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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/03/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 640 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, nata il [...] in [...] e residente in [...], Parte_1
Poggio Mirteto (RI), elettivamente domiciliata in Roma (RM), Via Nomentana n. 63, presso lo studio dell'Avv. Jacopo Baldi del foro di Roma, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Cintia n. 42 presso l'Ufficio legale della Sede CP_1
di Rieti, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Manno;
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, la parte ricorrente, premesso di aver presentato in data 13 aprile 2022 domanda di aggravamento per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71, a cui ha fatto seguito in data 26 ottobre 2022 il rigetto amministrativo da parte dell' ha adito, per l'effetto, il Tribunale di Rieti, in funzione di CP_1
Giudice del Lavoro, con ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c.
Si è costituito l' contestando la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario. CP_1
Nell'ambito del procedimento è stata disposta CTU medico legale che ha escluso la sussistenza del suddetto requisito, riconoscendo una “riduzione della capacità lavorativa e di guadagno pari al 55% a partire dalla data della domanda amministrativa”.
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento del diritto azionato e la condanna dell' al CP_1
pagamento dei ratei maturati e maturandi della prestazione richiesta oltre accessori, vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente la inammissibilità della domanda, ex art. CP_1
445 bis, comma 6, per mancata specificazione dei motivi di contestazione;
la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 42, comma 3, del DL 269/03, convertito in L. 326/03; nel merito, ha dedotto la infondatezza della domanda ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Nel corso dell'istruttoria, è stato disposto il rinnovo delle operazioni peritali.
La domanda è fondata.
Innanzitutto, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo stati specificamente indicati i motivi di contestazione ai sensi dell'art. 445, comma 6, c.p.c.
Del pari, risulta infondata l'ulteriore eccezione preliminare ai sensi dell'art. 42, comma 3, del
DL 269/03, convertito in L. 326/03, in quanto, a fronte del provvedimento amministrativo di
2 rigetto del 26 ottobre 2022, la ricorrente ha depositato il ricorso per a.t.p. in data 9 novembre
2022, entro il termine semestrale di decadenza.
Inoltre, deve essere ribadito che nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., sia nella fase di istruzione preventiva che nella successiva ed eventuale fase di merito, il thema decidendum è costituito esclusivamente dall'accertamento della sussistenza o meno del requisito sanitario che dà diritto alla prestazione richiesta (cfr. Cass. civ. sez. lav.,
8 aprile 2019, n. 9755).
Ciò posto, nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio, in sede di rinnovo delle operazioni peritali, premesso che la ricorrente è affetta dalle seguenti infermità (1. Cardiopatia ischemica cronica già trattata con PTCA in soggetto con ipertensione arteriosa sistemica;
2.
Obesità in soggetto con artrosi polidistrettuale a rilevante impegno funzionale. 3.
Iperdislipidemia), ha affermato che “la patologia cardiovascolare può essere inquadrata in una classe NYHA II”, essendo peraltro “presente un'artrosi polidistrettuale a significativo impegno funzionale in concorso con l'obesità”.
Ha concluso, dunque, il consulente, come, applicando il criterio riduzionistico, si ottenga “un grado di riduzione della generica capacità lavorativa pari al 75%”, con conseguente diritto della ricorrente al beneficio invocato a decorrere dal 9 maggio 2024 (successivamente all'introduzione del giudizio di a.t.p.o.).
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Pertanto, la domanda relativa al requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente accolta a decorrere dal 9 maggio
2024.
Il riconoscimento del requisito in epoca successiva all'attivazione del giudizio di a.t.p.o. giustifica una parziale compensazione delle spese di lite per un mezzo, ponendo a carico dell' la restante parte, pari ad euro 657,5 per la fase di istruzione preventiva ed euro CP_1
1.443,00 per la fase di merito.
Le spese di lite, incluse quelle di c.t.u., seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- accerta e dichiara il diritto di a conseguire l'assegno mensile di assistenza Parte_1
ex art. 13 della legge 118/1971 a decorrere dal 9 maggio 2024;
- compensa parzialmente le spese di lite nella misura di un mezzo, ponendo a carico dell' CP_1
il pagamento della residua parte, pari ad euro 657,5 per la fase di istruzione preventiva ed euro 1.443,00 per la fase di merito, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone le spese di c.t.u. a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Rieti, 4 marzo 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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