Art. 18. Liquidazione e pagamento di contributi
per riduzioni e chiusure di cantieri 1. Per la liquidazione ed il pagamento del contributo di cui all'articolo precedente, l'impresa interessata deve produrre, a pena di decadenza dal contributo stesso, entro il termine di sei mesi dal completamento delle operazioni previste dai progetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge, idonea documentazione delle spese per cui e' stato concesso il contributo, secondo il disposto dello stesso art. 14 della legge, espresse in forma analitica e complessiva.
2. La liquidazione del contributo e' disposta previo accertamento da parte della commissione di cui all'art. 15 del presente regolamento della realizzazione del piano approvato.
Nota all'art. 18:
- Per il testo dell' art. 14 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 17.
per riduzioni e chiusure di cantieri 1. Per la liquidazione ed il pagamento del contributo di cui all'articolo precedente, l'impresa interessata deve produrre, a pena di decadenza dal contributo stesso, entro il termine di sei mesi dal completamento delle operazioni previste dai progetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge, idonea documentazione delle spese per cui e' stato concesso il contributo, secondo il disposto dello stesso art. 14 della legge, espresse in forma analitica e complessiva.
2. La liquidazione del contributo e' disposta previo accertamento da parte della commissione di cui all'art. 15 del presente regolamento della realizzazione del piano approvato.
Nota all'art. 18:
- Per il testo dell' art. 14 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 17.