CA
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 6975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6975 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo - presidente dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere estensore dott. Renato Castaldo – consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 4020 del ruolo generale dell'anno 2020
tra (C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
AN RA;
appellante
e
( ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._1
EL AN e TO Di EL;
appellata
avverso sentenza Tribunale di Cassino n. 542 dell'anno 2020
oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
agiva in giudizio mediante ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto, Controparte_1 in data 02.05.1986, sottoscriveva un buono postale fruttifero di lire 2.000.000, di durata trentennale, della serie “P”, liquidato da in data Parte_1
02.11.2016 con un importo che sseriva inferiore rispetto a quello che le CP_1 spettava;
1 in data 2 agosto 2017, notificava a il decreto Controparte_1 Parte_1 ingiuntivo n. 895/2017 emesso dal Tribunale di Cassino in data 1/8/2017 per il pagamento di 11.797,86 euro oltre interessi e spese della procedura monitoria. La somma dovuta corrispondeva alla differenza tra quanto pagato da in Parte_1 data 2/11/2016 e quanto richiesto per il buono fruttifero postale emesso in data 2/5/1986 pari a lire 2.000.000; avverso detto decreto ingiuntivo si opponeva eccependo il proprio Parte_1 difetto di legittimazione passiva ed altresì, nel merito, l'infondatezza della domanda monitoria;
si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo;
con sentenza n.542/2020, pubblicata in data 09/07/2020, Il Tribunale di Cassino rigettava l'opposizione e confermava per l'effetto il decreto ingiuntivo n.895/2017
“dichiarando dovute le somme e gli interessi così come in esso indicati fino all'effettivo soddisfo;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio, che liquida in €. 4.835,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.” Poste italiane eseguiva la sentenza. Avverso tale ordinanza propone appello per sentir accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni “riformare integralmente la sentenza impugnata n. 542/2020, emessa dal Tribunale Civile di Cassino, Giudice Dott. ssa Ovallesco, pubblicata il giorno 09/07/2020, notificata in data 09/07/2020 e per l'effetto nel merito, accogliere l'opposizione di e dichiarare la infondatezza/nullità Parte_1
/inefficacia/improcedibilità del decreto ingiuntivo n. 895/2017 emesso dal Tribunale Civile di Cassino, Giudice Dr.ssa Giulia D'Alessandro, RG. 2970/2017 e per l'effetto revocarlo. Con condanna di parte appellata alla restituzione di quanto corrisposto, da in esecuzione dell'impugnata decisione oltre alle spese, diritti ed Parte_1 onorari del doppio grado di giudizio” Si costituisce in giudizio chiedendo di “dichiarare inammissibile Controparte_1
l'appello per i motivi sub 1 e/o 2; in subordine rigettarlo. In via gradata e devolutiva, voglia comunque riconoscere all'opposta la somma ingiunta a titolo risarcitorio, contrattuale o extracontrattuale” La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19 maggio 2025, assegnando alle parti termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con due motivi di appello, l'appellante contesta la sentenza del Tribunale di Cassino che ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto confermato il decreto ingiuntivo n. 895/2017, confermando così il diritto di ad ottenere il Controparte_1 riconoscimento di un importo maggiore del buono postale fruttifero rispetto a quello liquidato da Parte_1
In particolare, con il primo motivo d'impugnazione lamenta la Parte_1 violazione dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 e del D.M. 13.6.1986, dell'art.7, comma 3,
2 nonché l'erronea qualificazione giuridica della fattispecie, violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione. In particolare, lamenta Pt_1
l'erronea applicabilità al caso di specie dei principi stabiliti dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3963 dell'11.2.2019, che a sua volta richiama la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/07, in quanto afferirebbe a una diversa fattispecie. Con il secondo motivo, impugnava il capo della sentenza relativo alle Parte_1 spese del giudizio. Quanto al primo motivo, la società appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che per stabilire i valori di rimborso del buono fruttifero postale di serie P occorreva fare riferimento alle condizioni e ai tassi di interesse indicati sul retro del buono, anziché a quelli previsti dal D.M. n. 13.6.1986. Tale motivo è fondato. Sul punto, il Giudice di prime cure ha così argomentato: “risulta che il BPF in esame è stato emesso e sottoscritto dall'opposta il 02.05.1986, quindi, un mese prima l'emissione del D.M. del 13.6.1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 1986, cui fa riferimento ai fini dell'accoglimento della Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo emesso. Ciò significa che le condizioni promesse all'acquirente-consumatore e riportate a tergo del buono venduto risultano, a solo un mese dall'acquisto del buono stesso, unilateralmente modificate, senza alcuna preventiva comunicazione, per cui, le relative conseguenze non possono ripercuotersi sulla buona fede e sul principio dell'affidamento del consumatore, ma dovranno, invece, ricadere su ”. Parte_1
richiama la normativa in materia – che per completezza ivi si riporta - Parte_1 con riferimento al D.P.R. 156/73 -approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni- modificato dal decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460 e al D.M. Ai sensi dell'art.173 del predetto D.P.R. 156/73: “le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”. Il D.M. del 13 giugno 1986 ha disposto, con effetto dal 1° luglio 1986, l'istituzione di una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto,
3 aggiungendo all'articolo 5 che “sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. 2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi». L'articolo 6, infine, ha stabilito: «Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera
“Q”… maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie “Q”. Per i buoni della serie “P” emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data”
Alla luce di tale normativa, sostiene infatti che ai fini del rimborso dei buoni Pt_1 fruttiferi postali non rilevano le tabelle poste sul retro dei buoni, dovendosi al contrario applicare i nuovi tassi di interesse previsti a seguito della normativa sopra richiamata, con la conseguenza che la disciplina statale regola totalmente il rapporto relativo al servizio dei Buoni Fruttiferi Postali, stante il carattere cogente della normativa in esame. La materia oggetto della presente controversia è stata a più riprese attenzionata dalla giurisprudenza di legittimità. Si richiama a tal proposito la sentenza della Corte di Cassazione n. 4348/2022, la quale, richiamando a sua volta le Sezioni Unite Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963, sancisce che la normativa sopra riportata ha valore cogente e può determinare una variazione anche in peius delle statuizioni negoziali tra le parti, avuto riguardo all'operatività della disposizione codicistica di cui all'articolo 1339 c.c. Sul punto è possibile richiamare anche l'ordinanza del n. 4748 del 14/02/2022 secondo la quale “in tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni.” Da ultimo la Suprema Corte con sentenza n. 2989/2023, affermando che i buoni fruttiferi postali non sono soggetti alla normativa relativa ai titoli di credito, ha chiarito che a questi “restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione: tant'è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 d.P.R. n. 156/1973 cit., il quale implica che il creditore soggiaccia alle variazioni del saggio di interesse successive al momento di sottoscrizione del titolo; come in precedenza ricordato, difatti, le variazioni dei
4 rendimenti disposte con decreto ministeriale, che hanno effetto per i buoni di nuova serie, «possono essere estese ad una o più delle precedenti serie»”. Infine, in un caso simile a quello in esame, la Corte di cassazione con ordinanza n. 21909/2025 ha previsto che “tale assetto normativo, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente, assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore, e come tale idoneo a sostituire ex art. 1339 cod. civ. le statuizioni negoziali delle parti (cfr., per tutte, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748); - ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto del 1986 deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie «P» precedentemente collocata sul mercato” Conclusivamente, il motivo di gravame è fondato stante la prevalenza degli interessi stabili dalla normativa ministeriale e la conseguente applicazione dello ius variandi al caso in esame. L'accoglimento dell'appello comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 895/2017 emesso dal Tribunale Civile di Cassino. Parte appellata ha altresì riproposto nel presente grado in via subordinata la domanda già proposta in prime cure di risarcimento del danno per inadempimento/illecito in danno di . Parte_1
La domanda è infondata e non può essere accolta in considerazione del fatto che l'esercizio dello jus variandi da parte di non è configurabile né come Parte_1 inadempimento contrattuale, né come illecito atteso che trova la sua fonte nella normativa di cui al D.M. del 13 giugno 1986 e nell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973. Con il secondo motivo, l'appellante impugna il capo della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che: “Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni, come da dispositivo che segue…Condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle spese di giudizio, che liquida in €. 4.835,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 264 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.” Nella specie l'appellante chiedeva la riforma integrale della decisione anche con riferimento al capo delle spese legali riconosciute in primo grado. Tuttavia, stante la complessità della materia di cui è causa e alla luce del mutamento giurisprudenziale che si registra sul punto, si ritiene che le spese di entrambi i gradi del giudizio debbano essere compensate.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 542/2020, così Controparte_1 decide in totale riforma della stessa, respinta ogni altra domanda formulata:
-accoglie l'appello proposto da e per l'effetto revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 895/2017 del Tribunale di Cassino e ordina a la Controparte_1 restituzione della somma di 11.797,86 euro oltre interessi e spese della procedura
5 monitoria corrisposte da in esecuzione della sentenza di primo Parte_1 grado, oltre interessi legali dalla data di pagamento da parte di Parte_1 all'effettiva restituzione
- compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Roma 05/11/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano D.ssa Silvia Di Matteo
