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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/09/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 938/2024
Verbale di udienza del 23/09/2025
È presente l'avv. Luca Cecere, per parte ricorrente, il quale impugna la ctu in quanto lacunosa e superficiale e chiede il rinnovo delle operazioni peritali e, in via subordinata conclude per l'accogliemento delle conclusioni di cui al ricorso.
È altresì presente l'avv Parrella per l'inail, il quale nel riportarsi alla memoria di costituzione chiede decidersi la causa concludendo per il rigetto della domanda avversa anche alla luce delle conclusioni del ctu positive per l'istituto.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 23/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del 23.09.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 938/2024 R.G., avente ad oggetto “Prestazione: indennità – rendita vitalizia o equivalente – altre ipotesi” e vertente CP_1 TRA
C.F. indicato elett.te dom.to in Avellino alla Parte_1 C.F._1
Via Circumvallazione n° 159, presso lo studio del suo procuratore, Avv. Luca Cecere, C.F.:
, che lo rapp.ta e difende in virtù di procura in atti (indirizzo pec C.F._2 indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
(P.IVA e C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Regionale p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. CP_3
Sergio Parrella ed elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Iannaccone, n. 12/14
(indirizzo pec indicato: ; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.03.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, di accertare che il grado di menomazione psico-fisica per l'infortunio sul lavoro subito in data 6.12.2022, è superiore a quello accertato dall' che non riscontrava alcuna menomazione CP_1 dell'integrità psico-fisica di carattere permanente e, in specie, di dichiarare la sussistenza di postumi nella misura almeno del 3% e che, alla luce della percentuale del 10% già riconosciuta per i precedenti infortuni/malattie professionali a seguito del quale è stato accertato il grado complessivo del 10%), il danno biologico complessivo è pari al 12-13% o, quanto meno, superiore alla percentuale del 10 %, con conseguente diritto all'indennizzo in capitale e/o alla costituzione di rendita di cui al D.lgs. n. 38 del 23.2.2000.
In punto di fatto, il Sig. coltivatore diretto, esponeva di aver subito Parte_1 infortunio sul lavoro in data 6.12.2022, scivolando nel salire sul trattore e procurandosi la lesione del legamento crociato posteriore e del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, nonché la condropatia femoro-tibiale mediale con edema intraspongioso del condilo femorale mediale.
Riferiva che l' riconosceva l'infortunio e provvedeva a erogare la prestazione CP_1 temporanea di infortunio n. 510759231 ma non riscontrava alcuna menomazione dell'integrità psico-fisica di carattere permanente ai sensi del D.lgs. n. 38/2000. Esponeva di aver proposto opposizione al suddetto giudizio medico legale, rigettata dall' CP_1
Rappresentava che, a seguito di precedenti infortuni/malattie professionali l' CP_2 resistente aveva accertato una menomazione dell'integrità psicofisica complessiva in misura del 10%.
Concludeva ritenendo di aver diritto ad una valutazione complessiva dei postumi in misura del 12-13%.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 21.11.2024 si costituiva l' instando per il rigetto del ricorso e ritenendo CP_1 corretto il giudizio medico espresso nella fase amministrativa.
Eccepiva la inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire.
Nel merito, precisava che le menomazioni lamentate dall'istante non erano state causate dall'evento lesivo del 6.12.2022, ma dipendevano da malattia comune (gonartrosi primaria).
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio con incarico conferito al dott. (cfr. udienza del 6.12.2024), all'esito Persona_1 dell'odierna udienza di discussione, la causa veniva decisa con sentenza contenente il dispositivo e la contestuale motivazione.
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
Oggetto della presente controversia, anche ai fini della domanda di condanna dell' CP_1 alla corresponsione dell'indennizzo per i postumi permanenti ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 di cui al ricorso, è l'accertamento del grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente derivante dall'infortunio sul lavoro occorso in data 6.12.2022.
Parte ricorrente, contestando il giudizio espresso dall' che, con riferimento CP_1 all'infortunio sul lavoro subito, non aveva riconosciuto menomazioni a carattere permanente da porre in rapporto causale con l'evento, riteneva invece che il danno subito potesse quantificarsi nella misura del 3%
Incontestata la sussistenza dell'infortunio per cui è causa e la riconducibilità dello stesso all'attività lavorativa della ricorrente, ai fini della decisione appaiono dirimenti le risultanze della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio.
In particolare, il consulente incaricato, dott. è stato chiamato a Persona_1 rispondere ai seguenti quesiti: ““Dica il CTU, esaminati gli atti di causa, visitata la perizianda ed effettuati gli opportuni accertamenti - la natura e l'entità delle lesioni riportate nell'evento per cui è causa e se tra le cause e le circostanze accertate e le lesioni sussista nesso di causalità materiale;
- se le lesioni abbiano determinato una riduzione dell'integrità psico-fisica del soggetto (danno biologico); in caso affermativo quantificarne il grado percentuale, in riferimento alle tabelle di cui all'art. 13 del D.Lgs. 38/00, indicando
i rispettivi codici di riferimento medico-legali; - descriva gli eventuali precedenti morbosi della perizianda e se questi concorrano o meno ad aggravare il grado di menomazione dell'integrità psicofisica del soggetto (danno biologico) applicando se del caso la formula del così come disposto dal comma 6 dell'art. 13 del D.Lgs. 38/00.autorizza il CTU Parte_2 ad estrarre i fascicoli di parte dal fascicolo telematico;
”.
Dall'esame della relazione peritale in atti, depositata in data 12.05.2025, emerge anzitutto la seguente ricostruzione anche fattuale: “...il Sig. in data 06/12/2022, Parte_1 durante lo svolgimento della sua attività lavorativa di coltivatore diretto, nel salire sul trattore, scivolava e si procurava un trauma contusivo alla spalla sinistra ed una contusione al ginocchio sinistro con versamento intrarticolare, come riportato nella certificazione medica di infortunio lavorativo redatta in data 06/12/2022 dai sanitari dell'ospedale Fatebenefratelli di Benevento. In data 19/12/2022 l'infortunato eseguì un RM ginocchio e gamba sx presso il Centro Diagnostico Alta Irpina, la cui certificazione in atti riporta: “cospicua quota di versamento intrarticolare a sede retrorotulea estesa al recesso sottoquadricipitale;
fibrocartilagine meniscale laterale nei limiti per morfo-volumetria a segnale disomogeneo a livello del corpo;
fibrocartilagine meniscale mediale di spessore ridotto e segnale disomogeneo a livello del corpo e del corno posteriore come da lesione affiorante la superficie;
disomogeneità di segnale a carico del legamento crociato posteriore compatibile con stato distrattivo di grado lieve-moderato; legamento crociato anteriore di segnale fisiologicamente ipointenso ma ispessito e disomogeneo a livello della sua posizione prossimale, comunque ancora apprezzabile da inserzione ad inserzione;
condropatia femoro-tibiale mediale;
sfumato edema intraspongioso del condilo femorale mediale e del corrispondente piatto tibiale”. In data 21/01/2023 il ricorrente si sottopose ad una visita di controllo dall'ortopedico Dr. che certificò “esiti di Persona_2 trauma ginocchio sin. con edema intraspongioso del comportamento interno e distorsione del legamento crociato posteriore”, consigliando intervento di artroprotesi di ginocchio a sinistra. In data 10/02/2023 l'infortunato fu sottoposto ad intervento chirurgico di impianto di artroprotesi di ginocchio a sinistra per una gonartrosi primaria a sinistra, come riportato nel foglio di dimissioni dell'Ospedale Privato Accreditato Nigrisoli di
Bologna del 01/03/2023 versato in atti”.
Con particolare riferimento alla condizione patologica del ricorrente, il consulente poneva la seguente diagnosi: “Pregresso trauma contusivo alla spalla sinistra ed al ginocchio sinistro in soggetto con gonartrosi primaria trattata chirurgicamente mediante impianto di artroprotesi di ginocchio a sinistra. PREESISTENZE LAVORATIVE: esiti di frattura del primo osso metacarpale a sinistra con sfumata ripercussione funzionale sul primo dito, esiti di trauma contusivo-distorsivo ginocchio destro con lesione del menisco laterale, esiti disfunzionali sfumati conseguenti a duplice ernia discale”.
