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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 30/05/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1549/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1549/2021 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. NOVELLI PAOLO;
ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. CERBONI ALESSANDRO;
CONVENUTA
Oggetto: impugnazione di delibera inerente alla comunione di beni.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.03.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare deve darsi atto che con decreto presidenziale n. 51/2022 del
15.06.2022 il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice.
Ancora in via preliminare, si dà atto che nell'atto di citazione l'attrice è identificata con il nome di e che in corso di causa il difensore Parte_2
della stessa ha attestato il cambio di cognome in quello di con Pt_1
mutamento del codice fiscale, sicché, ai fini della presente decisione, si adotterà il nuovo nominativo per identificare la parte Parte_1
attrice.
Ancora, in via preliminare, va rilevato che le allegazioni, domande proposte e i documenti prodotti per la prima volta dalle parti con la comparsa conclusionale e le memorie di replica sono inammissibili.
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come “le comparse conclusionali abbiano soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e, pertanto, le stesse non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum, dovendosi escludere in radice la possibilità di accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte” (Cass. Civ. n. 14250/2004; Cass. Civ. n. 6850/2004: “La comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande
e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo”; Cass.
Civ. n. 5478/2006; Cass. Civ. n. 11175/2002).
Dunque, ai fini della decisione, non si terranno in considerazioni allegazioni, domande e deduzioni non ritualmente formulate in corso di causa, né i documenti prodotti con gli scritti conclusivi.
Ciò posto, l'odierna attrice, allegando che ella e la convenuta sig.ra CP_1
sono comproprietarie, la seconda per la quota di 2/3 e la prima per
[...]
la quota di 1/3, dell'immobile sito in p.zza Garibaldi n. 10 in Castel del Piano, e che era stata adottata una delibera per volontà della convenuta in data
09.06.2021 per il godimento turnario dell'immobile, ha adito il presente
Tribunale, chiedendo nel merito di “dichiarare nulla o di nessun effetto ovvero annullare totalmente o parzialmente la delibera assunta in data 9.06.21 – mai notificata alla – relativamente alla comuione sull'immobile sito in Castel del Piano p.zza Pt_2
Garibaldi 10”.
La parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha rassegnato le seguenti conclusioni di merito: “accertata la regolarità e legittimità della decisione assunta ex adverso impugnata - in punto che la signora ha diritto a vedersi Controparte_1
consegnate le chiavi di accesso all'appartamento de quo e a utilizzarlo in modo esclusivo per
n. 8 mesi consecutivi in ragione di anno, salvi gli altrui diritti per la restante frazione di anno - respingere l'opposizione ex adverso proposta, in quanto inammissibile nonché infondata in fatto e in diritto;
disporre ex art. 614-bis c.p.c. che la signora Parte_2
provveda al pagamento dell'importo di € 100/die – o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia – per ogni giorno di ritardo per la mancata attuazione della deliberazione in punto di consegna delle chiavi e utilizzazione turnaria da parte della signora CP_1
Col favore delle spese e dei compensi di causa, anche ai sensi dell'art. 96
[...]
c.p.c.”.
Ciò posto, va osservato che la parte convenuta, in sede di precisazione delle conclusioni, ha riformulato le proprie richieste nel seguente modo: “in tesi: dichiarare la cessazione della materia del contendere – o comunque non luogo a provvedere - sulla base della circostanza che la deliberazione ex adverso impugnata – e mai eseguita – ha cessato ogni efficacia, essendo relativa al solo periodo 01/09/2021-31/08/2022, pertanto non costituendo una regolamentazione generale di utilizzo dell'immobile oggetto di comunione. Con il favore delle spese e dei compensi di lite in favore della signora CP_1
sulla base del principio della soccombenza virtuale, tenendo conto, a tal fine, della domanda formulata in ipotesi;
in ipotesi: respingere l'opposizione ex adverso proposta, in quanto inammissibile nonché infondata in fatto e in diritto, ed essendo la deliberazione impugnata legittimamente assunta”.
La parte attrice non ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, limitandosi a insistere nelle conclusioni originariamente rassegnate.
Ciò chiarito, va osservato che la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento positivo o negativo, del diritto azionato.
Inoltre, va osservato che “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali.” (Cass. Civ. n. 16150/2010; Cass. Civ. n. 28585/2024).
Ciò posto, in assenza di conclusioni congiunte delle parti circa la cessazione della materia del contendere, non è possibile, alla luce dei principi di diritto enunciati, procedere a tale declaratoria. Occorre dunque valutare se il fatto sopravvenuto dedotto dalla convenuta, ossia la sopravvenuta inefficacia della delibera impugnata, per esaurimento del suo oggetto, abbia eliso l'interesse ad agire dell'attrice, nel qual caso, si regolano le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ovvero abbia importato il riconoscimento della fondatezza della domanda attorea, con regolazione conseguente delle spese processuali.
Ebbene, la decisione, impugnata ai sensi dell'art. 1109 c.c. dall'attrice, ha ad oggetto la regolazione dell'uso dell'immobile comune sito in Castel del Piano
Piazza G. Garibaldi n. 10 (cfr. all. 1 fasc. convenuta).
Con la delibera si stabilisce che l'immobile sarebbe stato usato in modo turnario dai comproprietari, in ragione di anno, e, per l'effetto, sarebbe stato usato dalla convenuta per otto mesi consecutivi dal 01.09.2021 al 30.04.2022, mentre i restanti comproprietari avrebbero usato l'immobile dal01.05.2022 al
01.09.2022.
Alla luce del tenore letterale della deliberazione impugnata, non risulta in effetti presente una regolazione generale e astratta della cosa comune, in favore dell'uso turnario della stessa, facendosi riferimento solo alla ripartizione dell'uso della cosa nel periodo dal 01.09.2021 al 01.09.2022, sicché la delibera appare avere ad oggetto la disciplina dell'uso della cosa comune solo per tale periodo di tempo.
Ciò appare confermato dal fatto che, nel verbale che raccoglie la delibera, si afferma che l'odierna convenuta, all'esito del proprio periodo di utilizzo, avrebbe avanzato proposte di gestione dell'immobile, tra cui la locazione a terzi o la vendita dello stesso, così confermandosi il carattere temporaneo del godimento turnario.
Alla luce delle considerazioni svolte, la delibera impugnata appare avere perduto efficacia sin dal 01.09.2022. Poiché l'odierna attrice ha impugnato la delibera al fine di ottenerne l'invalidazione o comunque l'inefficacia, e ciò all'evidente scopo di impedirne l'attuazione, deve concludersi che la perdita di efficacia della delibera ha inciso sull'interesse ad agire dell'attrice, non potendo più la pronuncia giudiziale richiesta produrre concreti vantaggi in favore della stessa, avendo la delibera impugnata già perduto ogni efficacia tra le parti.
Dunque, la sopravvenuta perdita di efficacia della delibera impugnata ha importato la sopravvenuta perdita di interesse dell'attrice rispetto alla domanda proposta in questo giudizio, risultando già in tal modo soddisfatta la pretesa dell'attrice a non dare attuazione al godimento turnario dell'immobile.
Ciò importa, alla luce dei principi di diritto enunciati, che occorre decidere i motivi di impugnazione proposti dall'attrice, al solo scopo di procedere alla regolazione delle spese processuali del presente giudizio, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Venendo al merito della domanda attorea, in punto di diritto, deve osservarsi che, secondo l'art. 1109 c.c., “Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all'autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza: 1) nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 1105, se la deliberazione è gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell'articolo 1105; 3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'articolo 1108”.
Con specifico riferimento alle delibere che decidono di istituire il godimento turnario o di altro tipo della cosa comune, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che una siffatta decisione rientra nel potere generale dei comproprietari di amministrare e gestire la cosa comune, ai sensi dell'art. 1105
c.c. Infatti, laddove l'uso promiscuo non può attuarsi, “l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure, appunto, mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari, utilizzo che costituisce corretto esercizio del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte della maggioranza, in quanto non ne impedisce il godimento individuale, ed evita, piuttosto, che, attraverso un uso più intenso da parte di singoli comunisti, venga meno, per i restanti, la possibilità di godere pienamente e liberamente della cosa durante i rispettivi turni, senza subire alcuna interferenza esterna
(Cass. Civ. n. 29747/2017; Cass. Civ. n. 1738/2022; Cass. Civ. n. 12485/2012;
Cass. Civ. n. 24647/2010; Cass. Civ. n. 13036/1991).
La decisione dei comproprietari di procedere all'uso turnario dell'immobile non è di regola sindacabile, in ordine alla sua opportunità, dall'autorità giudiziaria, salva la possibilità per questa di verificare se la decisione sia gravemente pregiudizievole per la cosa comune, secondo la previsione dell'art. 1109, comma 1 n. 1) c.c.
In particolare, “in materia di comunione ordinaria, l'annullabilità in sede giudiziale di una deliberazione della maggioranza dei partecipanti per ragioni di merito, attinenti all'opportunità ed alla convenienza della scelta gestoria della cosa comune, è configurabile solo nel caso di decisione viziata che arrechi un grave pregiudizio per la cosa comune (art.
1109 c.c., comma 1), non potendo di regola l'autorità giudiziaria sindacare l'esercizio dei poteri discrezionali della maggioranza”, sicchè “E' quindi estranea al sindacato proprio della Corte di cassazione ogni rivalutazione dell'opportunità della deliberazione dell'uso turnario della cosa comune, risultando essa fondata su dati ed apprezzamenti di fatto obiettivamente rivolti alla realizzazione degli interessi comuni ed alla buona gestione dell'amministrazione” (Cass. Civ. n. 29747/2017; Cass. Civ. n. 5061/2020 che ha confermato tale principio in materia di gestione delle cose comuni in un condominio).
Ciò chiarito, occorre valutare i motivi di impugnazione proposti dall'attrice separatamente, essendo essi plurimi. Innanzi tutto, l'attrice lamenta la mancata comunicazione ad opera della convenuta del verbale contenente la deliberazione assunta.
Va osservato che la contestazione mossa dall'attrice appare irrilevante ai fini della valutazione dell'invalidità della delibera impugnata, incidendo eventualmente il fatto dedotto sull'individuazione del dies a quo del termine di impugnazione (art. 1109 ultimo comma), sicché il motivo di impugnazione proposto appare infondato in relazione alla domanda di invalidazione proposta.
In secondo luogo, l'attrice afferma la contrarietà della delibera all'art. 1108 commi 1 e 2 c.c. in quanto la stessa avrebbe apportato un'innovazione che reca grave pregiudizio al godimento della cosa comune ad opera dell'attrice, in particolare, avendo l'attrice la propria abitazione principale presso l'immobile, la decisione impugnata andrebbe a violare il diritto della stessa alla casa, che sarebbe costituzionalmente garantito, e ciò tenendo conto del principio giurisprudenziale secondo cui non sarebbe precluso il godimento esclusivo della cosa comune ad opera di uno dei comproprietari, a condizione che non risulti violato l'art. 1102 c.c.
Il motivo è infondato.
In disparte ogni considerazione circa il fondamento costituzionale del diritto ad avere un'abitazione invocato dall'attrice, va osservato che ciò che contesta, in ultima analisi, quest'ultima è l'inopportunità della decisione di procedere al godimento turnario, non essendo stato adeguatamente valutato “nella scala di valori e di diritti, quello che meriti maggiore tutela, ossia se il diritto costituzionalmente garantito ad avere un alloggio possa essere compresso dal diritto di un comproprietario all'uso paritario della cosa, o seppure, il diritto della – che ha una propria CP_1
abitazione altrove – possa essere giustamente tutelato anche attraverso l'apprensione dei frutti civilistici” (citazione in atti). La contestazione mossa dall'attrice, mirando a richiedere a questo Tribunale una valutazione di opportunità circa il godimento turnario disposto dalla delibera impugnata, appare inammissibile, in quanto, come evidenziato in precedenza, è precluso all'autorità giudiziaria ogni sindacato sul merito della decisione dei comproprietari, salvo che la stessa non sia gravemente pregiudizievole per la cosa comune, fatto questo nemmeno allegato dall'attrice.
Inoltre, non appare pertinente il richiamo operato dall'attrice all'art. 1108 commi 1 e 2 c.c., laddove vieta le innovazioni che arrechino pregiudizio al godimento dei comproprietari.
