultare documentazione pregressa per ricostruire i fatti di causa.
Come è noto, affinché un rapporto possa qualificarsi come subordinato occorre dimostrare in maniera rigorosa la sottoposizione del lavoratore alle direttive del datore di lavoro, l'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale, la sottoposizione a turni e direttive eterodirette, il pagamento costante di una retribuzione, tutte circostanze che nel caso di specie non risultano provate, tenuto conto della genericità delle prove testimoniali, nonostante le integrazioni disposte nel corso del processo, nonché la sostanziale inattendibilità dei testi.
Può dunque ritenersi provato solo il rapporto non contestato.
Rispetto a questo, il datore di lavoro, durante l'interrogatorio formale, ha ammesso di non aver pagato il t.f.r. e che il ricorrente, quando ha lavorato, osservava l'orario dalle ore 20,00 alle ore 7.00.
Il datore di lavoro, nell'ammettere quanto detto, ha comunque fatto riferimento alla documentazione prodotta agli atti, dichiarando espressamente “nego tutte le circostanze dedotte nel ricorso poiché il ricorrente ha lavorato esclusivamente nel periodo circoscritto che è stato documentato”.
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
L'unico periodo che può ritenersi provato è dunque quello di cui alla comunicazione obbligatoria AV (doc. 2, fascicolo di parte ricorrente).
Lo stesso dicasi per le mansioni, l'inquadramento ed il CCNL applicabile.
Per quanto concerne le domande spiegate in ricorso, nulla può riconoscersi a titolo di indennità di cassa, non emergendo dalle prove orali che il ricorrente abbia svolto tale compito.
Così come manca la prova del lavoro domenicale e festivo e del lavoro straordinario, dovendosi considerare solo l'orario contrattuale, desumibile dalla comunicazione
. Pt_2
Nulla spetta in merito all'asserito licenziamento, tenuto conto che il rapporto di lavoro documentato era a tempo determinato e su di esso nessuna doglianza è stata mossa in ricorso, laddove invero si allega che il rapporto si sarebbe svolto per l'intero senza regolarizzazione alcuna.
Spettano, invece, il t.f.r., l'indennità sulle ferie non concesse, le mensilità complementari, come da CCNL commercio, del livello e delle mansioni indicate nella comunicazione AV (doc. 2 cit.).
Occorre infine stabilire se spettano ulteriori differenze a livello retributivo, tenuto conto che il ricorrente ha dichiarato di percepire euro 700 al mese, senza che il datore di lavoro abbia provato altri pagamenti.
Al fine di determinare quanto spettante, occorre dunque disporre C.T.U. contabile.
Va pertanto pronunciata sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 420, comma quarto,
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, non definitivamente decidendo, così statuisce:
Pagina 3 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
ACCERTA che parte ricorrente, in qualità di dipendente, ha intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato con la parte convenuta, dal 21.3.2020 al 20.6.2020, con mansioni di custode di parcheggio, CCNL commercio, come da comunicazione in atti;
Pt_2
DISPONE la prosecuzione del giudizio per provvedere sulle restanti domande.
RISERVA al definitivo ogni ulteriore statuizione.
Così deciso, in Catania, lì 12 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
***
A seguito della lettura della sentenza non definitiva, il G.L. provvede a dare lettura della seguente ordinanza,
Il Giudice del lavoro,
a seguito della lettura della sentenza non definitiva, dà lettura della seguente
ORDINANZA NOMINA E CONFERIMENTO INCARICO C.T.U.