Riportava, quindi, la seguente valutazione medico-legale: “Il trauma derivato dal prefato infortunio non ha apportato significative conseguenze dal punto di vista anatomo- funzionale, come dimostra l'indagine RM del ginocchio e gamba sx eseguita in data
19/12/2022 che ha evidenziato al ginocchio sinistro una disomogeneità del segnale a livello del corpo-corno posteriore del menisco mediale e del legamento crociato posteriore, compatibile con esiti di stato distrattivo di grado lieve-moderato, nonché un versamento intra-articolare a sede retrorotulea ed uno sfumato edema intraspongioso del condilo femorale mediale e del corrispondente piatto tibiale.”.
Condivideva, dunque, il parere medico espresso dall' sull'opposizione CP_1 amministrativa, secondo cui “…l'impianto chirurgico dell'artroprotesi di ginocchio a sinistra deriva esclusivamente da una degenerazione artrosica primaria dell'articolazione del ginocchio”, precisando altresì che la gonartrosi è ritenuta una malattia articolare cronica caratterizzata da lesioni degenerative a carico della cartilagine delle articolazioni del ginocchio ad eziopatogenesi multifattoriale e non ha alcuna correlazione causale e/o concausale con l'infortunio sul lavoro in questione.
Il C.T.U. nominato formulava, infine, le seguenti conclusioni medico-legali: “Il Sig.
[...]
nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...], è affetto Pt_1 da trauma contusivo alla spalla sinistra ed al ginocchio sinistro in soggetto con gonartrosi primaria trattata chirurgicamente mediante impianto di artroprotesi di ginocchio a sinistra. PREESISTENZE LAVORATIVE: esiti di frattura del primo osso metacarpale a sinistra con sfumata ripercussione funzionale sul primo dito, esiti di trauma contusivo- distorsivo ginocchio destro con lesione del menisco laterale, esiti disfunzionali sfumati conseguenti a duplice ernia discale. Il periziato non ha patito alcun esito di carattere permanente a causa dell'infortunio sul lavoro occorso in data 06/12/2022 (danno biologico = zero)”.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la consulenza redatta a firma del dott. Persona_1 si presenti esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e condivisibile nelle conclusioni cui perviene.
Il medico incaricato, invero, mediante un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica accertata, ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Va, peraltro dato atto della risposta del dott. alle osservazioni formulate dalle parti Per_1 ai sensi dell'art. 195 c.p.c., in riferimento alle quali il C.T.U. evidenziava l'assenza nella C.T.P. di una valutazione clinico-funzionale del periziato e di una concreta proposta valutativa.
Con particolare riferimento al referto della RM del ginocchio sinistro del 19/12/2022, richiamato dal C.T.P., dott. il dott. evidenziava in specie che Persona_3 Per_1
“Una lesione affiorante la superficie meniscale è una lacerazione o rottura che si verifica sulla superficie esterna del menisco - il tessuto cartilagineo a forma di C che si trova all'interno del ginocchio - del tutto compatibile con una degenerazione meniscale cronica
(la fibrocartilagine meniscale mediale è stata descritta di spessore ridotto) a carico di un ginocchio gravemente artrosico, al punto da rendersi necessario l'impianto chirurgico di una artroprotesi.” ritenendo l'assenza di alcuna correlazione causale e/o concausale con l'infortunio sul lavoro in oggetto.
Orbene, il consulente nominato ha, in definitiva, specificamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di dover condividere le valutazioni della commissione medica CP_1 motivando in maniera esaustiva le proprie conclusioni medico-legali, anche con riguardo alla C.T.P. e alle osservazioni depositate in atti.
In conclusione, ritenuto di dover condividere il giudizio espresso dal C.T.U., il presente ricorso deve essere rigettato.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., dichiarando di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e 3 e 77 D.P.R.
115/2002.
Pertanto, dovendo escludersi la natura temeraria della presente lite, la parte ricorrente non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' CP_1 decreto.
Così deciso in Avellino, il 23.09.2025
le spese di C.T.U, liquidate con separato
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
Settore lavoro e previdenza
R.G. 938/2024
Verbale di udienza del 23/09/2025
È presente l'avv. Luca Cecere, per parte ricorrente, il quale impugna la ctu in quanto lacunosa e superficiale e chiede il rinnovo delle operazioni peritali e, in via subordinata conclude per l'accogliemento delle conclusioni di cui al ricorso.
È altresì presente l'avv Parrella per l'inail, il quale nel riportarsi alla memoria di costituzione chiede decidersi la causa concludendo per il rigetto della domanda avversa anche alla luce delle conclusioni del ctu positive per l'istituto.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 23/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del 23.09.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 938/2024 R.G., avente ad oggetto “Prestazione: indennità – rendita vitalizia o equivalente – altre ipotesi” e vertente CP_1 TRA
C.F. indicato elett.te dom.to in Avellino alla Parte_1 C.F._1
Via Circumvallazione n° 159, presso lo studio del suo procuratore, Avv. Luca Cecere, C.F.:
, che lo rapp.ta e difende in virtù di procura in atti (indirizzo pec C.F._2 indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
(P.IVA e C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Regionale p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. CP_3
Sergio Parrella ed elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Iannaccone, n. 12/14
(indirizzo pec indicato: ; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.03.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, di accertare che il grado di menomazione psico-fisica per l'infortunio sul lavoro subito in data 6.12.2022, è superiore a quello accertato dall' che non riscontrava alcuna menomazione CP_1 dell'integrità psico-fisica di carattere permanente e, in specie, di dichiarare la sussistenza di postumi nella misura almeno del 3% e che, alla luce della percentuale del 10% già riconosciuta per i precedenti infortuni/malattie professionali a seguito del quale è stato accertato il grado complessivo del 10%), il danno biologico complessivo è pari al 12-13% o, quanto meno, superiore alla percentuale del 10 %, con conseguente diritto all'indennizzo in capitale e/o alla costituzione di rendita di cui al D.lgs. n. 38 del 23.2.2000.
In punto di fatto, il Sig. coltivatore diretto, esponeva di aver subito Parte_1 infortunio sul lavoro in data 6.12.2022, scivolando nel salire sul trattore e procurandosi la lesione del legamento crociato posteriore e del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, nonché la condropatia femoro-tibiale mediale con edema intraspongioso del condilo femorale mediale.
Riferiva che l' riconosceva l'infortunio e provvedeva a erogare la prestazione CP_1 temporanea di infortunio n. 510759231 ma non riscontrava alcuna menomazione dell'integrità psico-fisica di carattere permanente ai sensi del D.lgs. n. 38/2000. Esponeva di aver proposto opposizione al suddetto giudizio medico legale, rigettata dall' CP_1
Rappresentava che, a seguito di precedenti infortuni/malattie professionali l' CP_2 resistente aveva accertato una menomazione dell'integrità psicofisica complessiva in misura del 10%.
Concludeva ritenendo di aver diritto ad una valutazione complessiva dei postumi in misura del 12-13%.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 21.11.2024 si costituiva l' instando per il rigetto del ricorso e ritenendo CP_1 corretto il giudizio medico espresso nella fase amministrativa.
Eccepiva la inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire.
Nel merito, precisava che le menomazioni lamentate dall'istante non erano state causate dall'evento lesivo del 6.12.2022, ma dipendevano da malattia comune (gonartrosi primaria).
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio con incarico conferito al dott. (cfr. udienza del 6.12.2024), all'esito Persona_1 dell'odierna udienza di discussione, la causa veniva decisa con sentenza contenente il dispositivo e la contestuale motivazione.
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
Oggetto della presente controversia, anche ai fini della domanda di condanna dell' CP_1 alla corresponsione dell'indennizzo per i postumi permanenti ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 di cui al ricorso, è l'accertamento del grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente derivante dall'infortunio sul lavoro occorso in data 6.12.2022.
Parte ricorrente, contestando il giudizio espresso dall' che, con riferimento CP_1 all'infortunio sul lavoro subito, non aveva riconosciuto menomazioni a carattere permanente da porre in rapporto causale con l'evento, riteneva invece che il danno subito potesse quantificarsi nella misura del 3%
Incontestata la sussistenza dell'infortunio per cui è causa e la riconducibilità dello stesso all'attività lavorativa della ricorrente, ai fini della decisione appaiono dirimenti le risultanze della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio.
In particolare, il consulente incaricato, dott. è stato chiamato a Persona_1 rispondere ai seguenti quesiti: ““Dica il CTU, esaminati gli atti di causa, visitata la perizianda ed effettuati gli opportuni accertamenti - la natura e l'entità delle lesioni riportate nell'evento per cui è causa e se tra le cause e le circostanze accertate e le lesioni sussista nesso di causalità materiale;
- se le lesioni abbiano determinato una riduzione dell'integrità psico-fisica del soggetto (danno biologico); in caso affermativo quantificarne il grado percentuale, in riferimento alle tabelle di cui all'art. 13 del D.Lgs. 38/00, indicando
i rispettivi codici di riferimento medico-legali; - descriva gli eventuali precedenti morbosi della perizianda e se questi concorrano o meno ad aggravare il grado di menomazione dell'integrità psicofisica del soggetto (danno biologico) applicando se del caso la formula del così come disposto dal comma 6 dell'art. 13 del D.Lgs. 38/00.autorizza il CTU Parte_2 ad estrarre i fascicoli di parte dal fascicolo telematico;
”.
Dall'esame della relazione peritale in atti, depositata in data 12.05.2025, emerge anzitutto la seguente ricostruzione anche fattuale: “...il Sig. in data 06/12/2022, Parte_1 durante lo svolgimento della sua attività lavorativa di coltivatore diretto, nel salire sul trattore, scivolava e si procurava un trauma contusivo alla spalla sinistra ed una contusione al ginocchio sinistro con versamento intrarticolare, come riportato nella certificazione medica di infortunio lavorativo redatta in data 06/12/2022 dai sanitari dell'ospedale Fatebenefratelli di Benevento. In data 19/12/2022 l'infortunato eseguì un RM ginocchio e gamba sx presso il Centro Diagnostico Alta Irpina, la cui certificazione in atti riporta: “cospicua quota di versamento intrarticolare a sede retrorotulea estesa al recesso sottoquadricipitale;
fibrocartilagine meniscale laterale nei limiti per morfo-volumetria a segnale disomogeneo a livello del corpo;
fibrocartilagine meniscale mediale di spessore ridotto e segnale disomogeneo a livello del corpo e del corno posteriore come da lesione affiorante la superficie;
disomogeneità di segnale a carico del legamento crociato posteriore compatibile con stato distrattivo di grado lieve-moderato; legamento crociato anteriore di segnale fisiologicamente ipointenso ma ispessito e disomogeneo a livello della sua posizione prossimale, comunque ancora apprezzabile da inserzione ad inserzione;
condropatia femoro-tibiale mediale;
sfumato edema intraspongioso del condilo femorale mediale e del corrispondente piatto tibiale”. In data 21/01/2023 il ricorrente si sottopose ad una visita di controllo dall'ortopedico Dr. che certificò “esiti di Persona_2 trauma ginocchio sin. con edema intraspongioso del comportamento interno e distorsione del legamento crociato posteriore”, consigliando intervento di artroprotesi di ginocchio a sinistra. In data 10/02/2023 l'infortunato fu sottoposto ad intervento chirurgico di impianto di artroprotesi di ginocchio a sinistra per una gonartrosi primaria a sinistra, come riportato nel foglio di dimissioni dell'Ospedale Privato Accreditato Nigrisoli di
Bologna del 01/03/2023 versato in atti”.
Con particolare riferimento alla condizione patologica del ricorrente, il consulente poneva la seguente diagnosi: “Pregresso trauma contusivo alla spalla sinistra ed al ginocchio sinistro in soggetto con gonartrosi primaria trattata chirurgicamente mediante impianto di artroprotesi di ginocchio a sinistra. PREESISTENZE LAVORATIVE: esiti di frattura del primo osso metacarpale a sinistra con sfumata ripercussione funzionale sul primo dito, esiti di trauma contusivo-distorsivo ginocchio destro con lesione del menisco laterale, esiti disfunzionali sfumati conseguenti a duplice ernia discale”.
Riportava, quindi, la seguente valutazione medico-legale: “Il trauma derivato dal prefato infortunio non ha apportato significative conseguenze dal punto di vista anatomo- funzionale, come dimostra l'indagine RM del ginocchio e gamba sx eseguita in data
19/12/2022 che ha evidenziato al ginocchio sinistro una disomogeneità del segnale a livello del corpo-corno posteriore del menisco mediale e del legamento crociato posteriore, compatibile con esiti di stato distrattivo di grado lieve-moderato, nonché un versamento intra-articolare a sede retrorotulea ed uno sfumato edema intraspongioso del condilo femorale mediale e del corrispondente piatto tibiale.”.
Condivideva, dunque, il parere medico espresso dall' sull'opposizione CP_1 amministrativa, secondo cui “…l'impianto chirurgico dell'artroprotesi di ginocchio a sinistra deriva esclusivamente da una degenerazione artrosica primaria dell'articolazione del ginocchio”, precisando altresì che la gonartrosi è ritenuta una malattia articolare cronica caratterizzata da lesioni degenerative a carico della cartilagine delle articolazioni del ginocchio ad eziopatogenesi multifattoriale e non ha alcuna correlazione causale e/o concausale con l'infortunio sul lavoro in questione.
Il C.T.U. nominato formulava, infine, le seguenti conclusioni medico-legali: “Il Sig.
[...]
nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...], è affetto Pt_1 da trauma contusivo alla spalla sinistra ed al ginocchio sinistro in soggetto con gonartrosi primaria trattata chirurgicamente mediante impianto di artroprotesi di ginocchio a sinistra. PREESISTENZE LAVORATIVE: esiti di frattura del primo osso metacarpale a sinistra con sfumata ripercussione funzionale sul primo dito, esiti di trauma contusivo- distorsivo ginocchio destro con lesione del menisco laterale, esiti disfunzionali sfumati conseguenti a duplice ernia discale. Il periziato non ha patito alcun esito di carattere permanente a causa dell'infortunio sul lavoro occorso in data 06/12/2022 (danno biologico = zero)”.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la consulenza redatta a firma del dott. Persona_1 si presenti esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e condivisibile nelle conclusioni cui perviene.
Il medico incaricato, invero, mediante un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica accertata, ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Va, peraltro dato atto della risposta del dott. alle osservazioni formulate dalle parti Per_1 ai sensi dell'art. 195 c.p.c., in riferimento alle quali il C.T.U. evidenziava l'assenza nella C.T.P. di una valutazione clinico-funzionale del periziato e di una concreta proposta valutativa.
Con particolare riferimento al referto della RM del ginocchio sinistro del 19/12/2022, richiamato dal C.T.P., dott. il dott. evidenziava in specie che Persona_3 Per_1
“Una lesione affiorante la superficie meniscale è una lacerazione o rottura che si verifica sulla superficie esterna del menisco - il tessuto cartilagineo a forma di C che si trova all'interno del ginocchio - del tutto compatibile con una degenerazione meniscale cronica
(la fibrocartilagine meniscale mediale è stata descritta di spessore ridotto) a carico di un ginocchio gravemente artrosico, al punto da rendersi necessario l'impianto chirurgico di una artroprotesi.” ritenendo l'assenza di alcuna correlazione causale e/o concausale con l'infortunio sul lavoro in oggetto.
Orbene, il consulente nominato ha, in definitiva, specificamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di dover condividere le valutazioni della commissione medica CP_1 motivando in maniera esaustiva le proprie conclusioni medico-legali, anche con riguardo alla C.T.P. e alle osservazioni depositate in atti.
In conclusione, ritenuto di dover condividere il giudizio espresso dal C.T.U., il presente ricorso deve essere rigettato.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., dichiarando di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e 3 e 77 D.P.R.
115/2002.
Pertanto, dovendo escludersi la natura temeraria della presente lite, la parte ricorrente non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' CP_1 decreto.
Così deciso in Avellino, il 23.09.2025
le spese di C.T.U, liquidate con separato
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro