Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35515/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35515/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Dentice, come da procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Napoli via Depretis n. 114; opponente contro già Controparte_2 Controparte_3
(C.F. , in persona dell'Avv. Martina Arianna Rebussi, quale P.IVA_2 procuratrice speciale, giusta procura per Notar di Milano, Persona_1
(rep. n.51985, racc.n.12250), rappresentata e difesa dall'Avv. Davide
Cortellessa ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Francesco Ferrucci
n.6, presso lo studio dell'Avv. Maria Caterina Bruni, giusta procura prodotta nel fascicolo monitorio;
opposta
Oggetto: somministrazione;
Conclusioni:
pagina 1 di 7
“1) Accogliere integralmente la presente opposizione, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo numero 11371/2022 del 12 Luglio 2022 RG 19345/2022 emesso dall'intestato tribunale di Milano;
2) Non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, atteso che la presente opposizione è fondata su idonee eccezioni preliminari, nonché su prove scritte in ordine alla sussistenza dei fatti posti a fondamento della stessa;
3)Accertare e dichiarare che la società opposta quale attrice in senso Controparte_2 sostanziale nel presen onere probatorio su di essa gravante e per l'effetto accogliere la presente opposizione e revocare decreto ingiuntivo numero 11371/2022 del 12 Luglio 2022 RG 19345/2022 emesso dall'intestato tribunale di Milano;
4) Condannare la società opposta al pagamento delle spese ed onorari del Controparte_2 l sottoscritto avvocato anticipatario”.
Per parte opposta:
“In via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del D.I. n. 11371/22, emesso dal Tribunale di Milano, in persona del G.U. dott.ssa Piera Gasparini, in data 02/07/2022 e depositato il 12/07/2022, regolarmente notificato alla in data 12/07/2022, non essendo Controparte_1 la proposta op prova scritta o di pronta soluzione. Nel merito: 1) rigettare la proposta opposizione, in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il D.I. n. 11371/2022, emesso dal Tribunale di Milano, in persona del G.U. dott.ssa Gasparini in data 02/07/2022 e depositato il 12/07/2022 con cui e stato ingiunto alla
in persona dell'Amm.re e legale rapp.te p.t., il Controparte_1 pagamento in favore della societa Societa della Controparte_2 CP_2 somma di Euro 127.646,77, oltre i e come to;
2) condannare l'opponente in persona dell'Amm.re e Controparte_1 legale rapp.te p.t., dott. al pagamento delle spese e Controparte_4 competenze del presente fase monitoria, con espressa attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo dalla società la quale, sul presupposto Controparte_2 dell'avvenuta “fornitura di energia elettrica in favore della società
[...]
, ha instato per la condanna di quest'ultima al pagamento Controparte_1 in proprio favore della somma di € 127.646,77 a titolo di corrispettivi pagina 2 di 7 contrattuali, così come indicati nelle fatture allegate al ricorso, oltre agli interessi e alle spese di lite.
Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale ha proposto opposizione la società chiedendone la CP_1 Controparte_1 revoca. Al riguardo, parte opponente ha dedotto che la pretesa creditoria dell'opposta era sfornita di prova, atteso che “le mere fatture commerciali prodotte, in quanto di provenienza unilaterale, ancorché annotate nei libri contabili”, costituivano “al più” un “mero indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata” e che l'opposta aveva omesso di produrre in giudizio sia il contratto di somministrazione sia le fatture di trasporto dell'energia emesse dalla distributrice, così impedendo di verificare sia la corrispondenza del POD indicato nelle fatture con quello indicato nel contratto sia la correttezza e congruità dei quantitativi di energia fatturati.
Costituitasi in giudizio, ha insistito per il Controparte_2 rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, deducendo l'assenza di specifiche contestazioni ad opera dell'opponente in ordine all'esistenza del rapporto obbligatorio e alla regolare esecuzione della somministrazione di energia elettrica.
La causa, senza assunzione di prove costituende, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come risulta dall'apposito verbale di udienza e come sopra riportate, all'udienza del 13.9.2024, con concessione alle medesime parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Ciò posto, osserva il Tribunale che l'opposizione proposta da
[...]
è infondata e, pertanto, non può essere accolta, per le Controparte_1 ragioni di seguito spiegate.
Per quanto attiene, in primo luogo, al titolo della pretesa creditoria vantata in monitorio da va, innanzitutto, osservato che la tesi CP_2 difensiva dell'opposta, secondo cui il contratto di somministrazione per cui è
pagina 3 di 7 lite, contenente le condizioni di fornitura ed economiche indicate nella comparsa di costituzione e risposta e riportate nelle fatture depositate in giudizio, è stato concluso mediante l'accettazione da parte della somministrante della proposta contrattuale avanzata da
[...]
trova adeguata conferma, nonostante l'omessa produzione Controparte_1 ad opera della predetta opposta dell'apposita scheda contrattuale, nella documentazione di causa – documentazione non contestata nella sua efficacia rappresentativa dalla società opponente – e nel comportamento extra-processuale oltre che processuale tenuto dalle parti.
Al riguardo deve, infatti, innanzitutto, rilevarsi che risulta per tabulas (e la relativa circostanza non è stata contestata nei termini di rito dall'opponente) Cont la richiesta avanzata in data 13.6.2019 da ad di Controparte_1 attivazione della fornitura di energia elettrica (con potenza 20.000 Kw) relativamente al Pod n. IT001E002039341. Costituisce, inoltre, circostanza pacifica tra le parti quella relativa all'avvenuta erogazione dell'energia elettrica in favore dell'odierna opponente. E', inoltre, incontestato che, a fronte della (come visto) pacifica somministrazione di energia elettrica da Cont parte di a società opponente ha completamente omesso di sollevare, per quasi due anni, qualsivoglia contestazione al riguardo, e ciò nonostante l'altrettanto pacifica ricezione delle fatture via via emesse dalla somministrante - fatture peraltro tutte contenenti l'indicazione della medesima data di attivazione della fornitura (20.06.2019, ossia sette giorni dopo la proposta contrattuale dell'utente su citata), del numero di POD (n.
IT001E00203934, coincidente con quello indicato nella più volte menzionata richiesta di attivazione della fornitura), delle condizioni tariffarie applicate, dei dati di consumo effettivamente rilevati. Risulta, infine, documentalmente2, sia l'avvenuto esperimento ad opera delle medesime parti oggi in causa di un procedimento di conciliazione dinanzi agli uffici
ARERA, conclusosi in data 24.1.2020 con l'impegno assunto da CP_1
pagina 4 di 7 di pagare, in trenta rate con scadenza mensile, l'importo di Controparte_1
€ 112.539,16 richiesto da a titolo di corrispettivo per la CP_2 somministrazione di energia elettrica, sia il parziale omesso pagamento da parte dell'odierna opponente della somma di € 92.215,52 di cui alle fatture nn. D190185960 dell'11.10.2019, D190195495 del 29.10.2019,
D190216702 del 29.11.2019 e D190239373 del 20.12.20193 - fatture già ricomprese nel predetto accordo e successivamente azionate da
[...]
, insieme ad altre, con il ricorso monitorio che ha dato origine al CP_2 presente processo4.
Ora, ritiene il Tribunale che gli elementi fattuali sopra indicati, considerati nella loro globalità, siano sufficienti a far ritenere come effettivamente concluso tra le parti, alle condizioni rappresentate nelle fatture in atti, il contratto di somministrazione dedotto dall'opposta quale titolo della sua pretesa creditoria5.
A fronte di ciò, è mancata da parte dell'opponente ogni specifica contestazione circa la correttezza e congruità dei consumi indicati nelle fatture azionate in monitorio.
Al riguardo, giova rilevare, per un verso, che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non
è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”6 e, per altro verso, che, in ogni caso, nei contratti di somministrazione caratterizzati, come quello di specie, dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, quest'ultimo quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di guisa che di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui pagina 5 di 7 imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c., specificamente contestando il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e indicando i consumi di energia effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo "normalmente" rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione)7.
Nella specie, parte opponente si è invero limitata a genericamente dedurre la mancanza di prova del credito della controparte, senza tuttavia alcunché di specifico allegare in ordine all'esistenza -e relativa consistenza- di una eventuale difformità dei consumi fatturati rispetto a quelli rilevati dal misuratore (e ciò nonostante si tratti di informazioni nella sfera di conoscibilità dell'utente), ovvero in ordine al malfunzionamento del gruppo di misura e, comunque, senza neppure addurre al processo qualsivoglia elemento fattuale da cui poter anche solo presumere l'esistenza in concreto di una effettiva difformità tra i consumi fatturati e i consumi effettivi.
Orbene, poiché "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. n.
13533/2001), deve ritenersi che parte opposta, alla luce di tutto quanto sopra detto, e stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni ad opera dell'opponente, sempre nei termini di rito, circa la correttezza e congruità dei costi fatturati, abbia sufficientemente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, mentre l'opponente ha completamente omesso di pagina 6 di 7 dimostrare l'avvenuto pagamento del credito fatto valere dall'opposta in monitorio.
Pertanto, per tutto quanto detto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e al tenore dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Controparte_1 conferma il decreto ingiuntivo opposto (D.I. n. 11371/2022 del 12.7.2022) e lo dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna a rimborsare Controparte_1 Controparte_2 le spese di lite, liquidate € 7.550,00 per compensi
[...] professionali, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Milano, 1 Gennaio 2025 la Giudice
Francesca Avancini
Provvedimento redatto con la collaborazione di Agnese Ciprandi, Magistrato
Ordinario in Tirocinio.
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 4 di parte opposta. 2 Cfr. doc. 5 di parte opposta. 3 Cfr. docc. 6, 7, 8 e 9 di parte opposta. 4 Vd. ricorso per decreto ingiuntivo, pag. 2. 5 Vd. da ultimo Cass., ord. n. 20267/23 “Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem": la sua conclusione può avvenire anche per "facta concludentia" e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici”. 6 Cfr. fra molte Cass. n. 17889/2020. 7 Cfr. in particolare Cass. n. 13605/2019 in motivazione, pag. 5.