Il Giudice, ritenuto necessario disporre Consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare, a lordo delle ritenute di legge, e detratto quanto già percepito (v. ricorso), se, ed eventualmente, quanto spetti a parte ricorrente per t.f.r., indennità sulle ferie non concesse, mensilità complementari, eventuali differenze retributive, in relazione all'attività lavorativa, per come accertata in seno al dispositivo della sentenza non definitiva, secondo i parametri orari e di inquadramento della comunicazione in atti e del CCNL ivi indicato;
Pt_2
NOMINA
n.q. di C.T.U. la Dott.ssa iscritto/a all'Albo dei C.T.U. presso Persona_1
questo Tribunale;
AUTORIZZA
Pagina 4 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
il C.T.U. a prender visione del fascicolo e ad estrarne copia e/o ritirare i fascicoli di parte;
INVITA il C.T.U. a fissare l'inizio delle operazioni peritali procedendo alla rituale convocazione delle parti;
ASSEGNA alle parti termine per la nomina di eventuale C.T.P. fino all'inizio delle operazioni peritali;
ASSEGNA al C.T.U. il termine di giorni 60, con decorrenza da oggi, per la trasmissione della relazione scritta alle parti;
ASSEGNA alle parti il termine di giorni 15, dalla ricezione della relazione scritta, per la trasmissione al C.T.U. di eventuali osservazioni sulla medesima;
ASSEGNA al C.T.U. termine di giorni 15, decorrente dalla scadenza del superiore termine, per il deposito della relazione e contestuale trasmissione via PEC alle parti della stessa, delle eventuali osservazioni delle parti, nonché di una sintetica valutazione delle medesime;
il
C.T.U. provvederà a rendere il prescritto giuramento prima o al momento del deposito;
AVVERTE il C.T.U. che la documentazione utilizzabile ai fini dell'espletamento dell'incarico, fatti salvi gli ulteriori accertamenti che il Consulente ritenga necessario effettuare nel corso delle operazioni giusta ordinanza di nomina, nonché i documenti di formazione successiva al deposito del ricorso regolarmente acquisiti nel contraddittorio, è solo quella ritualmente prodotta dalle parti e contenuta nei rispettivi fascicoli, come da indice vidimato dalla Cancelleria;
DISPONE
Pagina 5 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
che la parte convenuta versi a titolo di acconto, al C.T.U. che le richieda prima dell'inizio delle operazioni peritali, l'importo di €.400,00.
RINVIA per la prosecuzione ed eventuale decisione all'udienza del 8.4.2026, ore 9,00, disponendo che la stessa si svolga secondo le modalità cartolari ex art. 127 ter c.p.c., con termine per il deposito di note sostitutive fino alle ore 9.00 del giorno stesso.
Si comunichi al C.T.U.
Catania, 12.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
Pagina 6
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 10243/2022 R.G., avente ad oggetto: Altre ipotesi
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio dell'Avv.to/ Parte_1 C.F._1 degli Avv.ti GAGLIANO MICHELE , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, COD FISC. , con il Patrocinio dell'Avv.to
[...] P.IVA_1 UG PP, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
All'esito dell'odierna udienza di discussione, la causa viene decisa sulla base delle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69. TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il ricorso, mirato al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato dal 2019 al 2022,
è fondato solo in minima parte.
Ed invero, può ritenersi provato solo il rapporto di lavoro a tempo determinato, non oggetto di contestazione, per il periodo marzo giugno 2020, come da comunicazione prodotta dalla parte convenuta (doc. 2, fasc. resistente).
Per tale periodo, anche in sede di interrogatorio formale, il legale rappresentante dell'azienda ha confermato la sussistenza del rapporto con orario di lavoro, quando prestava servizio, dalle ore 20 fino alle 7.00.
Per il resto, l'istruttoria orale non è apparsa in grado di dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della subordinazione, apparendo i testi o non in grado di riferire ovvero generici, in un caso addirittura dimostrando la necessità di dover consultare documentazione pregressa per ricostruire i fatti di causa.
Come è noto, affinché un rapporto possa qualificarsi come subordinato occorre dimostrare in maniera rigorosa la sottoposizione del lavoratore alle direttive del datore di lavoro, l'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale, la sottoposizione a turni e direttive eterodirette, il pagamento costante di una retribuzione, tutte circostanze che nel caso di specie non risultano provate, tenuto conto della genericità delle prove testimoniali, nonostante le integrazioni disposte nel corso del processo, nonché la sostanziale inattendibilità dei testi.
Può dunque ritenersi provato solo il rapporto non contestato.
Rispetto a questo, il datore di lavoro, durante l'interrogatorio formale, ha ammesso di non aver pagato il t.f.r. e che il ricorrente, quando ha lavorato, osservava l'orario dalle ore 20,00 alle ore 7.00.
Il datore di lavoro, nell'ammettere quanto detto, ha comunque fatto riferimento alla documentazione prodotta agli atti, dichiarando espressamente “nego tutte le circostanze dedotte nel ricorso poiché il ricorrente ha lavorato esclusivamente nel periodo circoscritto che è stato documentato”.
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
L'unico periodo che può ritenersi provato è dunque quello di cui alla comunicazione obbligatoria AV (doc. 2, fascicolo di parte ricorrente).
Lo stesso dicasi per le mansioni, l'inquadramento ed il CCNL applicabile.
Per quanto concerne le domande spiegate in ricorso, nulla può riconoscersi a titolo di indennità di cassa, non emergendo dalle prove orali che il ricorrente abbia svolto tale compito.
Così come manca la prova del lavoro domenicale e festivo e del lavoro straordinario, dovendosi considerare solo l'orario contrattuale, desumibile dalla comunicazione
. Pt_2
Nulla spetta in merito all'asserito licenziamento, tenuto conto che il rapporto di lavoro documentato era a tempo determinato e su di esso nessuna doglianza è stata mossa in ricorso, laddove invero si allega che il rapporto si sarebbe svolto per l'intero senza regolarizzazione alcuna.
Spettano, invece, il t.f.r., l'indennità sulle ferie non concesse, le mensilità complementari, come da CCNL commercio, del livello e delle mansioni indicate nella comunicazione AV (doc. 2 cit.).
Occorre infine stabilire se spettano ulteriori differenze a livello retributivo, tenuto conto che il ricorrente ha dichiarato di percepire euro 700 al mese, senza che il datore di lavoro abbia provato altri pagamenti.
Al fine di determinare quanto spettante, occorre dunque disporre C.T.U. contabile.
Va pertanto pronunciata sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 420, comma quarto,
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, non definitivamente decidendo, così statuisce:
Pagina 3 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
ACCERTA che parte ricorrente, in qualità di dipendente, ha intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato con la parte convenuta, dal 21.3.2020 al 20.6.2020, con mansioni di custode di parcheggio, CCNL commercio, come da comunicazione in atti;
Pt_2
DISPONE la prosecuzione del giudizio per provvedere sulle restanti domande.
RISERVA al definitivo ogni ulteriore statuizione.
Così deciso, in Catania, lì 12 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
***
A seguito della lettura della sentenza non definitiva, il G.L. provvede a dare lettura della seguente ordinanza,
Il Giudice del lavoro,
a seguito della lettura della sentenza non definitiva, dà lettura della seguente
ORDINANZA NOMINA E CONFERIMENTO INCARICO C.T.U.
Il Giudice, ritenuto necessario disporre Consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare, a lordo delle ritenute di legge, e detratto quanto già percepito (v. ricorso), se, ed eventualmente, quanto spetti a parte ricorrente per t.f.r., indennità sulle ferie non concesse, mensilità complementari, eventuali differenze retributive, in relazione all'attività lavorativa, per come accertata in seno al dispositivo della sentenza non definitiva, secondo i parametri orari e di inquadramento della comunicazione in atti e del CCNL ivi indicato;
Pt_2
NOMINA
n.q. di C.T.U. la Dott.ssa iscritto/a all'Albo dei C.T.U. presso Persona_1
questo Tribunale;
AUTORIZZA
Pagina 4 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
il C.T.U. a prender visione del fascicolo e ad estrarne copia e/o ritirare i fascicoli di parte;
INVITA il C.T.U. a fissare l'inizio delle operazioni peritali procedendo alla rituale convocazione delle parti;
ASSEGNA alle parti termine per la nomina di eventuale C.T.P. fino all'inizio delle operazioni peritali;
ASSEGNA al C.T.U. il termine di giorni 60, con decorrenza da oggi, per la trasmissione della relazione scritta alle parti;
ASSEGNA alle parti il termine di giorni 15, dalla ricezione della relazione scritta, per la trasmissione al C.T.U. di eventuali osservazioni sulla medesima;
ASSEGNA al C.T.U. termine di giorni 15, decorrente dalla scadenza del superiore termine, per il deposito della relazione e contestuale trasmissione via PEC alle parti della stessa, delle eventuali osservazioni delle parti, nonché di una sintetica valutazione delle medesime;
il
C.T.U. provvederà a rendere il prescritto giuramento prima o al momento del deposito;
AVVERTE il C.T.U. che la documentazione utilizzabile ai fini dell'espletamento dell'incarico, fatti salvi gli ulteriori accertamenti che il Consulente ritenga necessario effettuare nel corso delle operazioni giusta ordinanza di nomina, nonché i documenti di formazione successiva al deposito del ricorso regolarmente acquisiti nel contraddittorio, è solo quella ritualmente prodotta dalle parti e contenuta nei rispettivi fascicoli, come da indice vidimato dalla Cancelleria;
DISPONE
Pagina 5 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
che la parte convenuta versi a titolo di acconto, al C.T.U. che le richieda prima dell'inizio delle operazioni peritali, l'importo di €.400,00.
RINVIA per la prosecuzione ed eventuale decisione all'udienza del 8.4.2026, ore 9,00, disponendo che la stessa si svolga secondo le modalità cartolari ex art. 127 ter c.p.c., con termine per il deposito di note sostitutive fino alle ore 9.00 del giorno stesso.
Si comunichi al C.T.U.
Catania, 12.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
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