Rigetto
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 28/05/2025, n. 4652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4652 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 04652/2025REG.PROV.COLL.
N. 01956/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1956 del 2022, proposto da
Immobiliare Gioia s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Sgroi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di AR, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Pontiroli e Salvatore Alberto Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Alberto Romano in Roma, viale XXI Aprile n. 11;
Provincia di AR, non costituita in giudizio;
nei confronti
Conad Centro Nord s.c.r.l. e Immobiliare Emiliana s.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sezione staccata di AR, n. 295/2021;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 marzo 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e preso atto che i difensori delle parti hanno presentato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società Immobiliare Gioia s.r.l. era proprietaria di alcune aree facenti parti di un compendio costituente, in base al previgente PSC del Comune di AR (adottato con atto di Consiglio Comunale n. 55 del 13.4.2006, e approvato con atto di Consiglio Comunale n. 46 del 27.3.2007), il “ sub-ambito 22S11 con classificazione aree di trasformazione soggette a PUA con funzione caratteristica residenziale ”.
Trattandosi di un’area edificabile a destinazione prevalentemente residenziale, in data 24.7.2009, la società ricorrente e le altre proprietarie di terreni siti nel medesimo sub ambito stipulavano con il Comune di AR, che aveva previamente pubblicato il bando per l’inserimento di aree nel POC allora in via di formazione, l’accordo ex art. 18 L.R. Emilia Romagna n. 20/2000.
Con tale accordo, le ditte proprietarie e il Comune convenivano l’inserimento delle aree nel POC, con presentazione, da parte delle predette società proprietarie, di un PUA di iniziativa privata.
Le società private, tra cui la ricorrente, si impegnavano a cedere al Comune, a titolo di perequazione edilizia, aree generatrici di crediti edilizi, garantendo tale impegno con la presentazione di fideiussioni bancarie ed a versare al Comune, a titolo di compensazione per opere pubbliche di interesse collettivo fuori comparto, il complessivo importo di euro 1.187.340,00. Detto importo sarebbe stato versato in ragione del 25% al momento della sottoscrizione dell’accordo e, a garanzia del saldo, sarebbero state rilasciate congrue fideiussioni bancarie.
La società Immobiliare Gioia s.r.l. onorava puntualmente gli impegni con l’Amministrazione, che presentava il PUA il 2.8.2010.
Il Comune avviava l’ iter approvativo del nuovo PSC, poi definitivamente approvato con la delibera CC n. 53 del 2019, che declassificava il precedente sub ambito 22S11, ridenominato Area 34APE, privandolo dell’edificabilità previo PUA e riducendolo ad area con destinazione a parco urbano o suburbano.
Avverso tali provvedimenti, insorgeva la società Immobiliare Gioia s.r.l., invocando tutela anche in relazione alle fideiussioni presentate in favore del Comune e al versamento all’Amministrazione, per la quota di competenza, chiedendone la restituzione.
Il Comune, con delibera n. 137 del 2018, disponeva la restituzione in favore dei soggetti che avevano stipulato accordi ex art. 18 L.R. 20/2000, inerenti le previsioni di trasformazione del territorio programmate nel quinquennio 2009 – 2014 – POC 08 poi non attuate, delle garanzie fideiussorie prestate.
La stessa delibera disponeva che non si sarebbe proceduto ‘ alla restituzione/rimborso di quanto già corrisposto al Comune di AR da ciascun soggetto attuatore in sede di stipula di detti accordi ’, specificandone le ragioni. Il suddetto provvedimento veniva impugnato dalla società con ricorso per motivi aggiunti.
Con sentenza n. 51 del 4 marzo 2019, il T.A.R. per l’ Emilia Romagna accoglieva il ricorso avverso l’avvio del procedimento di adozione del nuovo PSC (che, come si è detto, declassificava l’area de qua – cioè il precedente sub-ambito 22S11, ri-denominato area 34APE – privandolo dell’edificabilità previo PUA e riducendolo ad area con destinazione a parco urbano o suburbano), affermando l’« obbligo dell’amministrazione resistente di motivare nuovamente sul punto, tenendo conto della circostanza specificamente accertata in sede odierna, ovvero che persisteva e persiste tuttora una posizione di interesse qualificato della società ricorrente alle scelte urbanistiche da effettuare sul comparto già oggetto di pregresso accordo sostitutivo ».
2. In ottemperanza della suddetta pronuncia, il Comune adottava i provvedimenti impugnati dalla società Immobiliare Gioia s.r.l. in liquidazione nel presente giudizio, con ricorso integrato da motivi aggiunti, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna.
La ricorrente, nella parte riguardante la riclassificazione dell’area con variante speciale, deduceva violazione di legge ed eccesso di potere per violazione, elusione e contrasto con la sentenza n. 51 del 2019, e violazione della L.R. Emilia Romagna n. 20 del 2000, della L.R. n. 24 del 2017, nonché difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio del contraddittorio e del giusto procedimento.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, con sentenza n. 295 del 2021, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti.
Il Collegio di primo grado ha ritenuto che il Comune avesse “ rinnovato (l’) esercizio del potere pianificatorio secondo il corretto modello del procedimento di “riadozione parziale ” e che, pertanto, le scelte pianificatorie non hanno manifestato alcun profilo di manifesta irragionevolezza o palese illogicità tale da legittimare un sindacato giurisdizionale.
In particolare, il T.A.R. ha precisato che: ‘ alla luce del rinnovato esercizio del potere pianificatorio secondo il corretto modello del procedimento di riadozione parziale, l’esplicitazione delle ragioni sottese alla conferma delle scelte illo tempore operate esclude ogni profilo di violazione o elusione del precedente dictum giudiziale, ponendosi in piena attuazione del vincolo conformativo ivi statuito’. Per il giudice di prime cure non si può ritenere che le aree de quibus vadano qualificate come ‘zone bianche’ per effetto della sentenza n. 51 del 2019, atteso che la suddetta pronuncia ha annullato la D.C.C. n. 13 del 2017 recante l’adozione della Variante Generale al PSC ‘ limitatamente ai profili evidenziati ’ e quindi in relazione alla ritenuta carenza di motivazione, con conseguente obbligo di rimotivare le scelte pianificatorie già adottate; né può essere censurata l’opzione di avviare la variante specifica attivando le procedure della L.R. 20/2000, non operando, ratione temporis , le invocate sopravvenute previsioni procedurali ex L.R. n. 24/2017.
4. La società Immobiliare Gioia s.r.l. in liquidazione ha appellato la pronuncia, chiedendone la riforma, sulla base delle seguenti censure: ‘1 ) Error sul fatto - Error in iudicando – Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione, elusione e contrasto con la sentenza TAR AR n. 51/2019 del 4.3.2019. Violazione e falsa applicazione della L.R. Emilia-Romagna n. 20/2000 e successive modifiche, in toto nonché con particolare riguardo all’art. 32. Violazione e falsa applicazione della L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017 e successive modifiche, in toto nonché con particolare riguardo agli artt. 3, 4, 43, 45, 46, 56 e 61. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 L. n. 241/1990. Violazione di legge ed eccesso di potere per errore sui presupposti e travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria e di motivazione. Irragionevolezza. Ingiustizia. [Sul rigetto del primo motivo di ricorso concernente la violazione/elusione della sentenza TAR AR n. 51/2019 del 4.3.2019] ”; 2) Error sul fatto - Error in iudicando – Violazione e falsa applicazione della L.R. Emilia-Romagna n. 20/2000 e successive modifiche, in toto nonché con particolare riguardo all’art. 32. Violazione e falsa applicazione della L.R. Emilia Romagna n. 24/2017 e successive modifiche, in toto nonché con particolare ma non esclusivo riguardo agli artt. 3, 4, 43, 45, 46, 56 e 61. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione della L. R. Emilia-Romagna n. 32/1993. [Sulla violazione della nuova legge urbanistica regionale, L.R. Emilia-Romagna 21.12.2017, n. 24 e sull’illegittima applicazione della precedente legge urbanistica regionale n. 20/2000] ; 3) Error sul fatto - Error in iudicando – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e ss., 7 e 13 L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione della L. R. Emilia-Romagna n. 32/1993, con particolare ma non esclusivo riguardo agli artt. 20 e ss. Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione del principio di contraddittorio e del principio di giusto procedimento. [Sulla violazione dei principi e delle norme in materia di contraddittorio e partecipazione procedimentali]; 4 ) Error sul fatto - Error in iudicando – Violazione e falsa applicazione della L.R. Emilia-Romagna n. 20/2000 e successive modifiche, in toto nonché con particolare riguardo all’art. 32. Violazione e falsa applicazione della L.R. Emilia Romagna n. 24/2017 e successive modifiche, in toto nonché con particolare ma non esclusivo riguardo agli artt. 3, 4, 43, 45, 46, 56 e 61. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione della L. R. Emilia-Romagna n. 32/1993. [Sui vizi motivazionali degli atti impugnati, considerati in se ed a prescindere dalla violazione della sent. TAR AR n. 51/2019, e sull’omessa ponderazione della posizione qualificata della società appellante]”.
5. Il Comune di AR si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
6. All’udienza straordinaria del 5 marzo 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
7. Con il primo motivo, l’appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il Comune di AR ha correttamente riesercitato il proprio potere in ottemperanza alla sentenza n. 51 del 2019. Secondo l’esponente, il Collegio di prima istanza avrebbe frainteso il contenuto della sentenza anzidetta, proprio nella parte, sicuramente passata in giudicato, in cui affermava ‘ l’obbligo dell’amministrazione resistente di motivare nuovamente sul punto, tenendo conto della circostanza specificamente accertata in sede odierna, ovvero che persisteva e persiste tuttora una posizione di interesse qualificato della società ricorrente alle scelte urbanistiche da effettuare sul comparto già oggetto di pregresso accordo sostitutivo ’. Infatti, mentre la sentenza appellata nel presente giudizio sembra considerare il difetto di motivazione come un difetto di motivazione assoluto, quasi che i provvedimenti impugnati risultassero radicalmente carenti di motivazione, la precedente sentenza del 2019 stigmatizzerebbe una motivazione insufficiente, ossia non congrua, rispetto ai profili evidenziati, con ciò ritenendo non idonea a soddisfare il violato obbligo motivazionale la sola esplicitazione dei criteri generali della pianificazione urbanistica sottesi all’impugnato strumento urbanistico. Pertanto, i provvedimenti oggetto del ricorso di primo grado si caratterizzerebbero per la reiterazione dello stesso ed immutato quadro motivazionale che ha sorretto gli atti annullati nel 2019, in questo modo non si colmerebbe la carenza istruttoria relazione alla ‘ posizione di interesse qualificato della società ricorrente alle scelte urbanistiche da effettuare sul comparto già oggetto di pregresso accordo sostitutivo ’, in palese contrasto con il chiaro disposto della sentenza n. 51 del 2019.
8. Con il secondo mezzo, la società Immobiliare Gioia s.r.l. deduce che, trattandosi di un procedimento nuovo ed autonomo avviato non prima dello stralcio, si applicherebbero, ratione temporis , “le invocate sopravvenute previsioni procedurali ex L.R. n. 24/2017 ”. Secondo l’appellante, se è vero che l’approvazione ex lege n. 20 del 2000 della Variante Generale è effettivamente consentita dall’art. 3, comma 5, della L.R. n. 24/2017, l’adozione, e poi l’approvazione, della variante speciale per cui è causa, che si colloca ben oltre l’entrata in vigore di essa nuova legge n. 24 del 1017, non può più avvenire in base alla vecchia normativa, ma risulta interamente assoggettata alla nuova.
9. Con la terza doglianza, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il terzo motivo di ricorso introduttivo, relativo alla pretesa illegittimità del provvedimento per omessa applicazione delle disposizioni della L. 241 del 1990, relative alla comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione impugnata, secondo l’esponente, sarebbe errata nella parte in cui viene affermato che ‘ non si possano invocare i diversi e generali moduli partecipativo – procedimentali ex artt. 7 e ss. L. 241/1990, venendo in rilievo l’esercizio del potere pianificatorio espressamente sottratto a tali modalità procedimentali ex art. 13 della medesima legge’. Ciò in quanto le varianti speciali, quale quella per cui è causa, non possono ricondursi alla previsione di cui all’art. 13 l. n. 241 del 1990, che sottrae all’applicazione del capo III della legge taluni provvedimenti in virtù del loro carattere di atti generali, essendo invece dirette a destinatari sicuramente conoscibili ed identificabili/identificati a priori , stante la posizione qualificata dalla società Immobiliare Gioia s.r.l. in liquidazione.
10. Con il quarto motivo di appello, si lamenta l’assenza di ponderazione, da parte del Comune, tra l’interesse pubblico e del privato. La società ritiene di essere destinataria di una posizione giuridica qualificata, basata sull’interesse qualificato alle scelte urbanistiche da effettuare sul comparto già oggetto di pregresso accordo sostitutivo, ma denuncia l’insufficienza della mera enunciazione delle ragioni di interesse pubblico sottese alla scelta urbanistica del Comune, che si pongono in termini antagonistici rispetto all’interesse privato.
11. I motivi, in quanto attinenti a profili connessi, vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica.
11.1. Le critiche prospettate nel gravame sono sostanzialmente finalizzate a denunciare l’elusione, rispetto agli atti impugnati, delle statuizioni contenute nella sentenza n. 51 del 2019 e, quindi, l’inadeguatezza della motivazione della Variante Speciale al PSC.
Va premesso in fatto che la società Immobiliare Gioia s.r.l. è proprietaria di un’area che, in base al precedente PSC del Comune di AR, era inserita nel sub ambito 22S11 denominato ‘Residenziale via Emilia Est’.
Tale sub ambito veniva inserito nel POC del Comune di AR a seguito di adesione, da parte di tutti i proprietari e/o aventi titolo sui terreni inclusi nel comparto, al bando pubblico promosso dall’Amministrazione comunale e successiva sottoscrizione di un Accordo ex art. 18 L.R. 20/2000.
Il sub ambito 22S11 era classificato come area di trasformazione soggetta a PUA, con funzione prevalente residenziale.
L’accordo disciplinava tempi, modi e obbligazioni relativi all’attuazione del comparto da realizzarsi previa approvazione di un PUA di iniziativa privata, da presentarsi da parte dei soggetti attuatori, e da redigere in conformità con le prescrizioni e indicazioni della Scheda Tecnico – Normativa di POC, delle NTA e del POC e dalle ulteriori norme di RUE.
Va precisato che i sottoscrittori dell’accordo ex art. 18 L.R. 20 del 2000 presentavano un progetto di PIA che non poteva proseguire l’ iter di approvazione, in quanto era carente di una parte della documentazione e contenente diversi elementi in contrasto con il regime vincolistico dell’area; pertanto l’Amministrazione procedeva all’archiviazione del procedimento relativo al PUA.
La società immobiliare, in data 3.7.2014, manifestava all’Amministrazione l’interesse all’intervento e la volontà di rinegoziare l’Accordo ex art. 18 L.R. 20 del 2000, ma l’istanza veniva respinta dal Comune che comunicava l’intervenuta scadenza del POC in data 26.8.2014.
In data 14.2.2017, il Consiglio Comunale adottava la deliberazione n. 13 del 2017 con la quale veniva disposta la Variante Generale al PSC oggetto di contestazione, in ragione della scadenza del POC e quindi l’area di interesse veniva riclassificata come area destinata a ‘Parco urbano e suburbano in previsione’.
A seguito di contenzioso, con la sentenza n. 51 del 2019, il T.A.R. per l’Emilia Romagna annullava in parte qua la deliberazione di CC n. 13 del 2017, laddove includeva l’area della ricorrente tra quelle liberamente passibili di retrocessione, non ritenendo intervenuta ‘ alcuna azione positiva da parte delle proprietà ’, e disponeva “ l’obbligo dell’amministrazione resistente di motivare nuovamente sul punto, tenendo conto della circostanza specificamente accertata in sede odierna, ovvero che persisteva e persiste tuttora una posizione di interesse qualificato della società ricorrente alle scelte urbanistiche da effettuare sul comparto già oggetto di pregresso accordo sostitutivo”.
11.2. Ciò premesso, come precisato al Collegio di prima istanza, l’effetto conformativo discendente dalla richiamata decisione si circoscrive, senza lambire la spettanza del bene della vita per cui era ed è causa, al dovere per l’Amministrazione resistente di motivare nuovamente sul punto controverso, tenendo conto della circostanza che ‘ persisteva e persiste tuttora una posizione di interesse qualificato della società ricorrente alle scelte urbanistiche da effettuare sul comparto già oggetto di pregresso accordo sostitutivo ’.
Ne consegue che il primo mezzo non può trovare accoglimento, in quanto, con riferimento all’annullamento in parte qua della deliberazione C.C. n. 13 del 2017, in ottemperanza a quanto disposto con la sentenza n. 51 del 2019, il Comune di AR, con deliberazione C.C. n. 53 del 2019 di approvazione della variante generale al PSC, ha disposto una ‘ contestuale riadozione parziale ai sensi dell’art. 32 della L.R. 24.3.2000 n. 20 e ss.mm. e degli artt. 3 e 4 della L.R. 21.12.2017 n. 24 e ss.mm.ii ’, limitatamente alle aree oggetto della predetta pronuncia al fine di motivare adeguatamente le proprie scelte pianificatorie.
Orbene, diversamente da quanto sostiene l’appellante, la motivazione che sorregge la riadozione è stata adeguatamente illustrata, tanto emerge dall’allegato M per comprendere le ragioni della nuova classificazione delle aree interessate. Nel predetto allegato, si specifica che la rivalutazione delle scelte pianificatorie precedenti ha come obiettivo primario lo scopo di ‘ ridurre il consumo di suolo ’.
La deliberazione C.C. n. 53 del 2019, oltre ad approvare la Variante Generale al PSC e la contestuale riadozione parziale, dà atto che ‘ in data 4 marzo 2019, il Tribunale Amministrativo Regionale… si è pronunciato con sentenza n. 00051/2019 …annullando in parte qua la deliberazione del C.C. AR n. 13 del 14.02.2017 … con cui è stata adottata la Variante generale al PSC dello stesso Comune di AR, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione; con la medesima sentenza il Tribunale, in sostanza, obbliga l’amministrazione resistente a ‘motivare nuovamente sul punto’, tenendo conto della circostanza che ‘persisteva e persiste tuttora una posizione di interesse qualificato della società ricorrente alle scelte urbanistiche da effettuare sul comparto già oggetto di pregresso accordo sostitutivo’.
La motivazione resa dall’Amministrazione, sia pure sintetica, è idonea ad integrare la carenza riscontrata dal Collegio della pronuncia n. 51 del 2019, e a rendere, secondo il corretto modello del procedimento di ‘riadozione parziale’, chiare le ragioni sottese alla conferma delle determinazioni già prese con riferimento all’area di interesse della società appellante.
Sotto un distinto profilo, come già evidenziato dal T.A.R., non può condividersi la tesi difensiva secondo cui le aree de quibus siano da qualificare come ‘zone bianche’ per effetto della pronuncia n. 51 citata, tenuto conto che la decisione va espressamente riferita al dictum giudiziale e quindi ‘ la stessa ha annullato la D.C.C. n. 13/2017, recante l’Adozione della Variante Generale al PSC, limitatamente ai profili evidenziati’, ossia la carenza di motivazione.
Né si può predicare che non si sia provveduto ad una valutazione comparativa dell’interesse pubblico e dell’interesse privato, atteso che l’Amministrazione chiarisce di avere ritenuto preminente l’interesse di ricondurre le aree ‘ allo spazio rurale, alla luce della loro localizzazione rispetto al margine urbano’ tenuto conto del ‘… rilievo strategico della collocazione rispetto all’assetto urbano e alle sue politiche di valorizzazione, potendosi integrare con manovre di riqualificazione urbana o sostenere significativi progetti di infrastrutturazione’. In motivazione, in sostanza, si evidenzia che la zona, per il suo posizionamento, è di pregio ambientale, ed è ‘ molto vocata a divenire cuscino ambientale fra il territorio urbanizzato e tali infrastrutture’.
Sono, pertanto, infondate le critiche prospettate anche con il quarto mezzo, posto che l’Amministrazione ha chiaramente esposto le ragioni della propria determinazione, ritenendo prevalente l’interesse pubblico a garantire la neutralità del luogo rispetto all’interesse della società appellante a trasformare urbanisticamente il sito.
11.3. Va rammentato che, secondo l’indirizzo condiviso, nella specie, la scelta urbanistica dell’amministrazione è caratterizzata da un’ampia discrezionalità ed è di norma insindacabile in sede di legittimità se non per illogicità o irragionevolezza delle determinazioni, evenienze nella specie non ravvisabili, a fronte delle inequivoche prescrizioni contenute nella sentenza n. 51 del 2019 a cui l’Amministrazione ha dato seguito, e tenuto conto delle ragioni di interesse pubblico che hanno giustificato l’emissione dei provvedimenti impugnati.
11.4. Va respinto anche il secondo mezzo.
L’art. 4, comma 4, della L.R. n. 24 del 2017 dispone che ‘ … entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge: a) le varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, tra cui le varianti di adeguamento e previsioni cogenti contenute in leggi o piani generali o settoriali’.
Il Comune di AR, con memoria, ha richiamato la nota della Regione Emilia Romagna prot. 179478 del 2018, recante ‘ Prime indicazioni applicative della nuova legge urbanistica regionale (L.R. n. 24/2017)’, in cui si legge: ‘ i Comuni o le loro Unioni hanno la possibilità di dare attuazione ad una parte delle previsioni della pianificazione urbanistica vigente nonché di apportare ad essa quelle variazioni che risultino indispensabili per la sua pronta esecuzione, applicando la normativa previgente….in particolare, nel corso della prima fase triennale del periodo transitorio (quindi entro il 01.01.2021), nelle more dell’approvazione del nuovo PUG, i Comuni possono avviare e approvare i procedimenti indicati all’art. 4, comma 4, ossia i procedimenti relativi a: a) varianti specifiche agli strumenti urbanistici vigenti’.
Appare, quindi, all’evidenza l’infondatezza della doglianza, atteso che, in sede di prima applicazione, la Regione ha voluto consentire ai comuni di completare gli iter di variante ai loro strumenti con una disciplina uniforme, proprio al fine di evitare il sovrapporsi di disposizioni non facilmente conciliabili, tenuto conto che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, nello specifico, la variante speciale non può essere considerata un procedimento autonomo e separato rispetto alla variante generale, posto che la variante speciale è stata adottata al solo fine di integrare la motivazione in relazione ad un determinato sub ambito, ritenuta carente a seguito della pronuncia n. 51 del 2019, quindi rientra nel programma di pianificazione generale già disposto dall’Amministrazione.
11.5. Quanto alla assunta violazione delle garanzie partecipative, come precisato dal T.A.R., ‘ a confutazione delle relative censure, è sufficiente notare come, per un verso ed in fatto, vi è stato ex L.R. n. 20/2000 il deposito presso gli uffici degli atti e degli elaborati per 60 giorni dalla pubblicazione sul BURER, al fine di consentire la presentazione di osservazioni; e per altro verso, non si possano invocare i diversi e generali moduli partecipativo – procedimentale ex artt. 7 e ss. L. 241/1990, venendo in rilievo l’esercizio del potere pianificatorio espressamente sottratto a tali modalità procedimentali ex art. 13 della medesima legge’.
Invero, l’art. 13 della legge n. 241 del 1990 esclude l’applicabilità delle disposizioni che regolamentano la partecipazione al procedimento amministrativo quando si tratta di una attività diretta all’adozione di atti di pianificazione urbanistica. Né si può ritenere, come sostiene l’appellante, che la variante specifica che ha riguardato il sub ambito 22 SS11 non abbia contenuto generale, dovendosi richiamare quanto sopra già precisato con riferimento alle ragioni della sua emissione e, quindi, al rapporto con la variante generale, con la conseguenza che, trattandosi di un intervento di pianificazione urbanistica, è sottratto ai moduli partecipativi di cui all’art. 7 e ss. l. n. 241 del 1990. La legislazione prevede che, nel procedimento di formazione degli strumenti urbanistici, gli interessati siano ammessi a presentare osservazioni relativamente alla versione adottata dallo strumento in via di elaborazione. Tale garanzia, come sopra precisato, è stata assicurata alla società appellante, oltre al fatto che la società immobiliare, in data 3.7.2014, aveva manifestato all’Amministrazione l’interesse all’intervento e la volontà di rinegoziare l’Accordo ex art. 18 L.R. 20 del 2000, ma l’istanza veniva respinta dal Comune, che comunicava l’intervenuta scadenza del POC in data 26.8.2014. Pertanto, all’appellante era noto che l’Amministrazione si stava determinando in modo differente, nel senso di adottare successivamente la deliberazione n. 13 del 2017, con la quale veniva disposta la Variante Generale al PSC, in ragione della scadenza del POC, con riclassificazione dell’area.
12. In definitiva, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
13. La complessità, anche fattuale, delle questioni trattate, suggerisce la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 tenuta da remoto, ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO