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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/06/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4275 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Mirko Buratti Presidente relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4275 / 2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] il [...], e residente Parte_1 C.F._1 in Briosco (MB), Via Donatello n. 16, rappresentata e difesa dall'avvocato Appiani Cinzia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Biassono (MB) – via Cesana e Villa n. 13, giusta procura in atti;
e tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato Meregalli Mario ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Carate Brianza (MB), Via Marengo n. 22, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Entrambi i coniugi si impegnano a non interferire in alcun modo nella vita personale e sentimentale dell'altro, in vista delle future relazioni ed amicizie che ciascuno potrà intraprendere;
2. la sig.ra rientrerà nella disponibilità della casa coniugale sita in Briosco – via Parte_1 Donatello n. 16, di sua proprietà, con tutti gli arredi ed i suppellettili ivi presenti, contestualmente alla firma del presente ricorso e comunque entro e non oltre il 31 luglio 2024;
3 il sig. provvederà ad asportare i propri effetti personali nonché i beni come da Parte_2 elenco concordato con la moglie;
4. le due autovetture Bmw Serie 1, targata FC399PA del 18.02.2016 e Volkswagen Up targata ES720WH del 15.01.2014 acquistate dal sig. ed intestate alla sig.ra verranno cedute al Parte_2 Pt_1 sig. entro la fine del mese di luglio 2024, con spese di trapasso a carico di quest'ultimo. Si Parte_2 precisa che la sig.ra ha già consegnato le chiavi delle predette autovetture al sig. il Pt_1 Parte_2 quale pertanto risponderà di ogni fatto derivante dall'utilizzo sino all'effettivo trapasso;
5. il sig. collaborerà e darà il necessario supporto affinché la sig.ra possa riprendere Parte_2 Pt_1 un ordinario rapporto con i propri nipotini che ultimamente si è deteriorato in seguito alla tensione venutasi a creare tra i coniugi;
6. le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver diviso in egual modo il conto corrente comune n.0000101489057 acceso presso filiale di Carate Brianza, ed i relativi conti CP_1 titoli;
di aver definito ogni altra questione economica e patrimoniale;
ovvero di non avere più nulla reciprocamente a pretendere l'un l'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con Sentenza del Tribunale di Monza del 23 settembre 2024.
Non è poi contestato che non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 on ricorso depositato in data 24 giugno 2024, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
n data 1 agosto 1982 (trascritto all' atto n. 127 parte II serie
[...] Parte_2
A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Carate Brianza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Carate Brianza, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5 giugno 2025
Il Presidente est.
Dott. Mirko Buratti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Mirko Buratti Presidente relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4275 / 2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] il [...], e residente Parte_1 C.F._1 in Briosco (MB), Via Donatello n. 16, rappresentata e difesa dall'avvocato Appiani Cinzia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Biassono (MB) – via Cesana e Villa n. 13, giusta procura in atti;
e tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato Meregalli Mario ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Carate Brianza (MB), Via Marengo n. 22, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Entrambi i coniugi si impegnano a non interferire in alcun modo nella vita personale e sentimentale dell'altro, in vista delle future relazioni ed amicizie che ciascuno potrà intraprendere;
2. la sig.ra rientrerà nella disponibilità della casa coniugale sita in Briosco – via Parte_1 Donatello n. 16, di sua proprietà, con tutti gli arredi ed i suppellettili ivi presenti, contestualmente alla firma del presente ricorso e comunque entro e non oltre il 31 luglio 2024;
3 il sig. provvederà ad asportare i propri effetti personali nonché i beni come da Parte_2 elenco concordato con la moglie;
4. le due autovetture Bmw Serie 1, targata FC399PA del 18.02.2016 e Volkswagen Up targata ES720WH del 15.01.2014 acquistate dal sig. ed intestate alla sig.ra verranno cedute al Parte_2 Pt_1 sig. entro la fine del mese di luglio 2024, con spese di trapasso a carico di quest'ultimo. Si Parte_2 precisa che la sig.ra ha già consegnato le chiavi delle predette autovetture al sig. il Pt_1 Parte_2 quale pertanto risponderà di ogni fatto derivante dall'utilizzo sino all'effettivo trapasso;
5. il sig. collaborerà e darà il necessario supporto affinché la sig.ra possa riprendere Parte_2 Pt_1 un ordinario rapporto con i propri nipotini che ultimamente si è deteriorato in seguito alla tensione venutasi a creare tra i coniugi;
6. le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver diviso in egual modo il conto corrente comune n.0000101489057 acceso presso filiale di Carate Brianza, ed i relativi conti CP_1 titoli;
di aver definito ogni altra questione economica e patrimoniale;
ovvero di non avere più nulla reciprocamente a pretendere l'un l'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con Sentenza del Tribunale di Monza del 23 settembre 2024.
Non è poi contestato che non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 on ricorso depositato in data 24 giugno 2024, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
n data 1 agosto 1982 (trascritto all' atto n. 127 parte II serie
[...] Parte_2
A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Carate Brianza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Carate Brianza, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5 giugno 2025
Il Presidente est.
Dott. Mirko Buratti