6
in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo - presidente dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere estensore dott. Renato Castaldo – consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 4020 del ruolo generale dell'anno 2020
tra (C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
AN RA;
appellante
e
( ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._1
EL AN e TO Di EL;
appellata
avverso sentenza Tribunale di Cassino n. 542 dell'anno 2020
oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
agiva in giudizio mediante ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto, Controparte_1 in data 02.05.1986, sottoscriveva un buono postale fruttifero di lire 2.000.000, di durata trentennale, della serie “P”, liquidato da in data Parte_1
02.11.2016 con un importo che sseriva inferiore rispetto a quello che le CP_1 spettava;
1 in data 2 agosto 2017, notificava a il decreto Controparte_1 Parte_1 ingiuntivo n. 895/2017 emesso dal Tribunale di Cassino in data 1/8/2017 per il pagamento di 11.797,86 euro oltre interessi e spese della procedura monitoria. La somma dovuta corrispondeva alla differenza tra quanto pagato da in Parte_1 data 2/11/2016 e quanto richiesto per il buono fruttifero postale emesso in data 2/5/1986 pari a lire 2.000.000; avverso detto decreto ingiuntivo si opponeva eccependo il proprio Parte_1 difetto di legittimazione passiva ed altresì, nel merito, l'infondatezza della domanda monitoria;
si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo;
con sentenza n.542/2020, pubblicata in data 09/07/2020, Il Tribunale di Cassino rigettava l'opposizione e confermava per l'effetto il decreto ingiuntivo n.895/2017
“dichiarando dovute le somme e gli interessi così come in esso indicati fino all'effettivo soddisfo;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio, che liquida in €. 4.835,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.” Poste italiane eseguiva la sentenza. Avverso tale ordinanza propone appello per sentir accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni “riformare integralmente la sentenza impugnata n. 542/2020, emessa dal Tribunale Civile di Cassino, Giudice Dott. ssa Ovallesco, pubblicata il giorno 09/07/2020, notificata in data 09/07/2020 e per l'effetto nel merito, accogliere l'opposizione di e dichiarare la infondatezza/nullità Parte_1
/inefficacia/improcedibilità del decreto ingiuntivo n. 895/2017 emesso dal Tribunale Civile di Cassino, Giudice Dr.ssa Giulia D'Alessandro, RG. 2970/2017 e per l'effetto revocarlo. Con condanna di parte appellata alla restituzione di quanto corrisposto, da in esecuzione dell'impugnata decisione oltre alle spese, diritti ed Parte_1 onorari del doppio grado di giudizio” Si costituisce in giudizio chiedendo di “dichiarare inammissibile Controparte_1
l'appello per i motivi sub 1 e/o 2; in subordine rigettarlo. In via gradata e devolutiva, voglia comunque riconoscere all'opposta la somma ingiunta a titolo risarcitorio, contrattuale o extracontrattuale” La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19 maggio 2025, assegnando alle parti termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con due motivi di appello, l'appellante contesta la sentenza del Tribunale di Cassino che ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto confermato il decreto ingiuntivo n. 895/2017, confermando così il diritto di ad ottenere il Controparte_1 riconoscimento di un importo maggiore del buono postale fruttifero rispetto a quello liquidato da Parte_1
In particolare, con il primo motivo d'impugnazione lamenta la Parte_1 violazione dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 e del D.M. 13.6.1986, dell'art.7, comma 3,
2 nonché l'erronea qualificazione giuridica della fattispecie, violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione. In particolare, lamenta Pt_1
l'erronea applicabilità al caso di specie dei principi stabiliti dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3963 dell'11.2.2019, che a sua volta richiama la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/07, in quanto afferirebbe a una diversa fattispecie. Con il secondo motivo, impugnava il capo della sentenza relativo alle Parte_1 spese del giudizio. Quanto al primo motivo, la società appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che per stabilire i valori di rimborso del buono fruttifero postale di serie P occorreva fare riferimento alle condizioni e ai tassi di interesse indicati sul retro del buono, anziché a quelli previsti dal D.M. n. 13.6.1986. Tale motivo è fondato. Sul punto, il Giudice di prime cure ha così argomentato: “risulta che il BPF in esame è stato emesso e sottoscritto dall'opposta il 02.05.1986, quindi, un mese prima l'emissione del D.M. del 13.6.1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 1986, cui fa riferimento ai fini dell'accoglimento della Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo emesso. Ciò significa che le condizioni promesse all'acquirente-consumatore e riportate a tergo del buono venduto risultano, a solo un mese dall'acquisto del buono stesso, unilateralmente modificate, senza alcuna preventiva comunicazione, per cui, le relative conseguenze non possono ripercuotersi sulla buona fede e sul principio dell'affidamento del consumatore, ma dovranno, invece, ricadere su ”. Parte_1
richiama la normativa in materia – che per completezza ivi si riporta - Parte_1 con riferimento al D.P.R. 156/73 -approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni- modificato dal decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460 e al D.M. Ai sensi dell'art.173 del predetto D.P.R. 156/73: “le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”. Il D.M. del 13 giugno 1986 ha disposto, con effetto dal 1° luglio 1986, l'istituzione di una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto,
3 aggiungendo all'articolo 5 che “sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. 2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi». L'articolo 6, infine, ha stabilito: «Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera
“Q”… maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie “Q”. Per i buoni della serie “P” emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data”
Alla luce di tale normativa, sostiene infatti che ai fini del rimborso dei buoni Pt_1 fruttiferi postali non rilevano le tabelle poste sul retro dei buoni, dovendosi al contrario applicare i nuovi tassi di interesse previsti a seguito della normativa sopra richiamata, con la conseguenza che la disciplina statale regola totalmente il rapporto relativo al servizio dei Buoni Fruttiferi Postali, stante il carattere cogente della normativa in esame. La materia oggetto della presente controversia è stata a più riprese attenzionata dalla giurisprudenza di legittimità. Si richiama a tal proposito la sentenza della Corte di Cassazione n. 4348/2022, la quale, richiamando a sua volta le Sezioni Unite Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963, sancisce che la normativa sopra riportata ha valore cogente e può determinare una variazione anche in peius delle statuizioni negoziali tra le parti, avuto riguardo all'operatività della disposizione codicistica di cui all'articolo 1339 c.c. Sul punto è possibile richiamare anche l'ordinanza del n. 4748 del 14/02/2022 secondo la quale “in tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni.” Da ultimo la Suprema Corte con sentenza n. 2989/2023, affermando che i buoni fruttiferi postali non sono soggetti alla normativa relativa ai titoli di credito, ha chiarito che a questi “restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione: tant'è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 d.P.R. n. 156/1973 cit., il quale implica che il creditore soggiaccia alle variazioni del saggio di interesse successive al momento di sottoscrizione del titolo; come in precedenza ricordato, difatti, le variazioni dei
4 rendimenti disposte con decreto ministeriale, che hanno effetto per i buoni di nuova serie, «possono essere estese ad una o più delle precedenti serie»”. Infine, in un caso simile a quello in esame, la Corte di cassazione con ordinanza n. 21909/2025 ha previsto che “tale assetto normativo, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente, assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore, e come tale idoneo a sostituire ex art. 1339 cod. civ. le statuizioni negoziali delle parti (cfr., per tutte, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748); - ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto del 1986 deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie «P» precedentemente collocata sul mercato” Conclusivamente, il motivo di gravame è fondato stante la prevalenza degli interessi stabili dalla normativa ministeriale e la conseguente applicazione dello ius variandi al caso in esame. L'accoglimento dell'appello comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 895/2017 emesso dal Tribunale Civile di Cassino. Parte appellata ha altresì riproposto nel presente grado in via subordinata la domanda già proposta in prime cure di risarcimento del danno per inadempimento/illecito in danno di . Parte_1
La domanda è infondata e non può essere accolta in considerazione del fatto che l'esercizio dello jus variandi da parte di non è configurabile né come Parte_1 inadempimento contrattuale, né come illecito atteso che trova la sua fonte nella normativa di cui al D.M. del 13 giugno 1986 e nell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973. Con il secondo motivo, l'appellante impugna il capo della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che: “Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni, come da dispositivo che segue…Condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle spese di giudizio, che liquida in €. 4.835,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 264 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.” Nella specie l'appellante chiedeva la riforma integrale della decisione anche con riferimento al capo delle spese legali riconosciute in primo grado. Tuttavia, stante la complessità della materia di cui è causa e alla luce del mutamento giurisprudenziale che si registra sul punto, si ritiene che le spese di entrambi i gradi del giudizio debbano essere compensate.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 542/2020, così Controparte_1 decide in totale riforma della stessa, respinta ogni altra domanda formulata:
-accoglie l'appello proposto da e per l'effetto revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 895/2017 del Tribunale di Cassino e ordina a la Controparte_1 restituzione della somma di 11.797,86 euro oltre interessi e spese della procedura
5 monitoria corrisposte da in esecuzione della sentenza di primo Parte_1 grado, oltre interessi legali dalla data di pagamento da parte di Parte_1 all'effettiva restituzione
- compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Roma 05/11/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano D.ssa Silvia Di Matteo
6