Invero, la giurisprudenza, intervenuta in special modo in materia condominiale con principi del tutto estendibili alla materia della comunione ordinaria per identità di ratio e stante l'identità in entrambe le discipline della nozione di innovazione, ha stabilito che queste ultime “non corrispondono alle modificazioni, cui si riferisce l'art. 1102 cod. civ., atteso che le prime sono costituite da opere di trasformazione, le quali incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà del condomino in ordine alla migliore, più comoda e razionale, utilizzazione della cosa, facoltà che incontrano solo i limiti indicati nello stesso art. 1102 cod. civ.” (Cass. Civ. n. 18052/2012).
Dunque, l'innovazione si risolve in un'opera che altera l'essenza della cosa, mutandone la destinazione originaria.
Il godimento turnario di un immobile non costituisce quindi un'innovazione, ma è solo uno dei modi con cui si può realizzare il godimento della cosa ad opera dei comproprietari e, pertanto, costituisce espressione dei poteri di gestione della cosa comune in capo ai comproprietari, come evidenziato in precedenza.
Pertanto, il motivo di impugnazione proposto dall'attrice è infondato, non essendo nemmeno riconducibile alla previsione dell'art. 1108, commi 1 e 2 c.c. Infine, l'attrice sostiene che la delibera si porrebbe in contrasto con la sentenza n. 707/2020 resa dal Tribunale di Grosseto tra le odierne parti, la quale avrebbe escluso il diritto della convenuta al rilascio dell'immobile per cui
è causa, riconoscendo il diritto di ciascun comproprietario al godimento esclusivo del bene comune, a condizione che non si superino i limiti previsti dall'art. 1102 c.c., salva la possibilità di compensare il mancato uso dell'altro comproprietario con un canone mensile.
Il motivo è infondato.
La sentenza n. 707/2020 invocata dalla parte attrice, il cui passaggio in giudicato allegato dall'attrice è privo di supporto probatorio ed è stato contestato dalla convenuta, ha deciso la domanda dell'odierna convenuta proposta contro l'attrice e volta all'accertamento Parte_3
dell'occupazione sine titulo dell'immobile oggetto di causa ad opera dei predetti con condanna degli stessi al rilascio dell'immobile in favore della odierna convenuta (cfr. all. 2, 4, fasc. convenuta).
La sentenza, preso atto della morte in corso di causa di ha Parte_3
respinto la domanda della odierna convenuta, accertando che l'odierna attrice aveva titolo per possedere l'immobile, in quanto era diventata titolare della quota di proprietà dell'immobile che faceva capo a in ragione Parte_3
delle disposizioni contenute nel testamento di quest'ultimo.
Dunque, la sentenza non ha alcun collegamento con la vicenda oggetto di questo giudizio, che inerisce invece alla legittimità della delibera impugnata in quanto dispone il godimento turnario dell'immobile comune.
Né la sentenza impugnata stabilisce vincoli o limiti ai poteri di gestione e amministrazione della cosa comune in capo ai comproprietari, come invece allega l'attrice.
Peraltro, il vizio censurato dall'attrice non rientra in alcuno dei casi previsti dall'art. 1109 c.c. Dunque, il motivo di impugnazione in esame è infondato.
A questo punto, va osservato, circa la questione di nullità della delibera sollevata dal giudicante all'udienza del 22.03.2022, come sulla stessa non possa adottarsi alcuna determinazione, non essendo stato concesso alle parti termine per note difensive ai sensi dell'art. 101, comma 2 c.p.c., sicché la questione non può essere oggetto della presente sentenza, dovendosi comunque evidenziare che, alla luce della perdita di efficacia della delibera, la questione non appare comunque rilevante e significativa ai fini del presente giudizio.
In conclusione, la domanda attorea è infondata, restando assorbita ogni altra questione posta dalle parti.
Non sussistono i presupposti per la condanna per lite temeraria, sollecitata da parte convenuta, non rinvenendosi nell'impugnativa di parte attrice profili di mala fede, tenuto conto della natura peculiare della controversia.
Ciò importa, ai fini della regolazione delle spese processuali di questo giudizio, la soccombenza virtuale dell'attrice, sulla quale, pertanto, vanno poste le spese processuali, le quali vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo, e del valore della controversia, da ritenersi indeterminabile, di bassa complessità.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1549/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo all'attrice;
2) respinge l'istanza di condanna per lite temeraria proposta da parte convenuta;
3) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta che si liquidano nella somma di 6.713,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 29.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1549/2021 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. NOVELLI PAOLO;
ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. CERBONI ALESSANDRO;
CONVENUTA
Oggetto: impugnazione di delibera inerente alla comunione di beni.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.03.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare deve darsi atto che con decreto presidenziale n. 51/2022 del
15.06.2022 il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice.
Ancora in via preliminare, si dà atto che nell'atto di citazione l'attrice è identificata con il nome di e che in corso di causa il difensore Parte_2
della stessa ha attestato il cambio di cognome in quello di con Pt_1
mutamento del codice fiscale, sicché, ai fini della presente decisione, si adotterà il nuovo nominativo per identificare la parte Parte_1
attrice.
Ancora, in via preliminare, va rilevato che le allegazioni, domande proposte e i documenti prodotti per la prima volta dalle parti con la comparsa conclusionale e le memorie di replica sono inammissibili.
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come “le comparse conclusionali abbiano soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e, pertanto, le stesse non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum, dovendosi escludere in radice la possibilità di accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte” (Cass. Civ. n. 14250/2004; Cass. Civ. n. 6850/2004: “La comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande
e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo”; Cass.
Civ. n. 5478/2006; Cass. Civ. n. 11175/2002).
Dunque, ai fini della decisione, non si terranno in considerazioni allegazioni, domande e deduzioni non ritualmente formulate in corso di causa, né i documenti prodotti con gli scritti conclusivi.
Ciò posto, l'odierna attrice, allegando che ella e la convenuta sig.ra CP_1
sono comproprietarie, la seconda per la quota di 2/3 e la prima per
[...]
la quota di 1/3, dell'immobile sito in p.zza Garibaldi n. 10 in Castel del Piano, e che era stata adottata una delibera per volontà della convenuta in data
09.06.2021 per il godimento turnario dell'immobile, ha adito il presente
Tribunale, chiedendo nel merito di “dichiarare nulla o di nessun effetto ovvero annullare totalmente o parzialmente la delibera assunta in data 9.06.21 – mai notificata alla – relativamente alla comuione sull'immobile sito in Castel del Piano p.zza Pt_2
Garibaldi 10”.
La parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha rassegnato le seguenti conclusioni di merito: “accertata la regolarità e legittimità della decisione assunta ex adverso impugnata - in punto che la signora ha diritto a vedersi Controparte_1
consegnate le chiavi di accesso all'appartamento de quo e a utilizzarlo in modo esclusivo per
n. 8 mesi consecutivi in ragione di anno, salvi gli altrui diritti per la restante frazione di anno - respingere l'opposizione ex adverso proposta, in quanto inammissibile nonché infondata in fatto e in diritto;
disporre ex art. 614-bis c.p.c. che la signora Parte_2
provveda al pagamento dell'importo di € 100/die – o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia – per ogni giorno di ritardo per la mancata attuazione della deliberazione in punto di consegna delle chiavi e utilizzazione turnaria da parte della signora CP_1
Col favore delle spese e dei compensi di causa, anche ai sensi dell'art. 96
[...]
c.p.c.”.
Ciò posto, va osservato che la parte convenuta, in sede di precisazione delle conclusioni, ha riformulato le proprie richieste nel seguente modo: “in tesi: dichiarare la cessazione della materia del contendere – o comunque non luogo a provvedere - sulla base della circostanza che la deliberazione ex adverso impugnata – e mai eseguita – ha cessato ogni efficacia, essendo relativa al solo periodo 01/09/2021-31/08/2022, pertanto non costituendo una regolamentazione generale di utilizzo dell'immobile oggetto di comunione. Con il favore delle spese e dei compensi di lite in favore della signora CP_1
sulla base del principio della soccombenza virtuale, tenendo conto, a tal fine, della domanda formulata in ipotesi;
in ipotesi: respingere l'opposizione ex adverso proposta, in quanto inammissibile nonché infondata in fatto e in diritto, ed essendo la deliberazione impugnata legittimamente assunta”.
La parte attrice non ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, limitandosi a insistere nelle conclusioni originariamente rassegnate.
Ciò chiarito, va osservato che la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento positivo o negativo, del diritto azionato.
Inoltre, va osservato che “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali.” (Cass. Civ. n. 16150/2010; Cass. Civ. n. 28585/2024).
Ciò posto, in assenza di conclusioni congiunte delle parti circa la cessazione della materia del contendere, non è possibile, alla luce dei principi di diritto enunciati, procedere a tale declaratoria. Occorre dunque valutare se il fatto sopravvenuto dedotto dalla convenuta, ossia la sopravvenuta inefficacia della delibera impugnata, per esaurimento del suo oggetto, abbia eliso l'interesse ad agire dell'attrice, nel qual caso, si regolano le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ovvero abbia importato il riconoscimento della fondatezza della domanda attorea, con regolazione conseguente delle spese processuali.
Ebbene, la decisione, impugnata ai sensi dell'art. 1109 c.c. dall'attrice, ha ad oggetto la regolazione dell'uso dell'immobile comune sito in Castel del Piano
Piazza G. Garibaldi n. 10 (cfr. all. 1 fasc. convenuta).
Con la delibera si stabilisce che l'immobile sarebbe stato usato in modo turnario dai comproprietari, in ragione di anno, e, per l'effetto, sarebbe stato usato dalla convenuta per otto mesi consecutivi dal 01.09.2021 al 30.04.2022, mentre i restanti comproprietari avrebbero usato l'immobile dal01.05.2022 al
01.09.2022.
Alla luce del tenore letterale della deliberazione impugnata, non risulta in effetti presente una regolazione generale e astratta della cosa comune, in favore dell'uso turnario della stessa, facendosi riferimento solo alla ripartizione dell'uso della cosa nel periodo dal 01.09.2021 al 01.09.2022, sicché la delibera appare avere ad oggetto la disciplina dell'uso della cosa comune solo per tale periodo di tempo.
Ciò appare confermato dal fatto che, nel verbale che raccoglie la delibera, si afferma che l'odierna convenuta, all'esito del proprio periodo di utilizzo, avrebbe avanzato proposte di gestione dell'immobile, tra cui la locazione a terzi o la vendita dello stesso, così confermandosi il carattere temporaneo del godimento turnario.
Alla luce delle considerazioni svolte, la delibera impugnata appare avere perduto efficacia sin dal 01.09.2022. Poiché l'odierna attrice ha impugnato la delibera al fine di ottenerne l'invalidazione o comunque l'inefficacia, e ciò all'evidente scopo di impedirne l'attuazione, deve concludersi che la perdita di efficacia della delibera ha inciso sull'interesse ad agire dell'attrice, non potendo più la pronuncia giudiziale richiesta produrre concreti vantaggi in favore della stessa, avendo la delibera impugnata già perduto ogni efficacia tra le parti.
Dunque, la sopravvenuta perdita di efficacia della delibera impugnata ha importato la sopravvenuta perdita di interesse dell'attrice rispetto alla domanda proposta in questo giudizio, risultando già in tal modo soddisfatta la pretesa dell'attrice a non dare attuazione al godimento turnario dell'immobile.
Ciò importa, alla luce dei principi di diritto enunciati, che occorre decidere i motivi di impugnazione proposti dall'attrice, al solo scopo di procedere alla regolazione delle spese processuali del presente giudizio, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Venendo al merito della domanda attorea, in punto di diritto, deve osservarsi che, secondo l'art. 1109 c.c., “Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all'autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza: 1) nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 1105, se la deliberazione è gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell'articolo 1105; 3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'articolo 1108”.
Con specifico riferimento alle delibere che decidono di istituire il godimento turnario o di altro tipo della cosa comune, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che una siffatta decisione rientra nel potere generale dei comproprietari di amministrare e gestire la cosa comune, ai sensi dell'art. 1105
c.c. Infatti, laddove l'uso promiscuo non può attuarsi, “l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure, appunto, mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari, utilizzo che costituisce corretto esercizio del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte della maggioranza, in quanto non ne impedisce il godimento individuale, ed evita, piuttosto, che, attraverso un uso più intenso da parte di singoli comunisti, venga meno, per i restanti, la possibilità di godere pienamente e liberamente della cosa durante i rispettivi turni, senza subire alcuna interferenza esterna
(Cass. Civ. n. 29747/2017; Cass. Civ. n. 1738/2022; Cass. Civ. n. 12485/2012;
Cass. Civ. n. 24647/2010; Cass. Civ. n. 13036/1991).
La decisione dei comproprietari di procedere all'uso turnario dell'immobile non è di regola sindacabile, in ordine alla sua opportunità, dall'autorità giudiziaria, salva la possibilità per questa di verificare se la decisione sia gravemente pregiudizievole per la cosa comune, secondo la previsione dell'art. 1109, comma 1 n. 1) c.c.
In particolare, “in materia di comunione ordinaria, l'annullabilità in sede giudiziale di una deliberazione della maggioranza dei partecipanti per ragioni di merito, attinenti all'opportunità ed alla convenienza della scelta gestoria della cosa comune, è configurabile solo nel caso di decisione viziata che arrechi un grave pregiudizio per la cosa comune (art.
1109 c.c., comma 1), non potendo di regola l'autorità giudiziaria sindacare l'esercizio dei poteri discrezionali della maggioranza”, sicchè “E' quindi estranea al sindacato proprio della Corte di cassazione ogni rivalutazione dell'opportunità della deliberazione dell'uso turnario della cosa comune, risultando essa fondata su dati ed apprezzamenti di fatto obiettivamente rivolti alla realizzazione degli interessi comuni ed alla buona gestione dell'amministrazione” (Cass. Civ. n. 29747/2017; Cass. Civ. n. 5061/2020 che ha confermato tale principio in materia di gestione delle cose comuni in un condominio).
Ciò chiarito, occorre valutare i motivi di impugnazione proposti dall'attrice separatamente, essendo essi plurimi. Innanzi tutto, l'attrice lamenta la mancata comunicazione ad opera della convenuta del verbale contenente la deliberazione assunta.
Va osservato che la contestazione mossa dall'attrice appare irrilevante ai fini della valutazione dell'invalidità della delibera impugnata, incidendo eventualmente il fatto dedotto sull'individuazione del dies a quo del termine di impugnazione (art. 1109 ultimo comma), sicché il motivo di impugnazione proposto appare infondato in relazione alla domanda di invalidazione proposta.
In secondo luogo, l'attrice afferma la contrarietà della delibera all'art. 1108 commi 1 e 2 c.c. in quanto la stessa avrebbe apportato un'innovazione che reca grave pregiudizio al godimento della cosa comune ad opera dell'attrice, in particolare, avendo l'attrice la propria abitazione principale presso l'immobile, la decisione impugnata andrebbe a violare il diritto della stessa alla casa, che sarebbe costituzionalmente garantito, e ciò tenendo conto del principio giurisprudenziale secondo cui non sarebbe precluso il godimento esclusivo della cosa comune ad opera di uno dei comproprietari, a condizione che non risulti violato l'art. 1102 c.c.
Il motivo è infondato.
In disparte ogni considerazione circa il fondamento costituzionale del diritto ad avere un'abitazione invocato dall'attrice, va osservato che ciò che contesta, in ultima analisi, quest'ultima è l'inopportunità della decisione di procedere al godimento turnario, non essendo stato adeguatamente valutato “nella scala di valori e di diritti, quello che meriti maggiore tutela, ossia se il diritto costituzionalmente garantito ad avere un alloggio possa essere compresso dal diritto di un comproprietario all'uso paritario della cosa, o seppure, il diritto della – che ha una propria CP_1
abitazione altrove – possa essere giustamente tutelato anche attraverso l'apprensione dei frutti civilistici” (citazione in atti). La contestazione mossa dall'attrice, mirando a richiedere a questo Tribunale una valutazione di opportunità circa il godimento turnario disposto dalla delibera impugnata, appare inammissibile, in quanto, come evidenziato in precedenza, è precluso all'autorità giudiziaria ogni sindacato sul merito della decisione dei comproprietari, salvo che la stessa non sia gravemente pregiudizievole per la cosa comune, fatto questo nemmeno allegato dall'attrice.
Inoltre, non appare pertinente il richiamo operato dall'attrice all'art. 1108 commi 1 e 2 c.c., laddove vieta le innovazioni che arrechino pregiudizio al godimento dei comproprietari.
Invero, la giurisprudenza, intervenuta in special modo in materia condominiale con principi del tutto estendibili alla materia della comunione ordinaria per identità di ratio e stante l'identità in entrambe le discipline della nozione di innovazione, ha stabilito che queste ultime “non corrispondono alle modificazioni, cui si riferisce l'art. 1102 cod. civ., atteso che le prime sono costituite da opere di trasformazione, le quali incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà del condomino in ordine alla migliore, più comoda e razionale, utilizzazione della cosa, facoltà che incontrano solo i limiti indicati nello stesso art. 1102 cod. civ.” (Cass. Civ. n. 18052/2012).
Dunque, l'innovazione si risolve in un'opera che altera l'essenza della cosa, mutandone la destinazione originaria.
Il godimento turnario di un immobile non costituisce quindi un'innovazione, ma è solo uno dei modi con cui si può realizzare il godimento della cosa ad opera dei comproprietari e, pertanto, costituisce espressione dei poteri di gestione della cosa comune in capo ai comproprietari, come evidenziato in precedenza.
Pertanto, il motivo di impugnazione proposto dall'attrice è infondato, non essendo nemmeno riconducibile alla previsione dell'art. 1108, commi 1 e 2 c.c. Infine, l'attrice sostiene che la delibera si porrebbe in contrasto con la sentenza n. 707/2020 resa dal Tribunale di Grosseto tra le odierne parti, la quale avrebbe escluso il diritto della convenuta al rilascio dell'immobile per cui
è causa, riconoscendo il diritto di ciascun comproprietario al godimento esclusivo del bene comune, a condizione che non si superino i limiti previsti dall'art. 1102 c.c., salva la possibilità di compensare il mancato uso dell'altro comproprietario con un canone mensile.
Il motivo è infondato.
La sentenza n. 707/2020 invocata dalla parte attrice, il cui passaggio in giudicato allegato dall'attrice è privo di supporto probatorio ed è stato contestato dalla convenuta, ha deciso la domanda dell'odierna convenuta proposta contro l'attrice e volta all'accertamento Parte_3
dell'occupazione sine titulo dell'immobile oggetto di causa ad opera dei predetti con condanna degli stessi al rilascio dell'immobile in favore della odierna convenuta (cfr. all. 2, 4, fasc. convenuta).
La sentenza, preso atto della morte in corso di causa di ha Parte_3
respinto la domanda della odierna convenuta, accertando che l'odierna attrice aveva titolo per possedere l'immobile, in quanto era diventata titolare della quota di proprietà dell'immobile che faceva capo a in ragione Parte_3
delle disposizioni contenute nel testamento di quest'ultimo.
Dunque, la sentenza non ha alcun collegamento con la vicenda oggetto di questo giudizio, che inerisce invece alla legittimità della delibera impugnata in quanto dispone il godimento turnario dell'immobile comune.
Né la sentenza impugnata stabilisce vincoli o limiti ai poteri di gestione e amministrazione della cosa comune in capo ai comproprietari, come invece allega l'attrice.
Peraltro, il vizio censurato dall'attrice non rientra in alcuno dei casi previsti dall'art. 1109 c.c. Dunque, il motivo di impugnazione in esame è infondato.
A questo punto, va osservato, circa la questione di nullità della delibera sollevata dal giudicante all'udienza del 22.03.2022, come sulla stessa non possa adottarsi alcuna determinazione, non essendo stato concesso alle parti termine per note difensive ai sensi dell'art. 101, comma 2 c.p.c., sicché la questione non può essere oggetto della presente sentenza, dovendosi comunque evidenziare che, alla luce della perdita di efficacia della delibera, la questione non appare comunque rilevante e significativa ai fini del presente giudizio.
In conclusione, la domanda attorea è infondata, restando assorbita ogni altra questione posta dalle parti.
Non sussistono i presupposti per la condanna per lite temeraria, sollecitata da parte convenuta, non rinvenendosi nell'impugnativa di parte attrice profili di mala fede, tenuto conto della natura peculiare della controversia.
Ciò importa, ai fini della regolazione delle spese processuali di questo giudizio, la soccombenza virtuale dell'attrice, sulla quale, pertanto, vanno poste le spese processuali, le quali vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo, e del valore della controversia, da ritenersi indeterminabile, di bassa complessità.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1549/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo all'attrice;
2) respinge l'istanza di condanna per lite temeraria proposta da parte convenuta;
3) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta che si liquidano nella somma di 6.713,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 29.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia