Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 23/02/2026, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00351/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00164/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 164 del 2026, proposto da
IN CA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta individuale “Caffè
Positano di CA IN & C.”, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a – dell’ordinanza n. 45 del 4 dicembre 2025, con la quale il Comune di Positano ha disposto la demolizione di alcune opere realizzate alla Via Fornillo n. 108/110;
b – ove e per quanto occorra, dell’ordinanza di sospensione dei lavori n. 34 del 24 settembre 2025;
c – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa AU ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso è proposto avverso l’ordinanza di demolizione n. 45 del 4 dicembre 2025 e la previa ordinanza di sospensione lavori n. 34 del 24 settembre 2025.
Con sentenza n. 758 del 2 aprile 2024, non impugnata, questo Tribunale ha accolto il ricorso proposto dall’odierno ricorrente avverso il provvedimento della Soprintendenza prot. n. 28161 del 6 dicembre 2023 (recante il parere contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la “ sistemazione delle aree esterne e realizzazione di una piscina pertinenziale all’immobile sito in Positano alla Via Fornillo n. 108/110 ”) e il provvedimento del Comune di Positano prot. n. 3304 del 23 febbraio 2024 (recante il rigetto dell’istanza di autorizzazione paesaggistica depositata in data 22 giugno 2023).
Deduce il ricorrente che, a seguito della suddetta pronuncia, il Comune ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica n. 1/2024.
Con successiva sentenza n. 40 del 13 gennaio 2025, anch’essa non impugnata, il Tribunale ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento prot. n. 15755 del 22 ottobre 2024 (con il quale il Comune di Positano ha comunicato l’archiviazione per improcedibilità della s.c.i.a. depositata in data 17 luglio 2024 ai fini della realizzazione delle medesime opere di “ sistemazione aree esterne e realizzazione di una piscina pertinenziale all’immobile sito in Positano alla Via Fornillo 108/110 ” e contestualmente disposto la demolizione di alcuni interventi realizzati dal ricorrente), nonché avverso il provvedimento prot. n. 15686 del 21 ottobre 2024 (con il quale il Comune di Positano ha disposto la “ revoca in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica n. 1 del 12.07.2024 ”).
Rappresenta il ricorrente di aver comunicato la ripresa dei lavori in data 21 agosto 2025 e di essersi visto notificare il 24 settembre 2025 la gravata sospensione, con cui si opponevano gli stessi rilievi di cui alla precedente ordinanza di demolizione, già annullata.
Espone di aver depositato controdeduzioni e, in assenza di riscontro, di aver comunicato la ripresa dei lavori in data 26 novembre 2025, cui ha fatto seguito il 4 dicembre 2025 l’impugnata ordinanza.
Eccepisce la violazione del giudicato e la violazione del giusto procedimento, avendo la P.A. ignorato la memoria istruttoria di parte.
Ribadisce che lo stato dei luoghi è conforme a quanto rappresentato e assentito con titoli abilitativi validi ed efficaci (l’autorizzazione paesaggistica n. 1/2024 – il cui annullamento in autotutela è stato annullato con valore di giudicato da questo T.A.R. – e la s.c.i.a. del 17 luglio 2024 – il cui provvedimento inibitorio è parimenti stato annullato con valore di giudicato da questo T.A.R.), con conseguente violazione dell’art. 9 bis, comma 1 bis, D.P.R. n. 380/2001.
Nega in fatto la modifica dello stato dei luoghi contestata con riferimento ai terrazzamenti, alle rampe di scale, al sistema di deflusso delle acque e all’impermeabilizzazione delle superfici, nonché la dedotta mancata indicazione dei materiali da utilizzarsi per la finitura degli spazi esterni.
Quanto ai gruppi elettrogeni, evidenzia che gli stessi sono stati adeguatamente mascherati con incannucciati e vegetazione, mentre con riferimento a intonaco, finiture e ringhiera, nega che possano assumere rilevanza sotto il profilo edilizio e paesaggistico.
Quanto al bagno a servizio della piscina, della quale costituisce una pertinenza, assume che lo stesso è ricavato dal preesistente ripostiglio, senza aumento di carico urbanistico né cambio d’uso.
Invoca inoltre l’art. 22, comma 2, D.P.R. n. 380/2001, secondo cui le varianti realizzate in corso d’opera possono essere regolarizzate entro la fine dei lavori, non venendo in rilievo, nella specie, variazioni essenziali.
Ritiene, anzi, che la maggior parte delle opere siano riconducibili al regime dell’edilizia libera, o comunque siano assimilabili a interventi pertinenziali, non richiedendo quindi alcun permesso di costruire, né alcuna autorizzazione paesaggistica, a maggior ragione a seguito del D.L. 69/2024, c.d. Salva Casa.
Il Comune di Positano non si è costituito in resistenza.
La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 18 febbraio 2026 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente fondato e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata all’esito della presente fase cautelare.
Nel gravato provvedimento si legge quanto segue:
“ DATO ATTO che nel medesimo provvedimento (ord. 34/2025) si rappresentava che, prima dell’esecuzione degli interventi di cui alla SCIA prot. 10329 del 17/07/2024, era necessario Legittimare lo Stato Attuale dei Luoghi a mezzo di Accertamento di Conformità Urbanistica e Compatibilità Paesaggistica, visto che gli interventi in oggetto si ritengono astrattamente assentibili, previa presentazione della necessaria documentazione Tecnico Amministrativa sia Urbanistica che Paesaggistica, inerente agli interventi eseguiti in assenza di Titolo;
PRESO ATTO che la parte interessata, in loco alle documentazioni richieste, ha depositato in data 26/11/2025 al prot. comunale n. 19318, comunicazione di ripresa dei lavori;
CONSIDERATO che gli interventi descritti integrano violazioni alle norme urbanistico edilizie in quanto producenti variazione dell’aspetto esterno della proprietà e cambio di destinazione d’uso, eseguite in assenza di:
- Permesso di Costruire;
- Autorizzazione Paesaggistica ”.
In altri termini, il Comune ritiene le opere abusive in quanto mancanti di titolo sia edilizio che paesaggistico, stante la mancata regolarizzazione dello stato attuale dei luoghi antecedentemente al deposito della s.c.i.a. del 17 luglio 2024.
Senonché, la suddetta s.c.i.a. risulta allo stato valida ed efficace, a seguito dell’intervenuto annullamento giurisdizionale per tardività del relativo provvedimento inibitorio e in assenza di un successivo valido provvedimento in autotutela.
Allo stesso modo, valida ed efficace è l’autorizzazione paesaggistica comunale, a seguito dell’annullamento giurisdizionale per difetto di motivazione del relativo provvedimento in autotutela.
Ne discende che gli interventi de quibus non integrano interventi privi di titolo e dunque abusivi, con conseguente illegittimità della gravata ordinanza demolitoria.
In definitiva, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 45 del 4 dicembre 2025.
Quanto alle spese di lite, stante la peculiarità della vicenda appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione n. 45 del 4 dicembre 2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
AU ZO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU ZO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO